Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
La persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 9182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9182 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 31/01/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 238
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002969/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO PA, N. IL 03/06/1954;
avverso SENTENZA del 10/11/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
udito il difensore avv. SCALFARI Carmelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con l'impugnata sentenza è stata confermata la con danna di QU RO alla pena di sei mesi di reclusione e al risarcimento del danno morale in favore della parte civile, liquidato equitativamente in Euro 2.500,00, in ordine al reato di cui all'art.612 c.p., contestatogli per avere il 19 gennaio 1999 minacciato di morte IU ZO, pronunciando la seguente frase: "Non me continua lu lavuru altrimenti ammazzo tutti": minaccia aggravata dell'aver agito mostrando un fucile.
Ricorre per Cassazione il difensore con sei mezzi di annullamento, come di seguito rubricati:
1. mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di escussione del marito della persona offesa;
2. mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sufficiente le sole dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, senza averle sottoposte, nonostante le specifiche critiche mosse con l'atto di appello, ad una attenta verifica per accertarne la effettiva portata probatoria;
3. mancanza di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
4. violazione dell'art. 185 c.p., art. 1226 c.c. per come richiamato dagli artt. 2056-2059-269 c.c., art. 246 c.p.c., art. 538, 539 e 651 c.p.p.;
5. mancanza di motivazione in plinto sussistenza e ammontare del danno;
6. analogo vizio in ordine alla ritenuta diversità tra gli episodi oggetto del decreto di archiviazione 20 ottobre 2004 e quello di cui al presente giudizio.
Con successiva memoria difensiva è stato proposto un motivo nuovo che illustra ulteriormente il 1 e il 6 motivo di ricorso. 2. - Sono infondati il primo e il sesto motivo di impugnazione, da esaminarsi assieme perché logicamente connessi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo alla sua "decisività" (Sez. 2, 10 novembre 1998, Argentino;
Sez. 5^, 10 giugno 2003, Moncesai). Ora, prova decisiva è soltanto quella che introduce un elemento probatorio suscettibile, di per sè, di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta;
non e tale, pertanto, quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontato con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possano condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente e regolarmente acquisiti (v. Cass. Sez. 1^, 2 dicembre 2004, Pg in proc. Palmisani). Va ancora ricordato che,nell'ipotesi di prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, essa deve essere disposta, a meno che non sia reputata manifestamente superflua o irrilevante (art. 603 c.p.p., comma 2, art. 495 c.p.p., comma 1 e art. 190 c.p.p., comma 1). Nel caso di specie - anche ad ammettere che il procedimento successivamente attivato su ulteriore querela della ZO in data 28 marzo 2001 comprendesse, come si sostiene in ricorso, anche l'episodio del 19 gennaio 1999, e che, nell'ambito di tale procedimento, conclusosi con provvedimento di archiviazione 28 ottobre 2004, il marito della odierna persona offesa, ER OR, sentito su delega del P.M., avesse dichiarato "di non essere stato mai presente alle minacce e ingiurie subite dal coniuge" - è di tutta evidenza che la testimonianza del ER, su siffatta circostanza, nel presente procedimento, si dimostrava tutt'altro che decisiva o comunque rilevante o influente, siccome inidonea a fornire indicazioni più precise di quelle che, secondo i giudici del merito, potevano trarre dagli elementi già acquisiti, in particolare dalla deposizione precisa e circostanziata della Liuzzi, ritenuta pienamente attendibile nella specifica accusa mossa al vicino:
attendibilità che - stante la reiteratezza degli episodi di incontinenza verbale ascritti all'accusato e reputati dai giudici del merito (con valutazione certamente non preclusa dal cennato provvedimento di archiviazione) a supporto della conferma di colpevolezza di quest'ultimo per l'episodio del 19 gennaio 1999 - non poteva di sicuro restare scalfita dalle asserite incertezze e contraddizioni rinvenibili nel narrato della doma circa la presenza o meno del marito nel momento dell'atto intimidatorio di cui qui trattasi.
Sicché non appare ne contrario a diritto ne irragionevole il diniego, da parte del giudice di appello, di ammissione della prova testimoniale de qua.
- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Ed infatti le doglianze, sotto la specie della puntualizzazione degli argomenti difensivi esposti nei motivi di appello e asseritamente pretermessi, finiscono con l'introdurre rilievi in punto di fatto che non sono notoriamente consentiti in questa sede di legittimità. Peraltro la pronuncia impugnata si sottrae al tipo di censure dedotto, in quanto con congrua anche se succinta motivazione, da correlarsi comunque a quella, conforme, di primo grado, ha valutato le risultanze di causa, addivenendo alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base di un ragionamento logico ed immune da incongruenze di sorta, fondato su un plausibile apprezzamento di credibilità e attendibilità, come detto, della deposizione della persona offesa, corroborate dall'accertata sussistenza di rapporti fortemente conflittuali e di ragioni di astio nutriti dal RO per la costruzione effettuata dai vicini (testi AP e AL).
In rapporto all'iter motivazionale proposto, nessuna delle argomentazioni che si assumono disattese o non considerate era decisiva e, comunque, potenzialmente tale da incrinare la congruità di quel processo valutativo e da ribaltarne l'esito conclusivo. Così quella attinente all'intervento dell'autorità nell'aprile-maggio 1999, su richiesta dell'imputato, che si assume non avrebbe avuto senso se dopo l'episodio del gennaio la ZO si indusse, come da lei riferito, a rinunciare alla realizzazione del ripostiglio:
perché trattasi di una mera supposizione, priva peraltro di efficace incidenza dimostrativa;
come quelle che indulgono a riproporre il tema delle incertezze e contraddizioni della persona offesa circa la presenza del marito, la posizione attribuita all'imputato al momento della pronuncia della frase minatoria con esibizione del fucile, il luogo ove la donna si trovava allorquando la percepì. - Vanno disattesi, perché privi di pregio, anche il quarto e il quinto motivo di impugnazione.
Inconferente è, innanzi tutto, il richiamo alla disposizione dell'art. 246 c.p.c.: questa Corte ha chiarito che sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo civile circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (cfr. Sez. 2, 24 gennaio 2001, Fedelini, rv. 217886). Osservasi, poi, che il diritto della persona offesa o danneggiata dal reato alla restituzione ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha natura civilistica e la disposizione dell'art.185 c.p. non ha efficacia costitutiva di tale diritto, ma mera funzione di regole integrative dei generali principi degli artt.2043, 2056, 2056, 2697 c.c., che ne fanno un'enunciazione ed un'applicazione più ampia di quella penale.
È pertanto esatto quanto si afferma in ricorso circa la necessità che la persona offesa dal reato, quando invochi in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione, non possa e non debba essere esonerata dall'oneri di provare "la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesioni dal fatto reato" e di offrire "gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno".
Ma non può dirsi che un siffatto onere, nel caso concreto, sia rimasto inadempiuto, come non può fondatamente sostenersi che la corte territoriale, al pari del giudice precedente, abbia apoditticamente ritenuto operative le disposizioni dell'art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.. A ben vedere i giudici del merito, le cui pronunce si integrano a vicenda anche sul punto in esame, lungi dal considerare la condotta dell'imputato solo potenzialmente produttiva di conseguenze dannose (ciò che avrebbe imposto la semplice condanna generica ai danni), hanno invece rilevato, sulla scorta delle emergenze acquisite, la sussistenza di un turbamento psichico di notevole entità, concretamente subito dalla persona offesa (in dipendenza "delle limitazioni della sfera di libertà personale conseguite alla continue indebite interferenze del vicino nella vita familiare e domestica, con necessità di chiudere le finestre e vigilare costantemente sui figli": v. sent. di 1 grado;
mentre quella impugnata parla di vera e propria "paura" cagionata dalle altrui intemperanze). Per modo che, al riguardo, non è dato riscontrare alcuno dei denunciati vizi di legittimità.
Va ricordato, infine, che la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sedei di legittimità quando contengano l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (Cass. Sez. 5, 29 dicembre 1999, Caricato, rv. 215189; idem, 23 gennaio 1997, Montanelli, rv. 208086). E nella fattispecie v'è una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, in quanto motivata attraverso l'indicazione e utilizzazione di concreti elementi, quali si rilevano quelli appena innanzi menzionati.
- È invece fondata la censura (1 motivo) attinente alle circostanze attenuanti generiche.
Invero, nell'atto di appello la relativa richiesta era stata espressamente formulata con specifiche allegazioni circa lo stato di piena incensuratezza dell'imputato, una condotta di vita assolutamente regolare, turbata sol tanto dai rapporti con i vicini, il notevole decorso del tempo dalla commissione del fatto oggetto di giudizio, ecc.... Orbene il giudice di secondo grado, ingiustificatamente, non ha dato risposta alcuna a siffatti rilievi, per cui s'impone l'annullamento sul punto della impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Messina che dovrà procedere al detto esame dandone adeguato conto.
Resta da dire, per completezza, che il reato non è pervenuto a prescrizione. Risalendo il fatto al 19 gennaio 1999, la prescrizione sarebbe maturata il 18 luglio 2006, ma occorre tener conto della sospensione dei termini di prescrizioni conseguente al rinvio disposto da questa Corte all'udienza del 10 luglio 2006 su richiesta del difensore di fiducia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2007