CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2025, n. 36352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36352 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 16/04/2025 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Cristina Amoroso. lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
in persona del Sostituto Procuratore CU GI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 21 'novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo di un carico di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, pari a 25.320 pezzi tra cartine recanti il marchio "OCBE" e filtri recanti il marchio "Rizla", rinvenuti a bordo di un autoarticolato sbarcato nel porto della medesima città dalla motonave "Super Fast" proveniente dalla Grecia, destinati alla società "Class System S.r.l.". Il provvedimento veniva adottato nell'ambito del procedimento penale a carico di CO HE, nella qualità di legale rappresentante della predetta società, indagato per il reato di cui agli artt. 84, comma 1, e 85, comma 1, Penale Sent. Sez. 3 Num. 36352 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 17/09/2025 dell'allegato I al d.lgs. 12 luglio 2024, n. 141, in relazione all'art. 62-quinquies del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per avere introdotto nel territorio dello Stato e acquistato prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo in assenza del prescritto codice identificativo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottraendo all'accertamento un'imposta di consumo e IVA per un importo pari a euro 111.205,44. In data 5 marzo 2025, la difesa dell'indagato depositava istanza di revoca del sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., deducendo la sopravvenuta acquisizione di elementi idonei a escludere la fondatezza giuridica dell'ipotesi accusatoria. Con ordinanza del 31 marzo 2025, il G.I.P. disponeva la trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sollecitando una classificazione delle attività svolte dalla società interessata. Successivamente, ricevuta la nota prot. n. 20711/Ru del 3 aprile 2025, con la quale l'Agenzia escludeva la sussistenza dei presupposti normativi della fattispecie incriminatrice, il medesimo G.I.P., con successiva ordinanza del 16 aprile 2025, reiterava la richiesta di ulteriori attività istruttorie, sollecitando la pronta evasione dell'indagine già disposta. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, CO HE, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., lamentando l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto adottata al di fuori di ogni previsione legislativa e in violazione dei principi di speditezza del procedimento cautelare reale. Censura l'esercizio da parte del G.I.P. di poteri investigativi non previsti dall'ordinamento, mediante la sollecitazione di attività istruttorie in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero, in contrasto con la disciplina codicistica che attribuisce al solo pubblico ministero la titolarità dell'azione e dell'iniziativa investigativa nella fase delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il provvedimento con il quale del giudice delle indagini preliminari fa richiesta di attività di indagine non è impugnabile dall'interessato stante il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione. Il ricorrente ha investito questa Corte deducendo l'abnornnità del provvedimento. 2 Peraltro, ancor prima di affrontare la fondatezza della tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, occorre esaminare il profilo dell'interesse. È principio consolidato, e insegnamento delle Sezioni Unite, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. Un. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Inoltre, non può sottacersi che questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale anche in ipotesi di impugnazione di un atto asseritamente abnorme debba comunque sussistere, in capo al ricorrente, il requisito dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza concreta, attuale e giuridicamente rilevante di ottenere, mediante l'annullamento del provvedimento gravato, un risultato pratico favorevole (Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 277177; Sez. 6, n. 25683 del 02/04/2003, Donzelli, Rv. 228307). 3.Alla stregua di quanto precede, calando il principio nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che il provvedimento oggetto di censura non ha determinato alcuna lesione immediata e diretta della sfera giuridica dell'indagato, né un suo eventuale annullamento risulta idoneo a produrre un effetto concretamente favorevole per il ricorrente. Va infatti osservato che il giudicè'per le indagini preliminari, con ordinanza del 28 aprile 2025, non impugnata 'dal ricorrente, preso atto della mancata trasmissione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della classificazione delle attività svolte dalla "Class System 'S.r.l.", ha rigèttato l'istanza di revoca del sequestro preventivo, ritenendo non mutati i presupposti che avevano giustificato l'adozione della misura cautelare reale e la sua successiva conferma da parte del Tribunale del riesame. Ne consegue che, no essendo stata impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, a sortirebbe l'eventuale declaratoria di abnormità del provvedimento interlocutorio del 16 aprile 2025 di reiterazione della richiesta all'Agenzia delle dogane dell'attività "istruttoria" già menzionata sopra;
in tale prospettiva, deve ritenersi insussistente l'interesse ad impugnare, difettando un 3 pregiudizio concreto e attuale derivante dal provvedimento impugnato e non essendo prospettabile, in caso di suo annullamento, un risultato utile per il ricorrente. 4.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ' ammende. Così deciso in Roma, in data 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente
in persona del Sostituto Procuratore CU GI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 21 'novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo di un carico di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, pari a 25.320 pezzi tra cartine recanti il marchio "OCBE" e filtri recanti il marchio "Rizla", rinvenuti a bordo di un autoarticolato sbarcato nel porto della medesima città dalla motonave "Super Fast" proveniente dalla Grecia, destinati alla società "Class System S.r.l.". Il provvedimento veniva adottato nell'ambito del procedimento penale a carico di CO HE, nella qualità di legale rappresentante della predetta società, indagato per il reato di cui agli artt. 84, comma 1, e 85, comma 1, Penale Sent. Sez. 3 Num. 36352 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 17/09/2025 dell'allegato I al d.lgs. 12 luglio 2024, n. 141, in relazione all'art. 62-quinquies del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per avere introdotto nel territorio dello Stato e acquistato prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo in assenza del prescritto codice identificativo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottraendo all'accertamento un'imposta di consumo e IVA per un importo pari a euro 111.205,44. In data 5 marzo 2025, la difesa dell'indagato depositava istanza di revoca del sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., deducendo la sopravvenuta acquisizione di elementi idonei a escludere la fondatezza giuridica dell'ipotesi accusatoria. Con ordinanza del 31 marzo 2025, il G.I.P. disponeva la trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sollecitando una classificazione delle attività svolte dalla società interessata. Successivamente, ricevuta la nota prot. n. 20711/Ru del 3 aprile 2025, con la quale l'Agenzia escludeva la sussistenza dei presupposti normativi della fattispecie incriminatrice, il medesimo G.I.P., con successiva ordinanza del 16 aprile 2025, reiterava la richiesta di ulteriori attività istruttorie, sollecitando la pronta evasione dell'indagine già disposta. 2.Avverso tale ultimo provvedimento, CO HE, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., lamentando l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto adottata al di fuori di ogni previsione legislativa e in violazione dei principi di speditezza del procedimento cautelare reale. Censura l'esercizio da parte del G.I.P. di poteri investigativi non previsti dall'ordinamento, mediante la sollecitazione di attività istruttorie in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero, in contrasto con la disciplina codicistica che attribuisce al solo pubblico ministero la titolarità dell'azione e dell'iniziativa investigativa nella fase delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il provvedimento con il quale del giudice delle indagini preliminari fa richiesta di attività di indagine non è impugnabile dall'interessato stante il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione. Il ricorrente ha investito questa Corte deducendo l'abnornnità del provvedimento. 2 Peraltro, ancor prima di affrontare la fondatezza della tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, occorre esaminare il profilo dell'interesse. È principio consolidato, e insegnamento delle Sezioni Unite, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. Un. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Inoltre, non può sottacersi che questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale anche in ipotesi di impugnazione di un atto asseritamente abnorme debba comunque sussistere, in capo al ricorrente, il requisito dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza concreta, attuale e giuridicamente rilevante di ottenere, mediante l'annullamento del provvedimento gravato, un risultato pratico favorevole (Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 277177; Sez. 6, n. 25683 del 02/04/2003, Donzelli, Rv. 228307). 3.Alla stregua di quanto precede, calando il principio nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che il provvedimento oggetto di censura non ha determinato alcuna lesione immediata e diretta della sfera giuridica dell'indagato, né un suo eventuale annullamento risulta idoneo a produrre un effetto concretamente favorevole per il ricorrente. Va infatti osservato che il giudicè'per le indagini preliminari, con ordinanza del 28 aprile 2025, non impugnata 'dal ricorrente, preso atto della mancata trasmissione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della classificazione delle attività svolte dalla "Class System 'S.r.l.", ha rigèttato l'istanza di revoca del sequestro preventivo, ritenendo non mutati i presupposti che avevano giustificato l'adozione della misura cautelare reale e la sua successiva conferma da parte del Tribunale del riesame. Ne consegue che, no essendo stata impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, a sortirebbe l'eventuale declaratoria di abnormità del provvedimento interlocutorio del 16 aprile 2025 di reiterazione della richiesta all'Agenzia delle dogane dell'attività "istruttoria" già menzionata sopra;
in tale prospettiva, deve ritenersi insussistente l'interesse ad impugnare, difettando un 3 pregiudizio concreto e attuale derivante dal provvedimento impugnato e non essendo prospettabile, in caso di suo annullamento, un risultato utile per il ricorrente. 4.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ' ammende. Così deciso in Roma, in data 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente