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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10183/2023 promosso con ricorso da
Parte_1
nata a [...]/SP, il 25.12.1980, (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._1
Quintana, 175, bairro Vintage, Cotia/SP;
Controparte_1
nato a [...]/SP il 16.09.1978, (C.F. CPF.308.039.738-02) e residente in [...]das
Orquideas, n. Sao Paolo/SP;
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella la Malfa del Foro di Palermo
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
1 In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 17 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di
[...]
, cittadino italiano, nato a [...] il [...], come risultante Persona_1
dal certificato di battesimo, figlio di e di . I ricorrenti, ad Per_1 Persona_2
integrazione della domanda, esponevano che in data 22.11.1891, Persona_1
contraeva matrimonio con e che, in seguito, in coniugi emigravano Controparte_3
in Brasile ove, in data 11.02.1919, nasceva il figlio deducevano, inoltre, Persona_3
che in data 21.12.1946, contraeva matrimonio con e Persona_3 Persona_4
che dalla loro unione nasceva, in data 24.11.1947, padre degli Persona_5
odierni ricorrenti, nati dal matrimonio con celebrato il 26.12.1974. Persona_6
Deducevano, infine, i ricorrenti che – conosciuto in Brasile anche Persona_1
come ovvero - non ha mai acquisito la cittadinanza Persona_3 Persona_7
brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente Consolato Generale d'Italia di San Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
2 Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_2
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro del luogo di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Sul punto si evidenzia che l'avo era nato in [...], ma in un Comune ora attratto alla competenza del Tribunale di Pordenone, da cui deriva che la domanda avrebbe dovuto essere depositata presso il Tribunale di Trieste, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Tuttavia, si rileva che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel regime attuale, l'incompetenza rilevabile d'ufficio deve essere fatta oggetto di rilievo entro la prima udienza di trattazione ed una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato o rilevato, come nel caso in esame, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito. Resta, pertanto, confermata la competenza del Tribunale di Venezia.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per
3 nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente. Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , che si ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante Persona_1
dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato in [...] con l'inizio del servizio.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento inserito nel fascicolo telematico da parte ricorrente il 30 gennaio 2025, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di , Persona_1
cittadino italiano. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero
4 genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che il predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli, ossia, al figlio che la trasmetteva al figlio Persona_3
che la trasmetteva ai figli e Persona_5 Controparte_1
e questi ultimi ai loro figli, anche se detti discendenti hanno Persona_8
acquistato anche la cittadinanza brasiliana quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un Paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_2
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile – e in particolare quello di San Paolo - versino Parte_2
da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dai ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad
5 un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_2
dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_2
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo
, cittadino italiano. Persona_1
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 23 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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