Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato (art. 169 cod. proc. pen.) presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero del soggetto nei cui confronti si deve procedere; qualora tale notizia sia, invece, incerta al momento della notifica dell'atto processuale, detta procedura non può trovare applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 33647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33647 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 15/03/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 608
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 032565/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER LE N. IL 15/12/1960;
avverso SENTENZA del 22/03/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AE VE veniva condannato dal Tribunale di Ragusa con sentenza emessa in data 5 giugno 2001 per il delitto di bancarotta documentale in relazione al fallimento, dichiarato il 22 maggio 1999, della srl Motors, società della quale era amministratore unico. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 22 marzo 2004, rigettava una eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'articolo 169 c.p.p. non notificato all'estero all'imputato perché al momento della spedizione del decreto non risultava la residenza estera, rigettava le richieste difensive di riconoscere nei fatti una ipotesi di bancarotta semplice di cui all'articolo 217 della legge fallimentare e l'attenuante della speciale tenuità del danno, e confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione AE VE, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza dell'articolo 169 c.p.p. perché dalla relazione del curatore fallimentare acquisita al dibattimento era emerso che il VE risiedeva all'estero;
2) Inosservanza dell'articolo 216 della legge fallimentare perché l'imputato non aveva falsificato le scritture contabili;
3) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 219 della legge fallimentare per non essere stato riconosciuto il danno di speciale tenuità. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AE VE non sono fondati.
In effetti si tratta di questioni già sottoposte al vaglio della Corte di merito e dalla stessa respinte con motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Non è ravvisabile la dedotta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado perché, come hanno chiarito i giudici di merito, al momento della spedizione dello stesso non risultava dagli atti del processo la residenza estera del VE. La notifica di tale atto, infatti, andò a buon fine, tanto è vero che ciò non è stato contestato dal ricorrente, il quale ha invocato il comma 5^ dell'articolo 157 c.p.p. sul presupposto che appariva probabile, per quanto era emerso in dibattimento, che l'imputato non avesse avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato. Non risulta applicabile tale norma non solo perché si deve tenere conto degli elementi esistenti agli atti al momento della notifica dell'atto processuale, ma anche perché neppure dall'esame dibattimentale del curatore fallimentare è emerso con chiarezza l'indirizzo estero preciso del VE, tanto è vero che lo stesso ricorrente nell'atto di ricorso ha riferito che il curatore disse che "pare che il VE si sia trasferito in Germania". Come è noto l'invio della raccomandata ai sensi dell'articolo 169 c.p.p. con invito ad eleggere domicilio è imposto all'Autorità
procedente soltanto se dagli atti risulta notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere.
Nel caso di specie è pacifico, per quanto detto, che una notizia precisa del luogo di residenza estero dell'imputato non vi era agli atti del procedimento nel momento in cui venne spedito e notificato il decreto di citazione a giudizio di primo grado e nemmeno dopo l'esame dibattimentale del curatore fallimentare furono acquisiti elementi utili sul punto, perché l'unico elemento emerso fu che forse il VE risiedeva in Germania.
Troppo poco per invocare l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 169 c.p.p., che richiede, è opportuno ripeterlo, notizia precisa del luogo di residenza o dimora estera dell'interessato.
Del tutto regolare appare, quindi, la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado del VE.
Non è poi vero, come sostenuto dal ricorrente, che la bancarotta documentale è ravvisabile soltanto nella ipotesi di falsificazione delle scritture contabili. Gli articoli 216 e 223 della legge fallimentare puniscono, infatti, gli amministratori di società che distruggono, occultano, falsificano ed omettono di tenere regolarmente le scritture contabili della società in modo da impedire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della società fallita.
Che le scritture contabili non siano state tenute, nel caso di specie, in modo conforme alla legge è circostanza pacifica, dal momento che il VE omise di presentare il bilancio per gli anni 1997 e 1998; quindi occultò tali importanti documenti violando così l'articolo 216 L.F..
Tale grave omissione non consentì al curatore una precisa ricostruzione della situazione economica della fallita società. La differenza tra l'ipotesi prevista dall'articolo 217 e quella di cui all'articolo 216 della legge fallimentare è costituita non dalla presenza o meno di falsificazioni, ma dal dolo richiesto per tale ultima ipotesi di reato e dalla colpa - imperizia, imprudenza e negligenza - prevista dall'articolo 217 L.F..
I giudici di merito - e la circostanza non è stata contestata specificamente dal ricorrente - hanno ritenuto in base alla condotta tenuta dal VE ed a tutti gli elementi processuali acquisiti che la omissione ravvisata fosse dovuta alla volontà di impedire una precisa ricostruzione degli eventi che avevano portato la società al dissesto.
Ora, a prescindere dal fatto che la circostanza, come già detto, non è stata specificamente contestata dal ricorrente, va detto che si tratta di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità, dal momento che da tutto il contesto motivazionale della sentenza impugnata emerge la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta documentale contestato al VE.
Proprio la impossibilità di una precisa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della società, dovuta alla grave inadempienza dell'imputato, non ha consentito - ha precisato la Corte di merito - di individuare validi elementi per ritenere la speciale tenuità del danno cagionato ai creditori. Siffatta motivazione non è censurabile in sede di legittimità perché non appare manifestamente illogica, dal momento che per ritenere la sussistenza della attenuante speciale è necessario che vi siano precisi elementi che la legittimino. Anche il terzo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005