Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 15685
CASS
Sentenza 7 febbraio 2002

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La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (sul c.d. "giusto processo"), anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora in fase di indagine preliminare (la Corte ha escluso che in tale ipotesi operi la causa di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 comma 3 cod. proc. pen., in quanto la anzidetta disposizione si riferisce ai nuovi atti di indagine, non alla mera ripetizione di quelli già effettuati).

L'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale,per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono applicarsi i criteri fissati dall'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. per apprezzare l'attendibilità della chiamata in correità, rende in ogni caso necessario che le dichiarazioni accusatorie su fatto altrui siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 15685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15685
    Data del deposito : 7 febbraio 2002

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