Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2009, n. 12900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12900 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 994
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 000374/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SANTIS MICHELE, N. IL 18/11/1959;
avverso ORDINANZA del 20/11/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco (rigetto). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 20/11/2008, revocava il beneficio della semilibertà concesso al De Santis, dimostratosi inidoneo al trattamento a causa di comportamenti incompatibili con i presupposti e le finalità di recupero del beneficio, con riguardo all'avvenuto arresto dello stesso in data 1/10/2008, in esecuzione di un'ordinanza coercitiva del G.i.p. di Napoli, motivata con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo camorristico, c.d. "clan dei casalesi";
che il ricorso dell'interessato si palesa inammissibile poiché il provvedimento impugnato - di cui il ricorrente chiede sostanzialmente un improponibile riesame nel merito - risulta adeguatamente motivato in riferimento alla incompatibilità della descritta vicenda criminale con la prosecuzione del trattamento in regime di semilibertà;
che la decisione appare coerente con i principi regolatori della misura alternativa;
che anche l'eccezione in rito, attinente all'omesso avviso di udienza al difensore avv. S. Losito, appare manifestamente infondata, non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore del ricorrente nell'odierno procedimento di revoca della misura alternativa, bensì soltanto in quello, autonomo, concernente la concessione del medesimo beneficio (v. Cass., Sez. 1, 18/6/2008 n. 28553, Barbuto, rv. 240599);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009