Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso. Detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen.. In quest'ultimo caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa va effettuata ai sensi dell'art.161 comma quarto cod. proc. pen. mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 16819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16819 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 344
Dott. IASILLO DR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 035171/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE LV, N. IL 10/05/1977;
2) AD RI TI, N. IL 09/07/1977;
3) LUBRETO SIRIO, N. IL 07/05/1973;
4) DE VI NS, N. IL 10/02/1971;
5) ES AN, N. IL 16/06/1976;
6) IT EA, N. IL 29/05/1981;
7) NI TA, N. IL 19/02/1977;
8) ON ROSARIO, N. IL 30/03/1979;
avverso SENTENZA del 15/02/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. CRISCI Simonetta, quale sostituto processuale dell'Avv. SENESE Savino per UB SI, e quale difensore di fiducia per gli altri ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2.5.2005 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Caserta, assolveva per non avere commesso il fatto ET AL, PA DR NO, UB SI, De TO FO, FE FR ON, IT AN, NI RT e NO AR dal reato di cui agli artt.633 e 639 bis c.p., loro contestato per avere arbitrariamente invaso,
al fine di occuparlo, un immobile di proprietà del Comune di Napoli sito in via Foria n. 192.
A seguito di gravame del Procuratore Generale la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15.2.2007, in riforma della decisione impugnata, condannava i predetti imputati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta e della non menzione della condanna.
Avverso tale sentenza gli imputati sopra indicati propongono, per mezzo dei difensori, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare UB SI lamenta col primo motivo di gravame nullità della sentenza per nullità assoluta della citazione nel giudizio di gravame e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 601, 171, 157, 161 e 169 c.p.p.. Rileva la difesa che, da quanto riferito all'Ufficiale notificatore dai genitori dell'interessato nel primo tentativo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso l'abitazione dei predetti genitori, lo stesso risultava trasferito per motivi di lavoro in Nigeria;
a seguito di ciò il decreto di citazione era stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. mentre avrebbe dovuto essere seguita la procedura prevista dall'art.169 c.p.p. concernente l'ipotesi dell'imputato trasferitosi all'estero. Di conseguenza doveva ritenersi la nullità del giudizio di appello e dell'impugnata sentenza.
A sua volta l'imputato ET AL lamenta col primo motivo di gravame violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 601 e 593 c.p.p., violazione del diritto di difesa degli imputati contumaci. In particolare rileva la difesa che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata effettuata dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 la quale, all'art. 1, aveva introdotto il divieto per il P.M. e per l'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;
e pertanto del tutto legittimamente l'imputato, stante l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 10 della legge predetta secondo cui l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento doveva essere dichiarato inammissibile, non aveva presenziato all'udienza del 17.10.2006. In tale data la Corte territoriale aveva disposto il rinvio della trattazione dell'appello all'udienza del 15.2.2007 con la conseguenza che, nelle more, era stata emessa la sentenza n. 26 del 24.1.2007 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 nella parte in cui escludeva che il Pubblico Ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento. Il mutamento della situazione normativa, successivo alla data fissata per la trattazione della causa, aveva di fatto determinato una violazione del diritto di difesa degli imputati contumaci i quali, ragionevolmente, avrebbero dovuto essere rimessi in termini per proporre eventuale appello incidentale o, comunque, per partecipare al giudizio di gravame rendendo eventualmente dichiarazioni a discarico. Analogo motivo di gravame viene proposto dagli imputati IT AN, NI RT e NO AR.
Propongono altresì ricorso per cassazione gli imputati PA DR NO, De TO FO e FE FR lamentando, col primo motivo di gravame, nullità della sentenza per nullità assoluta della citazione nel giudizio di gravame e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 601, 171, 157, 161 e 169 c.p.p., nonché violazione del diritto di difesa degli imputati contumaci. In particolare rileva la difesa che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dei predetti imputati, che avevano eletto domicilio ex art.161 c.p.p. presso il loro unico difensore di fiducia avv. Annalisa
Senese, era stata effettuata il 28.6.2006 dall'Ufficiale giudiziario il quale peraltro aveva proceduto, mediante consegna al portiere dello stabile sito in Napoli alla via Vespucci n. 9, alla notifica delle citazioni non all'avv. Annalisa Senese bensì all'avv. Saverio Senese, non difensore dei predetti tre imputati. E precisava ulteriormente che i due avvocati, se pur domiciliati entrambi in Napoli alla via Vespucci n. 9, avevano una gestione di studio separata e differente, con differenti praticanti avvocati e differente organizzazione di archivio delle pratiche clienti. Si era pertanto verificata una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Infine tutti gli imputati, con analogo ulteriore motivo di gravame, eccepiscono altresì violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 633 c.p. e art. 192 c.p.p., insussistenza degli elementi materiali del delitto contestato, motivazione apparente e contraddittoria, travisamento degli atti.
In particolare rilevano le difese che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in questione, in base ad un autentico travisamento dei fatti, in contrasto con l'effettivo tenore delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi nel corso del dibattimento, i quali avevano concordemente evidenziato che la struttura era priva della porta di ingresso e che era stato sufficiente, per entrare, spostare una lamiera aperta. E pertanto tali circostanze evidenziavano chiaramente la insussistenza del presupposto della arbitrarietà della immissione.
Ed analogamente, per quel che riguarda l'elemento psicologico del reato in questione, rilevano le difese che la Corte territoriale si era limitata ad una petizione di principio trascurando di valutare che la condotta degli imputati non era certamente caratterizzata dalla finalità di occupare l'immobile o di trame profitto, bensì di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso una occupazione simbolica dell'edificio, intendendo quindi perseguire una utilità di carattere morale ma certamente non patrimoniale.
I ricorsi non sono fondati.
Ed invero, per quel che riguarda il vizio di notifica lamentato dal ricorrente UB SI, osserva innanzi tutto il Collegio che l'art. 169 c.p.p., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data notizia del procedimento penale che viene istaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notifiche di atti del procedimento stesso;
tale disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia già ricevuto tutte le previste comunicazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; in tal caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (Cass. sez. 1, 23.1.2003 n. 8740). A ciò si aggiunga che la procedura ex art. 169 c.p.p. presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero del soggetto nei cui confronti si deve procedere (Cass. sez. 5, 15.3.2005 n. 33647), notizia che nel caso di specie non emerge in alcun modo atteso che dalla relazione di notifica negativa del 28.6.2006 risulta solo che l'interessato si era "trasferito in Niger - citta Zinner - così come dichiara il padre". E pertanto nessuna nullità può ritenersi nel caso di specie essersi verificata.
Del pari infondato è il rilievo mosso dal ricorrente ET AL e, con diverso atto, dai coimputati IT AN, NI RT e NO AR, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa nei confronti dei predetti imputati che, ritualmente citati a comparire per l'udienza del 17.10.2006, volontariamente non avevano presenziato a tale udienza. La volontarietà di siffatta condotta, riconducibile ad una scelta propria degli interessati, esclude in radice che gli stessi possano assumere l'esistenza di qualsivoglia violazione di legge o violazione del diritto della difesa e possano richiedere la rimessione nei termini, non potendosi dubitare che la Corte territoriale, in tale data, abbia legittimamente esercitato il potere di rinviare la trattazione del procedimento ad altra udienza (15.2.2007) e che in tale ulteriore data abbia ritualmente proceduto - a seguito della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1 e art. 10, comma 2, operata con sentenza n. 26
del 2007 dalla Corte Costituzionale che ha così determinato il ripristino della appellabilità, per il Pubblico Ministero, delle sentenze di proscioglimento - alla definizione del processo, pur nella contumacia degli odierni ricorrenti.
Per quel che riguarda la censura in tema di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sollevata dagli imputati PA DR NO, De TO FO e FE FR, osserva il Collegio che la stessa non appare fondata. Ed invero dagli atti di causa emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello relativo ai tre imputati suddetti, nel quale risulta l'indicazione dell'avv. Annalisa Senese quale difensore, risulta notificato, per quel che riguarda lo PA A. T. ed il De TO, presso "avv. A. Senese" (seppure la suddetta iniziale del nome proprio non sia facilmente leggibile), e, per quel che riguarda il FE, presso "avv. Senese"; alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che l'assunto di parte ricorrente secondo cui il predetto decreto sarebbe stato notificato non all'avv. Annalisa Senese bensì all'avv. Saverio Senese è decisamente infondato.
Sul punto osserva altresì il Collegio che il ricorso, anche nella prospettazione di parte ricorrente, non potrebbe comunque trovare accoglimento. Devesi infatti in proposito evidenziare, e tale osservazione assume carattere pregiudiziale rispetto all'intera questione procedurale dettagliatamente esposta in ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte a SS.UU. è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (SS.UU.
7.1.2005 n. 119). La notificazione della citazione all'imputato con forme diverse da quelle previste non integra infatti, necessariamente, un'ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. ed alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui di cui all'art. 180 c.p.p., sempreché non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Inoltre la parte che deduce la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell'atto ed indicare gli elementi che consentano le verifica di quanto affermato. Orbene, nel caso di specie non può invero dubitarsi che l'avv. Saverio Senese deve qualificarsi come collega di studio del difensore di fiducia avv. Annalisa Senese, per come risulta dalla allocazione dello stesso nel medesimo immobile, alla stregua del normale significato di tale espressione che non presuppone l'esistenza di una associazione fra i detti avvocati ma solo una allocazione nei medesimi locali;
e tale circostanza, che non è certamente inficiata dalla gestione separata e differente delle pratiche clienti, legittima comunque la presunzione del buon fine della notifica. E pertanto non ricorrerebbe nel caso di specie una ipotesi di "omessa" notifica, bensì tutt'al più di (eventuale) irritualità della notifica, che non potrebbe ritenersi inidonea a determinare la conoscenza effettiva della citazione da parte dell'imputato. A ciò deve aggiungersi che alla successiva udienza del 17.10.2006 il difensore degli imputati, indicato quale sostituto processale dell'avv. Annalisa Senese per il De TO e nominato ex art. 97 c.p.p. per lo PA A. T. ed il FE, non ebbe a sollevare alcun rilievo.
E pertanto anche sotto questo profilo il ricorso evidenzia la sua infondatezza.
Per quel che riguarda l'ultimo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, concernente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 633 c.p. e art. 192 c.p.p., osserva il Collegio che lo stesso è manifestamente infondato, atteso che, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dell'episodio operato dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
In particolare osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 c.p. è costituito dalla "invasione" dell'edificio, che deve avvenire arbitrariamente ed invito domino;
e che tale "invasione" si sia nella fattispecie verificata è confermato dal fatto che l'edificio aveva già avuto una sua destinazione e che per entrarvi gli occupanti dovettero superare una lamiera. Orbene, la circostanza che tale lamiera non offriva una particolare resistenza non toglie nulla alla antigiuridicità del fatto che si misura non in base alla consistenza degli elementi materiali posti a presidio dell'edificio ma in base al significato che essi assumono di delimitazione della proprietà privata e quindi di diniego di accesso. Di talché non può dubitarsi che i soggetti agenti, introducendosi nell'edificio di proprietà del Comune, ebbero a realizzare l'elemento materiale del reato in questione, anche se l'accesso era ostacolato solo da una lamiera facilmente rimuovibile ed anche se i lavori all'interno di esso erano sospesi da alcuni mesi: ed invero la nozione di "invasione" fa riferimento al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, e cioè contra ius in quanto privo del diritto di accesso, e la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata.
E parimenti non può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo atteso che in tema di invasione di terreni ed edifici altrui l'elemento psicologico del reato può consistere, siccome correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, nella finalità di conseguire una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, non solo di ordine strettamente patrimoniale ma anche di ordine morale: ciò in quanto il dolo specifico richiesto dalla norma, consistente nella finalità occupare o di trarre profitto, non richiede per la sua esistenza che il profitto propostosi dall'agente sia necessariamente di carattere economico, potendo consistere anche nell'intento di un uso del bene strumentale al conseguimento di uno scopo di valore morale o sociale (Cass. sez. 2, 30.5.2000 n. 8107). Alla stregua di quanto sopra i ricorsi proposti non possono trovare accoglimento. A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008