Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Nel procedimento per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è legittimamente eseguita al difensore nominato d'ufficio la notifica dell'avviso di udienza, allorché il condannato si sia reso irreperibile, occorrendo solo la previa effettuazione delle ricerche risultate vane attestata dal relativo verbale, ma non la formale dichiarazione di latitanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 26849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26849 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1704
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 33602/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UO GI, N. IL 21/05/1970;
avverso l'ordinanza n. 2890/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 21/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG, Dott. MURA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 21/7/09 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato con effetto ex tunc il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a UO US con propria ordinanza dell'8/7/08 in relazione a pene detentive cumulate con provvedimento emesso il 29/12/08 dal Procuratore della Repubblica di Asti.
La revoca è stata disposta per avere il UO il 22/6/09, dopo essersi sottratto ai disposti controlli delle urine, abbandonato la struttura terapeutica in cui si trovava rendendosi da allora irreperibile, ragione per cui non era stato possibile notificargli personalmente l'avviso per l'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 51-ter o.p..
Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale eccepisce la nullità della procedura per violazione del principio del contraddittorio e deduce inoltre violazione dell'art. 47, comma 11 o.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 29/10/87 n. 343, per non avere il Tribunale considerato il regolare comportamento del suo assistito sino al momento della violazione.
Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Del tutto legittimamente invero, dopo un vano tentativo di notifica al UO, è stato redatto verbale di vane ricerche ed è stato disposto che la notifica dell'avviso per l'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 51-ter o.p. avvenisse presso il difensore nominato di ufficio poiché in tale situazione - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 1 19/1/00, P.M. in proc. Ficarra, rv. 215.831 e 6/10/05, Lio, rv.
232.465) - trattandosi di condannato non occorre, ferma restando l'imprescendibilità del verbale attestante le vane ricerche che nel caso di specie non si contesta siano state effettuate, una previa formale dichiarazione di latitanza.
Quanto alla decorrenza ex tunc attribuita al provvedimento di revoca della misura alternativa, è stata giustificata con adeguato e corretto apparato argomentativo in cui si evidenzia come il UO, ricadendo nelle pregresse abitudini di uso di stupefacenti e scegliendo la strada della latitanza, avesse dimostrato di non avere tratto alcuna utilità dalla opportunità offertagli travisando scopi e obiettivi dello strumento riabilitativo adottato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010