Sentenza breve 3 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 03/05/2022, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 00693/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2022, proposto da
"Ferrante Aporti" Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano e Michela D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di: Cooperativa Sociale "Il Faro", in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Verbale di gara prot. n. 8193/2022 del 26.1.2022, con cui l'Organismo di Valutazione – istituito con nota prot. n. 63545 del 16/06/2021 per individuare il soggetto con cui partecipare tramite co-progettazione alla candidatura del Comune di Brindisi al Bando della Regione Puglia “Dal bene confiscato al bene riutilizzato” – ha proceduto nuovamente, attesa la “riedizione del potere amministrativo” a seguito dell'annullamento disposto dalla sentenza del T.A.R. Lecce n. 1802/2021, all'analisi della proposta della Cooperativa “Il Faro”, confermando i punteggi attribuiti con il verbale del 16 giugno 2021;
- della Determinazione del Comune di Brindisi prot. n. 136 del 27.1.2022 di Approvazione dei lavori rassegnati dall'Organismo di Valutazione con il suddetto verbale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. M. D'Amico per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Richiamata la sentenza di questa Sezione n. 1802 del 9 dicembre 2021, del seguente tenore:
« 1) La ricorrente [Ferrante Aporti Società Cooperativa Sociale] presentava istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto terzo con cui partecipare, tramite co-progettazione, alla candidatura del Comune di Brindisi al Bando della Regione Puglia per la selezione di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità.
2) Il Comune di Brindisi, con propria Deliberazione n. 92 del 16.4.2021, avviava la procedura di indizione per l’individuazione di uno o più soggetti del terzo settore con cui co-progettare l’intervento, approvando un primo Avviso (doc. 8 ricorso) nel quale erano indicati i seguenti 4 immobili:
- Via Ancona 4;
- Via Da Verrazzano 4;
- Via Remo 27;
- Via Appia, 105-109.
3) In ragione del fatto che i predetti immobili non soddisfacevano il requisito di integrazione/integrabilità fisica e strutturale, richiesto a pena di inammissibilità dall’Avviso, il Comune rettificava l’avviso e indicava il solo immobile a uso commerciale situato in via Appia, nn. 105-109, di mq 187, dati catastali fg. 54 p.lla 2492 sub. 20-19-12, con spese di funzionamento circa euro 700,00 annui (doc. 13 ricorso). Nello stesso avviso si precisava altresì che “il Comune ha a disposizione due ulteriori immobili confiscati ad uso abitativo che sono stati riqualificati nell’ambito del PON LEGALITA’ 2014/2020 da considerare a supporto del progetto di riuso sociale da proporre:
- un immobile uso abitativo situato in VIA MONTEBELLO, 17, Fg 53 p.lla 1069, sub 47 spese di funzionamento circa euro 500,00 annui, posti letto 6;
- un immobile uso abitativo situato in VIA BENEDETTO BRIN, 31, Fg 31 p.lla 388, sub 32 spese di funzionamento circa euro 500,00 annui, posti letto 8.
La proposta dovrà tenere in considerazione un utilizzo integrato degli immobili, all’interno di un quadro di progetto complessivo coerente”.
4) Nello stesso avviso, all’art. 2, si precisava che la proposta avrebbe dovuto prevedere la “Produzione di beni ed erogazione di servizi in favore delle fasce marginali (es. servizi di cohousing anziani/giovani, inclusione immigrati, disabili, donne e minori vittime di violenza, servizi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, sportelli di ascolto, gruppi di auto mutuo aiuto, etc.).Nell’ipotesi di riutilizzo del bene, il Comune privilegerà proposte volte a fronteggiare il disagio abitativo ed il fabbisogno di vita indipendente rappresentato dalle donne con minori in stato di fragilità sociale prese in carico dai Servizi Sociali”.
5) Il paragrafo 8 dell’Avviso, infine, in aderenza a quanto previsto dal Bando regionale, stabiliva che “Al termine della fase di selezione e coprogettazione: […] b) Il soggetto selezionato, in caso di finanziamento dell’intervento, si impegna invece a: - realizzare beni e/o erogare di servizi in favore delle fasce marginali, specificando l’oggetto delle attività; - garantire autosostenibilità finanziaria per la gestione dell’iniziativa; - realizzare attività senza scopo di lucro e con nessun onere a carico dei fruitori dei beni e/o servizi forniti”.
6) Alla selezione partecipavano due concorrenti, ottenendo i seguenti punteggi (v. Verbale del 16 giugno 2021):
- Società Cooperativa “F. Aporti” con punteggio 55/100, ricorrente nel presente giudizio;
- Società Cooperativa “Il Faro”, con punteggio 65/100, controinteressata nel presente giudizio.
7) La Cooperativa “Il Faro” veniva quindi individuata come soggetto per la co-progettazione in parola.
8) Di tanto si duole la ricorrente col gravame in esame.
9) Precisa all’uopo la ricorrente che:
- a) il progetto della controinteressata (v. doc. 16 ricorso) prevede che “I beni in oggetto del presente avviso saranno utilizzati al fine di accogliere donne con figli/e e giovani neomaggiorenni provenienti da percorsi in comunità educativa per minori, ibridando l’accoglienza sociale con l’accoglienza turistica e con quella finalizzata ad attivare opportunità di alloggio a costi sociali a donne non residenti a Brindisi, con figli/e neonati o parenti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero Perrino. Tale ibridazione abbatterà i costi di accoglienza relativi non solo al canone di affitto, ma anche delle spese di gestione relative ai costi condominiali ed ai costi delle utenze, riducendo i costi relativi alle rette dei progetti di autonomia per madri con figli e dei giovani neomaggiorenni del 40%”;
- b) per tale progetto, con riferimento al criterio valutativo di “coerenza della proposta progettuale con l’ambito di riferimento e rispondenza dell’azione agli obiettivi individuati”, sono stati attribuiti alla controinteressata ben 25 punti, mentre la ricorrente ne ha ottenuti solo 15.
10) Deduce la ricorrente (v. primo motivo di ricorso) che:
- a) il progetto della controinteressata ha considerato, da un lato, una attività di accoglienza che presupponeva l’utilizzo dei tre immobili poi espunti dall’avviso di che trattasi e, dall’altro, una attività, gestita dalle donne e dai giovani accolti, di vendita di beni e prodotti artigianali e di prodotti a km 0 nell’ambito delle attività del progetto “La Fabbrica del Farò”, da svolgere nell’immobile di Via Appia;
- b) quindi la proposta, riducendosi alla sola attività nell’immobile alla Via Appia, difetterebbe di qualsivoglia riutilizzo sociale dell’unico immobile ricompreso nel progetto e beneficiario del finanziamento e mancherebbe anche del requisito dell’erogazione del servizio a favore delle fasce marginali, riducendosi ad attività commerciale di vendita a favore del pubblico;
- c) mancherebbe la gratuità dei servizi resi, vista la commistione con l’accoglienza turistica (negli immobili non più oggetto di avviso) e il pagamento di una retta a carico dei beneficiari degli alloggi;
- d) mancherebbe la sostenibilità dell’offerta, perché questa deriverebbe dal pagamento della retta e dai proventi dell’attività commerciale;
- e) l’attività commerciale nell’immobile di Via Appia sarebbe incompatibile con l’assenza dello scopo di lucro.
11) Col secondo motivo di ricorso, si sostiene che:
- a) il Comune, resosi conto della evidente “distrazione” della Cooperativa che ha “dimenticato” di aggiornare la propria proposta per renderla coerente con quanto previsto nell’Avviso rettificato, ha illegittimamente considerato che “Si rileva inoltre che, benché nella proposta della Coop. Sociale IL FARO gli alloggi indicati non abbiano tenuto conto della rettifica all’Avviso approvato con DGC n. 131 del 21.5.2021, la presa d’atto della modifica comporterebbe una rimodulazione o un adattamento degli aspetti di dettaglio della proposta, senza incidere sull’impianto della stessa”;
- b) sarebbe così stata alterata la par condicio tra i concorrenti.
12) Con la terza censura, si deduce che:
- a) non si giustifica comunque il divario di 10 punti con la ricorrente, in quanto la proposta della controinteressata non è affatto coerente con i target di cui all’avviso né fornisce concreti elementi da cui ricavare la sostenibilità dell’offerta;
- b) in subordine, i criteri valutativi sono indeterminati.
13) Con ordinanza collegiale n. 1362 del 20 settembre 2021, questa Sezione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissava l’udienza pubblica del 25 novembre 2021.
14) Il 10 novembre 2021, si costituiva in giudizio il Comune di Brindisi, il quale depositava contestualmente una relazione illustrativa prot. n. 109775 del 25 ottobre 2021.
15) In data 23 novembre 2021, parte ricorrente depositava istanza di rinvio della prevista udienza pubblica del 25 novembre 2021, al fine di replicare alla predetta relazione illustrativa del Comune.
16) All’udienza pubblica del 25 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
17) Va preliminarmente espunta dagli atti di causa la relazione illustrativa comunale prot. n. 109775 del 25 ottobre 2021, depositata dal Comune di Brindisi in allegato all’atto di costituzione prodotto il successivo 10 novembre 2021, in quanto, anche considerandola non come documento ma come atto più propriamente difensivo, è stata in ogni caso depositata oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.. Ne deriva che:
- a) può considerarsi, come atto validamente depositato in giudizio dal Comune, il solo atto di costituzione in giudizio del 10 novembre 2021;
- b) va respinta la richiesta di parte ricorrente di differimento dell’udienza pubblica del 25 novembre 2021.
18) Quanto al merito della controversia, osserva il Collegio quanto segue:
- a) in astratto, lo svolgimento di attività commerciale non è di per sé incompatibile con attività di utilità sociale, a patto che gli utili non vengano divisi ma reimpiegati nello svolgimento dell’attività non lucrativa;
- b) sotto l’anzidetto profilo, quindi, il progetto della controinteressata risulta immune dalla censura della ricorrente;
- c) diversamente, con riferimento al complessivo operato della P.A. in ordine alla valutazione della proposta presentata dalla controinteressata, nel verbale del 16 giugno 2021 (v. doc. 1 ricorso) la Commissione valutatrice non ha affatto spiegato perché la proposta originaria della controinteressata, che teneva conto degli alloggi poi espunti dalla selezione, potesse continuare ad essere favorevolmente apprezzata, limitandosi la P.A., di converso, ad affermare, apoditticamente, che la modifica intervenuta in corso d’opera (in relazione agli immobili da considerare) – e di cui il progetto della controinteressata non teneva conto – avrebbe inciso su aspetti di mero dettaglio.
19) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati per difetto di motivazione, con salvezza della riedizione del potere amministrativo a seguito del disposto annullamento ».
2) Premesso che:
- a) col gravame in esame, notificato via pec il 24 marzo 2022 al Comune di Brindisi, alla Regione Puglia e alla controinteressata Cooperativa sociale “Il Faro”, parte ricorrente di duole della riedizione del potere da parte del Comune come da Verbale prot. n. 8193 del 26 gennaio 2022, approvato con determina comunale n. 136 del 27 gennaio 2022, con cui è stato riconfermato il punteggio che, nella selezione in parola, era stato attribuito al progetto della Cooperativa controinteressata;
- b) in particolare, nel suddetto verbale si è sottolineata « la neutralità della ubicazione degli immobili ai fini della valutazione definitiva », valutazione che si fonda « sul progetto di riuso sociale [sul quale] incide la destinazione (commerciale e abitativa) degli immobili e non l’ubicazione », sul fatto che tale ubicazione « non incide sulla valutazione della proposta sotto il profilo dei fini perseguiti » né « sull’aspetto della sostenibilità economica »;
- c) parte ricorrente deduce che il Comune ha continuato a considerare quale mero aspetto di dettaglio l’indicazione, nella proposta della controinteressata, degli immobili che poi sono stati espunti dall’avviso di selezione;
- d) l’Amministrazione, secondo parte ricorrente, avrebbe così emendato unilateralmente l’offerta della controinteressata;
- e) alla camera di consiglio del 28 aprile 2022, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
3) Ritenuto che il ricorso sia fondato alla luce di quanto di seguito si osserva:
- a) come dedotto in tutto il ricorso, il Comune ha nuovamente omesso di considerare che il progetto della controinteressata era stato concepito sugli immobili originariamente indicati e, poi, espunti dalla selezione, come è confermato dal fatto che, nel progetto della controinteressata (v. all. 11 ricorso), vi era, per ogni immobile, la destinazione a varie camere per i soggetti che avrebbero dovuto essere ivi ospitati;
- b) essendo, quindi, radicalmente cambiati gli immobili ai quali avrebbe potuto farsi riferimento, è evidente che il progetto della controinteressata non risulta conforme a quanto indicato nell’avviso di selezione rettificato e, quindi, non si spiegano le motivazioni addotte dal Comune nella conferma del punteggio attribuito alla controinteressata.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vadano annullati gli atti impugnati.
5) Ritenuto che le spese di lite, nella misura di cui in dispositivo, vadano liquidate a carico del Comune di Brindisi, mentre possano essere compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Brindisi al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese di lite compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO