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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10974 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 18284/2025
Il Giudice LL AS, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARANO MASSIMILIANO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI CP_1 P.IVA_1
NI IA PP resistente
OGGETTO: opposizione all'avviso di addebito n.
7014.12/04/2025.0323484 del 12.04.2025, notificato dall' in data CP_1
29.04.2025
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico che: - l'avviso di addebito opposto, n. 7014.12/04/2025.0323484 del
12.04.2025, notificato dall' in data 29.04.2025, abbia ad oggetto CP_1
il credito pari a € 4.649,70 preteso dall' per l'anno 2025, CP_1
relativamente alla posizione cod. azienda n. 26713444FS, a titolo CP_1
di contributi gestione commercianti, sanzioni e spese di notifica;
- con sentenza del 4.6.2025 questo Tribunale abbia dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti della parte ricorrente in relazione al periodo gennaio 2022 - dicembre 2023 e l'insussistenza del credito indicato in un precedente avviso di addebito
(n. 397 2024 0018826845000);
- a seguito di tale pronuncia l' abbia “provveduto alla cancellazione CP_1
della posizione del ricorrente dal 31.12.2021”; nella memoria di costituzione l'ente ha dato atto che “è venuta meno la richiesta di pagamento oggi impugnata”;
- entrambe le parti abbiano chiesto la definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Pag. 2 di 3 Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che il provvedimento di cancellazione dell' è CP_1
stata effettuato successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali CP_1
che la controparte ha dovuto sostenere per l'introduzione del giudizio, liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del
13/08/2022, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della controversia.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 977,50, di cui € 127,50 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
29/10/2025 Il Giudice
LL AS
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SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 18284/2025
Il Giudice LL AS, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARANO MASSIMILIANO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI CP_1 P.IVA_1
NI IA PP resistente
OGGETTO: opposizione all'avviso di addebito n.
7014.12/04/2025.0323484 del 12.04.2025, notificato dall' in data CP_1
29.04.2025
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico che: - l'avviso di addebito opposto, n. 7014.12/04/2025.0323484 del
12.04.2025, notificato dall' in data 29.04.2025, abbia ad oggetto CP_1
il credito pari a € 4.649,70 preteso dall' per l'anno 2025, CP_1
relativamente alla posizione cod. azienda n. 26713444FS, a titolo CP_1
di contributi gestione commercianti, sanzioni e spese di notifica;
- con sentenza del 4.6.2025 questo Tribunale abbia dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti della parte ricorrente in relazione al periodo gennaio 2022 - dicembre 2023 e l'insussistenza del credito indicato in un precedente avviso di addebito
(n. 397 2024 0018826845000);
- a seguito di tale pronuncia l' abbia “provveduto alla cancellazione CP_1
della posizione del ricorrente dal 31.12.2021”; nella memoria di costituzione l'ente ha dato atto che “è venuta meno la richiesta di pagamento oggi impugnata”;
- entrambe le parti abbiano chiesto la definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Pag. 2 di 3 Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che il provvedimento di cancellazione dell' è CP_1
stata effettuato successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali CP_1
che la controparte ha dovuto sostenere per l'introduzione del giudizio, liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del
13/08/2022, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della controversia.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 977,50, di cui € 127,50 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
29/10/2025 Il Giudice
LL AS
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