Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 2
La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (sul c.d. "giusto processo"), anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora in fase di indagine preliminare (la Corte ha escluso che in tale ipotesi operi la causa di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 comma 3 cod. proc. pen., in quanto la anzidetta disposizione si riferisce ai nuovi atti di indagine, non alla mera ripetizione di quelli già effettuati).
L'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale,per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono applicarsi i criteri fissati dall'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. per apprezzare l'attendibilità della chiamata in correità, rende in ogni caso necessario che le dichiarazioni accusatorie su fatto altrui siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 15685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15685 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 07/02/2002
1 Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 471
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 033494/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLInei confronti di:
VO NC N. IL 06/01/1953
e da
2) SO VA N. IL 15/07/1962
avverso ORDINANZA del 27/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio ABBATE, il quale chiede il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. R. DOLCE per Schiavone, che chiede rigettarsi il ricorso del P.M. e avv.ti F. MERLUZZI e R. JAPPELLI per AR che insistono per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. All'esito dell'esame delle richieste di riesame avanzate da VO RA e SO - indagati, il primo quale mandante e il secondo quale organizzatore ed autore materiale, di concorso nel reato di omicidio volontario aggravato in danno di FO CH e in quelli connessi relativi alle armi - avverso il provvedimento in data 12 luglio 2001 del g.i.p. del Tribunale di Napoli con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, il sunnominato tribunale con ordinanza in data 12 luglio 2001 rigettava la richiesta del SO e accoglieva quella dello VO. I giudici del merito, respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori PA US e BB Antonio in quanto i relativi interrogatori erano stati rinnovati dal p.m. procedente in ottemperanza al disposto della legge 63/2001, rilevavano che la chiamata in correità fatta dall'BB nei confronti dello VO era attendibile, ma la stessa non era corroborata ne' da quella fatta dal PA - non essendovi convergenza ne' sulla dinamica dell'evento omicidiario ne' sulle persone coinvolte nell'azione criminosa - ne' da altri elementi estrinseci, di guisa che la stessa non era sufficiente a concretizzare i gravi indizi di cui all'art. 273 c.p.p.. Invece le dichiarazioni accusatorie fatte dall'BB nei confronti del SO risultavano precise e circostanziate ed erano corroborate da diversi elementi estrinseci (esistenza nei pressi del luogo del delitto di una fattoria appartenente a persona i cui tratti somatici corrispondevano a quelli descritti dal dichiarante, proprietà da parte della suocera del SO dell'auto - una Y 10 di colore verde - sulla quale si era appostato il sunnominato indagati la mattina del fatto;
l'auto usata per l'agguato era munita della targa NA V 86529 "clonata" da quella autentica a ancora nella disponibilità del leggittimo proprietario;
riconoscimento dell'BB e dell'indagato da parte del proprietario di un esercizio commerciale "Primus" dove il SO successivamente all'uccisione del FO aveva acquistato abiti per gli autori materiali dell'omicidio) che ne confermavano la credibilità.
Il tribunale precisava che, al di là della esistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati simili a quelli in esame derivanti dalle stesse modalità di commissione dei medesimi e del contesto socio-criminale in cui erano maturati, le stesse erano presunte ex art. 275 co. 3^ c.p.p. in presenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 della legge 12.7.1991 n. 203. 2. Ricorrono per cassazione sia il SO che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti dello VO, deducendo:
AR:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 405 e 407 stesso codice e 26 legge 1.3.2001 n. 63), affermando che le dichiarazioni rese dal collaboratore BB erano inutilizzabili in quanto i precedenti interrogatori dello stesso erano stati rinnovati (in date 28. e 29.5.2001) - in ottemperanza al disposto dell'art. 26 co. 2^ legge 63/2001 - dal p.m. procedente nelle forme richieste dall'art. 64 co. 3^ c.p.p. come novellato dall'art. 2 co. 1^ legge 63/2001, allorquando erano scaduti i termini di durata delle indagini preliminari (prorogati dal g.i.p. sino al 12.4.2001);
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 e 274 stesso codice asserendo che, in presenza di dichiarazioni contraddittorie, come quelle rese dall'BB e del PA e in mancanza di specifici elementi di riscontro in ordine alla qualifica di organizzatore dell'omicidio addebitata all'indagato, gli elementi accusatori non potevano assurgere alla valenza di gravi indizi ex art. 273 c.p.p., argomentando tali affermazioni con particolareggiato esame degli elementi in atti nonché rilevando che l'incertezza probatoria dell'identificato movente dell'omicidio del FO, asseritamente maturato nell'ambito della lotta tra diverse organizzazioni criminali di tipo camorristico, escludeva la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 e della correlativa presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., con conseguente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'esistenza delle ritenute esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p;
il procuratore della Repubblica:
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. 69 ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 co. 2^ e 3^ stesso codice), osservando che il tribunale del riesame non aveva buon governo della regola di valutazione probatoria di cui ai commi secondo terzo dell'art. 192 c.p.p., non essendo condivisibile l'assunto secondo il quale le dichiarazioni dell'Abate e del PA divergevano, a tale fine specificando le circostanze poste a sostegno della doglianza, e, in ogni caso, essendo sufficienti, nella fase delle indagini preliminari, le sole dichiarazioni attendibili del correo per integrare la gravità indiziarla di cui all'art. 273 c.p.p. anche se non corroborate da riscontri "..penetranti e specifici..".
3. Entrambi i ricorsi sono infondati.
Riguardo alla prima doglianza avanzata del SO la Corte rileva che - a prescindere dalla circostanza che l'emissione in data 12.7.2001 da parte g.i.p. del tribunale di Napoli dell'ordinanza custodiale nei confronti del sunnominato indagato comprova che sino a tale momento il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, che, come è noto, si concludono con l'emissione del decreto che dispone il giudizio, di guisa che la rinnovazione dell'interrogatorio del chiamante in correità BB venne ritualmente effettuato all'interno di detta fase processuale - la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona sottoposta alle indagini senza l'espletamento delle formalità di cui all'art. 64 co. 3^ c.p.p. riguarda l'atto di per se stesso, sicché allorquando il p.m. procedente ha effettuato - come avvenuto nel caso che ci occupa - l'interrogatorio con piena osservanza delle prescritte formalità le dichiarazioni in esso contenute sono ritualmente utilizzabili.
La norma di natura transitoria, di cui all'art. 26 legge 1.3.2001 n.63, non pone alcuna autonoma sanzione di inutilizzabilità per l'eventuale inosservanza (mancata rinnovazione dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini) da parte del p.m. procedente del disposto del comma secondo di detto articolo - tant'è che al terzo comma dello stesso prevede una, sia pur ridotta, possibilità di utilizzare in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare o dell'udienza preliminare se già acquisite al fascicolo del dibattimento, - rimettendo ogni questione sulla loro inutilizzabilità alle regole specifiche e generali dettate dal codice di rito per tale sanzione processuale. Nè a detta situazione è applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 407 c.p.p., secondo cui "..gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (di durata massima delle indagini preliminari - n.d.e.) non possono essere utilizzati..", dal momento che detta disposizione si riferisce., di tutta evidenza., ad accertamenti, effettuati dal p.m. procedente diversi da quelli già acquisiti al procedimento entro i termini di durata delle indagini preliminari e non già alla mera ripetizione, per effettuarne una mera regolarizzazione formale dettata da una norma di carattere meramente transitorio, di atti, quale l'interrogatorio della persona sottoposta a indagini, già acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
Infatti in tale ipotesi o l'interrogato, reso edotto della nuova valenza processuale dell'atto, non conferma quanto - già dichiarato, con le ovvie conseguenze, sfavorevoli alla pubblica accusa conseguenti alla valutazione di una dichiarazione di tal fatta, ovvero ne conferma il contenuto, così non modificando la situazione probatoria già acquisita in procedimento al momento in cui non era entrata in vigore la normativa modificatrice dell'art. 64 c.p.p.. Applicando tali principi alla fattispecie in esame va ribadito che le dichiarazioni rese dall'BB sono state utilizzate dai giudici del merito in aderenza ai principi di legge (rinnovazione secondo le nuove forme dell'art. 64 c.p.p.; espletamento dell'atto all'interno della fase delle indagini preliminari), di guisa che del tutto infondato si appalesa ogni doglianza sul punto avanzata dall'odierno ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso è tutto basato su censure di mero fatto alle valutazione effettuate dai giudici del merito in ordine agli elementi indiziari posti a fondamento della ordinanza custodiale. E cio sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni dell'BB che in merito alla valenza giuridica dei riscontri indicati (tra i quali, è opportuno chiarire, non sono state prese in considerazione le dichiarazioni del PA) e alla sussistenza del movente dell'omicidio del FO.
Ne consegue l'infondatezza della dedotta doglianza, in quanto non e censurabile in questa sede il convincimento tratto - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logici o errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo del giudice di legittimità - da quelli di merito dall'esame degli elementi fattuali in atti.
Ne discende che, anche in relazione alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 7 legge 203/1991 oltre che alla gravità indiziaria degli elementi probatori a carico del SO, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato, di guisa che le contestate esigenze cautelari sussistono nella specie in applicazione della presunzione di legge di. cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p.. Passando al gravame della pubblica accusa è appena il caso di rilevare che le censure mosse all'ordinanza del tribunale del riesame non possono essere valutate in sede di legittimità, in quanto dirette tutte ad offrire una valutazione diversa da quelle fatta dai giudici del merito in ordine alla inutilizzabilità, conseguente alla loro reciproca contraddittorietà, come riscontro delle dichiarazioni accusatorie dell'BB, di quelle rese dal PA e, cioè, costituenti critiche di mero fatto alle valutazioni fattane dal tribunale del riesame.
Riguardo, poi, all'affermazione relativa alla sufficienza, in sede di emissione di una misura custodiale nel corso delle indagini preliminari, delle sole precise, credibili e specifiche dichiarazioni del correo anche in carenza di riscontri individualizzanti, è appena il caso di rilevare che tale convincimento, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU., 21.4.1995, Costantino, Cass. Pen. 1995, 2837), non è più sostenibile a seguito della riforma dell'art. 273 c.p.p., nel quale è stato inserito il comma 1 - bis dall'art. 11 della legge 1.3.2001 n. 63, secondo cui nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza debbono essere applicati i criteri previsti per la valutazione della prova dagli artt. 192 co. 3^ e 4^, 195 co. 7^, 203 e 271 co 1^ c.p.p., tra i quali vi è quello della necessità, per poterne fare un uso processualmente valido, dell'esistenza di riscontri individualizzanti anche per le dichiarazioni rese dai coindagati nella fase delle indagini preliminari.
Per le suesposte ragioni i ricorsi vanno respinti con conseguente condanna del ricorrente SO al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 23 della legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna SO OV al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002