Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2000, n. 1180
CASS
Sentenza 17 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevista dall'art.47, penultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, non può che intervenire nel corso della prova, di cui determina la cessazione, mentre la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento attiene necessariamente all'intero periodo di prova, già concluso. Tale differenza si riflette sul diverso contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza,nel senso che quest'ultimo, ai fini delle revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, quando si tratti di stabilire quale esito questa abbia avuto, deve procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2000, n. 1180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1180
    Data del deposito : 17 febbraio 2000

    Testo completo