CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259000400221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259000400221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259000400221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione 03320259000400221000 e le sottese cartelle di pagamento
03320130006267737000, 03320150000750472000 e 03320160012883824000, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere il pagamento delle tasse automobilistiche.
Si sono costituiti in giudizio sia l'agenzia entrate riscossione sia l'ente impositore Regione Lombardia eccependo l'ammissibilità e l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso manifestando l'intenzione di voler procedere al pagamento dei tributi oggetto dell'intimazione impugnata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta della ricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Infatti, a fronte della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate da parte della ricorrente,
l'Agenzia Entrate non ha depositato alcuna accettazione, con la conseguenza che la mancanza di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'Ufficio, esclude l'estinzione del giudizio.
Ciò posto, a prescindere dalla delibazione di ogni altra eccezione di decadenza e prescrizione o sulla validità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione impugnata, assume valore assorbente, per il principio della ragione più liquida, l'infondatezza del ricorso che pertanto va rigettato.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (arg ex Corte di Cassazione n. 32030/2024; n
16797/2025), l'istanza di rottamazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed
è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio
2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
Nella specie, risulta documentato dall'Agenzia Entrate riscossione come la contribuente abbia presentato plurime istanze di definizione agevolata per la definizione del carico tributario oggetto del presente ricorso.
In particolare, risulta che :
- in data 29/12/2017, la ricorrente ha presentato alla convenuta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, tra cui quelli oggetto delle cartelle di pagamento prodromiche n
03320130006267737000, 03320150000750472000 e 03320160012883824000;
- in data 23/7/2019, ha nuovamente presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei predetti carichi iscritti a ruolo c.d. “rottamazione-ter”;
- in data 29/11/2019 e 28/2/2020, conseguentemente alla seconda richiesta di “rottamazione” ha effettuato dei versamenti a titolo di acconto.
In tale quadro probatorio, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge e vanno rifuse dal ricorrente in favore di ciascuno degli enti costituiti.
P.Q.M.
Il giudice della CGT così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate per ciascun ente costituito in euro 200,00.
Como 10.12.2025
Il Giudice
TT CO AN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259000400221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259000400221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259000400221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione 03320259000400221000 e le sottese cartelle di pagamento
03320130006267737000, 03320150000750472000 e 03320160012883824000, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere il pagamento delle tasse automobilistiche.
Si sono costituiti in giudizio sia l'agenzia entrate riscossione sia l'ente impositore Regione Lombardia eccependo l'ammissibilità e l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso manifestando l'intenzione di voler procedere al pagamento dei tributi oggetto dell'intimazione impugnata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata la richiesta della ricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Infatti, a fronte della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate da parte della ricorrente,
l'Agenzia Entrate non ha depositato alcuna accettazione, con la conseguenza che la mancanza di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'Ufficio, esclude l'estinzione del giudizio.
Ciò posto, a prescindere dalla delibazione di ogni altra eccezione di decadenza e prescrizione o sulla validità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione impugnata, assume valore assorbente, per il principio della ragione più liquida, l'infondatezza del ricorso che pertanto va rigettato.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (arg ex Corte di Cassazione n. 32030/2024; n
16797/2025), l'istanza di rottamazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed
è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio
2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
Nella specie, risulta documentato dall'Agenzia Entrate riscossione come la contribuente abbia presentato plurime istanze di definizione agevolata per la definizione del carico tributario oggetto del presente ricorso.
In particolare, risulta che :
- in data 29/12/2017, la ricorrente ha presentato alla convenuta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, tra cui quelli oggetto delle cartelle di pagamento prodromiche n
03320130006267737000, 03320150000750472000 e 03320160012883824000;
- in data 23/7/2019, ha nuovamente presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei predetti carichi iscritti a ruolo c.d. “rottamazione-ter”;
- in data 29/11/2019 e 28/2/2020, conseguentemente alla seconda richiesta di “rottamazione” ha effettuato dei versamenti a titolo di acconto.
In tale quadro probatorio, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge e vanno rifuse dal ricorrente in favore di ciascuno degli enti costituiti.
P.Q.M.
Il giudice della CGT così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate per ciascun ente costituito in euro 200,00.
Como 10.12.2025
Il Giudice
TT CO AN