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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/08/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato, ex art. 1 L. 92/2012, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 553/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIUSSI Parte_1 C.F._1
FLAVIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI, 2 BOLOGNA presso il difensore avv. CHIUSSI FLAVIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI PATRIZIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BOSSETTO GUIDO ( ); C.F._2 Parte_2
( ); ( ); elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliato in VIA CARLO CIGNANI 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. GRAZIANI PATRIZIA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a
1.
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa in data Parte_1
23.07.2024 con la quale il Tribunale di Forlì – sezione lavoro ha accertato la legittimità del licenziamento comminato dalla società datrice di lavoro al ricorrente. Nel merito, parte pagina 1 di 10 ricorrente ha segnalato di essere stato assunto dall'01.08.2021 da a seguito di CP_1
trasferimento di ramo d'azienda della precedente datrice di lavoro, Coopservice, e di aver ricevuto in data 19.01.2022 una raccomandata con la quale gli venivano contestate una serie di infrazioni disciplinari commesse in data 29.11.2021 (aver lasciato a bordo di un furgone il plico contenente un'arma ritirata presso Benelli Armi spa di Urbino), 30.11.2021 (aver effettuato due soste ravvicinate in pubblici esercizi impiegando per il trasporto un tempo superiore a quello mediamente impiegato) e 6.12.2021 (di essersi fermato per una sosta lasciando il furgone con tre armi destinate al cliente Benelli armi s.p.a. non indossando il giubbotto antiproiettile), infrazioni per le quali veniva sospeso dal servizio. Il ricorrente ha contestato tali addebiti, evidenziando che il furgone da lui utilizzato durante il servizio non era un furgone blindato e che, pertanto, tutte le contestazioni relative ai servizi prestati sul furgone blindato non potevano essere applicate al caso di specie. Inoltre, il lavoratore ha evidenziato di non aver mai ricevuto il regolamento interno. Quanto alle singole contestazioni, relativamente all'episodio del 29.11.2021 ha dedotto che era compito degli addetti al caveau di controllare la corrispondenza tra la modulistica accompagnatoria e i plichi consegnati e che in ogni caso il plico era stato dimenticato da altri colleghi;
ha contestato che il 30.11.2021 il trasporto fosse durato più del tempo mediamente impiegato, segnalando che il trasporto valori si svolge su strada ed è dunque condizionato a tutte le possibili variabili del caso e che le pause effettuate erano lecite e dovute ad esigenze fisiologiche;
in ultimo, circa i fatti del 6.12.2021, il ricorrente ha contestato che i due ispettori avessero trovato lui ed il suo collega seduti ad un tavolo ma solo in attesa di due panini, evidenziando che il furgone era stato lasciato nel parcheggio del bar a vista e sotto il loro controllo, contestando altresì che si fosse attivato l'allarme in quanto il mezzo non era blindato ed evidenziando di aver indossato il giubbotto antiproiettile.
Il lavoratore, contestando la legittimità del licenziamento derivante dai fatti addebitati, ha ribadito che all'epoca dei fatti non gli era stato consegnato il regolamento interno né tantomeno gli erano state fornite disposizioni scritte attinenti compiti e modalità dei servizi pagina 2 di 10 da espletare. Ha evidenziato, inoltre, che né il CCNL né i regolamenti interni prevedono quanto contestato al lavoratore come causa di licenziamento, non essendo pertanto proporzionata la sanzione comminata ai fatti contestati, e ha ribadito di essere divenuto Contr dipendente di solo pochi mesi prima dei fatti e di essere stato assegnato ad un servizio mai svolto in precedenza, senza essere stato edotto della normativa aziendale. Ha sottolineato che il furgone a lui assegnato non era blindato e che in ogni caso era sempre rimasto sotto la custodia e la vigilanza delle due guardie in servizio, non potendosi dunque prospettare nel caso di specie l'abbandono del posto di lavoro. Per tutti questi motivi, ribadendo l'insussistenza dei fatti contestati nonché la mancata proporzionalità ed immediatezza della sanzione disciplinare adottata, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi
l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento per giusta causa irrogato al sig. da Parte_1
per i motivi indicati in DIRITTO, sub 1 e per l'effetto, condannare la stessa. alle conseguenze di CP_1
cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, con ordine di reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché con condanna a risarcirgli ogni danno subito in conseguenza dell'illegittimo recesso datoriale da quantificarsi nella retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, tenuto conto di una retribuzione globale di fatto pari ad € 1.578,03 (€ 1.352,60 x 14 :12) mensili, o nella diversa misura individuata dall'Ill.mo Giudice adito, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto con rivalutazione ed interessi nella misura legale;
nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere la precedente domanda di illegittimità
e/o l'ingiustificatezza del licenziamento per giusta causa , si chiede che, accertata e dichiarata comunque
l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a , in applicazione di quanto Parte_1
disposto dall'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, la sia condannata a pagare al ricorrente CP_1
un'indennità risarcitoria in misura non inferiore a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.578,03 (€ 1.352,60 x 14 :12), o, in ogni caso, nella diversa misura individuata dall'Ill.mo Giudice adito, comunque non inferiore a 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo, nell'increduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere le domande sopra formulate in merito pagina 3 di 10 al licenziamento per giusta causa, si chiede che accertata e dichiarata l'avvenuta violazione dell'art. 7, l. n.
300/1970, egli condanni al pagamento al sig. dell'indennità risarcitoria ex art. 18, CP_1 Pt_1
comma 6, l. n. 300/1970, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.578,03
(€ 1.352,60 x 14 :12) o nella diversa misura che verrà individuata, comunque non inferiore a 6, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo.”
Si è costituita la società resistente contestando l'opposizione avversa e chiedendo la conferma dell'ordinanza emessa. Quanto ai fatti contestati, ha ribadito la gravità delle condotte commesse dal lavoratore, tutte accertate. Relativamente alla condotta del 29.11.2021, parte resistente ha evidenziato che la dimenticanza del plico nel furgone sarebbe pacifica tra le parti e che si verterebbe in ipotesi di grave negligenza del lavoratore. Quanto invece agli addebiti relativi al 30.11.2021 e al 6.11.2021, parte resistente ha evidenziato, per il primo, che il trasporto svolto dal ricorrente era durato 4 ore e 50 minuti laddove di norma la durata dello stesso è di sole circa 3 ore e 45 minuti, deducendo che tale lungaggine sarebbe derivata dalle svariate pause e soste effettuate, evidenziando che il ricorrente non aveva segnalato in alcun modo alcuni problemi di salute tali da rendere necessarie pause e soste. Con riferimento all'episodio del 6.12.2021, invece, ha ribadito la gravità di quanto accaduto, evidenziando che il ricorrente, insieme al suo collega – anch'esso sanzionato – avevano lasciato incustodito il furgone BL572T contenente tre armi, scendendo contemporaneamente per una sosta e senza indossare il giubbotto antiproiettile, come accertato dagli ispettori.
Parte resistente, evidenziando che in sede di interrogatorio formale il ricorrente aveva ammesso di essere sceso dal mezzo insieme al suo collega e ribadendo la gravità di quanto accaduto, ha rilevato che le condotte contestate ai lavoratori integrano una serie di violazioni Contr Contr non solo del regolamento interno e del regolamento di servizio di ma anche del d.m. 269/2010, risultando pertanto del tutto legittima la sanzione comminata. Ha ribadito la Contr presenza del regolamento di servizio all'interno della bacheca aziendale relativa alle comunicazioni del personale. Per tali motivi, evidenziando che le plurime infrazioni ledono il rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, parte resistente ha rassegnato le seguenti pagina 4 di 10 conclusioni: “ Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per i motivi sopra CP_1
esposti, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, Voglia: - respingere integralmente il ricorso in opposizione e tutte le domande proposte dal ricorrente, sig. , nei Parte_1
confronti di confermando l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Forlì, sez. lav., est. dott.ssa CP_1
Cicchetti, del 23.07.2024 resa all'esito del procedimento R.G.L. n. 272/2022;
- condannare il ricorrente al rimborso dei compensi di avvocato (oltre I.V.A. e CPA) contemplati nel Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
s.m.i., determinati – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dal Tribunale – nella misura massima comprensiva delle spese (ivi incluse quelle generali) tutte di giudizio”.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale, all'udienza del 2.07.2025 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione in conformità al rito.
2.
L'opposizione non si presta ad essere accolta e deve dunque essere rigettata, dovendosi confermare quanto già statuito in sede sommaria.
Il licenziamento comminato al ricorrente da parte di è derivato da una serie di CP_1
addebiti per condotte poste in essere in data 29.11.2021, 30.11.2021 e 6.12.2021 che la società datrice di lavoro ha considerato unitariamente ai fini dell'adozione del provvedimento disciplinare impugnato. Compito del giudicante è, dunque, quello di indagare la sussistenza dei fatti contestati e, successivamente, quello di valutare se la portata di tali episodi sia di gravità tale da giustificare la comminazione della massima sanzione espulsiva (Cass.
n.31259/2019).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha confermato il nucleo essenziale dei fatti contestati al ricorrente nonché la presenza in azienda del regolamento aziendale, dovendosi dunque confermare la legittimità del licenziamento impugnato. Si deve osservare, infatti, che sebbene non sia stata chiarita la dinamica dei fatti relativa al primo episodio – la dimenticanza di un plico all'interno del furgone in data 29.11.2021 – tale condotta è stata ammessa dal ricorrente e non può non essere considerata ai fini di una valutazione complessiva del comportamento pagina 5 di 10 lavorativo del ricorrente (udienza del 19.04.2023, interrogatorio formale “sì, è vero, lo abbiamo dimenticato, però come ho precisato prima l'errore è stato generato dalla attestazione di scarico regolare.”; udienza del 2.05.2023, teste : “Il giorno dopo io e stavamo andando ad Urbino Testimone_1 Pt_1
a ritirare altre armi, ci ha chiamato durante il tragitto per guardare nel caveau se c'era un plico Pt_4
perché a Bologna ne mancava uno. Io sono andato a controlla-re e ho visto che era rimasto un plico. Il blindato ha diversi intercapedini e il plico è rimasto nascosto, era l'arma in più che i colleghi del servizio del giorno precedente e avevano lasciato da Benelli. A noi la centrale ha detto che c'era un'arma in Pt_5 Per_1
più da ritirare, ce lo hanno detto alla partenza. Noi la 30esima non dovevamo firmarla perché l'avevano firmata i col-leghi, ma sapevamo che ce ne era una in più. La 30esima non è stata scaricata a causa di questo equivoco. I cavoisti non hanno controllato e si sono accorti a Bologna che mancava un plico.”).
Tale condotta, che indubitabilmente denota una negligenza lavorativa in capo al ricorrente, deve essere valutata congiuntamente agli altri fatti addebitati al lavoratore e posti alla base del licenziamento.
Gli ulteriori due addebiti, tra i quali quello relativo al 6.12.2021 assume maggiore rilevanza disciplinare, sono stati confermati dall'istruttoria orale dai testi escussi, le cui dichiarazioni hanno dato conto dell'effettiva condotta lavorativa adottata dal ricorrente (teste : Tes_2
“Noi abbiamo fatto due controlli in due diverse date. Nella prima data, il 30.11, mi ricordo che il furgone si fermò dopo pochi minuti in un bar in via Cervese, che ha cambiato nome, ed è a metà strada tra la rotonda dell'autostrada e la località Pioppa. Prima è scesa una guardia, poi è risalita, poi è scesa l'altra per una sosta che noi chiamiamo fisiologica. Poi hanno fatto una seconda sosta. Rispetto all'episodio del 6 dicembre a
, noi seguivamo a distanza l'automezzo, ad un certo punto si è fermato in un'area di servizio non in Pt_6
un centro commerciale, abbiamo aspettato che si fermasse e poi ci siamo avvicinati per non farci notare. Il furgone era parcheggiato in un angolo del bar, da dentro il bar poteva essere visto perché c'erano delle vetrate trasparenti. In tale occasione noi abbiamo controllato il furgone e non c'era nessuno, abbiamo atteso un attimo
e siamo entrati dentro il bar. Noi non li abbiamo visti scendere dal furgone è passato qualche minuto per raggiungere il furgone dato che avevamo parcheggiato distante per non farci vedere. Il mio collega è entrato nel bar, io ero dietro di lui ma stavo all'ingresso per controllare il furgone, che aveva qualche arma da riconsegnare pagina 6 di 10 e non poteva essere abbandonato. Io sapevo che c'erano armi da riconsegnare perché lo aveva detto il responsabile di filiale . Noi quando siamo entrati li abbiamo visti in attesa dei panini, non CP_2
ricordo se seduti o in piedi. Abbiamo rilevato sul momento che non avevano il giubbotto anti-proiettile. Io e il mio collega li abbiamo visti indossare i giubbotti antiproiettile solo dopo che li hanno presi dal furgone. Non è assolutamente vero che lo indossavano sotto il cappotto, lo hanno indossato al momento su nostra specifica richiesta”).
L'istruttoria orale svolta in sede sommaria e approfondita anche nella presente fase di opposizione, ha inoltre dato conferma del fatto che durante il trasporto di armi non è consentito agli operatori di scendere congiuntamente e contemporaneamente dal furgone
(teste , udienza del 9.04.2025: “per il trasporto delle armi usiamo dei furgoni non Testimone_3
blindati. Se viaggiavamo da scarichi ci fermavamo e scendevamo in due contemporaneamente, da carichi mai.
Nel blindato è obbligatorio che uno rimanga sempre dentro, Dopo l'episodio di e io ho fatto dei Tes_1 Pt_1
trasporti armi con il blindato. Io sapevo che non bisognava scendere da carichi, lo sapevo per esperienza”, teste “nel trasporto delle armi non su può abbandonare il furgone. Nel nostro CP_2
mansionario c'è scritto, l'abbiamo consegnato e esposto in bacheca.” teste : “Il regolamento Testimone_4
non prevede che si possa scendere in due dal furgone, carico o scarico che sia. Se il furgone non è blindato comunque bisogna rimanere a piantonare il mezzo.”). Tali dichiarazioni danno evidenza della gravità del comportamento contestato al lavoratore in quanto, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, chiariscono il fatto che il mezzo destinato al trasporto di armi deve essere sempre custodito dalle guardie in servizio, motivo per il quale a tali tipologie di trasporto vengono assegnati due operatori.
Parte ricorrente, nel contestare la legittimità del licenziamento, ha dedotto che non vi fosse stata formazione da parte del datore di lavoro in relazione a tale tipologia di servizio, né che fosse stato consegnato il regolamento aziendale, nemmeno presente in azienda. Tali circostanze, sulle quali si è focalizzata l'istruttoria della presente fase, non sono state confermate. I testi escussi hanno dato conto di una generale formazione (teste : Testimone_4
“Ricordo che il regolamento e le istruzioni operative ci sono state date ma non subito subito. Un po' alla volta pagina 7 di 10 Tellarini, o noi operatori di centrale ci davano i documenti e venivano firmati per presa in consegna. CP_2
Non ricordo chi li ha consegnati a e non posso sapere se gli sono stati consegnati. Veniva fatta Tes_1 Pt_1
una formazione sul campo. Non sono stati fatti corsi di formazione. I regolamenti lavorativi nostri vertono sul dm 269. Tutti gli anni noi consegnavamo all'inizio dell'anno i regolamenti, anche in coopservice succedeva Cont così. All'inizio 2021 in coopeservice abbiamo fatto così. In non con una data certa, ma man mano che siamo stati acquisiti ci venivano dati questi documenti. In coopservice non facevamo trasporto armi. e Tes_1
secondo me erano stati formati per il trasporto armi perché all'inizio venivano fatti equipaggi misti Pt_1
Cont con ”; teste “Il regolamento è stato consegnato agli ex dipendenti di Coopservice CP_2
quando hanno iniziato a lavorare da noi, agosto 2021. A una parte dei dipendenti l'ho consegnato io personalmente. Ci si faceva firmare per ricevuta con la data. Non ricordo se l'ho consegnato io a o a Tes_1
.”). Anche il teste , il quale ha dichiarato che durante il trasporto Pt_1 Testimone_5
delle armi era solito scendere insieme all'altra gpg in servizio – non dicendo nulla però relativamente alla correttezza di tale comportamento o meno - ha comunque confermato di Contr aver ricevuto il regolamento di servizio e di aver ricevuto da parte di una formazione Cont relativa al trasporto armi (“con ho fatto un corso solo per il trasporto delle valigie con i soldi. Io guidavo i blindati e facevo la scorta. Dai furgoni blindati deve sempre rimanere uno dentro il furgone perché sennò chi scende non può più rientrare, Nel servizio trasporto armi non ci davano furgoni blindati, un furgone normale. Noi di pressi scendevamo in due quando facevamo il trasporto solo delle armi, ci fermavamo al bar a prendere un caffe o un panino. Lo facevano quasi tutti, nessuno ci ha mai detto né sì né no. Il regolamento interno e le istruzioni operative ci sono stati dati solo dopo due mesi. Sì, la bacheca c'era, vicina al marcatempo, nella bacheca c'erano delle fotografie, documenti del sindacato, il loro regolamento. L'allegato D Cont del d.m. 269/2010 non mi ricordo se l'ho mai letto e se lo conosco. Dopo l'assunzione in a volte ho lavorato in affiancamento altre volto no. nel trasporto armi le prime due volte sono andato con il collega della
e la terza volta con Io mi ricordo che il regolamento l'ho Controparte_3 Controparte_4
ricevuto, firmato, me l'hanno dato due volte, non mi ricordo esattamente quando”).
Stante la sussistenza dei fatti posti a fondamento degli addebiti contestati al ricorrente, considerato che il regolamento interno e la formazione erano stati consegnati alle guardie in pagina 8 di 10 servizio ed essendo stato provato anche da parte resistente che il regolamento era presente all'interno della bacheca aziendale, deve pertanto affermarsi che i comportamenti assunti dal ricorrente, così come contestati e valutati congiuntamente, possono dirsi legittimanti il licenziamento irrogato, essendo contrari al regolamento BTV nella parte in cui dispone che “è fatto obbligo per tutti i componenti l'equipaggio indossare il giubbotto antiproiettile” (obbligo indicato anche dal d.n. 269/2010 il quale dispone “le guardie giurate adibite a servizio trasporti valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente”), nonché, circa le pause durante il servizio, che “la discesa dal mezzo per ragioni fisiologiche sarà consentita ad un solo elemento per volta e per brevissime soste qualora queste si rendessero indispensabili, ed in ogni caso evitando di fermarsi sempre nello stesso locale.”
Tali comportamenti, valutati complessivamente, denotano in capo al ricorrente una Contr negligenza idonea a minare la sicurezza del delicato servizio di trasporto svolto da che conseguentemente lede il vincolo fiduciario sul quale si fonda il rapporto lavorativo tra le parti, potendosi dunque dire accertato un nucleo minimo di condotte idoneo a giustificare la sanzione espulsiva comminata (Cass. 14192/2018) e che non porta ad una valutazione di sproporzionalità del licenziamento comminato.
L'opposizione deve dunque essere rigettata ed il licenziamento deve essere confermato.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio (valore indeterminato).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
pagina 9 di 10 2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite della presente fase che si liquidano in € 4.600,00 per compenso oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 01/08/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10