TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1693/2023 avente ad oggetto: mansione e jus variandi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato Canosa di Puglia il 4.02.1954, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Minerva, presso il cui studio in Canosa di
Puglia, alla via C. Menotti n. 30, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Controparte_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Andrea Scarpellini Camilli, e con quest'ultima elettivamente domiciliata in Andria, alla via Fornaci
n. 201, presso la struttura burocratica legale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 10 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art.127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti principali hanno depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 7.03.2023, ha agito in Parte_1 giudizio contro l' per il riconoscimento dello svolgimento di CP_2 mansioni superiori riconducibili alla qualifica di collaboratore amministrativo (livello D del CCNL di categoria in luogo di quella di assistente amministrativo livello C del medesimo CCNL) dall'1.04.2014 al 28.02.2021 e di differenze retributive conseguenti a ciò.
A sostegno del ricorso ha dedotto: di aver svolto, nel periodo in questione, mansioni di collaboratore amministrativo presso l'Area
Gestione Risorse Economico-Finanziarie (AGREF), occupandosi di tutte le attività collegate alla tesoreria aziendale;
che l' lo CP_2 autorizzava formalmente alla firma degli ordinativi e delle distinte di pagamento e riscossione in vece del Responsabile Area
Amministrazione e Finanza, come documentato dalle comunicazioni ufficiali inviate alla Banca quale Controparte_3
Tesoriere dell'Azienda; di aver svolto tali mansioni superiori per un periodo significativamente più lungo dei sei mesi previsti dalla normativa come limite temporale ordinario, essendo stato adibito
a tali compiti per quasi sette anni;
che, inoltre, tale situazione si
è verificata a seguito della vacanza della posizione precedentemente ricoperta dalla dott.ssa , determinando CP_4 la necessità di affidare a esso ricorrente i compiti di cui alla superiore qualifica.
Ciò posto, ha quindi dedotto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e ha dedotto di vantare un credito di €12.257,01, corrispondente alle differenze retributive tra il livello C (e successive progressioni C1 -C2) effettivamente percepito e il livello D spettante per le mansioni di collaboratore amministrativo effettivamente svolte.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari lo svolgimento delle mansioni riconducibili alla qualifica di collaboratore amministrativo livello D, in luogo di quella formalmente amministrativa di assistente amministrativo livello
C, con condanna dell' al pagamento di € 12.2577,01 a CP_2 titolo di differenze retributivi, o alla diversa somma accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, CP_2 la prescrizione quinquennale del credito da differenze retributive.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, contestando la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento delle mansioni superiori ed evidenziando come la normativa di riferimento, in particolare l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, richiede la contemporanea presenza di specifici presupposti: un preventivo provvedimento formale di incarico, la disponibilità del posto in organico, l'attribuzione di mansioni della qualifica immediatamente superiore e l'effettivo svolgimento in modo prevalente e permanente delle mansioni del profilo superiore sotto
l'aspetto quantitativo e qualitativo, tutti elementi che non risulterebbero provati dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Inoltre, ha eccepito che l'attribuzione della delega di firma al ricorrente non incide sull'ordine delle competenze non corrispondendo a una delega di competenze.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è infondata e va rigettata.
In via di estrema sintesi, il ricorrente ha agito in giudizio nel presupposto di aver svolto da aprile 2014 a febbraio 2021 mansioni riconducibili alla qualifica di collaboratore amministrativo inquadrabile nel livello D del CCNL Sanità
Pubblica in luogo di quella di assistente amministrativo riconducibile al livello C del medesimo CCNL, rivendicando,
3 quindi, il diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di tali mansioni in via continuativa e prevalente.
Com'è noto, ai fini del riconoscimento del diritto azionato in ricorso, occorre, innanzitutto, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., Sez. Lav., n. 26234/08, n. 20272/10).
Del resto, per poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 12353/03, n. 11125/01, n.
2859/01, n. 7170/98, n. 4200/92).
Più specificamente, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate, incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(cfr. Cass. n. 18418/13).
1.2 Tali principi, affermati con riferimento all'art. 2103 c.c. in generale, vanno poi coordinati con quanto previsto con riferimento all'espletamento di mansioni superiori nell'area del
4 pubblico impiego contrattualizzato, che viene in rilievo nel caso di specie, in cui è escluso che l'eventuale accertamento dello svolgimento di mansioni superiori nei termini precisati comporti il diritto all'assegnazione definitiva nella diversa qualifica pretesa, occorrendo che ciò avvenga attraverso progressione in carriera formale o procedure concorsuali o comunque selettive, con la conseguenza che, in caso positivo, l'accertamento comporta solo il diritto alle relative differenze retributive.
Ciò implica anche la necessità che siano realizzate condizioni ulteriori o comunque non del tutto sovrapponibili con quelle richieste dall'art. 2103 c.c.
Così l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico in materia di pubblico impiego) prevede che: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50
5 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”.
6 2.1 Così delineata sinteticamente la disciplina relativa alle mansioni superiori con specifico riferimento ai rapporti di pubblico impiego, e in particolare a quelle di dirigente, occorre anche evidenziare che il CCNL Sanità Pubblica applicabile al caso di specie prevede, con riferimento alla “Categoria C” che
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento elle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzioni di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Con più specifico riferimento all'individuazione dei profili professionali riconducibili a tale categoria, in relazione al personale amministrativo, che viene in rilievo nel caso di specie, il medesimo Contratto Collettivo prevede che vi rientri la figura dell' “Assistente amministrativo”, definito come colui che “Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante
l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
7 Con riferimento alla “Categoria D”, il Contratto Collettivo prevede che “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titolo di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Nell'indicare le figure professionali riconducibili a tale livello, con specifico riferimento a quella di Collaboratore amministrativo-professionale, rilevante nel caso di specie perché rivendicata dal ricorrente, il medesimo Contratto Collettivo, definisce quest'ultimo come colui che “Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione”; la disposizione conclude poi prevedendo che
“Le attività lavorative del collaboratore amministrativo- professionale possono svolgersi – oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
2.2 Dal raffronto tra le definizioni delle mansioni riconducibili alle due qualifiche, e anche dei profili professionali alle stesse riconducibili, emerge che il nucleo fondamentale che differenzia il livello C dal livello D è costituito dall'attribuzione ai soli lavoratori inquadrabili in quest'ultimo di un maggior grado di autonomia nello svolgimento di compiti che sono più spiccatamente e propriamente di natura intellettuale.
8 Ciò si desume dallo specifico riferimento, per la figura di collaboratore amministrativo, allo svolgimento di “attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori”, ovvero allo svolgimento di attività di collaborazione “con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti”, collaborazione che però è pur sempre posta in diretta correlazione con lo svolgimento di “attività di studio e programmazione”.
Non è un caso, infatti, che la citata disposizione del CCNL, nel delineare il personale amministrativo riconducibile alla categoria
D, faccia esplicito riferimento al fatto che “Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi – oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”, con ciò richiamando una serie di settori (statistico, sociologico e legale) che evocano l'esercizio di professioni o comunque di attività essenzialmente intellettuali e quindi in cui è certamente presente una forte componente di studio e di elaborazione.
3.1 Ciò posto, deve escludersi che, sulla base della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta, il ricorrente abbia dimostrato di aver svolto in concreto, in via prevalente, attività riconducibili alla superiore qualifica contrattuale invocata, mancando, in particolare, la dimostrazione di una serie di circostanze specifiche dalle quali possa desumersi l'esercizio da parte del ricorrente con continuità e prevalente di attività riconducibili a quelle descritte dalla più volte citata definizione del Contratto Collettivo, ossia l'elaborazione
“autonoma” di “atti preliminari e istruttori” e/o lo svolgimento di
“attività di studio e programmazione”.
9 Sul punto, più specificamente, il ricorrente ha posto in luce essenzialmente la circostanza che di essere stato delegato alla firma di ordinativi e distinte di pagamento e riscossione in vece del responsabile del Responsabile dell'Area Amministrazione e
Finanza dell' producendo anche una serie di mandati di CP_2 pagamento a conferma di ciò.
Deve escludersi, però, che tale attività possa essere considerata ex se, in mancanza di prova adeguata - che non è stata fornita - dello svolgimento da parte del ricorrente in piena autonomia, di atti “preliminari e istruttori” e/o di “attività di studio e programmazione”, idonea a configurare lo svolgimento in via prevalente e continuativa di mansioni riconducibili al livello D;
ciò tanto più se si considera che il livello C in cui è inquadrato il ricorrente contempla espressamente lo svolgimento di “mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria”, mansioni alle quali appaiono riconducibili anche quelle che il ricorrente ha inteso dimostrare di svolgere nel presente giudizio.
3.2 Passando poi più specificamente a esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della domanda, può osservarsi quanto segue:
- con nota dell'11.07.2008, quindi antecedente rispetto al periodo oggetto di rivendicazione (2014 -2021), il è Pt_1 indicato come sostituto per il periodo 11 -22 agosto durante le ferie del Capo Area;
aldilà della irrilevanza sul piano temporale, trattandosi di nota del 2008, con essa il ricorrente viene indicato come mero sostituto del Capo Area, per un periodo circoscritto di poco più di 10 giorni;
- con attestazione del 5.11.2003 si attesta che “il dipendente dall'agosto 2002 sostituisce Parte_1 CP_5
10 quale segretario del Collegio dei Revisori” e con CP_6 attestazione del 26.02.2009, si attesta che “il dipendente
[...]
da settembre 2008 svolge funzioni di Segretario di Parte_1 questo Collegio Sindacale”; aldilà del fatto che tali due provvedimenti non sono atti di conferimento dell'incarico - e come tali non rispettano quanto previsto dall'art. 52 d.lgs. n.
165/2011 innanzi richiamate -, ma attestazioni dello svolgimento di compiti, esse si riferiscono comunque al periodo precedente a quello oggetto di rivendicazione e, in ogni caso, fanno riferimento allo svolgimento di compiti di segreteria, che sono specificamente contemplati nella descrizione del profilo di assistente amministrativo – livello C del CCNL Sanità;
- con comunicazione del 24.03.2014 a firma del direttore generale si nomina il ricorrente “in qualità di sostituto, in aggiunta alla dott.ssa , per la firma di Ordinativi e Persona_1
Distinte in vece del Responsabile Area Amministrazione e
Finanza”; con riferimento a tale atto di nomina deve osservarsi che, aldilà di quanto già evidenziato e di quanto si osserverà nel prosieguo in ordine al c.d. potere di firma, con esso quest'ultimo
è attribuito circoscrivendolo alla condizione di sostituto del
Responsabile Area Amministrativa e Finanza, come emerge dalla lettura dello stesso e dal fatto che espressamente si indica la nomina del ricorrente in aggiunta a quella della dott.ssa ; Per_1 si tratta, quindi, per come è conferito, di un potere di firma condizionato alla assenza/sostituzione del Responsabile Area
Amministrativa e Finanza, e peraltro conferito in aggiunta ad altra figura già delegataria della firma, condizioni che appaiono in contrasto con il riconoscimento di quel grado di autonomia significativa nell'espletamento dei compiti che postula la definizione del livello D e della figura di Collaboratore
Amministrativo come innanzi ricostruita;
11 - con la comunicazione del 15.01.2015 a firma del Commissario
Straordinario dell' è confermato il conferimento del CP_2 potere di firma al ricorrente per la sottoscrizione di ordinativi di pagamento/riscossione, di distinte di pagamento/riscossione, di mod. F24, bonifici esteri e altri modelli;
si tratta, quindi, del potere di firma già precedentemente attribuito, per il quale valgono le medesime considerazioni appena svolte;
- con la comunicazione del 01/07/2016 a firma del direttore generale, nel comunicare la nomina di come Controparte_7 responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza, si indica il ricorrente tra i nominativi dei dipendenti in sostituzione del medesimo per la firma di mandati, revoche e distinte CP_7 di pagamento, peraltro unitamente alle colleghe dott.sse Per_1
e
[...] CP_8
- con il documento del 25.07.2016, avente ad oggetto
“Organizzazione Area Gestione Risorse Finanziarie”, nell'elencare una serie di soggetti responsabili di singoli settori riconducibili all'Area Gestione Risorse Finanziarie (gestione bilancio e fiscalità, settore uscite, settore entrate, settore contenzioso e settore contabilità analitica), si indica il come Responsabile del
“Settore Segreteria, Tesoreria e Flussi di Cassa”, al quale risulta assegnato dal medesimo provvedimento con , Persona_2 anch'egli assistente amministrativo;
nel descrivere le attività riconducibili a tale area si indicano i seguenti compiti: “gestione flussi documentali in arrivo e partenza, gestione archivio informatico/cartaceo, attività di segreteria a supporto del
Direttore, gestione dei flussi documentali e telematici di tesoreria, gestione dell'archivio di mandati e reversali”; si tratta di compiti che appaiono sostanzialmente riconducibili a quelle attività amministrativo-contabili complesse contemplate dal livello C;
peraltro, come si evince dalla complessiva lettura di tale documento, sono indicati responsabili di area anche dipendenti
12 che avevano, come il ricorrente, la qualifica di assistente amministrativo, a conferma del fatto che l'attribuzione di tale ruolo di responsabile non è consequenziale all'inquadramento nella qualifica superiore invocata in questa sede;
- nelle due note di “mappatura delle attività e delle funzioni ricoperte dai dipendenti Area di Rischio – PTPC 2020-2022” del
26.10.2020 a firma del direttore Area Gestione Risorse
Economico Finanziarie dott. quest'ultimo dichiara CP_7 che il ricorrente dal 2015 si occupa dell'emissione dei mandati di pagamento a beneficio dei fornitori della e dal 2014 CP_2 svolge tutte le attività collegate alla tesoreria aziendale. Con riferimento a tali ultimi documenti deve osservarsi, in primo luogo, che non sono atti di conferimento preventivo di incarichi, ma di ricognizione di attività pregresse e che peraltro risultano redatti in correlazione alla mappatura dei dipendenti per la ricognizione delle aree di rischio, quindi con una finalità che esula certamente dall'attribuzione di compiti e dalla ricognizione dell'organizzazione interna;
inoltre, essi fanno riferimento ad alcuni compiti indicati in termini generici (“tutte le attività collegate alla tesoreria aziendale”), il che non consente di comprendere il contenuto specifico di tali attività; quanto al riferimento ai mandati, esso risulta in linea con la documentazione innanzi richiamata sul potere di firma.
3.3 Quanto alla delega di firma dei mandati e degli ordinativi da parte del ricorrente conferita al ricorrente, essa non assume rilievo decisivo ai fini della prova della sussistenza in concreto per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive da qualifica superiore reclamate in questa sede, se si considera che il conferimento della stessa non è ex se sintomatico dell'attribuzione del potere funzionale che può estrinsecarsi attraverso la firma di questo tipo di atti.
13 Com'è noto, infatti, occorre tenere distinto l'istituto della delega di firma da quello della delega di funzioni;
così, tra le altre,
Corte di Cassazione, Sez. 5, sent. n. 8814/2019, che, seppure relativa al tema della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, quindi del potere di accertamento e riscossione dei tributi, afferma un principio di portata più generale e applicabile anche al caso di specie, stabilendo che “La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede
l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto”.
In termini analoghi anche la più recente ordinanza n.
21972/2024 della Corte di Cassazione, secondo cui “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto”.
Ne consegue, quindi, anche alla luce di quanto innanzi osservato e della mancanza di elementi probatori specifici sulle modalità autonoma di svolgimento dell'attività propedeutica all'emissione di ordinativi e bonifici, che non è sufficiente la circostanza che al ricorrente sia stato delegato, peraltro a determinate precise
14 condizioni e in veste sostitutiva, il potere di firma per ritenere che le mansioni svolte dallo stesso siano riconducibili al livello
D del CCNL piuttosto che al livello C riconosciuto.
3.4 Quanto all'attività istruttoria espletata, anche da quest'ultima non sono emersi elementi idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica superiore.
Il teste , citato dall , che ha riferito di Controparte_7 CP_2 conoscere il ricorrente in quanto dal 01.07.2016 è stato direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, come risulta anche da alcuni documenti a sua firma innanzi richiamati, e di essere attualmente in aspettativa, ha confermato quanto emerso anche dai documenti a sua firma, precisando che, con riferimento ai mandati di pagamento a firma del ricorrente, che fino al 2018 “i pagamenti della potevano essere effettuati CP_2 solo se i mandati erano sottoscritti dal Direttore Generale”, mentre dall'1.10.2018, “le firme venivano apposte in modalità telematica anche sui documenti contabili sopra richiamati”.
La teste , che ha riferito di conoscere il ricorrente CP_8 per aver lavorato con lui presso l'Area Gestione Risorse
Economico Finanziarie dal 2010 al 2019, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente come indicate nel capitolo 1) della memoria difensiva dell (“gestione dei flussi finanziari in CP_2 arrivo e in partenza, gestione dell'archivio dei documenti dell'AGRIF, compresi i mandati e le reversali, lettura del saldo del conto corrente”), precisando però di non conoscere se si tratti di mansioni riconducibili al livello di appartenenza del ricorrente.
Assume poi particolare rilievo la conferma da parte di entrambi i testi della circostanza indicata nel capitolo 2) della memoria difensiva dell' (“vero che il ruolo del sig. CP_2 Parte_1 era quello di stampare la documentazione relativa agli
[...] ordinativi di pagamento e di incasso sulla base delle indicazioni
15 all'uopo fornite dal Direttore dell' archiviare la Pt_2 documentazione, trasmettere/consegnare i documenti”).
È evidente, infatti, che le mansioni indicate sono mansioni in gran parte manuali e prettamente pratiche/operative che non richiedono l'espletamento di quell'attività di studio ed elaborazione in autonomia che è invece tipica del livello D e della qualifica di collaboratore amministrativo;
ciò a conferma del fatto che il ricorrente non svolgeva mansioni di fatto riconducibili alla superiore qualifica invocata.
Quanto al teste citato dal ricorrente, che ha Testimone_1 dichiarato di conoscerlo in quanto dal 30.12.2016 al novembre/dicembre 2019 ha prestato servizio presso l'ufficio di previdenza collocato sullo stesso piano di quelli dell'AGREF, egli ha mostrato una conoscenza dei fatti di causa vaga e sostanzialmente irrilevante.
Il teste, in particolare, ha riferito che quando si recava nella stanza del di solito una volta al giorno anche solo per Pt_1 salutarlo “il collega mi mostrava il suo operato e anche i documenti cartacei presenti sulla scrivania;
tra questi c'erano documenti con molte cifre, tipo gli ordini di pagamento che mi vengono esibiti”; si tratta, con tutta evidenza, di una circostanza irrilevante perché è evidente che le mansioni svolte dal ricorrente, indipendentemente dalla qualifica attribuita, implicassero il maneggio e la lavorazione di documenti latu sensu contabili. Per il resto, il teste ha riferito di non essere a conoscenza diretta delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, avendone contezza solo indirettamente in quanto erano riferite da quest'ultimo.
Deve ritenersi, quindi, che anche la prova testimoniale espletata non abbia in realtà fornito elementi che comprovino lo svolgimento da parte del ricorrente, con i caratteri di continuità
16 e prevalenza, di compiti riconducibili al superiore livello invocato. Cont Anzi, come osservato, i testi citati dall'ASL hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni sostanzialmente di segreteria, come tali correttamente sussumibili tra quelle di cui al livello C del CCNL Sanità che menziona tra questi ultimi proprio i “compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
4. Ciò posto, deve escludersi che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta possa dirsi provato lo svolgimento delle mansioni indicate accompagnato dalla presenza di iniziativa e autonomia operativa tale da giustificare l'inquadramento nel livello D.
Deve escludersi, in particolare, che sia stata fornita la prova da parte del ricorrente dello svolgimento di attività amministrative che implichino “una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito” e/o di collaborazione “con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione”.
Inoltre, risulta in ogni caso carente la prova anche dell'elemento, per così dire, quantitativo che giustifica il riconoscimento del superiore inquadramento, ossia lo svolgimento dei compiti riconducibili alle mansioni superiori con i caratteri della continuità e prevalenza.
Ne consegue, quindi, che non può dirsi fornita dal ricorrente la prova dei presupposti (esercizio con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili al livello D invocato) che giustifichino il riconoscimento del diritto alle differenze retributive pretese per il diverso inquadramento.
Pertanto, la domanda va rigettata.
17 Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1693/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della che liquida in € CP_2
2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, 10.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
18