Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2014, n. 24938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24938 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 292
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 30082/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LE, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1031/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di FIRENZE del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale di HA VA, determinando in mesi tre la residua pena da scontare da parte dello stesso.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che l'indicato beneficio era stato concesso al condannato con propria ordinanza del 9 ottobre 2012 in relazione alla pena di cui alla sentenza del 14 ottobre 2011 del Tribunale di Firenze;
rappresentava che il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva disposto la sospensione provvisoria della misura concessa essendo risultato che il beneficiario aveva interrotto ogni rapporto con il servizio U.E.P.E, facendo ritorno in Romania, e aveva ordinato il suo rintraccio con riaccompagnamento in istituto;
rilevava che, essendo risultati inutili i tentativi per rintracciare il medesimo, che risultava essere ancora in Romania, non vi erano più i presupposti per il mantenimento della misura, e valutava negativamente l'ultimo periodo trascorso in misura alternativa, pari a tre mesi, valorizzando la gravita del fatto posto a fondamento della disposta sospensione provvisoria dell'affidamento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente HA VA, che ne ha chiesto l'annullamento, rappresentando l'intervenuto decesso della madre il 18 febbraio 2013 e il profondo stato di sofferenza e di carenza del supporto familiare, affettivo ed economico conseguito, e denunciando violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 96 e 127 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 6, e degli artt. 71 e 71 - bis Ord. Pen., per la mancata notifica dell'avviso di udienza a esso ricorrente e al suo difensore di fiducia, avv. Andrea Maccioni, la cui nomina era in atti e che lo aveva assistito nel procedimento di sorveglianza nel quale era stata disposta la sua ammissione al servizio sociale, mentre il difensore di ufficio poteva essere nominato solo se fosse stato privo di quello di fiducia.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente, che non aveva contestato di avere tenuto la condotta gravemente violatrice delle prescrizioni impostegli, sosteneva che era conseguita al turbamento dovuto alla morte della madre che non escludeva la rilevanza giuridica della condotta, e rappresentando la regolarità della notifica dell'avviso al difensore di ufficio, in mancanza della nomina del difensore di fiducia in questa procedura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), questa Corte è "giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può - e talora deve - accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092;
Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568;
Sez. 1^, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304).
Nel caso di specie risulta dagli atti che:
- con decreto del 15 marzo 2013 è stata fissata l'udienza in camera di consiglio dell'11 aprile 2013 per la deliberazione in ordine alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen., comma 11, nei confronti di HA VA irreperibile, disponendosi darsi avviso all'interessato, al Pubblico Ministero e al difensore di ufficio contestualmente designato, in mancanza di nomina del difensore di fiducia, avv. Fabrizio Di Donato del foro di Firenze;
- detto decreto è stato notificato al difensore di ufficio il 25 marzo 2013 e in pari data all'interessato mediante consegna di copia al medesimo difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. - l'udienza dell'11 aprile 2013 si è svolta nell'assenza dell'interessato e alla presenza del Pubblico Ministero e del difensore di ufficio.
2. La legittimità di tale procedura e dell'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza camerale è contestata dal ricorrente, la cui eccezione in rito attiene all'omesso avviso di udienza a esso stesso e al difensore di fiducia avv. Andrea Maccioni, nominato nel procedimento dinanzi al medesimo Tribunale di sorveglianza per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, opponendosi la non ritualità della nomina del difensore di ufficio nei confronti dell'interessato, non privo di un difensore di fiducia, e la non validità della notifica fatta al medesimo presso il difensore di ufficio.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato che il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla provvisoria sospensione, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza (tra le altre, Sez. 1^, n. 1812 del 20/04/1994, dep. 13/05/1994, Ventre, Rv. 197533; Sez. 1^, n. 12900 del 06/03/2009, dep. 24/03/2009, De Santis, Rv. 243561). Si è, in particolare, rimarcato che discendono dalla stessa disciplina normativa dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, regolato in termini di ampia dislocazione temporale di un esperimento di "rieducazione" del condannato, la concettuale scansione dei suoi effetti nei tre momenti, o nelle tre fasi, dell'ammissione, della esecuzione - gestione, della conclusione, e l'autonomia, concettuale e funzionale, del procedimento di sorveglianza della adozione dell'affidamento da quelli successivi, indeterminati e adottabili ex officio a seguito di una relazione del servizio sociale, pure evidenziandosi che ogni fase dell'istituto, in relazione alla sua disciplina processuale (ex artt. 678 e 666 c.p.p.), richiede una sua autonoma e specifica cognizione camerale
(Sez. 1^, n. 28553 del 18/06/2008, dep. 10/07/2008, Barbuto, Rv. 240599).
2.2. Sotto concorrente profilo, questa Corte ha anche affermato che in tema di procedimento di sorveglianza, la designazione di un difensore di ufficio nel decreto di fissazione dell'udienza, assieme alla disposizione di procedere alle notifiche degli atti presso il difensore medesimo, costituisce equipollente del provvedimento dichiarativo della latitanza del condannato (nella specie, affidato al servizio sociale e resosi irreperibile, con la conseguente revoca del beneficio da parte del Tribunale), poiché, ferma l'imprescindibilità del verbale di vane ricerche, per il condannato non è necessaria - rispetto a chi si sottrae a una misura cautelare - una formale dichiarazione di latitanza, e dunque è legittima la notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza mediante consegna al difensore (tra le altre, Sez. 1^, n. 40131 del 06/10/2005, dep. 04/11/2005, Rv. 232465; Sez. 1^, n. 26849 del 10/06/2010, dep. 13/07/2010, Dicuonzo, Rv. 247725).
2.3. Alla stregua degli indicati condivisi principi di diritto e richiamate le emergenze fattuali del procedimento, deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che non è viziata l'ordinanza impugnata, poiché è stato dato avviso per l'udienza al nominato difensore di ufficio, non spiegando effetti nel procedimento per la revoca della misura la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale e non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore nell'odierno procedimento di revoca della misura alternativa. Il decreto di fissazione dell'udienza, inoltre, è stato notificato all'interessato, la cui irreperibilità non è stata contestata, presso il medesimo difensore di ufficio.
3. Il ricorso è anche infondato nel merito.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che la violazione commessa costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre, Sez. 1^, n. 227 del 29/01/1987, dep. 20/02/1987, Proc. Potenza, Rv. 175188; Sez. 1^, n. 2566 del 07/05/1998, dep. 13/06/1998, P.G. in proc. Lupoli, Rv. 210789; Sez. 1^, n. 5398 del 13/01/2010, dep. 10/02/2011, Grace, non massimata).
In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli.
Tale principio è coerente con il testo della legge, e in particolare con la previsione dell'art. 47 Ord. Pen., comma 11, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed è anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1^, n. 33089 del 10/05/2011, dep. 05/09/2011, Assisi, Rv. 250824, e, in genere per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1^, n. 2008 del 31/03/1995, dep. 10/05/1995, Satanassi, Rv. 201368; Sez. 1^, n. 6989 del 09/12/1999, dep. 29/12/1999, Saponaro A., Rv. 215125).
Il contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova sul presupposto della incompatibilità dello stesso con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza, che, nella revoca, è chiamato a valutare la gravita di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirne l'esito deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1^, n. 1180 del 17/02/2000, dep. 04/04/2000, Cornerò, Rv. 215706; Sez. 1^, n. 30525 del 30/06/2010, dep. 30/07/2010, Giaccio, Rv. 248376).
3.2. Deve anche rilevarsi che il tribunale di sorveglianza, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova trascorso dallo stesso e delle limitazioni ivi patite, onde stabilire, al là di ogni automatismo, se ed eventualmente fino a qual punto possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado sia pur parziale di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1^, n. 5128 del 22/09/1997, dep. 08/10/1997, P.G. in proc. De Pascale, Rv. 208585; Sez. 1^, n. 43744 del 06/10/2011, dep. 25/11/2011, Fecchi, Rv. 251476).
3.3. Di questi principi, che il Collegio condivide e riafferma, il Tribunale ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, avendo proceduto, con argomentazioni logiche e congruenti, alla valutazione attinente alla condotta tenuta in concreto dal condannato, valorizzando la interruzione da parte del medesimo di ogni rapporto con il servizio U.E.P.E., il suo rientro in Romania e l'inutilità dei tentativi delle forze dell'ordine per rintracciarlo, e avendo anche indicato in modo coerente, seppur sintetico, i motivi, correlati alla gravita del fatto apprezzato ai fini della sospensione dell'affidamento, per i quali ha ritenuto che l'ultimo periodo trascorso in misura alternativa, quantificato in tre mesi, non fosse computabile come pena espiata.
3.4. Tali rilievi, resistono alle censure del ricorrente, che si limita a opporre un'alternativa valutazione in fatto di elementi attinenti al suo comportamento, collegati alla morte della madre e alle conseguenze a lui derivate sul piano affettivo ed economico, non priva di rilevabile genericità e dimostrativa della omessa comprensione da parte del medesimo ricorrente dell'opportunità offertagli travisando scopi e obiettivi dello strumento riabilitativo adottato.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014