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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5369/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE US INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5369/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Petrella e Rosamaria Petrella.
-ATTORE in riassunzione-
e
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani e Gianni Maria Saracco.
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Risarcimento danni da c.d. occupazione appropriativa”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ex art. 127 ter c.p.c., il 22.7.2025 dalla difesa dell'
[...]
e il 18.7.2025 dalla difesa del . Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il Parte_1
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento con Controparte_1 rinvio, disposto dalla Suprema Corte di Cassazione (con ordinanza n. 29245/2024, pubblicata in data 13.11.2024), della sentenza n. 1263/2019 di questa Corte d'Appello, depositata il 6.3.2019. pagina 1 di 10 In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto dall' Parte_1
, avverso la detta sentenza n. 1263/2019 di questa Corte d'Appello, ha accolto i primi tre motivi di
[...] ricorso, dichiarato assorbito il quarto e inammissibili il quinto e il sesto, cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
****
Il giudizio aveva avuto origine, nel 2000, con ricorso proposto (dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere) dall per ottenere la condanna del Parte_1 [...]
alla reintegrazione nel possesso del fondo sito in tale comune, individuato in catasto al foglio Controparte_1
19, p.lla 5007, lamentando che fosse stato illegittimamente occupato dal detto ente locale per la realizzazione della (in virtù di decreto di occupazione n. 50/1999, senza che fosse stato emesso il decreto di CP_2 esproprio nonostante la previa dichiarazione di pubblica utilità).
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1122/2011, reputata sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuta fondata la domanda di reintegrazione nel possesso in presenza di occupazione illegittima del fondo da parte del , aveva tuttavia negato la tutela in forma specifica Controparte_1
(per la sopravvenuta irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera pubblica), riconoscendo, invece, all , il risarcimento del danno – Parte_1 per equivalente monetario (quantificato, sulla scorta della ctu espletata, in euro 550.160,00, oltre rivalutazione monetaria successiva al 24.9.2009 ed interessi da calcolare sulla sorte capitale non rivalutata dal 21.2.2000, epoca della lamentata occupazione, sino al soddisfo) – determinato dalla definitiva perdita del possesso del bene.
****
La sentenza n. 1122/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere veniva impugnata, dinanzi a questa Corte, dal
, ribadendo l'eccezione concernente l'asserito difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1 ordinario (in favore del giudice amministrativo) sollevata in primo grado (e ritenuta infondata dal Tribunale), e lamentando l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria e, comunque, l'erronea determinazione del quantum debeatur.
Con la sentenza n. 1263/2019 questa Corte d'Appello ha ritenuto infondato il primo motivo d'appello
(confermando la giurisdizione del giudice ordinario) e, in accoglimento del secondo motivo (ed in riforma della sentenza di primo grado), ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'
[...]
(in quanto non proposta nel ricorso possessorio originario, che mirava Parte_1 solo alla restituzione del fondo, bensì solo, tardivamente, in corso di causa), ritenendo assorbito il terzo (sul quantum debeatur).
Con la stessa sentenza è stato, altresì, dichiarato inammissibile (per difetto di specificità dei motivi di gravame, ex art. 342 c.p.c.), l'appello incidentale condizionato formulato dall' Parte_1
pagina 2 di 10 , volto ad ottenere la condanna del alla restituzione dell'area illegittimamente occupata o Parte_1 CP_1 alla corresponsione dell'equivalente monetario per il ripristino, oltre che al risarcimento del danno per la illegittima occupazione.
****
L' , riassumendo il giudizio (a seguito Parte_1 dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione, della sentenza n. 1263/2019 di questa
Corte d'Appello, si ribadisce), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda e, per l'effetto, confermare la decisione assunta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1122/2011 depositata in data 8.4.2011, condannando il Controparte_1 al pagamento della somma di € 550.160,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma che verrà determinata;
- condannare il
[...]
ai sensi dell'art. 92 cpc per violazione del principio di lealtà di cui all'art. 88 cpc;
- condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese legali del presente grado e di tutti i gradi di giudizio sinora svolti, ivi comprese le spese di CTU.”.
In particolare l ha sostenuto che la Corte di Cassazione, accogliendo le prime tre censure, Parte_1 avesse sancito in via definitiva il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, per equivalente monetario, per la perdita del possesso del proprio fondo in seguito alla intervenuta irreversibile trasformazione dello stesso, utilizzato come villa comunale.
Per la quantificazione del risarcimento si è riportato alla quantificazione operata dal ctu in primo grado, che aveva stimato il controvalore del suolo in € 550.160,00, sulla scorta di indagini di mercato, attesa la “vocazione edificatoria, non solo per la destinazione specifica del vigente Piano di Fabbricazione, ma perché trovasi internamente ad una zona intensamente urbanizzata con presenza di impianti pubblici, di attività commerciali, e di insediamenti abitativi di tipo civile”.
Ciò anche applicando un altro complesso calcolo, così riportato testualmente: “altro metodo di calcolo per desumere il valore del fondo ripristinato, è dato dal valore di trasformazione (vt), che tende a coincidere con il valore del fondo ripristinato (vv), ed è dato dalla differenza di valore tra quello del fondo nello stato attuale e il costo per la realizzazione dell'opera, ovvero tra il valore attuale della villa comunale (va), di seguito desunto, ed il costo delle opere per la realizzazione della stessa villa comunale desunto dal quadro economico riepilogativo del progetto di realizzazione della villa comunale (vqer)”.
Iscritta la causa al n. 5369/2024 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
24.2.2025, il , rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda perché Controparte_3 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. In subordine determinare il valore del terreno applicando i parametri dei valori agricoli trattandosi di suolo privo di edificabilità ovvero di modesta edificabilità. Con condanna dell' alle spese del giudizio.” Pt_1
Il convenuto in riassunzione, ha ribadito l'eccezione concernente l'asserito difetto di giurisdizione del CP_1
g.o. (deducendo, al riguardo, che non si trattasse di una c.d. occupazione usurpativa, bensì di una occupazione divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge sussistendo, nel caso di specie, come rilevato anche dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 29245del 13/11/2024, una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera costituita dalla approvazione del progetto di realizzazione della villa comunale ed un decreto di occupazione n. 50/1999) e, nel merito, ha contestato la quantificazione del risarcimento del danno operata dal ctu nominato in primo grado, sostenendo che non dovesse tenersi conto del periodo di occupazione pagina 3 di 10 legittima disposta con decreto 50/1999 (che avrebbe dovuto essere oggetto di giudizio di determinazione della stima dinanzi alla Corte di Appello in unico grado), e che il terreno in questione fosse, al momento della trasformazione, un'area esterna all'abitato, del tutto periferica, per cui l'importo determinato dal consulente di ufficio fosse del tutto sproporzionato rispetto all'effettivo valore del suolo, dovendo l'entità del risarcimento essere rideterminata (applicando i parametri dei valori agricoli, trattandosi di terreno non edificabile ovvero di limitata edificabilità).
Con ordinanza depositata il 25.3.2025, ritualmente comunicata alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal
Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, e disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza cartolare del 28.10.2025 (il 24.10.2025 dalla difesa dell' e il 27.10.2025 dalla difesa del Parte_1 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del Controparte_1
28.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pagina 4 di 10 pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte all'esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 01/03/2024, n. 5548).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo pagina 5 di 10 momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
****
Premessi tali principi, questa Corte, allora, in sede di rinvio, non può riesaminare, innanzitutto, la questione concernente l'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata nei gradi precedenti dal
[...]
e ribadita in questa sede. Controparte_1
Ed infatti questa Corte di appello, con la sentenza n. 1263/2019, aveva espressamente rigettato (cfr. pag. 4 e s. di tale sentenza, agli atti) il motivo di impugnazione proposto dal detto concernente proprio l'asserita CP_1 erroneità della decisione di primo grado per avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Ragion per cui, sul punto, si è formato il giudicato interno, non risultando impugnata dal Controparte_1
, sul punto, dinanzi alla Corte di Cassazione (almeno in base agli atti a disposizione di questa Corte e alle
[...] deduzioni delle parti), la sentenza n. n. 1263/2019 di questa Corte.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la questione della giurisdizione, una volta definita, non può essere riproposta o sollevata d'ufficio nel corso dell'ulteriore processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 23/06/2025, n. 16794;
Sez. Unite, Ord., 03/06/2024, n. 15388; Sez. V, Ord., 27/02/2024, n. 5207).
****
In questa sede di rinvio, allora, va soltanto esaminata, in base delle statuizioni della Corte di Cassazione, la questione (di merito) concernente la quantificazione della domanda di risarcimento per equivalente monetario proposta dall' in conseguenza dell'illegittima Parte_1 trasformazione del suo fondo (per la realizzazione della villa comunale, senza un formale decreto di esproprio) da parte del . Controparte_1
Ciò avendo la Corte di Cassazione, per l'appunto, con l'ordinanza n. 29245/2024, espressamente annullato
(accogliendo i primi tre motivi di ricorso) la sentenza n. 1263/2019 di questa Corte di Appello proprio nella parte in pagina 6 di 10 cui aveva ritenuto inammissibile, per tardività, la domanda di risarcimento danni per equivalente monetario formulata dall' nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
Ed invero, in sintesi, la Suprema Corte, nell'annullare, con rinvio, la detta sentenza di merito, ha ritenuto, sul punto, che, premessa la formazione del giudicato sull'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo (cfr. pag. 6 di tale ordinanza), l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contenesse, in nuce, la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene fosse stato irreversibilmente trasformato (cfr. pag. 14 di tale ordinanza).
****
Fatte queste precisazioni, il va allora condannato al risarcimento dei Controparte_1 danni per equivalente monetario del bene perduto, in favore dell Parte_1
, nella misura di euro 550.160,00, come aveva disposto il primo giudice, aderendo alle
[...] conclusioni del ctu nominato, tenuto conto del valore che avrebbe avuto il fondo ripristinato (già rivalutato all'epoca del deposito della ctu, ossia al 24.9.2009), anche tenuto conto di una valutazione alternativa compiuta dal consulente e riportata dal detto nell'atto di riassunzione. Pt_1
Le critiche alla quantificazione operata dal consulente di ufficio in primo grado, infatti (oggetto del terzo motivo di appello del ritenuto assorbito da questa Corte, con la sentenza n.1263/2019, sulla base della ritenuta CP_1 inammissibilità della domanda risarcitoria), non sono state in alcun modo supportate, in questa sede, dall'ente convenuto in riassunzione, da adeguata documentazione, non avendo neanche depositato, eventualmente, una propria consulenza di parte o una propria perizia stragiudiziale.
All'importo di euro 550.160,00 dovuto dal all' Controparte_1 [...]
vanno, poi, aggiunti (trattandosi di un credito risarcitorio e, dunque, di debito Parte_1
c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso (21.2.2000, epoca della lamentata occupazione), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I,
11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
**** pagina 7 di 10 Il diritto dell' ad ottenere il diritto al risarcimento del Parte_1 danno per la perdita del possesso del fondo illegittimamente ed irreversibilmente trasformato dal
[...]
, non può essere scalfito, ad avviso della Corte, dal decreto di acquisizione sanante n. Controparte_1
15/2025 emesso il 6.6.2025 (dunque nel corso del giudizio di rinvio), ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del
2001, dal (decreto depositato da quest'ultimo in data 9.7.2025). Controparte_1
Quanto, in particolare, ai rapporti tra il presente giudizio - nello specifico, dunque, tra la domanda di risarcimento formulata dall' e l'emissione, nel corso dello stesso, del detto decreto (questione sulla quale le Parte_1 difese delle parti hanno preso posizione nell'ambito dei rispettivi atti conclusivi, avendo il convenuto in riassunzione chiesto, in virtù della sopravvenuta emissione di tale decreto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda risarcitoria formulata dalla controparte;
istanza alla quale si è opposto l ), va detto quanto segue. Parte_1
Ad avviso della Corte non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (come richiesto, invece, dall'ente convenuto in riassunzione) o, meglio, l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., dell' (attore in riassunzione), ma va condannato il Parte_1 Controparte_1 al detto risarcimento, disapplicando il decreto di acquisizione sanante n. 15/2025 emesso da quest'ultimo il
6.6.2025, in quanto illegittimo.
Ciò sebbene l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 possa ritenersi effettivamente applicabile, ratione temporis, anche ai fatti anteriori (come quello per cui è causa, pacificamente) alla relativa entrata in vigore.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte in modo condivisibile, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 (applicabile anche ai fatti anteriori rispetto alla sua entrata in vigore), delle aree oggetto di occupazione illegittima, determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno.
Invero, il provvedimento ex art. 42-bis è volto a ripristinare (con effetto "ex nunc") la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una "extrema ratio" per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/05/2025, n.
11657; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 08/09/2025, n. 24808; Sez. I, 03/01/2024, n. 159; Sez. I, 31/05/2016, n.
11258).
Dunque, in presenza di un giudicato che stabilisca la già avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante, il successivo provvedimento di cui all'art. 42 bis, ugualmente emesso, pagina 8 di 10 risulta adottato in palese carenza di potere e va disapplicato dal giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. I,
31/05/2016, n. 11258 cit.).
Posto, allora, che, nel caso di specie, si è formato il giudicato (interno) – come espressamente rilevato, si ribadisce, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29245/2024 (cfr. pag. 6) - sulla questione della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione (mediante la realizzazione di una villa comunale), da parte del
, del terreno dell' , non può essere dichiarata l'improcedibilità Controparte_1 Parte_1 della domanda di risarcimento del danno proposta da quest'ultimo, posto che il limite a tale declaratoria è costituito proprio dalla formazione di un giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.
****
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), il (totalmente soccombente) Controparte_1 va condannato al pagamento delle spese processuali (esborsi, ove documentati, e compensi professionali) dei primi tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore dell' Parte_1
.
[...]
In particolare, i compensi spettanti a quest'ultimo vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione, quanto alla fase istruttoria, per quelli di appello, di legittimità e di rinvio, non essendo né in appello, né in sede di rinvio, stata compiuta, in sede di prima udienza, nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord.,
11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte d'appello, nonché della tabella n.
13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00 (con l'aumento, ex art. 6 del detto decreto, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro pagina 9 di 10 1.000.000,00, ritenuto congruo nella misura del 10%) in considerazione del valore (euro 550.160,00, così determinato in base al criterio c.d. del decisum) della controversia.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado vanno poste definitivamente e interamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5369/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n.
29245/2024 emessa dalla Suprema Corte, pubblicata in data 13.11.2024, così provvede:
1. Accoglie la domanda di risarcimento danni per equivalente monetario formulata, in primo grado, dall'
[...]
e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., del complessivo importo di euro Parte_1
550.160,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 21.2.2000 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell' , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado, liquidate complessivamente in euro 12.351,35 (per compensi), nonché delle spese del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 7.831,45 (per compensi), di quelle del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 5.925,15 (per compensi) e delle spese del giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 9.517,45 (di cui euro 1.686,00 per esborsi documentati ed euro 7.831,45 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Napoli, 18.11.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE US IN
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE US INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5369/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Petrella e Rosamaria Petrella.
-ATTORE in riassunzione-
e
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani e Gianni Maria Saracco.
-CONVENUTO in riassunzione-
OGGETTO: “Risarcimento danni da c.d. occupazione appropriativa”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ex art. 127 ter c.p.c., il 22.7.2025 dalla difesa dell'
[...]
e il 18.7.2025 dalla difesa del . Parte_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il Parte_1
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento con Controparte_1 rinvio, disposto dalla Suprema Corte di Cassazione (con ordinanza n. 29245/2024, pubblicata in data 13.11.2024), della sentenza n. 1263/2019 di questa Corte d'Appello, depositata il 6.3.2019. pagina 1 di 10 In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto dall' Parte_1
, avverso la detta sentenza n. 1263/2019 di questa Corte d'Appello, ha accolto i primi tre motivi di
[...] ricorso, dichiarato assorbito il quarto e inammissibili il quinto e il sesto, cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
****
Il giudizio aveva avuto origine, nel 2000, con ricorso proposto (dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere) dall per ottenere la condanna del Parte_1 [...]
alla reintegrazione nel possesso del fondo sito in tale comune, individuato in catasto al foglio Controparte_1
19, p.lla 5007, lamentando che fosse stato illegittimamente occupato dal detto ente locale per la realizzazione della (in virtù di decreto di occupazione n. 50/1999, senza che fosse stato emesso il decreto di CP_2 esproprio nonostante la previa dichiarazione di pubblica utilità).
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 1122/2011, reputata sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuta fondata la domanda di reintegrazione nel possesso in presenza di occupazione illegittima del fondo da parte del , aveva tuttavia negato la tutela in forma specifica Controparte_1
(per la sopravvenuta irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera pubblica), riconoscendo, invece, all , il risarcimento del danno – Parte_1 per equivalente monetario (quantificato, sulla scorta della ctu espletata, in euro 550.160,00, oltre rivalutazione monetaria successiva al 24.9.2009 ed interessi da calcolare sulla sorte capitale non rivalutata dal 21.2.2000, epoca della lamentata occupazione, sino al soddisfo) – determinato dalla definitiva perdita del possesso del bene.
****
La sentenza n. 1122/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere veniva impugnata, dinanzi a questa Corte, dal
, ribadendo l'eccezione concernente l'asserito difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1 ordinario (in favore del giudice amministrativo) sollevata in primo grado (e ritenuta infondata dal Tribunale), e lamentando l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria e, comunque, l'erronea determinazione del quantum debeatur.
Con la sentenza n. 1263/2019 questa Corte d'Appello ha ritenuto infondato il primo motivo d'appello
(confermando la giurisdizione del giudice ordinario) e, in accoglimento del secondo motivo (ed in riforma della sentenza di primo grado), ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'
[...]
(in quanto non proposta nel ricorso possessorio originario, che mirava Parte_1 solo alla restituzione del fondo, bensì solo, tardivamente, in corso di causa), ritenendo assorbito il terzo (sul quantum debeatur).
Con la stessa sentenza è stato, altresì, dichiarato inammissibile (per difetto di specificità dei motivi di gravame, ex art. 342 c.p.c.), l'appello incidentale condizionato formulato dall' Parte_1
pagina 2 di 10 , volto ad ottenere la condanna del alla restituzione dell'area illegittimamente occupata o Parte_1 CP_1 alla corresponsione dell'equivalente monetario per il ripristino, oltre che al risarcimento del danno per la illegittima occupazione.
****
L' , riassumendo il giudizio (a seguito Parte_1 dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione, della sentenza n. 1263/2019 di questa
Corte d'Appello, si ribadisce), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda e, per l'effetto, confermare la decisione assunta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1122/2011 depositata in data 8.4.2011, condannando il Controparte_1 al pagamento della somma di € 550.160,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma che verrà determinata;
- condannare il
[...]
ai sensi dell'art. 92 cpc per violazione del principio di lealtà di cui all'art. 88 cpc;
- condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese legali del presente grado e di tutti i gradi di giudizio sinora svolti, ivi comprese le spese di CTU.”.
In particolare l ha sostenuto che la Corte di Cassazione, accogliendo le prime tre censure, Parte_1 avesse sancito in via definitiva il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, per equivalente monetario, per la perdita del possesso del proprio fondo in seguito alla intervenuta irreversibile trasformazione dello stesso, utilizzato come villa comunale.
Per la quantificazione del risarcimento si è riportato alla quantificazione operata dal ctu in primo grado, che aveva stimato il controvalore del suolo in € 550.160,00, sulla scorta di indagini di mercato, attesa la “vocazione edificatoria, non solo per la destinazione specifica del vigente Piano di Fabbricazione, ma perché trovasi internamente ad una zona intensamente urbanizzata con presenza di impianti pubblici, di attività commerciali, e di insediamenti abitativi di tipo civile”.
Ciò anche applicando un altro complesso calcolo, così riportato testualmente: “altro metodo di calcolo per desumere il valore del fondo ripristinato, è dato dal valore di trasformazione (vt), che tende a coincidere con il valore del fondo ripristinato (vv), ed è dato dalla differenza di valore tra quello del fondo nello stato attuale e il costo per la realizzazione dell'opera, ovvero tra il valore attuale della villa comunale (va), di seguito desunto, ed il costo delle opere per la realizzazione della stessa villa comunale desunto dal quadro economico riepilogativo del progetto di realizzazione della villa comunale (vqer)”.
Iscritta la causa al n. 5369/2024 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
24.2.2025, il , rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda perché Controparte_3 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. In subordine determinare il valore del terreno applicando i parametri dei valori agricoli trattandosi di suolo privo di edificabilità ovvero di modesta edificabilità. Con condanna dell' alle spese del giudizio.” Pt_1
Il convenuto in riassunzione, ha ribadito l'eccezione concernente l'asserito difetto di giurisdizione del CP_1
g.o. (deducendo, al riguardo, che non si trattasse di una c.d. occupazione usurpativa, bensì di una occupazione divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge sussistendo, nel caso di specie, come rilevato anche dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 29245del 13/11/2024, una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera costituita dalla approvazione del progetto di realizzazione della villa comunale ed un decreto di occupazione n. 50/1999) e, nel merito, ha contestato la quantificazione del risarcimento del danno operata dal ctu nominato in primo grado, sostenendo che non dovesse tenersi conto del periodo di occupazione pagina 3 di 10 legittima disposta con decreto 50/1999 (che avrebbe dovuto essere oggetto di giudizio di determinazione della stima dinanzi alla Corte di Appello in unico grado), e che il terreno in questione fosse, al momento della trasformazione, un'area esterna all'abitato, del tutto periferica, per cui l'importo determinato dal consulente di ufficio fosse del tutto sproporzionato rispetto all'effettivo valore del suolo, dovendo l'entità del risarcimento essere rideterminata (applicando i parametri dei valori agricoli, trattandosi di terreno non edificabile ovvero di limitata edificabilità).
Con ordinanza depositata il 25.3.2025, ritualmente comunicata alle parti costituite, la causa è stata rinviata (dal
Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, e disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza cartolare del 28.10.2025 (il 24.10.2025 dalla difesa dell' e il 27.10.2025 dalla difesa del Parte_1 [...]
), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del Controparte_1
28.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pagina 4 di 10 pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Inoltre, le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dichiarati, espressamente, assorbiti, devono ritenersi non decisi e possono, quindi, essere riproposte all'esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 01/03/2024, n. 5548).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo pagina 5 di 10 momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
****
Premessi tali principi, questa Corte, allora, in sede di rinvio, non può riesaminare, innanzitutto, la questione concernente l'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata nei gradi precedenti dal
[...]
e ribadita in questa sede. Controparte_1
Ed infatti questa Corte di appello, con la sentenza n. 1263/2019, aveva espressamente rigettato (cfr. pag. 4 e s. di tale sentenza, agli atti) il motivo di impugnazione proposto dal detto concernente proprio l'asserita CP_1 erroneità della decisione di primo grado per avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Ragion per cui, sul punto, si è formato il giudicato interno, non risultando impugnata dal Controparte_1
, sul punto, dinanzi alla Corte di Cassazione (almeno in base agli atti a disposizione di questa Corte e alle
[...] deduzioni delle parti), la sentenza n. n. 1263/2019 di questa Corte.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la questione della giurisdizione, una volta definita, non può essere riproposta o sollevata d'ufficio nel corso dell'ulteriore processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 23/06/2025, n. 16794;
Sez. Unite, Ord., 03/06/2024, n. 15388; Sez. V, Ord., 27/02/2024, n. 5207).
****
In questa sede di rinvio, allora, va soltanto esaminata, in base delle statuizioni della Corte di Cassazione, la questione (di merito) concernente la quantificazione della domanda di risarcimento per equivalente monetario proposta dall' in conseguenza dell'illegittima Parte_1 trasformazione del suo fondo (per la realizzazione della villa comunale, senza un formale decreto di esproprio) da parte del . Controparte_1
Ciò avendo la Corte di Cassazione, per l'appunto, con l'ordinanza n. 29245/2024, espressamente annullato
(accogliendo i primi tre motivi di ricorso) la sentenza n. 1263/2019 di questa Corte di Appello proprio nella parte in pagina 6 di 10 cui aveva ritenuto inammissibile, per tardività, la domanda di risarcimento danni per equivalente monetario formulata dall' nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
Ed invero, in sintesi, la Suprema Corte, nell'annullare, con rinvio, la detta sentenza di merito, ha ritenuto, sul punto, che, premessa la formazione del giudicato sull'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del fondo (cfr. pag. 6 di tale ordinanza), l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso e, quindi, di reintegrazione del danno in forma specifica, già contenesse, in nuce, la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente, ove il bene fosse stato irreversibilmente trasformato (cfr. pag. 14 di tale ordinanza).
****
Fatte queste precisazioni, il va allora condannato al risarcimento dei Controparte_1 danni per equivalente monetario del bene perduto, in favore dell Parte_1
, nella misura di euro 550.160,00, come aveva disposto il primo giudice, aderendo alle
[...] conclusioni del ctu nominato, tenuto conto del valore che avrebbe avuto il fondo ripristinato (già rivalutato all'epoca del deposito della ctu, ossia al 24.9.2009), anche tenuto conto di una valutazione alternativa compiuta dal consulente e riportata dal detto nell'atto di riassunzione. Pt_1
Le critiche alla quantificazione operata dal consulente di ufficio in primo grado, infatti (oggetto del terzo motivo di appello del ritenuto assorbito da questa Corte, con la sentenza n.1263/2019, sulla base della ritenuta CP_1 inammissibilità della domanda risarcitoria), non sono state in alcun modo supportate, in questa sede, dall'ente convenuto in riassunzione, da adeguata documentazione, non avendo neanche depositato, eventualmente, una propria consulenza di parte o una propria perizia stragiudiziale.
All'importo di euro 550.160,00 dovuto dal all' Controparte_1 [...]
vanno, poi, aggiunti (trattandosi di un credito risarcitorio e, dunque, di debito Parte_1
c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso (21.2.2000, epoca della lamentata occupazione), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I,
11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
**** pagina 7 di 10 Il diritto dell' ad ottenere il diritto al risarcimento del Parte_1 danno per la perdita del possesso del fondo illegittimamente ed irreversibilmente trasformato dal
[...]
, non può essere scalfito, ad avviso della Corte, dal decreto di acquisizione sanante n. Controparte_1
15/2025 emesso il 6.6.2025 (dunque nel corso del giudizio di rinvio), ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del
2001, dal (decreto depositato da quest'ultimo in data 9.7.2025). Controparte_1
Quanto, in particolare, ai rapporti tra il presente giudizio - nello specifico, dunque, tra la domanda di risarcimento formulata dall' e l'emissione, nel corso dello stesso, del detto decreto (questione sulla quale le Parte_1 difese delle parti hanno preso posizione nell'ambito dei rispettivi atti conclusivi, avendo il convenuto in riassunzione chiesto, in virtù della sopravvenuta emissione di tale decreto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda risarcitoria formulata dalla controparte;
istanza alla quale si è opposto l ), va detto quanto segue. Parte_1
Ad avviso della Corte non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (come richiesto, invece, dall'ente convenuto in riassunzione) o, meglio, l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., dell' (attore in riassunzione), ma va condannato il Parte_1 Controparte_1 al detto risarcimento, disapplicando il decreto di acquisizione sanante n. 15/2025 emesso da quest'ultimo il
6.6.2025, in quanto illegittimo.
Ciò sebbene l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 possa ritenersi effettivamente applicabile, ratione temporis, anche ai fatti anteriori (come quello per cui è causa, pacificamente) alla relativa entrata in vigore.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte in modo condivisibile, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 (applicabile anche ai fatti anteriori rispetto alla sua entrata in vigore), delle aree oggetto di occupazione illegittima, determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno.
Invero, il provvedimento ex art. 42-bis è volto a ripristinare (con effetto "ex nunc") la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una "extrema ratio" per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/05/2025, n.
11657; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 08/09/2025, n. 24808; Sez. I, 03/01/2024, n. 159; Sez. I, 31/05/2016, n.
11258).
Dunque, in presenza di un giudicato che stabilisca la già avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante, il successivo provvedimento di cui all'art. 42 bis, ugualmente emesso, pagina 8 di 10 risulta adottato in palese carenza di potere e va disapplicato dal giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. I,
31/05/2016, n. 11258 cit.).
Posto, allora, che, nel caso di specie, si è formato il giudicato (interno) – come espressamente rilevato, si ribadisce, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29245/2024 (cfr. pag. 6) - sulla questione della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione (mediante la realizzazione di una villa comunale), da parte del
, del terreno dell' , non può essere dichiarata l'improcedibilità Controparte_1 Parte_1 della domanda di risarcimento del danno proposta da quest'ultimo, posto che il limite a tale declaratoria è costituito proprio dalla formazione di un giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.
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La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), il (totalmente soccombente) Controparte_1 va condannato al pagamento delle spese processuali (esborsi, ove documentati, e compensi professionali) dei primi tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore dell' Parte_1
.
[...]
In particolare, i compensi spettanti a quest'ultimo vanno liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione, quanto alla fase istruttoria, per quelli di appello, di legittimità e di rinvio, non essendo né in appello, né in sede di rinvio, stata compiuta, in sede di prima udienza, nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord.,
11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte d'appello, nonché della tabella n.
13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00 (con l'aumento, ex art. 6 del detto decreto, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro pagina 9 di 10 1.000.000,00, ritenuto congruo nella misura del 10%) in considerazione del valore (euro 550.160,00, così determinato in base al criterio c.d. del decisum) della controversia.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado vanno poste definitivamente e interamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5369/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n.
29245/2024 emessa dalla Suprema Corte, pubblicata in data 13.11.2024, così provvede:
1. Accoglie la domanda di risarcimento danni per equivalente monetario formulata, in primo grado, dall'
[...]
e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., del complessivo importo di euro Parte_1
550.160,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 21.2.2000 e rivalutato anno per anno
(secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell' , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado, liquidate complessivamente in euro 12.351,35 (per compensi), nonché delle spese del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 7.831,45 (per compensi), di quelle del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 5.925,15 (per compensi) e delle spese del giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 9.517,45 (di cui euro 1.686,00 per esborsi documentati ed euro 7.831,45 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Napoli, 18.11.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE US IN
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