Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 9182
CASS
Sentenza 31 gennaio 2007

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La persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 9182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9182
    Data del deposito : 31 gennaio 2007

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