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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2820/2024, promossa con ricorso depositato in data 03/06/2024 da , Parte_1 con avv. DAVOR BLASKOVIC, nei confronti di , con avv. ELENA BELLODI;
Controparte_1
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 31/05/20, in Trieste;
- hanno avuto i seguenti figli: in data 26.03.2021 e il 16.10.2022 Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione da con addebito al medesimo, affido condiviso dei minori e loro Controparte_1 collocamento presso di sé, a Zagabria, obbligo di contribuzione al mantenimento sia dei figli sia proprio a carico del marito, nella misura rispettivamente di € 200 ed € 300 mensili per ciascuno figlio e per la moglie.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha contestato gli assunti della ricorrente e proposto un diverso assetto, riguardo alla gestione dei minori e al mantenimento, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione.
Sentite le parti, con provvedimento dd. 22/10/24, emesso ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la casa materna e regolamentazione delle visite Per_1 Persona_3 paterne, invitando le parti ad una mediazione;
il Giudice ha inoltre posto a carico del padre un assegno di €
250,00 mensili, quale contributo per il mantenimento ordinario di ciascuno dei figli, oltre ISTAT (ossia € 150 per figlio nel caso continui a percepire l'assegno unico, che pure verserà alla madre); 50% alle relative spese straordinarie come da locale Protocollo, ed ha infine respinto le istanze istruttorie delle parti, ritenendole superflue.
Nelle more del reclamo proposto dinanzi alla Corte d'Appello, le parti hanno raggiunto un accordo, formulando le seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “- i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
- i figli minori e vengono collocati prevalentemente presso la madre e rimarranno a Per_1 Persona_3 risiedere presso la stessa in Zagabria, fermo l'affido condiviso ad entrambi i genitori;
le decisioni di ordinaria amministrazione e di piccola importanza resteranno riservate al genitore presso cui i bambini saranno di volta in volta collocati;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario di ciascuno dei figli l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio e ciò fino a che il padre percepirà l'assegno unico e l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio se e quando la percezione dell'assegno unico dovesse venire meno. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge;
- il sig. contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli come Controparte_1 da locale Protocollo del Tribunale di Trieste che le parti dichiarano di aver letto e compreso;
- il padre potrà vede i figli a fine settimana alternati, indicativamente dalla giornata del sabato fino alla domenica sera;
una volta al mese sarà lui a recarsi a Zagabria mentre la volta successiva sarà la madre ad accompagnare i bambini a Trieste;
- il padre avrà facoltà di comunicare con i bambini negli altri giorni, con video-chiamata o forme simili, nella fascia oraria tra le h. 18.30 e le 19.30;
- durante il periodo natalizio, i bambini resteranno con ciascun genitore alternativamente dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze Pasquali saranno trascorse dai bambini ad anni alterni presso ciascun genitore e quella del corrente anno saranno trascorse con il padre;
durante l'estate i minori trascorreranno quattro settimane con il padre, anche non consecutive, nei termini che saranno tempestivamente concordati tra i genitori;
- il regime delle visite concordato verrà osservato salvi diversi accordi che dovessero intervenire tre le parti e compatibilmente con le esigenze dei minori;
- le parti si impegnano a rimettere le denunce sporte nei confronti dell'altro genitore nonché a collaborare nell'interesse dei figli minori”.
Con le successive note scritte depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni riguardanti la prole, conformi ai loro interessi, senza che ne sia necessario l'ascolto della prole (art. 473 bis, 4
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, il raggiuto accordo giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 45 P.1 Vol. bis, anno
2020).
Così deciso in Trieste, il 13/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2820/2024, promossa con ricorso depositato in data 03/06/2024 da , Parte_1 con avv. DAVOR BLASKOVIC, nei confronti di , con avv. ELENA BELLODI;
Controparte_1
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 31/05/20, in Trieste;
- hanno avuto i seguenti figli: in data 26.03.2021 e il 16.10.2022 Per_1 Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito questo Tribunale, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione da con addebito al medesimo, affido condiviso dei minori e loro Controparte_1 collocamento presso di sé, a Zagabria, obbligo di contribuzione al mantenimento sia dei figli sia proprio a carico del marito, nella misura rispettivamente di € 200 ed € 300 mensili per ciascuno figlio e per la moglie.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha contestato gli assunti della ricorrente e proposto un diverso assetto, riguardo alla gestione dei minori e al mantenimento, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione.
Sentite le parti, con provvedimento dd. 22/10/24, emesso ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocamento prevalente presso la casa materna e regolamentazione delle visite Per_1 Persona_3 paterne, invitando le parti ad una mediazione;
il Giudice ha inoltre posto a carico del padre un assegno di €
250,00 mensili, quale contributo per il mantenimento ordinario di ciascuno dei figli, oltre ISTAT (ossia € 150 per figlio nel caso continui a percepire l'assegno unico, che pure verserà alla madre); 50% alle relative spese straordinarie come da locale Protocollo, ed ha infine respinto le istanze istruttorie delle parti, ritenendole superflue.
Nelle more del reclamo proposto dinanzi alla Corte d'Appello, le parti hanno raggiunto un accordo, formulando le seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “- i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
- i figli minori e vengono collocati prevalentemente presso la madre e rimarranno a Per_1 Persona_3 risiedere presso la stessa in Zagabria, fermo l'affido condiviso ad entrambi i genitori;
le decisioni di ordinaria amministrazione e di piccola importanza resteranno riservate al genitore presso cui i bambini saranno di volta in volta collocati;
- il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario di ciascuno dei figli l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio e ciò fino a che il padre percepirà l'assegno unico e l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio se e quando la percezione dell'assegno unico dovesse venire meno. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge;
- il sig. contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli come Controparte_1 da locale Protocollo del Tribunale di Trieste che le parti dichiarano di aver letto e compreso;
- il padre potrà vede i figli a fine settimana alternati, indicativamente dalla giornata del sabato fino alla domenica sera;
una volta al mese sarà lui a recarsi a Zagabria mentre la volta successiva sarà la madre ad accompagnare i bambini a Trieste;
- il padre avrà facoltà di comunicare con i bambini negli altri giorni, con video-chiamata o forme simili, nella fascia oraria tra le h. 18.30 e le 19.30;
- durante il periodo natalizio, i bambini resteranno con ciascun genitore alternativamente dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze Pasquali saranno trascorse dai bambini ad anni alterni presso ciascun genitore e quella del corrente anno saranno trascorse con il padre;
durante l'estate i minori trascorreranno quattro settimane con il padre, anche non consecutive, nei termini che saranno tempestivamente concordati tra i genitori;
- il regime delle visite concordato verrà osservato salvi diversi accordi che dovessero intervenire tre le parti e compatibilmente con le esigenze dei minori;
- le parti si impegnano a rimettere le denunce sporte nei confronti dell'altro genitore nonché a collaborare nell'interesse dei figli minori”.
Con le successive note scritte depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni riguardanti la prole, conformi ai loro interessi, senza che ne sia necessario l'ascolto della prole (art. 473 bis, 4
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, il raggiuto accordo giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 45 P.1 Vol. bis, anno
2020).
Così deciso in Trieste, il 13/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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