Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00813/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2025, proposto da
ENERGY LAB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’accertamento
dell’intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente il 6 novembre 2024, disapplicando o previo annullamento degli atti successivi emanati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed in particolare del diniego all’istanza di autorizzazione all’attività di venditore di energia elettrica e gas naturale (prot. DGUD0003_25012_2025_1062) ai sensi degli articoli 53 e 26 del Testo Unico delle Accise del 16 aprile 2025.
in via subordinata, per l’annullamento,
del diniego relativo all’istanza di autorizzazione all’attività di venditore di energia elettrica e gas naturale ai sensi degli articoli 53 e 26 del Testo Unico delle Accise (prot. DGUD0003_25012_2025_1062), notificato all’odierna ricorrente in data 16 aprile 2025, con il quale è stata comunicato alla Società Energy Lab s.r.l. il diniego all’istanza di autorizzazione RU64307 – RU64308 del 06/11/2024;
di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi espressamente incluso, ove occorrer possa, del preavviso di rigetto del 6.2.2025, prot. DGUD0003_9190_2025_1062.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. FA EL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 6 novembre 2024, la società Energy LAB s.r.l. ha presentato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istanza di autorizzazione all’attività di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi degli articoli 53 e 26 del Testo Unico delle Accise.
Con provvedimento in data 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza.
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La Sezione, con ordinanza n. 610 del 3 giugno 2025, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio copia dei provvedimenti in data 8 e 15 luglio 2025, con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – dopo aver riaperto il procedimento a seguito dell’ordinanza cautelare n. 610 del 3 giugno 2025 – ha rilasciato alla ricorrente le autorizzazioni richieste.
Questi atti di accoglimento non costituiscono mera esecuzione della succitata ordinanza cautelare la quale, come parzialmente anticipato, si era limitata a rilevare la possibilità di positivo apprezzamento della censura riguardante l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e a disporre, conseguentemente, il riesame al fine di permettere all’Amministrazione di rivalutare la questione alla luce delle motivazioni addotte nel ricorso e della documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente. Si deve pertanto ritenere che i provvedimenti in data 8 e 15 luglio 2025 costituiscano
espressione di una rinnovata volontà dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e sostituiscano, perciò, la precedente determinazione negativa impugnata in questa sede.
Per queste ragioni va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La particolarità della situazione di fatto (e segnatamente delle ragioni poste a fondamento dell’impugnato diniego) giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NU, Presidente
FA EL CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA EL CO | EL NU |
IL SEGRETARIO