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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Casoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n° 1881 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 30/05/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura di 40 gg. per il deposito di comparsa conclusionale e di gg. 20 per il deposito della replica, e promossa da:
in proprio ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Parte_1
Ancona Corso Garibaldi n. 144
- attore opponente-
CONTRO
con sede in Ostra Vetere via F.lli Lombardi n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_1
Raffaele Dilillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Senigallia via Gherardi n. 60;
convenuta opposta-
pagina 1 di 11 OGGETTO: “opposizione a D.I. n. 224/2022 emesso in data 18.02.2022 dal Tribunale di Ancona (R.G. n.
3219/2019), avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 18.712,46”
CONCLUSIONI:
All'udienza del 30/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta ha agito in giudizio con il ricorso monitorio deducendo: CP_1
-che, con contratto d'ordine del 28.1.2016 e successive integrazioni del 18.5.2017 e 22.7.2017, effettuava la fornitura e posa in opera di una casa in legno per civile abitazione in località San Tommaso-via
Vallone Strada Provinciale n. 6 del Comune di Offagna per conto di;
Parte_1
-che il prezzo era stato concordato nella somma di €. 264.442,75 oltre iva;
-che l'opponente aveva eseguito pagamenti per complessive €. 248.250,00 (rectius 244.380,00 iva compresa);
-che il non aveva pagato il saldo della fattura n. 90 del 12.3.2018 e della fattura n. 666 del Pt_1
27.12.2018, rimanendo, quindi, creditrice della somma di €. 18.712,46.
Alla luce di tali premesse, il Tribunale di Ancona emetteva il decreto ingiuntivo n. 224/2022 nei confronti di per il pagamento dell'importo di €. 18.712,46 oltre interessi legali dalla Parte_1
data di messa in mora al saldo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 19.04.2022,
conveniva avanti all'intestato Tribunale la società eccependo in sintesi Parte_1 Controparte_1
e per quanto ivi di interesse:
1) il prezzo dell'appalto ammontava ad €. 268.320,00 iva compresa e non ad €. 275.020,45 come sostenuto in via monitoria, sicchè, tenuto conto degli acconti versati, l'eventuale residuo sarebbe stato pari ad €. 11.440,00;
pagina 2 di 11 2) le fatture azionate in sede monitoria non costituivano prova del credito in quanto prive di idonea e adeguata documentazione e frutto della confusione contabile nella gestione del cantiere da parte dell'impresa;
3) il termine per la consegna dell'opera era stato inizialmente fissato per il giorno 8.9.2017, tuttavia,
non avendo l'opposta rispettato il termine indicato, per puro spirito collaborativo, veniva concesso ulteriore termine fino alla fine del mese di novembre 2017, ebbene, l'opposta non era in grado di rispettare anche questo secondo termine, posto che i lavori non erano stati ultimati e quelli eseguiti presentavano vizi e difetti;
4) il contratto prevedeva l'applicazione della penale nella misura di €. 150 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 60 gg,, sicchè era maturato un credito di €. 9.000,00, inoltre il contratto, a fronte delle opere non realizzate o rimaste irrisolte o ancora della documentazione mai consegnata (quali certificazioni di conformità prescritte e la polizza obbligatoria assicurativa indennitaria), prevedeva l'applicazione di una penale di €. 20.000,00 per l'inadempimento definitivo, quindi, il credito complessivo era pari ad €. 29.000,00;
5)l'opera presentava vizi e difetti, contestati sia verbalmente che mediante numerose mail inviate alla ditta CP_1
Ciò esposto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “anche in via
riconvenzionale, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e
dichiarare la inesigibilità delle somme domandate dalla accertare e dichiarare, in ogni caso, il CP_1
ritardo nell'adempimento delle opere realizzate e l'inadempimento della nelle opere non fatte e/o da CP_1
realizzare; accertare e dichiarare il diritto del conchiudente al pagamento a suo favore delle penali fissate in
contratto in danno della nonché il diritto alla riduzione e revisione del prezzo nella misura che sarà CP_1
accertata in corso di causa e comunque rispondente a giustizia, in ragione dei vizi e difetti, opere incomplete e
mancanti, oneri e spese per la regolarizzazione del bene, con quanto di accessorio e relativo, per l'effetto, in tesi
respingere la domanda della convenuta opposta o, in subordine, ridurre secondo legge gli importi azionati dalla
in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento in favore CP_1 CP_1
dell'attore della penale di €. 29.000,00 per il ritardo nell'adempimento e per l'inadempimento definitivo, oltre
interessi dalla maturazione al saldo su detta obbligazione pecuniaria, con salvezza del maggior danno che, allo
stato, si fa espressa riserva di richiedere con specifica domanda, dichiarare tenuta e condannare la a CP_1
rimborsare il costo sostenuto dal conchiudente per la sostituzione della serranda del salone pari ad €. 1989,30 pagina 3 di 11 oltre a interessi, eventualmente imputandolo anche a riduzione prezzo delle opere appaltate, dichiarare tenuta e
condannare la a restituire le somme in eccedenza rispetto al dovuto, compensare le somme in CP_1
denegata ipotesi dovute per saldo prezzo alla condannando quest'ultima a pagare le somme CP_1
differenziali, per l'eccedenza, allo scrivente attore opponente, ordinare comunque alla a consegnare CP_1
al conchiudente tutti i documenti dovuti per legge o per contratto secondo l'art. 12 delle clausole integrative al
contratto d'ordine del 28.1.2016, condannare la a consegnare al deducente la polizza obbligatoria CP_1
assicurativa indennitaria decennale prevista dall'art. 13 delle clausole integrative al contratto d'ordine
28.1.2016, subordinare il riconoscimento ed il pagamento di eventuali quanto denegate ragioni di credito della
ad ogni obbligo di legge e negoziale ed all'adempimento di tutto quanto la stessa sia CP_1 CP_1
stata condannata fare, rilasciare, consegnare o pagare al sottoscritto, fissando un termine per la esecuzione e
conseguenze risarcitorie in difetto. Disporre comunque in conformità a giustizia traendo dai fatti di causa ogni
conseguenza di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.09.2022, si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale respingere Controparte_1
ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte
nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
224/2022, emesso dal Tribunale di Ancona il 16.2.2022 – R.G. n. 476/2022 e notificato in data 9.3.2022. In via
preliminare ed immediata, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 642, comma
2, ovvero ex art. 648 c.p.c.”
Nella propria comparsa di costituzione esponeva la difesa dell'opposta che:
-il credito vantato dalla era stato correttamente quantificato, come poteva ricavarsi dalla CP_1
documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e derivava dal mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria;
-il termine di consegna dell'opera era stato posticipato al 30.11.2017 in quanto il committente aveva richiesto ulteriori lavori come risultava dalle scritture integrative del 18.5.2017 e 22.7.2017, inoltre, con l'accettazione del preventivo di spesa del 23.10.2017, l'opponente commissionava ulteriori lavori,
senza la fissazione di un nuovo termine per la consegna, sicchè la penale non poteva essere applicata,
in quanto le variazioni richieste avevano modificato la scadenza del contratto;
pagina 4 di 11 -l'eccezione di inadempimento mossa dal era priva di fondamento, in quanto l'opera era Pt_1
stata eseguita a regola d'arte, posto che i materiali forniti e posti in opera erano quelli indicati nel contratto d'ordine originario, inoltre la pretestuosità delle contestazioni si ricavava anche dal fatto che non era stata allegata alcuna certificazione tecnica di parte, né il direttore lavori, incaricato dal committente, aveva inviato comunicazioni relative all'esistenza dei vizi e difetti;
-la somma richiesta per la sostituzione della serranda del soggiorno non era dovuta poiché la rottura era stata causata da condizioni atmosferiche estreme;
-essa opposta aveva provveduto alla consegna di tutta la documentazione prevista dalla legge e dal contratto, infatti, parte opponente aveva ottenuto l'agibilità della abitazione, che, in assenza dei documenti, non sarebbe stata concessa dalla pubblica amministrazione.
Con ordinanza del 1.4.2024 emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta, il Giudice
ritenuto come: “a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, il fumus della pretesa non appaia adeguatamente provato”, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, nn. 1-2-3
c.p.c., fissando per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 17.09.2024 (cfr. ordinanza 01.04.2024).
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della CTU volta all'accertamento e alla stima dei pretesi vizi.
All'udienza del 30.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle relative memorie di replica.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì
una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare pagina 5 di 11 l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti impeditivi,
modificativi e/o estintivi.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27/9/2007, n. 20326; Cass. 12/02/2010, n.
3373).
Ciò posto, va individuata la normativa applicabile alla fattispecie de qua.
La domanda proposta dalla società per ottenere l'impugnato decreto ingiuntivo è da CP_1
qualificarsi come richiesta di pagamento del residuo prezzo dell'appalto, richiesta basata sul contratto di appalto e successive integrazioni stipulato con il sig. e sulle fatture emesse, prove Pt_1
sufficienti a dimostrare il credito nella fase monitoria.
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale, ma assume che nulla è dovuto all'opposta in quanto quest'ultima si è resa inadempiente rispetto all'esecuzione dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di una casa in legno per civile abitazione: non ha realizzato tutte le opere commissionate e alcune lavorazioni presentano vizi e difetti, ha assunto, inoltre, che era dovuta per contratto sia una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, sia una penale per inadempimento definitivo. pagina 6 di 11 In relazione ai vizi delle opere affidate in appalto, l'art. 1668 c.c. stabilisce che il committente può
chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.
L'opponente nelle conclusioni ha chiesto la riduzione del prezzo d'appalto. Avendo affermato che l'opera appaltata non è stata completata, va escluso in tale ipotesi l'applicabilità delle norme dettate per i vizi, dovendosi applicare le regole ordinarie in materia di adempimento, sicchè il giudice qualifica la domanda come eccezione di inesatto adempimento. Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4446 del 20 marzo 2012) evidenzia che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano, senza escluderne l'applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. , anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta”.
Passando all'esame dei fatti prospettati ed accertati in corso di causa, il primo punto controverso concerne l'esatto importo dei lavori appaltati.
Dalla documentazione versata in atti (partitario allegato al ricorso monitorio, mai contestato da controparte), si ricava che il prezzo delle opere commissionate da alla società Parte_1
ammonta a complessive €. 275.592,46, il corrispettivo percepito dall'impresa appaltatrice CP_1
ammonta ad €. 256.880, importo comprensivo della caparra confirmatoria.
Essendo necessaria la verifica dei lavori effettivamente eseguiti dalla società e dei vizi e CP_1
dei difetti delle opere appaltate, il Tribunale ha affidato al nominato CTU, ing. Persona_1
l'incarico di accertare l'entità delle lavorazioni eseguite in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti, di precisare le opere non eseguite in relazione a quelle effettivamente appaltate, di indicare le opere che non risultano eseguite a regola d'arte e di quantificare, in caso di non emendabilità dei vizi,
il minor valore dell'immobile.
Pertanto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti, con ampia pagina 7 di 11 motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto, ogni profilo tecnico della controversia,
tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Questo giudice per la determinazione dell'esatto importo dei lavori appaltati si riporta a quanto sopra argomentato.
In merito alle opere previste nel contratto e non realizzate dalla parte opposta, il CTU ing.
[...]
ha accertato l'assenza delle soglie all'interno degli infissi, precisando che la loro Per_1
realizzazione comporterebbe opere murarie troppo invasive e complesse, la mancanza di sistema manuale per l'apertura di tre serrande, la mancanza e il malfunzionamento dei cronotermostati,
ritenendo di stimare le predette problematiche come una perdita di valore dell'immobile. Il CTU ha riscontrato che l'impianto di riscaldamento alimentato da una pompa di calore, diversamente da quanto pattuito in contratto, è privo della caldaia ausiliaria di supporto alla pompa di calore, quindi,
ha previsto la necessità di inserire una nuova caldaia a metano a condensazione compatibile con l'impianto installato per una spesa complessiva di €. 2.500,00. Il CTU ha, inoltre, evidenziato l'assenza di riscaldamento nei vani scala, specificando che il problema può essere risolto installando un radiatore elettrico per ogni vano scala con un costo globale di €. 600,00, ha accertato, diversamente da quanto stabilito nel contratto che prevedeva il rivestimento su tutte le pareti della cucina, l'assenza del rivestimento su due pareti della cucina, pertanto, occorre scomputare dal corrispettivo dovuto all'impresa i relativi importi, ha verificato l'assenza della zanzariera nella finestrella del vano scala posto vicino alla porta di ingresso comportando la fornitura e la posa in opera una spesa di €. 150,00.
Durante lo svolgimento dell'indagine peritale, il CTU ha riscontrato la mancanza nel bagno posto a piano terra e quello al primo piano delle spallette sicchè va scomputato dal corrispettivo dovuto all'impresa l'importo di €. 629,20, infine, il CTU ha accertato la mancata consegna della documentazione e della polizza ed ha ritenuto stimare la predetta problematica come perdita di valore dell'immobile.
Il CTU, relativamente ai vizi e difetti imputabili all'appaltatore, ha riscontrato il malfunzionamento delle tapparelle, specificando che occorre sostituire i motori con altri meno potenti idonei alla tipologia di tapparelle utilizzate con una spesa di €. 1.600,00, il CTU ha accertato che l'assenza di acqua calda è dovuta all'installazione di un bollitore di capacità inferiore a quella necessaria, per cui occorre installare un altro bollitore per una spesa di €. 1.400,00, mentre per quanto riguarda il troppo pagina 8 di 11 tempo che passa dall'apertura del rubinetto all'arrivo dell'acqua calda, il CTU ha accertato che l'eliminazione di tale difetto comporterebbe l'esecuzione di opere invasive e complesse, sicchè per tale vizio ha stimato una perdita di valore dell'immobile. Il CTU ha evidenziato l'errata posizione della pompa di calore, precisando che per spostare la pompa in altro luogo idoneo per uno scambio di aria
è necessaria una spesa di €. 900,00, il CTU ha riscontrato, inoltre, la presenza di crepe, cavillature e spaccature nelle pareti interne ed esterne valutando tale criticità come danno estetico, mentre,
l'assenza della cappa di aspirazione dei fumi dei fornelli della cucina, parimenti prevista in contratto,
comporta una perdita di valore dell'immobile, l'ausiliare del giudice ha, inoltre, constatato l'assenza del foro di areazione, per la cui realizzazione ha stimato una spesa di €. 200,00. Il CTU ha verificato che il vaso di espansione presenta tracce di ruggine per la cui eliminazione è necessaria una spesa di €.
200,00. Il CTU ha evidenziato che non è stato realizzato il pozzetto ispezionabile della messa a terra previsto in contratto determinando tale inconveniente una perdita di valore dell'immobile, inoltre non sono state installate alcune prese previste in contratto, sicchè va detratta dall'importo dei lavori la somma di €. 500,00. Il CTU ha rappresentato che costituiscono una perdita di valore dell'immobile il posizionamento errato dei punti di comando luce nel locale cameretta, i difetti nel pavimento del terrazzo, mentre per altri difetti, quali ammaccature e deterioramenti di scossaline ha previsto una spesa di €. 300,00, infine, per l'ancoraggio della base d'asta dell'antenna della televisione ha stimato una spesa di €. 150,00.
In conclusione, il CTU ha accertato che per l'eliminazione dei difetti estetici rilevati sulle pareti esterne ed interne, nonché nei soffitti è necessaria una spesa di €. 4.500,00 oltre iva se dovuta, per i difetti e per le carenze costruttive eliminabili il CTU ha stimato un costo di €. 18.128,50 oltre iva se dovuta, per i vizi e difetti non eliminabili il CTU ha stimato una perdita di valore dell'immobile nella misura del 5%
del costo pattuito, quindi, di €. 13.779,62 (5% dell'importo di €. 275.592,46) oltre iva se dovuta.
Ai suddetti importi va aggiunta la somma di €. 786,00 oltre iva, così come riconosciuto dalla CP_1
[... nella scrittura privata del 17.10.2017 e mai contestata, mentre non può essere riconosciuta la somma di €. 6.000,00, in quanto, come ben evidenziato dal CTU, non è stata fornita la prova che la dazione di quell'importo era riferito all'installazione del ventilconvettore.
Ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali sopra enunciati, l'opponente era legittimato a rifiutare il pagamento nei limiti delle opere non eseguite o non eseguite a regola d'arte.
pagina 9 di 11 Dunque, dall'importo di €. 275.592,46 per i lavori commissionati vanno detratte le seguenti somme: €.
256.880,75 versati dall'opponente alla società , €. 786,00 oltre iva se dovuta, somma CP_1
riconosciuta dalla all'opponente nella scrittura del 17.10.2017 ed €. 36.408,12 oltre iva se CP_1
dovuta.
Parte opponente ha chiesto la condanna della società opposta al pagamento della penale prevista nella scrittura privata del 28.1.2016 per il mancato rispetto del termine nella consegna dell'opera, fissato inizialmente per il giorno 8.9.2017, successivamente prorogato al 30.11.2017 come previsto nella scrittura privata del 18.5.e 22.7.2017, termine non rispettato dalla società opposta.
La ha dedotto che il committente aveva richiesto lavori aggiuntivi con la scrittura privata CP_1
del 23.10.2017, ma non era stato fissato un nuovo termine, con la conseguenza che la penale non poteva essere applicata perché le variazioni avevano modificato la scadenza del contratto.
Ebbene, come condivisibilmente affermato dalla Cassazione ord. 7 maggio 2024 n. 12396, in tema di appalto, la richiesta di ulteriori variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, l'efficacia della penale è
tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza,
grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Ciò posto, nella scrittura privata del 23.10.2017 non risulta essere stato fissato un nuovo termine, con la conseguenza che la domanda del committente relativa al pagamento della penale per il ritardo nella consegna va rigettata in quanto il ritardo è stato causato dalla richiesta di lavori aggiuntivi avanzata dal committente stesso, né quest'ultimo ha fornito la prova della colpa dell'appaltatore, con la conseguenza che la penale per ritardo non è applicabile.
Parimenti, non può essere accolta la domanda dell'opponente volta alla condanna della società
al pagamento della penale per inadempimento definitivo. CP_1
Infatti, l'inadempimento dell'appaltatore previsto dalla predetta clausola è da intendersi totale e assoluto, tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione con conseguente difetto funzionale della causa del contratto, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame.
pagina 10 di 11 La natura della decisione nonchè la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 1881/2022 R.G., ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
-accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 224/2022;
-accerta e dichiara che il saldo dei lavori commissionati alla Subissati srl è pari ad €. 18.712,46 e per l'effetto, condanna al pagamento della somma di €. 18.712,46 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
-accoglie la domanda riconvenzionale dell'opponente , per quanto di ragione, e Parte_1
condanna la società al pagamento della somma di €. 37.194,12 oltre iva se dovuta, ed oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico della società le spese della CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto
ANCONA 21/08/2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Casoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n° 1881 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 30/05/2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura di 40 gg. per il deposito di comparsa conclusionale e di gg. 20 per il deposito della replica, e promossa da:
in proprio ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Parte_1
Ancona Corso Garibaldi n. 144
- attore opponente-
CONTRO
con sede in Ostra Vetere via F.lli Lombardi n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_1
Raffaele Dilillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Senigallia via Gherardi n. 60;
convenuta opposta-
pagina 1 di 11 OGGETTO: “opposizione a D.I. n. 224/2022 emesso in data 18.02.2022 dal Tribunale di Ancona (R.G. n.
3219/2019), avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 18.712,46”
CONCLUSIONI:
All'udienza del 30/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta ha agito in giudizio con il ricorso monitorio deducendo: CP_1
-che, con contratto d'ordine del 28.1.2016 e successive integrazioni del 18.5.2017 e 22.7.2017, effettuava la fornitura e posa in opera di una casa in legno per civile abitazione in località San Tommaso-via
Vallone Strada Provinciale n. 6 del Comune di Offagna per conto di;
Parte_1
-che il prezzo era stato concordato nella somma di €. 264.442,75 oltre iva;
-che l'opponente aveva eseguito pagamenti per complessive €. 248.250,00 (rectius 244.380,00 iva compresa);
-che il non aveva pagato il saldo della fattura n. 90 del 12.3.2018 e della fattura n. 666 del Pt_1
27.12.2018, rimanendo, quindi, creditrice della somma di €. 18.712,46.
Alla luce di tali premesse, il Tribunale di Ancona emetteva il decreto ingiuntivo n. 224/2022 nei confronti di per il pagamento dell'importo di €. 18.712,46 oltre interessi legali dalla Parte_1
data di messa in mora al saldo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 19.04.2022,
conveniva avanti all'intestato Tribunale la società eccependo in sintesi Parte_1 Controparte_1
e per quanto ivi di interesse:
1) il prezzo dell'appalto ammontava ad €. 268.320,00 iva compresa e non ad €. 275.020,45 come sostenuto in via monitoria, sicchè, tenuto conto degli acconti versati, l'eventuale residuo sarebbe stato pari ad €. 11.440,00;
pagina 2 di 11 2) le fatture azionate in sede monitoria non costituivano prova del credito in quanto prive di idonea e adeguata documentazione e frutto della confusione contabile nella gestione del cantiere da parte dell'impresa;
3) il termine per la consegna dell'opera era stato inizialmente fissato per il giorno 8.9.2017, tuttavia,
non avendo l'opposta rispettato il termine indicato, per puro spirito collaborativo, veniva concesso ulteriore termine fino alla fine del mese di novembre 2017, ebbene, l'opposta non era in grado di rispettare anche questo secondo termine, posto che i lavori non erano stati ultimati e quelli eseguiti presentavano vizi e difetti;
4) il contratto prevedeva l'applicazione della penale nella misura di €. 150 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 60 gg,, sicchè era maturato un credito di €. 9.000,00, inoltre il contratto, a fronte delle opere non realizzate o rimaste irrisolte o ancora della documentazione mai consegnata (quali certificazioni di conformità prescritte e la polizza obbligatoria assicurativa indennitaria), prevedeva l'applicazione di una penale di €. 20.000,00 per l'inadempimento definitivo, quindi, il credito complessivo era pari ad €. 29.000,00;
5)l'opera presentava vizi e difetti, contestati sia verbalmente che mediante numerose mail inviate alla ditta CP_1
Ciò esposto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “anche in via
riconvenzionale, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e
dichiarare la inesigibilità delle somme domandate dalla accertare e dichiarare, in ogni caso, il CP_1
ritardo nell'adempimento delle opere realizzate e l'inadempimento della nelle opere non fatte e/o da CP_1
realizzare; accertare e dichiarare il diritto del conchiudente al pagamento a suo favore delle penali fissate in
contratto in danno della nonché il diritto alla riduzione e revisione del prezzo nella misura che sarà CP_1
accertata in corso di causa e comunque rispondente a giustizia, in ragione dei vizi e difetti, opere incomplete e
mancanti, oneri e spese per la regolarizzazione del bene, con quanto di accessorio e relativo, per l'effetto, in tesi
respingere la domanda della convenuta opposta o, in subordine, ridurre secondo legge gli importi azionati dalla
in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento in favore CP_1 CP_1
dell'attore della penale di €. 29.000,00 per il ritardo nell'adempimento e per l'inadempimento definitivo, oltre
interessi dalla maturazione al saldo su detta obbligazione pecuniaria, con salvezza del maggior danno che, allo
stato, si fa espressa riserva di richiedere con specifica domanda, dichiarare tenuta e condannare la a CP_1
rimborsare il costo sostenuto dal conchiudente per la sostituzione della serranda del salone pari ad €. 1989,30 pagina 3 di 11 oltre a interessi, eventualmente imputandolo anche a riduzione prezzo delle opere appaltate, dichiarare tenuta e
condannare la a restituire le somme in eccedenza rispetto al dovuto, compensare le somme in CP_1
denegata ipotesi dovute per saldo prezzo alla condannando quest'ultima a pagare le somme CP_1
differenziali, per l'eccedenza, allo scrivente attore opponente, ordinare comunque alla a consegnare CP_1
al conchiudente tutti i documenti dovuti per legge o per contratto secondo l'art. 12 delle clausole integrative al
contratto d'ordine del 28.1.2016, condannare la a consegnare al deducente la polizza obbligatoria CP_1
assicurativa indennitaria decennale prevista dall'art. 13 delle clausole integrative al contratto d'ordine
28.1.2016, subordinare il riconoscimento ed il pagamento di eventuali quanto denegate ragioni di credito della
ad ogni obbligo di legge e negoziale ed all'adempimento di tutto quanto la stessa sia CP_1 CP_1
stata condannata fare, rilasciare, consegnare o pagare al sottoscritto, fissando un termine per la esecuzione e
conseguenze risarcitorie in difetto. Disporre comunque in conformità a giustizia traendo dai fatti di causa ogni
conseguenza di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.09.2022, si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale respingere Controparte_1
ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte
nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
224/2022, emesso dal Tribunale di Ancona il 16.2.2022 – R.G. n. 476/2022 e notificato in data 9.3.2022. In via
preliminare ed immediata, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 642, comma
2, ovvero ex art. 648 c.p.c.”
Nella propria comparsa di costituzione esponeva la difesa dell'opposta che:
-il credito vantato dalla era stato correttamente quantificato, come poteva ricavarsi dalla CP_1
documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e derivava dal mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria;
-il termine di consegna dell'opera era stato posticipato al 30.11.2017 in quanto il committente aveva richiesto ulteriori lavori come risultava dalle scritture integrative del 18.5.2017 e 22.7.2017, inoltre, con l'accettazione del preventivo di spesa del 23.10.2017, l'opponente commissionava ulteriori lavori,
senza la fissazione di un nuovo termine per la consegna, sicchè la penale non poteva essere applicata,
in quanto le variazioni richieste avevano modificato la scadenza del contratto;
pagina 4 di 11 -l'eccezione di inadempimento mossa dal era priva di fondamento, in quanto l'opera era Pt_1
stata eseguita a regola d'arte, posto che i materiali forniti e posti in opera erano quelli indicati nel contratto d'ordine originario, inoltre la pretestuosità delle contestazioni si ricavava anche dal fatto che non era stata allegata alcuna certificazione tecnica di parte, né il direttore lavori, incaricato dal committente, aveva inviato comunicazioni relative all'esistenza dei vizi e difetti;
-la somma richiesta per la sostituzione della serranda del soggiorno non era dovuta poiché la rottura era stata causata da condizioni atmosferiche estreme;
-essa opposta aveva provveduto alla consegna di tutta la documentazione prevista dalla legge e dal contratto, infatti, parte opponente aveva ottenuto l'agibilità della abitazione, che, in assenza dei documenti, non sarebbe stata concessa dalla pubblica amministrazione.
Con ordinanza del 1.4.2024 emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta, il Giudice
ritenuto come: “a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, il fumus della pretesa non appaia adeguatamente provato”, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, nn. 1-2-3
c.p.c., fissando per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 17.09.2024 (cfr. ordinanza 01.04.2024).
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della CTU volta all'accertamento e alla stima dei pretesi vizi.
All'udienza del 30.5.2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle relative memorie di replica.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì
una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare pagina 5 di 11 l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti impeditivi,
modificativi e/o estintivi.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27/9/2007, n. 20326; Cass. 12/02/2010, n.
3373).
Ciò posto, va individuata la normativa applicabile alla fattispecie de qua.
La domanda proposta dalla società per ottenere l'impugnato decreto ingiuntivo è da CP_1
qualificarsi come richiesta di pagamento del residuo prezzo dell'appalto, richiesta basata sul contratto di appalto e successive integrazioni stipulato con il sig. e sulle fatture emesse, prove Pt_1
sufficienti a dimostrare il credito nella fase monitoria.
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale, ma assume che nulla è dovuto all'opposta in quanto quest'ultima si è resa inadempiente rispetto all'esecuzione dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di una casa in legno per civile abitazione: non ha realizzato tutte le opere commissionate e alcune lavorazioni presentano vizi e difetti, ha assunto, inoltre, che era dovuta per contratto sia una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, sia una penale per inadempimento definitivo. pagina 6 di 11 In relazione ai vizi delle opere affidate in appalto, l'art. 1668 c.c. stabilisce che il committente può
chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.
L'opponente nelle conclusioni ha chiesto la riduzione del prezzo d'appalto. Avendo affermato che l'opera appaltata non è stata completata, va escluso in tale ipotesi l'applicabilità delle norme dettate per i vizi, dovendosi applicare le regole ordinarie in materia di adempimento, sicchè il giudice qualifica la domanda come eccezione di inesatto adempimento. Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4446 del 20 marzo 2012) evidenzia che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano, senza escluderne l'applicazione, i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c. , anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta”.
Passando all'esame dei fatti prospettati ed accertati in corso di causa, il primo punto controverso concerne l'esatto importo dei lavori appaltati.
Dalla documentazione versata in atti (partitario allegato al ricorso monitorio, mai contestato da controparte), si ricava che il prezzo delle opere commissionate da alla società Parte_1
ammonta a complessive €. 275.592,46, il corrispettivo percepito dall'impresa appaltatrice CP_1
ammonta ad €. 256.880, importo comprensivo della caparra confirmatoria.
Essendo necessaria la verifica dei lavori effettivamente eseguiti dalla società e dei vizi e CP_1
dei difetti delle opere appaltate, il Tribunale ha affidato al nominato CTU, ing. Persona_1
l'incarico di accertare l'entità delle lavorazioni eseguite in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti, di precisare le opere non eseguite in relazione a quelle effettivamente appaltate, di indicare le opere che non risultano eseguite a regola d'arte e di quantificare, in caso di non emendabilità dei vizi,
il minor valore dell'immobile.
Pertanto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti, con ampia pagina 7 di 11 motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto, ogni profilo tecnico della controversia,
tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Questo giudice per la determinazione dell'esatto importo dei lavori appaltati si riporta a quanto sopra argomentato.
In merito alle opere previste nel contratto e non realizzate dalla parte opposta, il CTU ing.
[...]
ha accertato l'assenza delle soglie all'interno degli infissi, precisando che la loro Per_1
realizzazione comporterebbe opere murarie troppo invasive e complesse, la mancanza di sistema manuale per l'apertura di tre serrande, la mancanza e il malfunzionamento dei cronotermostati,
ritenendo di stimare le predette problematiche come una perdita di valore dell'immobile. Il CTU ha riscontrato che l'impianto di riscaldamento alimentato da una pompa di calore, diversamente da quanto pattuito in contratto, è privo della caldaia ausiliaria di supporto alla pompa di calore, quindi,
ha previsto la necessità di inserire una nuova caldaia a metano a condensazione compatibile con l'impianto installato per una spesa complessiva di €. 2.500,00. Il CTU ha, inoltre, evidenziato l'assenza di riscaldamento nei vani scala, specificando che il problema può essere risolto installando un radiatore elettrico per ogni vano scala con un costo globale di €. 600,00, ha accertato, diversamente da quanto stabilito nel contratto che prevedeva il rivestimento su tutte le pareti della cucina, l'assenza del rivestimento su due pareti della cucina, pertanto, occorre scomputare dal corrispettivo dovuto all'impresa i relativi importi, ha verificato l'assenza della zanzariera nella finestrella del vano scala posto vicino alla porta di ingresso comportando la fornitura e la posa in opera una spesa di €. 150,00.
Durante lo svolgimento dell'indagine peritale, il CTU ha riscontrato la mancanza nel bagno posto a piano terra e quello al primo piano delle spallette sicchè va scomputato dal corrispettivo dovuto all'impresa l'importo di €. 629,20, infine, il CTU ha accertato la mancata consegna della documentazione e della polizza ed ha ritenuto stimare la predetta problematica come perdita di valore dell'immobile.
Il CTU, relativamente ai vizi e difetti imputabili all'appaltatore, ha riscontrato il malfunzionamento delle tapparelle, specificando che occorre sostituire i motori con altri meno potenti idonei alla tipologia di tapparelle utilizzate con una spesa di €. 1.600,00, il CTU ha accertato che l'assenza di acqua calda è dovuta all'installazione di un bollitore di capacità inferiore a quella necessaria, per cui occorre installare un altro bollitore per una spesa di €. 1.400,00, mentre per quanto riguarda il troppo pagina 8 di 11 tempo che passa dall'apertura del rubinetto all'arrivo dell'acqua calda, il CTU ha accertato che l'eliminazione di tale difetto comporterebbe l'esecuzione di opere invasive e complesse, sicchè per tale vizio ha stimato una perdita di valore dell'immobile. Il CTU ha evidenziato l'errata posizione della pompa di calore, precisando che per spostare la pompa in altro luogo idoneo per uno scambio di aria
è necessaria una spesa di €. 900,00, il CTU ha riscontrato, inoltre, la presenza di crepe, cavillature e spaccature nelle pareti interne ed esterne valutando tale criticità come danno estetico, mentre,
l'assenza della cappa di aspirazione dei fumi dei fornelli della cucina, parimenti prevista in contratto,
comporta una perdita di valore dell'immobile, l'ausiliare del giudice ha, inoltre, constatato l'assenza del foro di areazione, per la cui realizzazione ha stimato una spesa di €. 200,00. Il CTU ha verificato che il vaso di espansione presenta tracce di ruggine per la cui eliminazione è necessaria una spesa di €.
200,00. Il CTU ha evidenziato che non è stato realizzato il pozzetto ispezionabile della messa a terra previsto in contratto determinando tale inconveniente una perdita di valore dell'immobile, inoltre non sono state installate alcune prese previste in contratto, sicchè va detratta dall'importo dei lavori la somma di €. 500,00. Il CTU ha rappresentato che costituiscono una perdita di valore dell'immobile il posizionamento errato dei punti di comando luce nel locale cameretta, i difetti nel pavimento del terrazzo, mentre per altri difetti, quali ammaccature e deterioramenti di scossaline ha previsto una spesa di €. 300,00, infine, per l'ancoraggio della base d'asta dell'antenna della televisione ha stimato una spesa di €. 150,00.
In conclusione, il CTU ha accertato che per l'eliminazione dei difetti estetici rilevati sulle pareti esterne ed interne, nonché nei soffitti è necessaria una spesa di €. 4.500,00 oltre iva se dovuta, per i difetti e per le carenze costruttive eliminabili il CTU ha stimato un costo di €. 18.128,50 oltre iva se dovuta, per i vizi e difetti non eliminabili il CTU ha stimato una perdita di valore dell'immobile nella misura del 5%
del costo pattuito, quindi, di €. 13.779,62 (5% dell'importo di €. 275.592,46) oltre iva se dovuta.
Ai suddetti importi va aggiunta la somma di €. 786,00 oltre iva, così come riconosciuto dalla CP_1
[... nella scrittura privata del 17.10.2017 e mai contestata, mentre non può essere riconosciuta la somma di €. 6.000,00, in quanto, come ben evidenziato dal CTU, non è stata fornita la prova che la dazione di quell'importo era riferito all'installazione del ventilconvettore.
Ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali sopra enunciati, l'opponente era legittimato a rifiutare il pagamento nei limiti delle opere non eseguite o non eseguite a regola d'arte.
pagina 9 di 11 Dunque, dall'importo di €. 275.592,46 per i lavori commissionati vanno detratte le seguenti somme: €.
256.880,75 versati dall'opponente alla società , €. 786,00 oltre iva se dovuta, somma CP_1
riconosciuta dalla all'opponente nella scrittura del 17.10.2017 ed €. 36.408,12 oltre iva se CP_1
dovuta.
Parte opponente ha chiesto la condanna della società opposta al pagamento della penale prevista nella scrittura privata del 28.1.2016 per il mancato rispetto del termine nella consegna dell'opera, fissato inizialmente per il giorno 8.9.2017, successivamente prorogato al 30.11.2017 come previsto nella scrittura privata del 18.5.e 22.7.2017, termine non rispettato dalla società opposta.
La ha dedotto che il committente aveva richiesto lavori aggiuntivi con la scrittura privata CP_1
del 23.10.2017, ma non era stato fissato un nuovo termine, con la conseguenza che la penale non poteva essere applicata perché le variazioni avevano modificato la scadenza del contratto.
Ebbene, come condivisibilmente affermato dalla Cassazione ord. 7 maggio 2024 n. 12396, in tema di appalto, la richiesta di ulteriori variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, l'efficacia della penale è
tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine, mentre, in mancanza,
grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Ciò posto, nella scrittura privata del 23.10.2017 non risulta essere stato fissato un nuovo termine, con la conseguenza che la domanda del committente relativa al pagamento della penale per il ritardo nella consegna va rigettata in quanto il ritardo è stato causato dalla richiesta di lavori aggiuntivi avanzata dal committente stesso, né quest'ultimo ha fornito la prova della colpa dell'appaltatore, con la conseguenza che la penale per ritardo non è applicabile.
Parimenti, non può essere accolta la domanda dell'opponente volta alla condanna della società
al pagamento della penale per inadempimento definitivo. CP_1
Infatti, l'inadempimento dell'appaltatore previsto dalla predetta clausola è da intendersi totale e assoluto, tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione con conseguente difetto funzionale della causa del contratto, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame.
pagina 10 di 11 La natura della decisione nonchè la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 1881/2022 R.G., ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
-accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 224/2022;
-accerta e dichiara che il saldo dei lavori commissionati alla Subissati srl è pari ad €. 18.712,46 e per l'effetto, condanna al pagamento della somma di €. 18.712,46 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
-accoglie la domanda riconvenzionale dell'opponente , per quanto di ragione, e Parte_1
condanna la società al pagamento della somma di €. 37.194,12 oltre iva se dovuta, ed oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico della società le spese della CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto
ANCONA 21/08/2025
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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