Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2011, n. 43744
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare da parte dell'affidato in prova al servizio sociale cui venga revocato il beneficio, il Tribunale di sorveglianza deve prendere in considerazione, al di là di ogni automatismo, le limitazioni patite per raffrontarle con quelle osservate, in modo da stabilire fino a quando possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia contribuito al raggiungimento di un grado parziale di risocializzazione. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, del periodo di affidamento a una comunità terapeutica di un condannato tossicodipendente, alla luce dell'atteggiamento non collaborativo dimostrato da quest'ultimo e della sua scarsa volontà di reale reinserimento nella vita civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2011, n. 43744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43744
    Data del deposito : 6 ottobre 2011

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