Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
I E D ) A 4 S 7 A . O T n S R S 7 A T 8 O T 9 S P I 1 A M G o I z ' R E r L a T R L m L A I A 6 D D REPUBBLICA ITALIANA Oggetto I e , E g N Separazione coniugi. g T O e G N L L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O E L CASSAZIONE0 3 8 0 3 9 1 S : O A t E r B LA CORTE D A ( SEZIONE PRIMA CIVI R.G.N.13082/00 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Antonio Saggio Presidente Dott. Vincenzo Proto Consigliere Cron.
1.8736 Dott. M. Gabriella Luccioli Consigliere Rep. Dott. Mario Adamo Consigliere Ud. 21/10/02 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: MA PI, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13, presso l'Avvocato Carolina Valensise, rappresentata e difesa dall'Avvo- cato Attilio Molteni, giusta procura speciale a margine del ricorso ricorrente contro domiciliato in via SA UN, elettivamente Ghibellina, n. 59, Messina, presso 1'Avvocato Gianfi- lippo Brunetto, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso
- controricorrente -
- avversO la sentenza n. 3176/1999 della Corte d'appello r;
1919 1 2002 di Milano, depositata il 24.12.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.10.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
in persona del Sostituto Procuratore Udito il P.M. f Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con sentenza depositata il 12.9.1998, il tribunale di Monza, adito da UN SA con ricorso depositato il 13.12.1994 per la separazione personale dalla moglie PI MA: dichiarò la separazione personale fra detti coniugi, senza addebiti;
assegnò alla moglie la casa coniugale sita in Seregno, con relativi arredi;
- determinò in Lire 500.000 mensili rivalutabili, e nel 50% delle spese mediche straordinarie non mutuabili, il contributo a carico del SA per il mantenimento del figlio ID, maggiorenne, ma non ancora autonomo economicamente;
confermò l'ordinanza del giudice istruttore, con cui veniva disposto che il terzo, tenuto al versamento periodico di emolumenti all'obbligato, versasse detto assegno direttamente all'avente diritto;
su beni revocò il sequestro precedentemente concesso del SA;
r 2 - rigettò ogni altra domanda e compensò interamente fra le parti le spese di giudizio. 2.- MA PI propose appello avverso tale sentenza, chiedendone la parziale riforma, mediante addebito della separazione al marito, aumento a Lire 1.500.000 mensili del contributo al mantenimento del figlio, riconoscimento di un assegno minimo di Lire 500.000 a suo favore, restituzione di somme sborsate per spese condominiali e ratei di mutuo, conferma del sequestro conservativo già concesso, assegnazione in godimento di una casa di villeggiatura sita in provincia di Messina e rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. L'appellato UN SA, costituendosi in giudizio, resistette alle domande avversarie e chiese, in via incidentale, l'assegnazione esclusiva della casa in provincia di Messina e l'esonero da ogni contributo al mantenimento del figlio, ventiquattrenne. Con sentenza depositata il 24.12.1999, la corte d'appello di Milano, dato atto dell'accordo raggiunto in udienza dalle parti, cui aveva aderito il pubblico ministero, dispose che: - il SA avrebbe contribuito al mantenimento del figlio, fino а tutto dicembre 2001, con un assegno mensile rivalutabile di Lire 500.000; - tale assegno sarebbe stato versato direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato; و ہ 3 MA PI ed il figlio avrebbero avuto il godimento esclusivo della casa di Seregno per dieci anni, anche se il figlio, durante tale periodo, l'avesse lasciata;
veniva confermata, nel resto e per quanto di ragione, la sentenza del tribunale;
- le spese del grado erano interamente compensate.
3. Per la cassazione di tale sentenza MA PI propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, consistente in una articolata doglianza. Resiste UN SA mediante controricorso ritualmente notificato e depositato. MOTIVI DELLA DECISIONE 4.- Si deve pregiudizialmente ritenere inammissibile per morte dell'istanza d'interruzione del processo, difensore della ricorrente, sia perché irritualmente presentata dalla parte personalmente sia perché il processc di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli articoli 299 e SS., c.p.c. (S U. n. 2756/1993, 11195/1992; Cass. nn. 12198/1998, 6611/1995).
5. La ricorrente, senza addurre alcun motivo specifico di censura della sentenza impugnata, catalogabile fra quelli indicati dall'articolo 360, 1° co., c.p.c., fa presente di essersi determinata all'accordo raggiunto con la controparte durante il processo d'appello r 4 solo per accordo di cui dà atto la relativa sentenza -, ragioni di comprensione delle malferme condizioni di salute del marito;
ma, avendo appreso in seguito che tali condizioni erano state artatamente determinate, dichiara di ritenere l'accordo, e la sentenza attuativa di esso, lesivi dei propri interessi e di quelli del figlio. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'articolo 366, 1° co., n. 4, c.p.c., il ricorso deve contenere, а pena d'inammissibilità, cassazione dellamotivi per i quali si chiede la sentenza del giudice di merito, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. La ricorrente, lamentando di essersi lasciata ingannare dall'apparente stato di malferma salute del marito, e di essere stata perciò indotta ad un accordo di cui poi si sarebbe pentita, chiede di essere rimessa davanti ad un giudice d'appello, previa cassazione della sentenza impugnata. Non deduce, peraltro, alcun vizio, intrinse- CO a detta sentenza (error in judicando) o relativo al procedimento (error in procedendo), per cui essa dovrebbe essere cassata. su cuiIl ricorso, invero, non solo non indica le norme si fonda, ma neppure esplicita alcun motivo di cassa- zione, ossia un qualsivoglia aspetto per cui la deci- sione impugnata possa ritenersi contrastante con una norma di legge ovvero la motivazione, su un punto 5 decisivo della controversia, sia da ritenere omessa 0 insufficiente o contraddittoria. Oltre al carattere di specificità dei motivi, manca, dunque, quello della riferibilità di essi ad una qualsiasi violazione norme di diritto, di - di principi interpretativi acquisiti dalla giurisprudenza o di criteri logici riscontrabile, in ipotesi, nella sentenza della corte di merito (cfr. S.U. n. 9652/2001; Cass. nn.. 4113/2001, 13258/2000, 3805/1999). 6.- Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La richiesta, contenuta nel controricorso, di condanna della ricorrente per lite temeraria, ex articolo 96, non può essere accolta, in mancanza di1° co., c.p.c., validi argomenti per ritenere la consapevolezza l'ignoranza gravemente colpevole di parte ricorrente gravame. Sussistono, circa l'inammissibilità del invece, apprezzabili ragioni, attesa la natura della le parti controversia, per compensare interamente fra le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e compensa intera- mente fra le parti le spese di giudizio. E N O Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Z E A R S S prima sezione civile, il 21 ottobre 2002. A C D A Il consigliere est. Артере Кедит Il presidente R E R P U S E T R IL CANCELLERE O p C e Andrs t D