Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato la decisione con la quale il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta di liberazione anticipata riferita a semestri antecedenti l'emissione, nei confronti del condannato, di una misura cautelare, occorrendo a tal fine attendere l'esito del processo penale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOA Presidente del 9/12/1999
1. Dott. GIOVANNI MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere N. 6989
3. Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI Consigliere N. 20067/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AP DO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 16/3/1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì Letta la richiesta del P.M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
Fatto e Diritto
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce concedeva ad DO AP giorni 45 di liberazione anticipata in ordine al semestre dal 30/4/1998 al 30/10/1998, mentre riteneva di non potersi pronunciare in ordine alla richiesta di liberazione anticipata relativa a tre semestri precedenti, in quanto il 24/4/1998 il AP, mentre beneficiava della misura dell'affidamento in prova, era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso in omicidio e detenzione illegale di armi, ordinanza poi revocata dal Tribunale. A parere del giudice a quo l'esito del processo penale pendente non poteva non rilevare ai fini delle decisioni concernenti i semestri pregressi.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AP, il quale ha dedotto che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, doveva essere valutato solo il suo comportamento in carcere.
Il ricorso è fondato.
Invero nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In questa sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso procedimento dell'accertamento giudiziale della sua responsabilità sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione.
Erroneamente, pertanto, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di valutare solo un semestre e non anche altri tre semestri. Su quest'ultimo punto, pertanto, l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al giudice "a quo", che dovrà estendere la sua valutazione anche agli altri semestri.
P.Q.M.
La corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999