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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 587 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea SERRETI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
US NN MA LA
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno PONTECORVO CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 4 novembre
2021, di non aver più ricevuto il pagamento della retribuzione dal mese di giugno 2022
e di essere stato licenziato oralmente a luglio 2023, ha chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento de quo perché privo della forma scritta prevista ad substantiam dell'atto e comunque perché del tutto privo di CP giusta causa o giustificato motivo e, per l'effetto, condannare la resistente alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dovuta dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio;
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condannare la ditta resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€ 18.007,03, come dall'accluso conteggio, per i titoli ivi specificati, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi degli artt. 36 cost. e 2099 c.c.; con condanna al versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi calcolati sulle somme ritenute dovute;
con interessi di legge e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti;
con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorati del 15% per spese forfettarie, oltre a CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
1.1. La società convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio con ex art. 102 CP_2
c.p.c., l'Istituto previdenziale si è costituito e ha chiesto che «ove venga accertata la fondatezza in tutto o in parte del ricorso, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della corrispondente somma dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2 lege per la quale non sia decorso il termine prescrizionale.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 2022».
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Deduce il ricorrente di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 4 novembre 2021 al luglio 2023, data in cui sarebbe stato licenziamento oralmente, di non aver ricevuto la retribuzione da giugno
2022, né il pagamento delle competenze di fine rapporto e che non gli sono state mai consegnate le buste paga di gennaio, febbraio e luglio 2023.
Il lavoratore ha pertanto proposto azione monitoria al fine di ottenere l'ingiunzione al pagamento delle somme non corrisposte, azione accolta limitatamente alla «somma di euro 27.389,77 a titolo di retribuzioni non corrisposte risultanti dalle buste paga depositate e indicate nel ricorso, mancando la prova scritta degli altri crediti azionati» (cfr. doc. n.
8 fasc. ric.). In particolare, dunque, è stato ingiunto il pagamento delle somme maturate da giugno a dicembre 2022 e da marzo a giugno 2023, in quanto documentate dalle buste paga consegnate dalla ditta (cfr. doc. n. 4 e 5 fasc. ric.), mentre è stata rigettata la domanda monitoria relativa al mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, delle retribuzioni di gennaio, febbraio e luglio 2023, nonché di tutte le competenze di fine rapporto ivi incluso il trattamento di fine rapporto.
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sostiene pertanto il ricorrente di essere creditore, oltre alle somme ingiunte, del complessivo importo lordo di € 18.007,03 a titolo di mensilità di gennaio, febbraio e luglio 2023, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non goduti risultanti dalla busta di giugno 2023 e trattamento di fine rapporto.
3.1. La resistente contesta innanzitutto che il rapporto si sia svolto con continuità da novembre 2021 a luglio 2023, in quanto dal 12 agosto 2022 al 9 gennaio
2023 il ricorrente non avrebbe svolto attività lavorativa alle proprie dipendenze e sostiene che da gennaio a giugno 2023 avrebbe lavorato solo per alcuni giorni del mese.
3.2. Tale versione dei fatti contrasta nettamente con le risultanze documentali costituite dalle buste paga, redatte da parte datoriale, relative a tutte le mensilità del
2022 (cfr. doc. n. 2, 3, 4, 5 fasc. ric.), ove risulta attestato, in modo chiaro ed univoco, lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente e la maturazione del credito correlato alla retribuzione.
Ebbene, la società resistente, pur sostenendo il contrario di quanto rappresentato nelle citate buste paga non ha in alcun modo contestato la paternità di tali documenti, né ha allegato – e offerto di dimostrare – che tali confessioni stragiudiziali siano state determinate da errore di fatto o violenza.
In mancanza di siffatta allegazione e prova, in accordo con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto, deve ritenersi che le buste paga costituiscano «piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n.
4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite» (cfr. Cass., sez. lav., 30 gennaio 2017, n. 2239), avendo appunto natura di confessione stragiudiziale (v., sul punto, Trib. Civitavecchia, 3 ottobre 2019, n. 554;
Trib. Bergamo 29 novembre 2018, n. 777).
Peraltro, con riferimento ai mesi del 2023, in cui il rapporto, secondo la ricostruzione datoriale, si sarebbe svolto secondo un part time verticale, il datore di lavoro non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa, con atto scritto sottoscritto dal lavoratore, in mancanza della quale il rapporto di lavoro si presume a tempo pieno, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno (cfr. Trib. Roma, sez. lav., 15 maggio 2023, n. 4949 «In tema di contratto di lavoro "part time", il difetto della forma scritta non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto "full time", con conseguente diritto del
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno»; App Roma, sez. lav., 13 dicembre 2022, secondo cui «la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto "part- time", la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà e non è, pertanto, desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.»; Trib. Lucca 26 maggio 2022 «in assenza della prova di un rapporto "part- time", nascente da atto scritto, il rapporto di lavoro subordinato, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa»).
3.3. Deve pertanto ritenersi che il rapporto lavorativo si sia svolto in conformità alle risultanze documentali, dal 4 novembre 2021 al 30 giugno 2023, con orario a tempo pieno e inquadramento nel III livello del CCNL applicato al rapporto lavorativo.
Spettano pertanto al ricorrente le somme richieste a titolo di differenze sulla paga base, tredicesima mensilità, ferie e permessi non goduti (risultanti dalla busta paga di giugno 2023 – cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).
Non può essere accolta la domanda di pagamento della quattordicesima mensilità, non prevista dal CCNL invocato dal lavoratore, come dedotto dal resistente e non contestato dal ricorrente, che non ha prodotto il contratto collettivo.
Infondata, è invece, l'eccezione formulata dal resistente secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità in quanto, nel settore edile, detto emolumento è a carico di , non avendo neanche allegato Parte_2 di aver effettuato i relativi versamenti, in mancanza dei quali il lavoratore rimane creditore del datore di lavoro delle somme maturate a tale titolo (cfr. Cass., sez. lav.,
28 gennaio 2015, n. 1604; Cass., sez. lav., 9 maggio 2014, n. 10140).
3.4. Sulla base dei conteggi allegati al ricorso – che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo – spettano al ricorrente a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria €6.041,16, di tredicesima mensilità €3.278,31, di ferie non godute €628,79, di permessi non goduti €310,43, per un totale di €10.258,69.
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 5.250,00 di cui il resistente ha provato il pagamento (cfr. doc. da 6 a 11 della memoria), non contestato dal ricorrente alla prima difesa utile.
3.5. Deve, in conclusione, condannarsi la società resistente al pagamento della somma complessiva di €5.008,69, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
4. Passando all'esame della domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, rilevato che dall'estratto contributivo prodotto da non risulta il CP_2 pagamento dei contributi dovuti per il periodo di lavoro svolto dall'1 gennaio 2023 al licenziamento, e considerato che il pagamento non è stato provato dal datore di lavoro, questi deve essere condannato alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale.
5. Il ricorrente ha altresì dedotto la nullità del licenziamento, in quanto intimato in forma orale, sostenendo di essere stato dapprima allontanato verbalmente dal posto di lavoro e di aver verificato dall'estratto UniLav della propria posizione lavorativa che il rapporto di lavoro risultava interrotto dal 31 luglio 2023 per licenziamento per giusta causa. Parte resistente ha, al contrario, sostenuto che in data 30 giugno 2023 il rapporto si sarebbe risolto per accordo tra le parti.
Ebbene, deve ricordarsi che, secondo Cass., sez. lav., 9 luglio 2019, n. 18402 «La regola posta dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio impone al lavoratore che impugni un asserito licenziamento orale di dimostrare, quale fatto fondante il diritto a sostegno della sua pretesa, l'estromissione dal rapporto per volontà del datore, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione del rapporto medesimo».
Nella specie, parte ricorrente ha prodotto la scheda unilav dalla quale emerge l'estromissione per volontà del datore di lavoro.
Parte resistente avrebbe pertanto dovuto provare il fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente, dimostrando che il rapporto si è concluso, come dedotto, in modo consensuale. Tuttavia, alcuna prova testimoniale è stata articolata sul punto, e ritiene il Giudice che la documentazione prodotta, comprovante uno scambio di messaggi tra le parti in cui il lavoratore chiede al datore di attendere a comunicare formalmente il licenziamento, non siano sufficienti a dimostrare che il rapporto non si fosse già risolto per univoca volontà datoriale.
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il licenziamento deve pertanto essere dichiarato nullo.
Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del d.lgs. 23 del 2015 deve allora ordinarsi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e dichiararsi la società convenuta tenuta al pagamento di un indennizzo commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. La retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto va determinata, sulla base delle buste paga in atti, nell'importo di €2.993,78 (€2.566,10 x 14 : 12).
Deve inoltre dichiararsi la società convenuta tenuta al pagamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali.
6. La reintegra del lavoratore nel posto di lavoro determina il rigetto della domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, istituto che presuppone la cessazione del rapporto lavorativo tra le parti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal
DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro
52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Sussistono gravi ragioni per compensare per la metà le spese dovute dal ricorrente ad rilevato che la chiamata in causa dell' è imposta CP_2 CP_4 dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità e tenuto conto della difesa svolta in giudizio dall' . Controparte_5
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara la nullità del licenziamento intimato a Parte_1
Co
da ed il diritto del
[...] Controparte_1 lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro;
2. - condanna al pagamento Controparte_1 in favore di di una indennità risarcitoria commisurata Parte_1
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €2.993,78) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
3. - condanna al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di €5.008,69, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4. - condanna alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente relativamente al periodo gennaio – luglio 2023 nei termini di cui in motivazione;
5. - condanna Controparte_6 al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida in
[...] complessivi €5.324,00 di cui €4.629,00 per compensi ed €695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
6. - condanna Controparte_6 al pagamento della metà delle spese di lite nei confronti di che liquida in
[...] CP_2 complessivi €5.324,00 di cui €4.629,00 per compensi ed €695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a.; compensa la restante parte.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
GIUDICE
IS LO
7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 587 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea SERRETI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
US NN MA LA
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno PONTECORVO CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 4 novembre
2021, di non aver più ricevuto il pagamento della retribuzione dal mese di giugno 2022
e di essere stato licenziato oralmente a luglio 2023, ha chiesto al Tribunale di:
«accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento de quo perché privo della forma scritta prevista ad substantiam dell'atto e comunque perché del tutto privo di CP giusta causa o giustificato motivo e, per l'effetto, condannare la resistente alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dovuta dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio;
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condannare la ditta resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€ 18.007,03, come dall'accluso conteggio, per i titoli ivi specificati, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi degli artt. 36 cost. e 2099 c.c.; con condanna al versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi calcolati sulle somme ritenute dovute;
con interessi di legge e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti;
con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorati del 15% per spese forfettarie, oltre a CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
1.1. La società convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio con ex art. 102 CP_2
c.p.c., l'Istituto previdenziale si è costituito e ha chiesto che «ove venga accertata la fondatezza in tutto o in parte del ricorso, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della corrispondente somma dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2 lege per la quale non sia decorso il termine prescrizionale.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 2022».
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Deduce il ricorrente di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 4 novembre 2021 al luglio 2023, data in cui sarebbe stato licenziamento oralmente, di non aver ricevuto la retribuzione da giugno
2022, né il pagamento delle competenze di fine rapporto e che non gli sono state mai consegnate le buste paga di gennaio, febbraio e luglio 2023.
Il lavoratore ha pertanto proposto azione monitoria al fine di ottenere l'ingiunzione al pagamento delle somme non corrisposte, azione accolta limitatamente alla «somma di euro 27.389,77 a titolo di retribuzioni non corrisposte risultanti dalle buste paga depositate e indicate nel ricorso, mancando la prova scritta degli altri crediti azionati» (cfr. doc. n.
8 fasc. ric.). In particolare, dunque, è stato ingiunto il pagamento delle somme maturate da giugno a dicembre 2022 e da marzo a giugno 2023, in quanto documentate dalle buste paga consegnate dalla ditta (cfr. doc. n. 4 e 5 fasc. ric.), mentre è stata rigettata la domanda monitoria relativa al mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, delle retribuzioni di gennaio, febbraio e luglio 2023, nonché di tutte le competenze di fine rapporto ivi incluso il trattamento di fine rapporto.
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sostiene pertanto il ricorrente di essere creditore, oltre alle somme ingiunte, del complessivo importo lordo di € 18.007,03 a titolo di mensilità di gennaio, febbraio e luglio 2023, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi non goduti risultanti dalla busta di giugno 2023 e trattamento di fine rapporto.
3.1. La resistente contesta innanzitutto che il rapporto si sia svolto con continuità da novembre 2021 a luglio 2023, in quanto dal 12 agosto 2022 al 9 gennaio
2023 il ricorrente non avrebbe svolto attività lavorativa alle proprie dipendenze e sostiene che da gennaio a giugno 2023 avrebbe lavorato solo per alcuni giorni del mese.
3.2. Tale versione dei fatti contrasta nettamente con le risultanze documentali costituite dalle buste paga, redatte da parte datoriale, relative a tutte le mensilità del
2022 (cfr. doc. n. 2, 3, 4, 5 fasc. ric.), ove risulta attestato, in modo chiaro ed univoco, lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente e la maturazione del credito correlato alla retribuzione.
Ebbene, la società resistente, pur sostenendo il contrario di quanto rappresentato nelle citate buste paga non ha in alcun modo contestato la paternità di tali documenti, né ha allegato – e offerto di dimostrare – che tali confessioni stragiudiziali siano state determinate da errore di fatto o violenza.
In mancanza di siffatta allegazione e prova, in accordo con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto, deve ritenersi che le buste paga costituiscano «piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n.
4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite» (cfr. Cass., sez. lav., 30 gennaio 2017, n. 2239), avendo appunto natura di confessione stragiudiziale (v., sul punto, Trib. Civitavecchia, 3 ottobre 2019, n. 554;
Trib. Bergamo 29 novembre 2018, n. 777).
Peraltro, con riferimento ai mesi del 2023, in cui il rapporto, secondo la ricostruzione datoriale, si sarebbe svolto secondo un part time verticale, il datore di lavoro non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa, con atto scritto sottoscritto dal lavoratore, in mancanza della quale il rapporto di lavoro si presume a tempo pieno, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno (cfr. Trib. Roma, sez. lav., 15 maggio 2023, n. 4949 «In tema di contratto di lavoro "part time", il difetto della forma scritta non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto "full time", con conseguente diritto del
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno»; App Roma, sez. lav., 13 dicembre 2022, secondo cui «la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto "part- time", la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà e non è, pertanto, desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.»; Trib. Lucca 26 maggio 2022 «in assenza della prova di un rapporto "part- time", nascente da atto scritto, il rapporto di lavoro subordinato, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa»).
3.3. Deve pertanto ritenersi che il rapporto lavorativo si sia svolto in conformità alle risultanze documentali, dal 4 novembre 2021 al 30 giugno 2023, con orario a tempo pieno e inquadramento nel III livello del CCNL applicato al rapporto lavorativo.
Spettano pertanto al ricorrente le somme richieste a titolo di differenze sulla paga base, tredicesima mensilità, ferie e permessi non goduti (risultanti dalla busta paga di giugno 2023 – cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).
Non può essere accolta la domanda di pagamento della quattordicesima mensilità, non prevista dal CCNL invocato dal lavoratore, come dedotto dal resistente e non contestato dal ricorrente, che non ha prodotto il contratto collettivo.
Infondata, è invece, l'eccezione formulata dal resistente secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità in quanto, nel settore edile, detto emolumento è a carico di , non avendo neanche allegato Parte_2 di aver effettuato i relativi versamenti, in mancanza dei quali il lavoratore rimane creditore del datore di lavoro delle somme maturate a tale titolo (cfr. Cass., sez. lav.,
28 gennaio 2015, n. 1604; Cass., sez. lav., 9 maggio 2014, n. 10140).
3.4. Sulla base dei conteggi allegati al ricorso – che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo – spettano al ricorrente a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria €6.041,16, di tredicesima mensilità €3.278,31, di ferie non godute €628,79, di permessi non goduti €310,43, per un totale di €10.258,69.
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Da tale somma deve essere detratto l'importo di euro 5.250,00 di cui il resistente ha provato il pagamento (cfr. doc. da 6 a 11 della memoria), non contestato dal ricorrente alla prima difesa utile.
3.5. Deve, in conclusione, condannarsi la società resistente al pagamento della somma complessiva di €5.008,69, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
4. Passando all'esame della domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, rilevato che dall'estratto contributivo prodotto da non risulta il CP_2 pagamento dei contributi dovuti per il periodo di lavoro svolto dall'1 gennaio 2023 al licenziamento, e considerato che il pagamento non è stato provato dal datore di lavoro, questi deve essere condannato alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale.
5. Il ricorrente ha altresì dedotto la nullità del licenziamento, in quanto intimato in forma orale, sostenendo di essere stato dapprima allontanato verbalmente dal posto di lavoro e di aver verificato dall'estratto UniLav della propria posizione lavorativa che il rapporto di lavoro risultava interrotto dal 31 luglio 2023 per licenziamento per giusta causa. Parte resistente ha, al contrario, sostenuto che in data 30 giugno 2023 il rapporto si sarebbe risolto per accordo tra le parti.
Ebbene, deve ricordarsi che, secondo Cass., sez. lav., 9 luglio 2019, n. 18402 «La regola posta dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio impone al lavoratore che impugni un asserito licenziamento orale di dimostrare, quale fatto fondante il diritto a sostegno della sua pretesa, l'estromissione dal rapporto per volontà del datore, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione del rapporto medesimo».
Nella specie, parte ricorrente ha prodotto la scheda unilav dalla quale emerge l'estromissione per volontà del datore di lavoro.
Parte resistente avrebbe pertanto dovuto provare il fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente, dimostrando che il rapporto si è concluso, come dedotto, in modo consensuale. Tuttavia, alcuna prova testimoniale è stata articolata sul punto, e ritiene il Giudice che la documentazione prodotta, comprovante uno scambio di messaggi tra le parti in cui il lavoratore chiede al datore di attendere a comunicare formalmente il licenziamento, non siano sufficienti a dimostrare che il rapporto non si fosse già risolto per univoca volontà datoriale.
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il licenziamento deve pertanto essere dichiarato nullo.
Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del d.lgs. 23 del 2015 deve allora ordinarsi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e dichiararsi la società convenuta tenuta al pagamento di un indennizzo commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. La retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto va determinata, sulla base delle buste paga in atti, nell'importo di €2.993,78 (€2.566,10 x 14 : 12).
Deve inoltre dichiararsi la società convenuta tenuta al pagamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali.
6. La reintegra del lavoratore nel posto di lavoro determina il rigetto della domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, istituto che presuppone la cessazione del rapporto lavorativo tra le parti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal
DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro
52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Sussistono gravi ragioni per compensare per la metà le spese dovute dal ricorrente ad rilevato che la chiamata in causa dell' è imposta CP_2 CP_4 dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità e tenuto conto della difesa svolta in giudizio dall' . Controparte_5
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara la nullità del licenziamento intimato a Parte_1
Co
da ed il diritto del
[...] Controparte_1 lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro;
2. - condanna al pagamento Controparte_1 in favore di di una indennità risarcitoria commisurata Parte_1
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €2.993,78) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
3. - condanna al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di €5.008,69, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4. - condanna alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente relativamente al periodo gennaio – luglio 2023 nei termini di cui in motivazione;
5. - condanna Controparte_6 al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida in
[...] complessivi €5.324,00 di cui €4.629,00 per compensi ed €695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
6. - condanna Controparte_6 al pagamento della metà delle spese di lite nei confronti di che liquida in
[...] CP_2 complessivi €5.324,00 di cui €4.629,00 per compensi ed €695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a.; compensa la restante parte.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
GIUDICE
IS LO
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