Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del sindaco per l'omesso rilievo della irregolare tenuta delle scritture sociali non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell'illecito anche in virtù della colpa lieve.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2005, n. 34690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34690 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/04/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 00878
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 025473/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU CO N. IL 19/11/1929;
avverso SENTENZA del 23/01/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
CI DO, imputato in relazione al fallimento della Cooperativa srl Zoolatte Abruzzo dichiarato il 6 marzo 1997 del delitto di bancarotta fraudolenta documentale unitamente ad altri due amministratori che definivano la loro posizione con un patteggiamento della pena ex articolo 444 c.p.p., veniva condannato dal Tribunale di Chieti, con sentenza emessa in data 2 luglio 2002, per il reato di bancarotta semplice, cosi modificato l'originario capo di imputazione.
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 23 gennaio 2004, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione DO CI, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione degli articoli 5 e 42 c.p. sia perché il CI, sindaco della Cooperativa fallita, non era capace tecnicamente di controllare le scritture contabili, sia perché amministratrice della società era LA RI RE;
si tratterebbe, pertanto, di una ipotesi vietata di responsabilità oggettiva;
2) Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'articolo 217 della legge fallimentare. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal CI, che saranno trattati unitariamente, sono manifestamente infondati. CI DO era sindaco della fallita Cooperativa ed aveva il dovere di effettuare i controlli prescritti dalla legge sulle scritture contabili, come correttamente hanno posto in evidenza i giudici di merito, richiamando le norme del codice civile che disciplinano i doveri degli amministratori e dei sindaci delle società a responsabilità limitata.
La colpa del CI è stata ravvisata dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione nel non avere assolto con la dovuta diligenza ai propri doveri.
Secondo il ricorrente una tale impostazione sarebbe in contrasto con gli articoli 5 e 42 c.p.. La tesi, già rigettata dalla Corte di merito, è completamente destituita di fondamento.
La circostanza, addotta dal ricorrente a sostegno della propria tesi, che il CI fosse una persona tecnicamente non capace di controllare le scritture contabili e che, pertanto, la irregolare tenuta dei libri sociali non fosse a lui imputabile, non appare, infatti, rilevante.
È noto che la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza 24 marzo 1988 n. 364) ha mitigato il rigoroso principio dell'articolo 5 c.p., secondo il quale nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, dichiarando la incostituzionalità di tale norma nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità della legge penale l'ignoranza inevitabile.
La Corte di Cassazione, a seguito di tale sentenza, ha, con numerose sentenze, individuato i limiti della inevitabilità dell'errore ed ha stabilito che mentre per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogniqualvolta egli abbia assolto con il criterio della ordinaria diligenza al c.d. dovere di informazione giuridica, per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività l'obbligo di conoscenza delle norme che disciplinano quella specifica attività è particolarmente rigoroso, cosicché essi rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento della indagine giuridica ( vedi ad esempio SS. UU. 10 giugno 2004, Calzetta, in Cass. Pen. 1994, 2925).
Quindi chi esercita un ruolo nella attività di impresa deve possedere un minimo di professionalità che richiede la conoscenza delle norme che disciplinano l'attività delle società commerciali. Ebbene il CI svolgeva professionalmente anche l'attività di sindaco di una società e, quindi, aveva il dovere non solo di conoscere i compiti ed i doveri imposti ai sindaci delle società a responsabilità limitata, ma di onorare tali doveri ed imporre il rispetto delle norme anche agli amministratori.
Del resto la giurisprudenza formatasi in relazione all'articolo 217 della legge fallimentare ha chiarito che ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta semplice la colpa va ravvisata nella violazione del dovere di diligenza , al quale è tenuto colui che pretende di esercitare professionalmente attività di impresa di qualsiasi tipo e natura.
Il richiamo del ricorrente all'articolo 5 c.p. è, pertanto, del tutto ingiustificato.
Anche il richiamo del ricorrente alla presunta violazione dell'articolo 42 c.p., che individua i tipi di responsabilità penale, è inconferente per tutte le ragioni già esposte, perché correttamente i giudici di merito hanno individuato la colpa del CI nella inosservanza degli obblighi che la legge impone agli amministratori ed ai sindaci delle società commerciali. Quella ravvisata a carico del CI non è, pertanto, una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma, per quanto si è detto di una responsabilità per colpa per negligente violazione di specifici doveri imposti dalla legge.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di e. 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di e. 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2005