Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
È illegittimo l'ordine di demolizione delle opere disposto dal giudice con riferimento al reato di esecuzione abusiva di opere edili in cemento armato, non rientrando quest'ultimo tra i reati menzionati dall'art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2010, n. 33952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33952 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
ле
33952 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Presidente SENTENZA PIERLUIGI ONORATO
-Rel. Consigliere - N. 817 CLAUDIA SQUASSONI Dott.
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 13274/2009 GIOVANNI AMOROSODott.
Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MA IM N. IL 06/10/1957
avverso la sentenza n. 13876/2008 TRIBUNALE di MILANO, del 20/02/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dent. inam issibilità del e: obo.
Udit i difensor Avv.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 febbraio 2009, il Giudice monocratico del Tribunale
di Milano ha applicato a AM LI la pena concordata per il reato previsto dall'art. 71 DPR 380/2001 ordinando la demolizione delle opere eseguite.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo violazione di legge : rileva che il Giudice, con motivazione incongrua, ha respinto una richiesta di rinvio ed ha illegittimamente statuito sulla demolizione.
La prima censura non è meritevole di accoglimento in quanto l'imputata, chiedendo di essere giudicata a sensi dell'art.444 ss cpp, ha rinunciato, oltre che a contestare l'accusa, a fare valere le sue eccezioni difensive.
La residua deduzione è fondata.
Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali dallo stesso, l'art.31 c.9 DPR
380/2001 prevede che il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena concordata, disponga la demolizione delle opere :
abusive se non ancora eseguita;
la disposizione non riguarda il reato in esame concernente la esecuzione di opere edili in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della direzione di un tecnico abilitato.
Di conseguenza, l'ordine di demolizione, disposto in un caso non consentito dalla legge, è illegittimo.
1
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allo ordine di demolizione che elimina.
Roma, 10 giugno 2010 опоил Il Presidente
L'estensore hari
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 2 1 SET 2010
FUNZIONARIO DI CANCERERIA
(dott. Fiorella Donsti)
N