Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
La valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2010, n. 30525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30525 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1920
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1370/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC IC N. IL 26/02/1946;
avverso l'ordinanza n. 13360/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 30/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni che ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 30 novembre 2009 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava non positivo, a norma della L. 26 luglio 1975, n.354, art. 47, comma 12, l'esito della misura alternativa alla detenzione - affidamento in prova al servizio sociale - concessa a CI OL e come non espiata la pena eseguita nel corso della suddetta misura dall'11 maggio 2004 al 22 agosto 2006, termine finale della stessa.
1.1 Il tribunale fondava la sua decisione sul rilievo che il condannato, l'11 maggio 2004, nel corso dell'affidamento in prova, era stato denunciato per concorso in ingiuria aggravata e che per tale addebito era stato disposto il suo rinvio a giudizio e che il procedimento risultava ancora non definito, elementi questi che comportavano un giudizio negativo sull'esito della prova, essendo la condotta ascritta al CI (minaccia di un danno ingiusto alle persone offese dal reato) censurabile ed "inosservante delle prescrizioni derivanti dalla misura alternativa".
2. Ricorre per cassazione il CI, per il tramite del proprio difensore, deducendo, anche attraverso la presentazione di una memoria difensiva, l'illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il tribunale ricollegato il proprio giudizio sull'esito della prova, esclusivamente al dato, irrilevante o comunque equivoco, dell'avvenuta presentazione di una querela per il reato di ingiuria, senza considerare l'esistenza di una presunzione d'innocenza e la possibilità di sospendere ulteriormente la propria deliberazione sino alla definizione del processo ancora pendente, e senza procedere, in ogni caso, ad una valutazione più approfondita che avrebbe richiesto una valutazione complessiva della condotta tenuta dal condannato nel periodo di fruizione del beneficio ed in particolare dell'avvenuto riconoscimento al condannato della liberazione anticipata, segno di una positiva partecipazione all'opera di rieducazione.
3. Il ricorso, nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondato e merita accoglimento.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (in termini Cass., Sez. 1, sentenza n. 1180, del 17/2/2000, rv. 215706), la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale è istituto obiettivamente diverso rispetto a quello della revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 ord. pen., che può intervenire nel corso della prova, determinandone la cessazione, nel senso che, mentre ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi, per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilire quale esito questa abbia avuto, il giudice deve invece procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo, per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale.
Orbene, tale valutazione globale non risulta sia stata effettuata nel caso in esame, ove si consideri che il tribunale di sorveglianza ha ritenuto senz'altro negativo l'esito della prova in base alla mera rilevazione della citazione a giudizio del CI, siccome imputato di avere, in concorso con altri, offeso e minacciato di un danno ingiusto le persone offese, senza prendere in considerazione alcun dato ulteriore (relazione finale del servizio sociale, concessione al condannato della liberazione anticipata;
informative dell'autorità di polizia) e senza attendere, per altro, la definizione, quanto meno in primo grado, del procedimento promosso a carico del ricorrente.
In presenza di tali lacune motivazionali, s'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010