Sentenza 10 maggio 2011
Massime • 1
È legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2011, n. 33089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33089 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/05/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1752
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 48508/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI TR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 19/10/2010 del Tribunale di sorveglianza di Torino nel proc. n. 48508/2010;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19-22 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, con decorrenza ex tunc, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale già applicata a favore di IS TR con ordinanza del medesimo Tribunale in data 4 maggio 2010. A ragione il Tribunale ha addotto che l'IS, nonostante il breve tempo trascorso dall'inizio della misura, ne aveva violato le prescrizioni, facendosi sorprendere in compagnia di soggetti pregiudicati all'interno di un pubblico esercizio in data 11 settembre 2010, e ponendo in essere, pochi giorni dopo, un comportamento aggressivo e intimidatorio nei confronti del verbalizzante, autore della segnalazione della precedente violazione, al quale diceva di "sapere tutto" perché riferitogli dall'assistente sociale e che, quando si sarebbero visti da soli, gli avrebbe dato del "tu", effettuando quindi a velocità sostenuta col proprio veicolo un passaggio in aderenza (cosiddetta "rasetta") all'autovettura di servizio del verbalizzante, come da annotazione dei Carabinieri del 20 settembre 2010.
Il Tribunale, a rafforzamento della negativa vantazione della personalità dell'affidato, che sarebbe incline a comportamenti violenti e prevaricatori, ha infine richiamato un procedimento pendente a carico dell'IS per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni, in ipotesi commessi nel novembre 2009.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre personalmente per cassazione l'IS, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c) sia il vizio di violazione di legge,
per inosservanza od erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 11; sia la carenza ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe ignorato le deduzioni difensive, affidate ad una memoria depositata dal suo avvocato prima dell'udienza, il 14 ottobre 2010, in punto di negata frequentazione di persone pregiudicate da parte dello stesso IS, il quale, ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 5 luglio 2010, era occasionalmente presente nel bar di proprietà della madre per riparare un macchinario, allorché incontrò le tre persone indicate come pregiudicate, peraltro, per lievi violazioni da lui ignorate.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe fatto alcuna menzione della relazione dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna (abbreviato nella sigla U.E.P.E.), favorevole al ricorrente, e avrebbe omesso di accogliere alcune istanze istruttorie della difesa -in particolare, l'acquisizione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza- per l'esatta ricostruzione delle modalità dell'incontro, nella piazza del municipio del Comune di S. Giorgio Canadese, tra l'IS e il carabiniere della locale stazione, autore, pochi giorni prima, della segnalazione a suo carico per la presunta frequentazione di persone pregiudicate nel suddetto bar. Il Tribunale, infine, con argomentazione palesemente illogica, avrebbe utilizzato a carico dell'IS una denuncia penale per ipotetici fatti precedenti l'ammissione del condannato alla misura alternativa e, perciò, già apprezzati in senso non sfavorevole all'istante, a rafforzamento di una pretesa insofferenza al rispetto delle regole da parte del ricorrente, il quale, invece, nel corso delle varie misure cautelari personali subite nel procedimento sfociato nella sentenza di condanna in attuale esecuzione, tra cui, dopo la custodia in carcere, in ordine cronologico, gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva sempre rispettato tutte le prescrizioni impostegli.
In questa sede, il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria, redatta dal suo difensore, avvocato Domenico Battista del foro di Roma, in replica alla richiesta del Pubblico ministero di inammissibilità del ricorso perché, ad avviso della parte pubblica, postulante una rivalutazione in fatto dei presupposti della disposta revoca della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, che sostanzialmente denuncia il solo vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità delle ragioni della sanzione revocatola applicata, è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ha esaurientemente illustrato le ragioni della disposta revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, valorizzando, in particolare, il comportamento aggressivo e intimidatorio dell'IS nei confronti del Carabiniere che lo aveva segnalato all'Autorità giudiziaria per averlo sorpreso, l'11 settembre 2010, in compagnia di tre persone pregiudicate, riportando le parole rivolte dall'affidato al verbalizzante del seguente testuale tenore: "So tutto, mi ha riferito l'assistente sociale: non ti preoccupare, non appena ci vediamo da soli ti dò io del tu", immediatamente seguite "a velocità sostenuta (da) una rasetta vicino all'auto di servizio, così come risultante dall'allegata annotazione dei Carabinieri di San Giorgio Canavese" (pag. 2 del provvedimento impugnato).
Il trascritto episodio, nell'economia della motivazione censurata, costituisce il nucleo centrale e principale delle ragioni della deliberata revoca del beneficio, e non risulta essere stato oggetto di controdeduzioni difensive nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale di sorveglianza, essendosi la difesa dell'IS limitata, in proposito, a richiedere l'acquisizione dei fotogrammi del sistema pubblico di videosorveglianza del territorio comunale, senza contestare specificamente la dinamica del fatto così come descritta nella richiamata annotazione dei Carabinieri. Gli ulteriori profili di denunciata carenza motivazionale perdono, dunque, da un lato, la loro rilevanza decisiva e ciò vale, in particolare, per la protestata episodicità dell'incontro con le persone pregiudicate al bar;
e, dall'altro lato, risultano generici quanto alle riferite informazioni positive dell'U.E.P.E., addirittura contraddette da quanto riportato nella motivazione dell'impugnata ordinanza, laddove è trascritta la seguente valutazione del medesimo ufficio, non specificamente contestata dal ricorrente e coerente col comportamento sprezzante e intollerante attribuitogli dai Carabinieri: "... il ragazzo tende a trasmettere il proprio pensiero attraverso atteggiamenti aggressivi ..." (pag. 3 del provvedimento). Il descritto contesto di adeguatezza e coerenza motivazionale non è insidiato, neppure, dal censurato richiamo alla denuncia penale subita dall'IS prima della sua ammissione alla misura alternativa (e, quindi, già apprezzata non in contrasto con le ragioni di quest'ultima), poiché, nel procedimento di sorveglianza, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale: ciò che conta, infatti, è la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso -prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità- sia meritevole dell'ammissione o, come nella fattispecie, della prosecuzione del beneficio penitenziario alternativo alla detenzione (conforme: Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, dep. 10/05/1995, Satanassi, Rv. 201368).
4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011