Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16819
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Sentenza 27 marzo 2008

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L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso. Detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.. In quest'ultimo caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa va effettuata ai sensi dell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. mediante consegna al difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16819
    Data del deposito : 27 marzo 2008

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