Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 23/04/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 99/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38020 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX, nato a XX il XX e ivi residente alla via XX (cod. fisc. XX), elettivamente domiciliato in Bari alla via Marcello Celentano n. 35, presso e nello studio dell’avv. Silvia Solimando, che lo rappresenta e difende;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura regionale, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
A.S.L. Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Faretra presso cui è domiciliata;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Uditi, all’udienza in data 23 aprile 2026 con l’assistenza del Segretario dott.ssa AU IA, l’avv. Adriana Anelli, in virtù di delega, per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’I.N.P.S., nessuno comparso per la A.s.l. Bari;
Considerato in
TO E RI
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2025, XX, come sopra generalizzato, ex dirigente medico in servizio presso la A.S.L. di Bari sino al 30.09.2022, data di collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie, riferisce:
· di essere divenuto titolare a decorrere dal 01.10.2022 di pensione diretta di anzianità, cat. VOCUM n. XX, liquidata dall’INPS di Carbonara di Bari con modello TE08 del XX per euro 6.023,17 alla decorrenza, di cui euro 5.821,82 per quota pensione Cassa Sanitari (CPS);
· che detto trattamento previdenziale è stato quantificato dall’Inps sulla base dei dati giuridici ed economici comunicati dall’amministrazione di appartenenza prima della cessazione dal servizio, con valori di stipendio ancorati al vecchio CCNL del Comparto Sanità relativo al triennio 2016/2018;
· di aver presentato in data del 31.03.2025 via pec sollecito per la rideterminazione della quota ex INPDAP – Sanitari (CPS) con ricalcolo delle retribuzioni pensionabili in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti, con effetto retroattivo, dal CCNL del Comparto Dirigenza Medica per il triennio economico e normativo 2019 – 2021 sottoscritto in data 23.01.2024;
· di aver altresì in data 03 aprile 2025 provveduto anche a presentare apposita istanza telematica di ricostituzione per motivi contributivi all’INPS.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel segnalare che ad oggi il trattamento salariale è rimasto invariato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di anzianità in godimento – cat. VOCUM XX - in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal CCNL Area Sanità siglato in data 23 gennaio 2024 per il triennio economico 2019 – 2021, salvi aumenti contrattuali futuri.
Si è costituito l’I.N.P.S., segnalando di aver provveduto, a seguito della presentazione del ricorso, a sollecitare l’A.S.L. di Bari al fine di “… valorizzare in procedura "Nuova Passweb" i dati retributivi fissi e continuativi c.d. "ultimo miglio" in uno ai miglioramenti contrattuali…”.
A questo punto, a seguito della certificazione da parte dell’ A.S.L. dei nuovi dati economico-giuridici necessari per la riliquidazione per cui è causa solo in data 28/01/2026, la Direzione provinciale competente ha provveduto ad adottare la rideterminazione della quota di gestione pubblica per poi procedere alla rideterminazione della pensione in cumulo con modello TE08 del XX, con aggiornamento della rata continuativa e pagamento di arretrati sulla rata di marzo 2026.
L’Istituto previdenziale ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
In vista dell’udienza, la difesa del ricorrente ha fatto prevenire una breve nota, con la quale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della A.S.L. alla refusione delle spese di lite.
In limine litis, si è costituita l’A.S.L. di Bari, depositando la documentazione che attesta l’inserimento dei dati contributivi e relativi al ricorrente per la rideterminazione delle quote pensionistiche.
All’udienza del 23 aprile 2026, le parti presenti hanno ribadito la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo la difesa del ricorrente la condanna alle spese della Asl e la compensazione nei confronti dell’Istituto il legale dell’I.N.P.S..
La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
Reputa questo Giudice che la pretesa del ricorrente, volta alla rideterminazione del trattamento di anzianità in godimento in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal CCNL Area Sanità siglato in data 23 gennaio 2024 per il triennio economico 2019 – 2021, debba ritenersi soddisfatta.
Come detto, infatti, l’I.N.P.S., acquisiti i dati dall’A.S.L. di Bari a ciò sollecitata dopo la notifica del ricorso, ha provveduto alla rideterminazione della quota di gestione pubblica per poi procedere alla rideterminazione della pensione in cumulo con modello TE08 del XX, con aggiornamento della rata continuativa e pagamento di arretrati sulla rata di marzo 2026.
Sussistono dunque, come concordemente osservato dalle parti presenti in udienza, i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese, va evidenziato che l’I.N.P.S., in qualità di ordinatore secondario, ha potuto procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico solo dopo la trasmissione dei dati aggiornati da parte dell’ex datore di lavoro, avvenuta, su sollecitazione dello stesso Ente previdenziale, dopo la notifica del gravame.
Al riguardo, va evidenziato che l’A.S.L. di Bari era stata già diffidata a provvedere in data 31.03.2025 e dunque prima della notifica del ricorso, con la conseguenza che l’azienda sanitaria va condannata alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 38020, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’A.S.L. di Bari alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nell’importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), da distrarsi in favore del legale antistatario.
Così deciso in Bari all’udienza in data 23 aprile 2026.
IL UD
Depositata il 23.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
AU IA
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL UD
Depositata il 23.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
AU IA
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
AU IA
F.to digitalmente