Sentenza 14 giugno 2018
Massime • 1
Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., rileva sul piano oggettivo creando l'occasione o determinando l'insorgere del movente dell'azione delittuosa commessa nei suoi confronti. (Fattispecie di omicidio commesso dal proprietario di un fondo ai danni di soggetto ivi introdottosi nottetempo al fine di perpetrare un furto, in tal modo dando origine allo scontro con l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2018, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2018 |
Testo completo
04821-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 813/2018 -UP 14/06/2018 OM FIORDALISI -Relatore - R.G.N. 46337/2017 STEFANO APRILE RAFFAELLO MAGI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere OM FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato SPICUZZA LUCIA del foro di CATANIA in difesa di SO RI, SO IA TA e SO IT, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato GRASSI CLAUDIO del foro di CATANIA in difesa di DI OM IACATENA PER FIGLIO MIN. SO PE ALFIO, che conclude insistendo per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato DI MAURO PE del foro di CATANIA in difesa di SO AR, che conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato LIPERA PE del foro di CATANIA in difesa di CA PE, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Alle ore 14:00 l'udienza è sospesa. L'udienza riprende alle ore 15:13. 2 RITENUTO IN FATTO 1. AR PE ricorre avverso la sentenza del 21 giugno 2017 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del 27 ottobre 2015 della Corte d'assise di Catania, annullando la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'articolo 61 n. 2 cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni 14 e mesi 4 di reclusione e pene accessorie per il delitto di omicidio volontario di SO TO (artt. 575 cod. pen.) e porto illegale di pistola in luogo pubblico (artt. 4 e 7,legge 2 ottobre 1967 n. 895). La Corte ha condannato l'imputato a pagare, a titolo di risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, la somma complessiva di 600.000 euro.
2. Nella sentenza impugnata viene evidenziato che, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2013, SO TO si era introdotto nel fondo di AR PE in Mascali (Catania) e stava tentando di consumare un furto di fave e piselli. AR, che aveva subito in quei giorni diversi furti nel terreno e nel pollaio, aveva deciso di trascorrere la notte nel proprio podere armato di pistola con 12 cartucce cal. 7,65 e un secondo caricatore con altre 12 cartucce, e si era imbattuto al buio nel giovane che era con una torcia in mano e (secondo la versione fornita dallo stesso AR) col volto travisato da un casco, perché era lì sopraggiunto a bordo di un motorino guidato dal complice RA EL. SO lo aveva aggredito con la torcia, colpendolo e graffiandolo al viso e cercando di sottrarre la pistola che AR si era portato al seguito;
ne era derivata una colluttazione e AR aveva sparato quattro colpi, che avevano attinto mortalmente SO alla regione dorsale, all'emitorace destro, all'emitorace sinistro e alla regione auricolare sinistra;
la pistola subito dopo si era inceppata;
AR si era recato quindi a prendere il motorino per chiamare le forze dell'ordine, incontrando sulla strada adiacente RA EL che era ancora lì ad aspettare SO. I Carabinieri giungevano trovando SO che di lì a poco decedeva.
3. Col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 603 e 507 cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di accesso ai luoghi come nuovo indispensabile mezzo di prova per avere una contezza visiva del posto ove si erano verificati i fatti;
tale richiesta è stata rigettata dalla Corte d'assise d'appello, perché valutata come non necessaria ai fini della decisione, essendo stata ritenuta esaustiva l'acquisita documentazione fotografica. Al contrario, le fotografie non erano in grado di rappresentare l'effetto di propagazione al suolo del suono, la visibilità in base agli avvallamenti, le distanze tra le altezze, il tasso di rumorosità n 3 del luogo, aspetti che avrebbero consentito un tasso di maggiore certezza sulla dinamica dei fatti.
4. Col secondo motivo, è denunciata violazione degli articoli 63 comma 2, 210 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen., perché RA EL è stato sentito dai Carabinieri, senza aver ricevuto l'avvertimento di cui all'articolo 64 cod. proc. pen. e poi si era avvalso della facoltà di non rispondere, essendo stato ritenuto destinatario della disciplina di cui all'articolo 210 cod. proc. pen., senza dare alla difesa la possibilità di instaurare un contraddittorio sulle dichiarazioni circa la responsabilità di AR.
5. Col terzo motivo, è denunciata carenza di motivazione perché svolta per relationem in violazione dell'articolo 111 Cost. In particolare, i giudici di secondo grado hanno motivato il rigetto dei motivi di appello, rinviando con un classico copia-incolla alla sentenza di primo grado, tanto da impiegare solo nove giorni per redigere la sentenza composta di sessanta pagine, senza svolgere quindi un'adeguata valutazione critica della sentenza di primo grado.
6. Col quarto motivo, è denunciata violazione di legge, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa di cui all'articolo 52 del codice penale. AR, presente sul fondo per difendere la sua proprietà, durante il furto aveva tentato di difendere la propria incolumità personale, utilizzando l'unico strumento che aveva a disposizione per sottrarsi alla violenta aggressione di SO, che si era addentrato furtivamente nel suo podere di notte, col volto coperto. Essendo nel proprio terreno, non si dovrebbe mai dire che l'agente possa aver volontariamente causato il pericolo di un'aggressione, mentre la sentenza di condanna si basa sull'erroneo presupposto che il pericolo dell'aggressione sia stato causato da AR;
la stessa illogica motivazione è stata addotta per escludere la legittima difesa domiciliare e la legittima difesa putativa, oggetto di specifici motivi di appello, sui quali la Corte territoriale non ha motivato, riportandosi erroneamente al concetto generale di pericolo.
7. Col quinto motivo, è denunciata inosservanza degli articoli 530, comma 3 e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. E' stata esclusa, infatti, la scriminante della legittima difesa, nonostante i dubbi manifestati dalla Corte di merito con la frase già scritta dalla Corte d'assise e ripetuta dalla Corte d'assise d'appello: "cosa 4 sia esattamente avvenuto quella notte purtroppo resta arduo da definire nei dettagli". Sicché, seguendo il ragionamento della Corte di merito, AR si sarebbe appostato per sorprendere e uccidere in casa un ladro che era entrato per rubare, pur essendo impossibile ricostruire la dinamica dei fatti. A questo proposito, sono in atto consulenze autoptiche e balistiche che dimostrano che la colluttazione era inaspettata.
8. In via subordinata, col sesto motivo, AR lamenta la violazione dell'articolo 55 cod. pen., per l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul diniego dell'ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa, che si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. Tale censura si estende alle statuizioni civili, atteso che il riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa avrebbe dovuto indurre il decidente a riconoscere un risarcimento del danno sensibilmente più basso, per la mancanza di dolo nella condotta da lui tenuta.
9. In via ulteriormente subordinata, col settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 62 n. 2 cod. pen., per l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, atteso che la stessa Corte d'assise d'appello ha affermato in sentenza che l'imputato ha agito perché sopraffatto dall'idea della paura, stante anche l'esistenza di un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione. Sul punto, la Corte di merito non ha nemmeno motivato sulla violenta personalità di SO che era solito porre in essere violente aggressioni anche nei confronti di familiari;
infatti, era stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni, minacce gravi, danneggiamenti patrimoniali. 10. Con l'ottavo motivo, ricorrente lamenta la violazione degli articoli 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895,t insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perché l'imputazione di aver trasportato l'arma dalla propria abitazione sino al proprio podere e poi da questo fino al luogo dove si era recato per chiamare i soccorsi è destituita di fondamento, solo che si consideri che egli si è trattenuto in tale luogo per una notte, quella tra il 25 e il 26 aprile 2019, quindi per un numero di ore sicuramente inferiore a 72, tempo considerato utile per far denuncia sul trasferimento di un'arma all'autorità di pubblica sicurezza 5 11. Col nono motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 52 codice penale con riferimento alle statuizioni civili, previste dagli articoli 2043 e 2044 cod. civ., poiché la violazione dell'articolo 52 cod. pen., oltre a determinare l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità di AR sul piano penale, determina l'erroneo riconoscimento del suo obbligo di risarcire i danni in favore delle parti civili. 12. Col decimo motivo, è denunciata illogicità e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sulla determinazione in € 600.000 dei danni da risarcire alle costituite parti civili. La Corte di merito non ha dato alcun rilievo alla decisiva circostanza secondo cui SO stava comunque perpetrando un reato ai danni di AR, né emerge un solo elemento fornito dalle parti civili per consentire al giudice di giungere alla determinazione di una così lauta somma di risarcimento, e i giudici non hanno indicato l'iter logico seguito per giungere alla liquidazione del danno come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007) che impone l'indicazione delle singole voci di danno che vengono liquidate. 13.1. Con memoria del 16 maggio 2018, il ricorrente insiste sull'accoglimento dei motivi sopra indicati, chiarendone ulteriormente i contenuti. Aggiunge, in particolare, che la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento sul dolo di omicidio del AR, per aver detto la frase "che cerchi più TO", quando invece AR non aveva mai pronunciato la parola "più" e le dichiarazioni di RA non erano utilizzabili, come rilevato già dallo stesso Pubblico ministero. 13.2. In ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa, il ricorrente, inoltre, osserva che SO aveva posto in essere un'azione di vera e propria rapina e non un tentativo di furto, posto che aveva usato violenza contro di lui, il cui domicilio veniva violato: egli, sostando di notte nel suo terreno, aveva esercitato il suo diritto di stare "a casa propria" e aveva tentato solo di difendere la propria incolumità. 13.3. Sulla liquidazione del danno il ricorrente ribadisce, infine, che è stata omessa una dettagliata motivazione sulle voci di danno, stante il fatto che è stata pronunciata non una condanna provvisionale, bensì una liquidazione definitiva e conclusiva della suindicata somma a titolo di risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili;
al contrario, il giudice di merito doveva prendere in considerazione tutte le circostanze del singolo caso, pure quelle fornite da lui e dalle stesse parti civili, quali la portata lesiva del fatto, la specie, l'entità della 6 lesione subita, il nesso di causalità tra lesione e fatto di reato e tutti gli altri elementi necessari per calcolare il danno (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I profili penali affrontati ampiamente negli articolati motivi dal ricorrente appaiono in questa sede infondati, mentre sul piano civile la sentenza impugnata merita di essere cassata. La Corte territoriale con un giudizio di merito insindacabile in questa sede ha congruamente motivato il proprio convincimento di colpevolezza dell'imputato su dati che, pur consentendo interpretazioni diverse legittimamente date dal ricorrente, non superano il livello della illogicità manifesta e della carenza di motivazione e non integrano le lamentate violazioni di legge;
pertanto, tale parte della sentenza non può essere censurata nel giudizio di legittimità.
2. In particolare, in ordine al primo motivo, la distanza temporale di quattro anni dai fatti può ritenersi un motivo sufficiente per considerare non utile il sopralluogo stante il fatto ritenuto in sentenza, che i luoghi possono aver subito modificazioni per mano dell'uomo.
3. Sulla utilizzazione delle dichiarazioni di RA EL, diventa assorbente la considerazione che l'assenso dato dall'imputato all'acquisizione di tutti gli atti (tranne la nota a firma del ten. Testa) ha permesso la rituale valutazione degli stessi, come specificato a pag. 14 della sentenza impugnata, con un rilievo che non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
4. Sull'invocata legittima difesa la Corte territoriale, dalla fine di pag. 46 a pag. 52 - dopo aver riportato, testualmente e in corsivo da pag. 22 a 46, le articolate motivazioni della sentenza di primo grado ha affrontato il tema, - valorizzando il fatto che AR si è appostato armato di pistola caricata con 12 colpi e portando al seguito un altro caricatore con ulteriori 12 colpi per sorprendere il ladro che la mattina precedente aveva asportato le galline dal suo pollaio. I giudici di appello hanno valutato nei singoli particolari l'azione posta in essere da SO e l'intervento effettuato da AR il quale, nascostosi dietro un container ivi presente, aveva avuto la possibilità di rendersi conto che SO fosse dotato di una torcia e non impugnasse armi, sicché anche il colpo inferto con la torcia dal SO contro il volto di AR non giustificherebbe la reazione armata di AR per assenza del requisito della proporzione tra azione e reazione, essendo evidente la possibilità del AR di sparare i colpi in aria per far fuggire 7 il ladro, senza bisogno di affrontarlo di persona. Il fatto che la vicenda si sia svolta in tempo di notte e l'indiscussa presenza di una torcia hanno legittimamente portato il giudice del merito a ritenere che AR abbia visto l'intruso in tempo per porre in essere una reazione che lo tenesse al riparo da pericoli, sicché l'esplosione di più colpi di arma da fuoco ad altezza del tronco non sono stati ritenuti compatibili con la reazione durante la colluttazione descritta dal AR. In quest'ordine di idee, la Corte territoriale ha valutato l'entità delle lesioni riportate dall'imputato, (un graffio sulla fronte e sulla tempia ed una piccola escoriazione superficiale alla radice del naso), ritenute non compatibili con uno o più colpi con la torcia usata come corpo contundente sicché, con una motivazione ineccepibile in sede di legittimità, ha svolto una valutazione dei fatti e della proporzione dell'azione di SO e della reazione di AR senza incongruenze o lacune motivazionali, non dando credito alla versione fornita da AR, concludendo, quindi, per l'insussistenza dei presupposti della legittima difesa e accreditando la tesi della deliberata volontà di AR di uccidere SO. In questo senso, la Corte di merito ha valorizzato anche il dato della distanza di oltre un metro dalla vittima di tre dei quattro colpi esplosi, tale da escludere una situazione di effettiva colluttazione, sicché nemmeno le prospettate possibilità di manovre di SO nelle varie fasi del confronto con AR, sono state ritenute idonee a giustificare i due colpi sparati con traiettorie da dietro in avanti se non assistititi dal dolo di omicidio. Sul piano della ricostruzione fattuale, anche l'inceppamento dell'arma è stato oggetto di una congrua considerazione dei giudici di merito, che hanno in esso rilevato il segno di un tentativo di sparare il quinto colpo, sicché l'azione di AR è stata adeguatamente vagliata e giudicata con argomenti congrui che non sono censurabili nel presente giudizio di legittimità. Sono quindi destituiti di fondamento il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, perché le incertezze menzionate dal ricorrente sugli altri aspetti non completamente dimostrati nel giudizio, non sono state in grado di modificare il giudizio della Corte di merito, fondato su alcuni profili oggettivi dai contorni sufficientemente delineati, e retto da una ampia ed effettiva valutazione.
5. Anche il sesto motivo appare infondato, stante il fatto che di eccesso colposo si può parlare solo quando non vi è dolo in tutte le fasi della condotta presa in esame, come nel caso ritenuto dai giudici di merito per le motivazioni sopra indicate.
6. Quanto al settimo motivo, va tenuto presente che i giudici hanno argomentato sul fatto che AR durante l'appostamento notturno nel suo podere 8 si era portato al seguito la pistola, con due caricatori pieni, per sorprendere uno dei ladri che ripetutamente si era recato nel fondo, sicché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. non è stata ritenuta sussistente dalla Corte di merito con una motivazione incensurabile in questa sede, atteso che lo stato d'ira richiesto dal legislatore in tale norma è uno stato emotivo incontenibile, caratterizzato da impulsi aggressivi che non possono essere confusi con differenti stati psicologici, quali il risentimento e l'odio che abbiano fatto maturare il desiderio di vendetta, ovvero con un generico stato di emozione o turbamento di animo, di guisa che, anche di fronte ad un fatto oggettivamente ingiusto, se esso è preveduto in anticipo come probabile non si configura tale situazione per colui che accetti di andare incontro ad una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui;
in tale contesto non sono invocabili né la legittima difesa (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697) né l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto ingiusto (Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210). Il ragionamento della Corte di appello ha una sua intrinseca logicità, che è incensurabile in questa sede, soprattutto per la rilevata assenza di colpi sparati in aria, per l'esplosione da tergo di due colpi contro il tronco della vittima e per la distanza di circa un metro della pistola dal corpo della stessa durante l'esplosione di tre colpi su quattro (pag. 49 della sentenza impugnata). Tali circostanze denotano, in modo univoco, la volontà di uccidere in assenza di situazioni di legittima difesa o di provocazione giuridicamente rilevanti, anche per la ineccepibile considerazione espressa a pag. 50 della sentenza impugnata, secondo la quale appare impensabile che SO, dopo il secondo ed il terzo colpo, continuasse strenuamente ad impegnarsi in una colluttazione corpo a corpo. L'affermazione della Corte di primo grado sul fatto che AR si sia fatto sopraffare dall'ira, quindi, non appare sufficiente per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, anche nella forma c.d. "per accumulo", stante l'evidente mancanza di adeguatezza tra la reazione e il fatto ingiusto altrui. A questo proposito, correttamente i giudici di merito hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (Sez. 1, n. 29480 del 25710/2012, dep. 2013, Lile, Rv. 256449), perché la sedimentazione di un sentimento vendicativo esclude l'attenuante della provocazione.
7. L'ottavo motivo è manifestamente infondato, perché correttamente i giudici di merito, prima di affrontare il problema se un podere privo di una casa possa costituire per una sola notte il luogo di trasferimento di un'arma, hanno rilevato che la contestazione si riferisce al porto della pistola lungo la strada che porta dalla sua abitazione - dove l'arma era legittimamente detenuta, giusta dichiarazione ai Carabinieri di Mascali del 19 novembre 1989 - e il citato terreno.
8. Quanto al nono motivo si richiamano le ragioni espresse sub n. 4 con riferimento alla corretta motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la sussistenza della invocata scriminante.
9. In ordine al decimo motivo, invece, la Corte ritiene che il fatto ingiusto posto in essere da SO, che è stato ucciso per essersi introdotto di notte ne! fondo di AR al fine di perpetrare un furto, costituisce una circostanza di rilievo, che deve essere tenuta in considerazione dal giudice di merito nella determinazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle costituite parti civili. Il difensore di AR ha argomentato sulla base della giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide (Sez. 5 n. 9182 del 31/01/2007 e Sez. 5 n. 35104 del 22/06/2013 Rv. 257123), per la quale la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi nel risarcimento di ogni tipo di danno, è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, se essa sia omessa, sia radicalmente contraddittoria o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza (nello stesso senso, Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450). Nel caso di specie ricorre quest'ultima ipotesi perché, nel liquidare il danno non patrimoniale da reato, i giudici di merito hanno tenuto conto dell'età della vittima, dell'età del congiunto costituitosi parte civile, del rapporto di parentela tra lo stesso e la vittima, dell'eventuale rapporto di convivenza dei familiari con SO, mentre non hanno tenuto in considerazione il fatto ingiusto oggettivamente posto in essere dalla persona offesa che, perpetrando il tentativo di furto, ha dato origine allo scontro col proprietario del podere. Le modalità del fatto illecito compiuto da SO, invece, vanno tenute in particolare considerazione, perché differenziano e caratterizzano il contenuto dello stato di patimento, quale concreta realtà esistenziale di coloro che hanno subito il danno non patrimoniale da liquidare: il codice penale precisa all'art. 185 secondo comma che tale danno rileva in quanto deriva "dal reato" e non solo "dal fatto" che lo costituisce;
esso quindi viene caratterizzato dal reato commesso nella cui dinamica è inserito e va quantificato tenendo conto sia dell'offesa penalmente rilevante in tutta la sua gravità, che si desume dagli indici di cui all'art. 133 cod. pen., sia delle modalità in cui l'azione delittuosa è stata realizzata nella singola vicenda umana, cominciando dal fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che 10 in tal modo ha creato l'occasione o ha determinato l'insorgere del movente dell'azione delittuosa commessa nei suoi confronti. La concreta realtà umana che si coglie nel rapporto tra vittima e reo caratterizza il danno non patrimoniale da reato, rispetto ai parametri di valutazione che attengono al risarcimento del danno patrimoniale, correttamente focalizzati sul tipo e sull'entità del nocumento economico prodotto al danneggiato. Nonostante il mancato riconoscimento dell'attenuante di carattere psicologico della provocazione, per difetto del requisito dell'adeguatezza della reazione, nella vicenda in esame, il danno non patrimoniale da reato deve essere risarcito necessariamente sulla base di tutti gli aspetti del fatto che caratterizzano la gravità del reato compiuto, partendo dal fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che rileva sul piano oggettivo, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. quando esso non concorre a determinare il delitto. L'atto illecito realizzato dalla persona offesa è denso di dati fattuali, che sulla base della comune esperienza non possono non riflettersi sull'intensità psicologica del dolore dei suoi stessi congiunti, che percepiscono in modo diverso il senso di iniquità dell'intera vicenda;
altrimenti si finirebbe per equiparare al caso in esame il dolore dei familiari del soggetto che viene ucciso per strada da un ubriaco che guida a elevata velocità. In definitiva, il giudice deve cogliere ogni aspetto del rapporto tra la vittima e l'azione del reo ed il senso di iniquità che scaturisce dall'intero fatto, tenendo in considerazione sia le modalità dell'azione delittuosa nelle quali appunto trova- -collocazione l'eventuale fatto ingiusto realizzato dalla vittima sia le peculiarità del contenuto effettivo del nocumento prodotto, perché non può di certo risultare indifferente che il reato sia stato commesso in un contesto in cui la persona offesa abbia posto in essere un delitto contro l'imputato e abbia, così, dato origine alla situazione conflittuale sfociata nell'azione omicida;
nella liquidazione si deve utilizzare, infatti, un criterio equitativo. -L'equità, indicata dall'art. 1226 cod. civ., ha un significato di adeguatezza e di proporzione (Sez. 3 civile, n. 19211 del 29/09/2015), assicurando che casi diversi non siano trattati in modo uguale;
essa è intesa dal legislatore "come il regolo di Lesbo" che, adattandosi alle forme di volta in volta diverse della realtà umana oggetto di valutazione, tiene conto di tutte le sfaccettature del caso concreto. Il dolore o il turbamento subito dai parenti dell'ucciso, pur essendo risarcibile iure proprio, è diverso in base al comportamento lecito o illecito tenuto dalla persona offesa. 11 10. La sentenza impugnata va pertanto annullata in ordine alle statuizioni civili, con rinvio alla sezione civile della Corte di appello di Catania, che si pronuncerà tenendo conto del suddetto principio di diritto, con una liquidazione sensibilmente più bassa di quella stabilita dalla sentenza impugnata, e sulle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, In ordine alle statuizioni penali, invece, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello civile di Catania, cui rimette anche la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 14/11/2018. Il Consigliere estensore If Presidente Angela Tardio Domenico Fiordalisi Domen Prsten angele bard DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania AI 12