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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SS - ON
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica IO ONse - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di C - CF Ente
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. PAGAMENT n. 13320249003089582000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIM. PAGAMENT n. 13320249003089582000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione nr. 13320249003089582000, notificata in data 20.01.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate SS per l'omesso pagamento di complessive n. 8 cartelle, relative a vari tributi e riferite a varie annualità.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per la decadenza e prescrizione dei tributi e delle relative sanzioni in ragione dell'omessa notifica di atti interruttivi.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS, la Regione Calabria, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di ON e il Comune di ON, per evidenziare la legittimità del rispettivo operato, contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore ed esaminate le carte processuali, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti convenute ed in particolare dall'agente per la riscossione, risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come – in ogni caso e in modo da assorbire tutte le questioni sulle precedenti notifiche –
l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
La Corte evidenzia, a tal proposito, che la documentazione prodotta (come, ad esempio, quella relativa all'intimazione di pagamento 13320229000636545/000) è idonea a dimostrare, anche per compiuta giacenza, la regolare notifica all'indirizzo in cui risulta essere stato notificato anche l'atto impugnato.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
In considerazione delle ragioni della decisione e del fatto che molti atti risultano essere stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (circostanza che può aver indotto la parte a proporre ricorso), ricorrono valide ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SS - ON
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica IO ONse - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_6
Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Di C - CF Ente
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. PAGAMENT n. 13320249003089582000 IRPEF-ALTRO 2010
- INTIM. PAGAMENT n. 13320249003089582000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione nr. 13320249003089582000, notificata in data 20.01.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate SS per l'omesso pagamento di complessive n. 8 cartelle, relative a vari tributi e riferite a varie annualità.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per la decadenza e prescrizione dei tributi e delle relative sanzioni in ragione dell'omessa notifica di atti interruttivi.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS, la Regione Calabria, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di ON e il Comune di ON, per evidenziare la legittimità del rispettivo operato, contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore ed esaminate le carte processuali, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti convenute ed in particolare dall'agente per la riscossione, risultano correttamente notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come – in ogni caso e in modo da assorbire tutte le questioni sulle precedenti notifiche –
l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione, senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
La Corte evidenzia, a tal proposito, che la documentazione prodotta (come, ad esempio, quella relativa all'intimazione di pagamento 13320229000636545/000) è idonea a dimostrare, anche per compiuta giacenza, la regolare notifica all'indirizzo in cui risulta essere stato notificato anche l'atto impugnato.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
In considerazione delle ragioni della decisione e del fatto che molti atti risultano essere stati notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (circostanza che può aver indotto la parte a proporre ricorso), ricorrono valide ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.