Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 6989
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato la decisione con la quale il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta di liberazione anticipata riferita a semestri antecedenti l'emissione, nei confronti del condannato, di una misura cautelare, occorrendo a tal fine attendere l'esito del processo penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 6989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6989
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

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