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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2739/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio ed in persona dei seguenti magistrati:
dott. AN LI Presidente rel. est.
dott.ssa Marina Righi Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), con l'avv. M. Parte_1 C.F._1
NA
contro
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO Voglia il Tribunale disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile
a maschile di e l'attribuzione del nome di voglia disporre la Parte_1 Per_1
rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], ordinando che Parte_1 l'atto di nascita venga così corretto: ove è scritto deve essere corretto dove è Pt_1 Per_1
scritto sesso femminile deve essere corretto in sesso maschile. Voglia il Tribunale disporre
l'autorizzazione a favore di (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1
(CN) il 21/8/1996 e residente a [...], int. 4, agli
interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili (operazione di
riassegnazione chirurgica del sesso- RCS). Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di
effettuare le rettificazioni nei relativi registri”.
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che:
- (c.f. ), non coniugata, è nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/8/1996 ed è residente a [...], int. 4, (doc.1
e 2). Nel 2015 a conseguito la maturità classica. Si è trasferita in Padova e si è iscritta Pt_1
all'Università, poi si è trasferita a Treviso e attualmente svolge attività come Social Media
Manager presso Veneto Formazione;
- fin dalla prima infanzia, ha evidenziato una marcata incongruenza tra il genere Pt_1
femminile di nascita e il genere maschile sentito e vissuto e, nei suoi ricordi, fin dall'età
prescolare era presente l'identificazione in un ruolo maschile. Con l'avvento della pubertà,
a raggiunto la consapevolezza della discrasia tra il genere esperito (maschile) e quello Pt_1
biologicamente assegnato alla nascita (femminile) e ha maturato la necessità
dell'allineamento psiche- soma;
- da sempre desidera essere trattata come appartenente al genere opposto a quello Pt_1
assegnato alla nascita. Desidera fortemente avere le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto. L'attuale incongruenza di genere ha provocato e provoca situazioni di disagio e conseguente sofferenza psichica associata alla non conformità di genere;
- dal mese di ottobre 2021, ha iniziato un percorso di psicoterapia con la Dott.ssa Pt_1
presso il Servizio Accoglienza Trans (SAT Pink) e, dal maggio 2023, anche Controparte_2
con la Dott.ssa ; Persona_2
- nella relazione psico clinica del 19/7/2022 allegata ( doc.3 ), la Dott.ssa ha CP_2
evidenziato la ferma determinazione di d avviare la terapia ormonale e procedere agli Pt_1
interventi chirurgici e quindi al percorso di transizione per l'affermazione della sua identità
maschile e ha espresso parere favorevole all'inizio del trattamento ormonale sostitutivo cross
–sex: “Dall'analisi psicoclinica realizzata si evidenzia la presenza dell'Incongruenza di
Genere, come riportato dal PDM-2, e il quadro della Disforia di Genere, come definita dal
DSM-5 … Si ritiene utile per intraprendere il trattamento ormonale Controparte_1
sostitutivo cross-sex”;
- stata poi in terapia ormonale, seguita dal Prof dell'Azienda Ospedale Pt_1 Persona_3
– Università di Padova. Nella relazione 23/12/2024 (doc. 4), il Prof. ha evidenziato Per_3
che a raggiunto un grado tale di androgenizzazione e di induzione delle caratteristiche Pt_1
fisiche maschili compatibili con il cambio anagrafico e gli interventi chirurgici di affermazione di genere;
Per
- con la relazione psicoclinica del 14/1/2025 allegata (doc. 5), la Dott.ssa ha affermato che:
“ Le valutazioni psicologiche hanno escluso la presenza di disturbi psicopatologici significativi che possano compromettere la capacità del paziente di prendere decisioni riguardo la propria identità di genere. Il paziente ha mostrato un buon livello di autocomprensione e consapevolezza rispetto alla propria situazione. Durante i colloqui, il paziente ha mostrato una crescente apertura nell'esprimere i propri sentimenti e la propria identità, identificandosi con il genere maschile del quale al momento mostra tratti estetici
Per_ marcati”. La Dott.ssa ha poi concluso la relazione affermando che : “Alla luce di quanto sopra riportato, ritengo che sia pronto per proseguire con la rettifica del nome sui Per_1
documenti ufficiali, in linea con il percorso di transizione intrapreso e con il pieno riconoscimento della sua identità di genere maschile”;
- a pertanto la necessità di adire il Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione agli Pt_1
interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
- in considerazione delle notevoli difficoltà che vive quotidianamente, ha altresì la Pt_1
necessità di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso femminile e il cambio di nome da Pt_1 Per_1
ha chiesto che il Tribunale la autorizzi a procedere al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, con contestuale rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile nonchè al mutamento del nome da (nome specificato in Pt_1 Per_1
tali termini nel corso dell'ultima udienza).
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, ricorrono tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile 1982 n.
164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato
che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, infatti, le allegazioni di parte ricorrente trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nelle relazioni sanitarie sopra citate nelle premesse.
Ciò è del tutto in linea con quanto si legge nella recente Certificazione psichiatrica per diagnosi di disforia di genere a firma del dott. del Centro di riferimento regionale per Persona_4
l'incongruenza di genere – Azienda Ospedale Università di Padova rilasciata in data 25 novembre
2025, che ha concluso ritenendo la rettifica richiesta “un passaggio indispensabile per garantire ad il riconoscimento sociale della propria identità, una migliore qualità di vita e una piena Per_1
autorealizzazione personale”.
Il Pubblico Ministero ha concluso non opponendosi all'accoglimento della domanda.
In merito a ciò, la giurisprudenza delle Supreme Corti nazionali (Cass., n. 15138/2015 e Corte cost.,
n. 221/2015) – nell'ambito di una interpretazione della norma orientata ai valori costituzionali e di derivazione CEDU di tutela dei diritti inviolabili della persona – ha chiarito che, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico costituisce soltanto una delle possibili tecniche per conseguire l'adeguamento dei caratteri sessuali al genere, rimanendo pur sempre una scelta del singolo quella relativa alle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Nel presente caso, l'autorizzazione all'intervento chirurgico è stata espressamente oggetto della domanda giudiziale.
In base a quanto sopra esposto, ben può essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, dichiarando che nulla osta a procedere al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili alla sua identità sessuale maschile.
Deve, inoltre, procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (principio generale sancito dall'art. 35 d.p.r.
3.11.2000 n. 396).
Quindi, in ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
In ragione della natura del procedimento, non sussistendo alcuna soccombenza, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile di nata a Parte_1
Ceva (CN) il 21/8/1996;
nulla osta a procedere al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile;
ordina all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto di nascita concernente nata a [...] il [...], con Parte_1
attribuzione del nome “ ” in luogo di;
Per_1 Pt_1
nulla sulle spese.
Treviso, 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio ed in persona dei seguenti magistrati:
dott. AN LI Presidente rel. est.
dott.ssa Marina Righi Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), con l'avv. M. Parte_1 C.F._1
NA
contro
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“NEL MERITO Voglia il Tribunale disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile
a maschile di e l'attribuzione del nome di voglia disporre la Parte_1 Per_1
rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], ordinando che Parte_1 l'atto di nascita venga così corretto: ove è scritto deve essere corretto dove è Pt_1 Per_1
scritto sesso femminile deve essere corretto in sesso maschile. Voglia il Tribunale disporre
l'autorizzazione a favore di (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1
(CN) il 21/8/1996 e residente a [...], int. 4, agli
interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili (operazione di
riassegnazione chirurgica del sesso- RCS). Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di
effettuare le rettificazioni nei relativi registri”.
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso che:
- (c.f. ), non coniugata, è nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/8/1996 ed è residente a [...], int. 4, (doc.1
e 2). Nel 2015 a conseguito la maturità classica. Si è trasferita in Padova e si è iscritta Pt_1
all'Università, poi si è trasferita a Treviso e attualmente svolge attività come Social Media
Manager presso Veneto Formazione;
- fin dalla prima infanzia, ha evidenziato una marcata incongruenza tra il genere Pt_1
femminile di nascita e il genere maschile sentito e vissuto e, nei suoi ricordi, fin dall'età
prescolare era presente l'identificazione in un ruolo maschile. Con l'avvento della pubertà,
a raggiunto la consapevolezza della discrasia tra il genere esperito (maschile) e quello Pt_1
biologicamente assegnato alla nascita (femminile) e ha maturato la necessità
dell'allineamento psiche- soma;
- da sempre desidera essere trattata come appartenente al genere opposto a quello Pt_1
assegnato alla nascita. Desidera fortemente avere le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto. L'attuale incongruenza di genere ha provocato e provoca situazioni di disagio e conseguente sofferenza psichica associata alla non conformità di genere;
- dal mese di ottobre 2021, ha iniziato un percorso di psicoterapia con la Dott.ssa Pt_1
presso il Servizio Accoglienza Trans (SAT Pink) e, dal maggio 2023, anche Controparte_2
con la Dott.ssa ; Persona_2
- nella relazione psico clinica del 19/7/2022 allegata ( doc.3 ), la Dott.ssa ha CP_2
evidenziato la ferma determinazione di d avviare la terapia ormonale e procedere agli Pt_1
interventi chirurgici e quindi al percorso di transizione per l'affermazione della sua identità
maschile e ha espresso parere favorevole all'inizio del trattamento ormonale sostitutivo cross
–sex: “Dall'analisi psicoclinica realizzata si evidenzia la presenza dell'Incongruenza di
Genere, come riportato dal PDM-2, e il quadro della Disforia di Genere, come definita dal
DSM-5 … Si ritiene utile per intraprendere il trattamento ormonale Controparte_1
sostitutivo cross-sex”;
- stata poi in terapia ormonale, seguita dal Prof dell'Azienda Ospedale Pt_1 Persona_3
– Università di Padova. Nella relazione 23/12/2024 (doc. 4), il Prof. ha evidenziato Per_3
che a raggiunto un grado tale di androgenizzazione e di induzione delle caratteristiche Pt_1
fisiche maschili compatibili con il cambio anagrafico e gli interventi chirurgici di affermazione di genere;
Per
- con la relazione psicoclinica del 14/1/2025 allegata (doc. 5), la Dott.ssa ha affermato che:
“ Le valutazioni psicologiche hanno escluso la presenza di disturbi psicopatologici significativi che possano compromettere la capacità del paziente di prendere decisioni riguardo la propria identità di genere. Il paziente ha mostrato un buon livello di autocomprensione e consapevolezza rispetto alla propria situazione. Durante i colloqui, il paziente ha mostrato una crescente apertura nell'esprimere i propri sentimenti e la propria identità, identificandosi con il genere maschile del quale al momento mostra tratti estetici
Per_ marcati”. La Dott.ssa ha poi concluso la relazione affermando che : “Alla luce di quanto sopra riportato, ritengo che sia pronto per proseguire con la rettifica del nome sui Per_1
documenti ufficiali, in linea con il percorso di transizione intrapreso e con il pieno riconoscimento della sua identità di genere maschile”;
- a pertanto la necessità di adire il Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione agli Pt_1
interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
- in considerazione delle notevoli difficoltà che vive quotidianamente, ha altresì la Pt_1
necessità di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso femminile e il cambio di nome da Pt_1 Per_1
ha chiesto che il Tribunale la autorizzi a procedere al trattamento medico – chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, con contestuale rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile nonchè al mutamento del nome da (nome specificato in Pt_1 Per_1
tali termini nel corso dell'ultima udienza).
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, ricorrono tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile 1982 n.
164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato
che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, infatti, le allegazioni di parte ricorrente trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nelle relazioni sanitarie sopra citate nelle premesse.
Ciò è del tutto in linea con quanto si legge nella recente Certificazione psichiatrica per diagnosi di disforia di genere a firma del dott. del Centro di riferimento regionale per Persona_4
l'incongruenza di genere – Azienda Ospedale Università di Padova rilasciata in data 25 novembre
2025, che ha concluso ritenendo la rettifica richiesta “un passaggio indispensabile per garantire ad il riconoscimento sociale della propria identità, una migliore qualità di vita e una piena Per_1
autorealizzazione personale”.
Il Pubblico Ministero ha concluso non opponendosi all'accoglimento della domanda.
In merito a ciò, la giurisprudenza delle Supreme Corti nazionali (Cass., n. 15138/2015 e Corte cost.,
n. 221/2015) – nell'ambito di una interpretazione della norma orientata ai valori costituzionali e di derivazione CEDU di tutela dei diritti inviolabili della persona – ha chiarito che, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico costituisce soltanto una delle possibili tecniche per conseguire l'adeguamento dei caratteri sessuali al genere, rimanendo pur sempre una scelta del singolo quella relativa alle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Nel presente caso, l'autorizzazione all'intervento chirurgico è stata espressamente oggetto della domanda giudiziale.
In base a quanto sopra esposto, ben può essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, dichiarando che nulla osta a procedere al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili alla sua identità sessuale maschile.
Deve, inoltre, procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (principio generale sancito dall'art. 35 d.p.r.
3.11.2000 n. 396).
Quindi, in ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
In ragione della natura del procedimento, non sussistendo alcuna soccombenza, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile di nata a Parte_1
Ceva (CN) il 21/8/1996;
nulla osta a procedere al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile;
ordina all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto di nascita concernente nata a [...] il [...], con Parte_1
attribuzione del nome “ ” in luogo di;
Per_1 Pt_1
nulla sulle spese.
Treviso, 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN LI