Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 1
In materia di riesame delle misure cautelari, l'omessa trasmissione al Tribunale di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia della misura cautelare quando tali atti non siano stati considerati nel provvedimento impugnato, oppure siano stati valutati solo in quanto altri atti ad essi facevano riferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2005, n. 40044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40044 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO IO - Presidente - del 30/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 663
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 26409/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO CO IA, nato a [...] il giorno 1-10-1957;
avverso l'ordinanza emessa in data 19-2-2004 dal Tribunale Distrettuale della Libertà di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIONELLO MARINI;
udito il Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento 19 febbraio 2004 il tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza datata 23 gennaio 1994 del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodia cautelare in carcere a CO MA, indagato di usura aggravata dal c.d. "metodo mafioso" commesso in danno di DU BR, nell'ambito di un procedimento nel quale era emersa l'esistenza di un complesso sodalizio criminoso (connotato dalla unità operativa di varie componenti, una colombiana, altra spagnola, due italiane ed una australiana) inteso allo svolgimento di attività delinquenziale nel settore del traffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina fornita dai cc.dd. "cartelli colombiani" ed importata, tramite il Venezuela e la Spagna, in territorio italiano nonché in Australia.
Nel procedimento in oggetto era emersa altresì la consumazione di delitti di acquisto e di importazione dal sud America di ingenti quantitativi di cocaina, nonché di usura (quale quello contestato al CO MA e ad altri) e di estorsione.
I giudici del riesame valorizzavano, nell'ambito complessivo delle indagini che avevano interessato numerosi soggetti, le propalazioni (compendiate nel c.d. verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di giustizia datato 6 marzo 2003) rese dall'indagato DU BR, intraneus al citato sodalizio criminoso, sia quale collaboratore di giustizia ai sensi della legge n. 45/2001 sia quale ausiliario di P.G. sotto copertura (in attività debitamente autorizzata ex artt. 4, comma 5, e 7 del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, convertito nella Legge 15 dicembre 2001 n. 438, in quanto resasi necessaria al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.L.), sia quale collaboratore degli organi inquirenti alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 74, comma 7, e 97 D.P.R. n. 309/1990, sia, infine, quale agente provocatore, ma anche nella veste di persona offesa dai delitti di usura e di estorsione. In ordine al delitto di usura aggravata ascritto al CO il tribunale richiamava le dichiarazioni del DU secondo le quali questi, sin dal 1989, era stato necessitato a ricorrere a degli usurai per tentare di salvare la propria attività imprenditoriale nel settore dell'import-export di marmi, con la specifica titolarità di alcune società successivamente rilevate da terze persone ed utilizzate come "copertura" del narcotraffico internazionale di cocaina, nel quale egli si era inserito, sin dal periodo 1996-1997, essendo rimasto vittima di travagliate vicende usurarie poste in essere da vari soggetti, tra i quali il CO MA, da lui indicato come contiguo a SO IO, della "'ndrina" dei SO di Limbadi.
Le accresciute difficoltà finanziarie nelle quali era venuto a trovarsi il DU - già astretto, per altro verso, nella morsa di altri taglieggiatori (usurai ed estorsori) - lo avevano costretto a rivolgersi al CO, detto "Paletta", per conseguire le necessarie ed urgenti liquidità economiche, e la condotta usuraria in suo danno si era protratta per un lungo arco temporale, dal 1992 al 2002, in particolare essendosi estrinsecata (come da informativa datata 26 marzo 2003) in reiterati rapporti di natura usuraria concernente prestiti di denaro, in titoli e contanti, in tranches da 20-30 milioni di lire, per un totale quantificato dal DU in circa 1 miliardo (dei quali circa 500 milioni ancora "dovuti", dopo versamenti rateali ad un tasso d'interesse di circa il 20%), a fronte dell'avvenuto prestito di circa 150 milioni complessivi. Il relativo substrato indiziario era costituito dalle dichiarazioni rese dal DU il 30 settembre 2002, riscontrate dai contenuti di plurime intercettazioni ambientali e telefoniche di conversazioni intercorse tra gli interessati nell'arco di tempo 17-1-2002/16-3-2003, dal riconoscimento fotografico del CO e del SO da parte del DU nel corso dell'interrogatorio dell'1-10-2002, dalle investigazioni dinamiche, anche con riprese video di P.G. (come da relazione di servizio del 17-2-2002, documentativi degli esiti del mirato servizio di osservazione, di pedinamento e controllo) ed infine dai controlli attestanti il legame di parentela tra SO IO ed elementi di vertice della cosca dei SO. Il tribunale osservava, poi, che nei confronti del CO non emergevano elementi che consentissero di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (la cui sussistenza, sotto la forma del metodo mafioso, era emersa ampiamente dalle dichiarazioni della vittima come verificate dalle ulteriori emergenze procedimentali indicate) e che, anzi, risultavano a carico del predetto elementi di segno contrario, tali da imporre in ogni caso, anche a prescindere dalla presunzione suddetta, l'adozione della massima misura custodiale come l'unica atta a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera c), c.p.p.; infatti, dalla stessa "entità, gravità, pluralità e non occasionalità dei fatti contestati", nonché dal "corposo, inquietante curriculum delinquenziale del predetto, emergevano inequivocabilmente la pericolosità sociale e l'elevata proclività a delinquere" (assente per di più qualsivoglia elemento inducente a ritenere l'avvenuta interruzione, da parte del CO, del solido legame e della collaborazione criminale con il personaggio legato alla " 'ndrina" dei SO di Limbadi), derivandone una prognosi di altamente probabile reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'indagato, ove posto in liberta'. La misura custodiate applicata, infine, era ritenuta proporzionata alla prevedibile entità della pena irroganda (esclusa l'ipotesi di concessione della sospensione condizionale, tenuto anche conto dei molteplici e gravi precedenti penali) nonché l'unica idonea a scongiurare il pericolo insito nella ripresa, da parte dell'indagato, della evidenziata rete di contatti criminali con i coindagati, finalizzata alla prosecuzione della condotta usuraria. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame ha proposto ricorso per Cassazione il CO MA, deducendo plurimi motivi a sostegno della richiesta di annullamento.
Con un primo motivo, avente carattere pregiudiziale, il ricorrente censura l'ordinanza in punto di mancata declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare, inefficacia che sarebbe derivata - ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. - dalla omessa trasmissione al tribunale del riesame del supporto audio magnetico contenente tutte le registrazioni delle conversazioni intervenute e delle bobine della captazione sulla persona del DU. Detto motivo non può trovare accoglimento, posto che il ricorrente - pur richiamando correttamente il principio di diritto secondo il quale la omessa trasmissione al giudice del riesame di tutti gli atti a contenuto sostanziale con valore probatorio che erano stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di emissione della misura determina la inefficacia della misura medesima - non afferma che il supporto audio magnetico contenente le registrazioni delle conversazioni e le bobine "della captazione" siano stati, nella specie, trasmessi al giudice, ed al riguardo, per vero, il tribunale del riesame - correttamente ricordato che la mancata trasmissione al medesimo delle bobine e dei supporti magnetici contenenti le conversazioni e comunicazioni intercettate non da luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità, in quanto non prevista (Cass. Sez. 1^, 17-12-1998 n. 6496, Di Martino;
Cass. Sez. 1^, 18-11-2003, n. 2590, Gallo) - ha testualmente affermato (senza che sul punto il ricorrente muova rilievo alcuno) che "non risulta che il giudice per le indagini preliminari abbia, concretamente, valutato i supporti audio magnetici unitamente alle trascrizioni delle conversazioni unitamente alle trascrizioni per intero, per estratto o per riassunto, delle stesse, ovvero dei brogliacci di ascolto".
Va qui richiamato il principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte, Sezione 3^, 10-7-2002, Sabatelli ed altri), secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. quando riguarda atti o non considerati nel provvedimento impugnato ovvero valutati, nel medesimo, sulla scorta di atti ulteriori che ad essi facciano riferimento (fattispecie relativa all'omessa trasmissione di filmati, in ampia parte non direttamente apprezzati dal giudice cautelare e fatti oggetto nell'ordinanza impugnata, per la parte ulteriore, di riferimenti desumibili dalla descrizione delle riprese contenuta in atti di p.g.). Nel caso qui in esame, peraltro, non soltanto non si contesta che siano state trasmesse al giudice delle indagini preliminari le trascrizioni delle conversazioni e comunicazioni intercettate (le cui risultanze sono state utilizzate a motivazione della ordinanza custodiale) ne' risulta l'avvenuto ascolto, da parte del suddetto giudice, delle registrazioni de quibus, ma neppure viene allegato dal ricorrente che i supporti magnetici e le bobine in questione abbiano formato oggetto di trasmissione al giudice della cautela cui è stata richiesta l'emissione della ordinanza coercitiva. A tal riguardo, va rilevato che nella stessa sentenza (Cass. Sez. Un. 20-11-1996 n. 21, Glicora ed altri) citata dal ricorrente si afferma che in tema di riesame di misure cautelari personali, la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. a corredo della richiesta di applicazione della misura, mentre una siffatta sanzione non opera allorché questi abbia ricevuto gli atti in maniera parziale, e ciò sia perché dal combinato disposto dei commi quinto e decimo dell'art. 309 c.p.p. risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti (e non altri, eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può far carico di un adempimento che da lui non dipende.
Il suddetto principio di diritto - secondo il quale la mancata conoscenza da parte del giudice del riesame anche di un solo atto sottoposto al giudice per le indagini preliminari determina la sanzione della inefficacia della misura cautelare impugnata, e ciò in quanto l'Organo del riesame deve avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del P.M., restando invece fuori dalla previsione dell'art. 309, commi 5 e 10, il mancato inoltro al tribunale del riesame di uno o più atti non sottoposti al G.I.P. ai fini cautelari - costituisce ornai jus receptum dalla giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 5^ 23-11-1999 n. 5651, Maesano;
Cass. Sez. 1^ 25-5-1998 n. 3407, Mazzeo;
Cass. Sez. 1^ 20-6-1997 n. 4244, Nobile). È dunque evidente l'infondatezza del primo motivo di gravame. Numerosi ulteriori motivi denunciano il vizio di violazione di legge, a partire dalla avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni del DU, al riguardo sostenendosi che non sarebbe stata chiarita, nell'ordinanza gravata, la "veste" (plurima) assunta dal predetto alla luce delle relative norme regolatrici.
Le dichiarazioni rese nella veste di collaboratore di giustizia ai sensi della Legge n. 45/2001, in particolare, sconterebbero il vizio di tardività della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16 quater, comma terzo, del D.L. 8/1992, formato (come risulta dal provvedimento impugnato),
soltanto in data 8 ottobre 2002, quando ormai il collaborante aveva reso le proprie dichiarazioni;
donde, si assume, l'elusione della norma suddetta e di quelle ad essa connesse e collegate, nonché la violazione del termine di 180 giorni stabilito dallo stesso terzo comma dell'art. 12 quater, decorrente dal momento in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare, essendo l'ultimo interrogatorio del DU avvenuto il 6 marzo 2003.
Se, dunque, il DU ha agito nella veste di collaboratore di giustizia ai sensi della Legge 45/2001, "non poca parte" delle sue dichiarazioni è inutilizzabile, per le dedotte violazioni della suddetta legge.
Osserva altresì il ricorrente che il DU è stato definito anche collaboratore degli inquirenti ex D.P.R. n. 309/90, nonché vero e proprio ausiliario di P.G. sotto copertura, ex art. 4 del D.L. 374/2001, ed al riguardo obietta che: A) l'operazione antidroga compiuta con l'aiuto di un privato non riguardava il CO, indagato per il solo delitto di usura, sicché si era al di fuori del caso di cui all'art. 97 D.P.R. 309/90; B) la norma dell'art. 4 del D.L. 374/2001 richiede che si proceda per reati di terrorismo, reati per vero mai riscontrati e strumentalmente evocati. In realtà - si legge ancora in ricorso - la qualifica corretta da attribuire al DU era quella di agente provocatore, e di tale veste costui aveva, nel suo agire, oltrepassato i limiti, avendo suscitato e determinato il proposito criminoso;
donde la inutilizzabilità, anche per tale verso, delle propalazioni del predetto DU.
Osserva la Corte che il ricorrente, nel prospettare tutte tali censure ed argomentazioni, omette di considerare un dato essenziale e risolutivo in ordine alla sua specifica posizione ed al delitto ascrittogli, e cioè che il DU ha reso le dichiarazioni accusatorie in esame nei confronti di esso CO nella veste di persona offesa dall'usura aggravata, unico delitto per il quale l'odierno ricorrente è sottoposto alle indagini.
La qualità di teste-parte offesa di reato in relazione al quale si indaghi non può non prevalere su quella di indagato per reato connesso (vedasi Cass. Sez. 3^, 24-2-2004 n. 15476, Mesanovic;
Cass. Sez. 6^, 5-6-2002 n. 8131, Pinto;
Cass. Sez. 4^ 26-2-2003 n. 1865, Lenzo), così come su qualunque altra veste assunta dal dichiarante nel procedimento ed indicata nella ordinanza gravata di ricorso;
sono dunque prive di concreta rilevanza le argomentazioni del ricorrente circa asserite inutilizzabilità - per motivi attinenti le qualità "ulteriori" assunte dal dichiarante nel procedimento - delle dichiarazioni rese dal DU con esclusivo riguardo al delitto di usura ed all'autore del medesimo.
Agli effetti di cui sopra, invero, la qualità di persona offesa va scissa da ogni altra assunta dall'unico soggetto nella fase delle indagini;
le dichiarazioni eteroaccusatorie del DU concernono l'avvenuta commissione, in suo danno, di delitti di usura (e, nei confronti di altri indagati, di estorsione), e si rendono dunque perfettamente utilizzabili nel caso di specie erga omnes e, per quanto qui interessa, nei confronti del CO MA, dovendosi peraltro aggiungere che, per quanto concerne strettamente il trattamento usurario in danno del DU, non può neppure correttamente parlarsi di "propalazioni" nel senso inteso dal ricorrente, bensì di vera e propria denuncia proveniente dal soggetto passivo del reato, il cui contenuto è utilizzabile a prescindere sia dal contesto nel quale la stessa è stata sporta, sia dal relativo dato temporale e sia, infine, da ogni altra veste che si è aggiunta in capo al dichiarante ai fini della più ampia indagine. Tale assorbente ragione toglie ogni dubbio sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni, concernenti l'usura subita ad opera del CO, rese dal DU in data 30 settembre 2002 (alle quali è stata attribuita nel provvedimento impugnato la valenza di gravi indizi di colpevolezza), così come di altre eventuali sullo stesso oggetto rilasciate antecedentemente o successivamente alla redazione del "verbale illustrativo". Unicamente per ragioni di completezza, va comunque osservato: A) in punto di denuncia di inosservanza del termine di 180 giorni previsto per la redazione del "verbale illustrativo" (ex art. 16 quater comma 1, D.L 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45) - fermo che non sono comunque inutilizzabili le dichiarazioni antecedenti la formazione dell'atto (v., in motivazione, Cass. Sez. 1^, 5.12.2002 n. 41028, Fiore) e, dunque, nella specie, quelle datate 30 settembre 2002 - la stessa non è sorretta dalla indicazione del momento (non risultante dal provvedimento impugnato e costituente il dies a quo di decorrenza del termine) nel quale il DU ha manifestato la propria volontà collaborativa, donde la non apprezzabilità della dedotta violazione;
inoltre, deve qui ricordarsi come, in tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, l'inutilizzabilità di quelle rese oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge, operi esclusivamente con riguardo alla loro valutazione come "prova dei fatti in esse affermati" e, quindi, soltanto ai fini del giudizio e non invece ai fini cautelari, per i quali sono richiesti soltanto "indizi",sia pure gravi, e non "prove" (Cass. Sez. 5^ 27-5-2004, n. 24244, Milioni;
Cass. Sez. 4^ 13-10-2003 n. 38638, Dedato); B) il richiamo alla attività di collaboratore del DU ex artt. 74, comma 7, 73 comma 7, e 97 D.P.R. n. 309/1990, non è corredato della indicazione della concreta ricaduta - non apprezzabile sulla base del testo del provvedimento impugnato - delle relative acquisizioni in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di usura nei confronti del CO, estraneo ai delitti in tema di sostanze stupefacenti;
C) quanto all'assunta qualifica di ausiliario di P.G. sotto copertura, ex art. 4 del D.L. 374/2001 (qualità peraltro rivestita dal DU, come si legge nella ordinanza del tribunale, soltanto dal 26 marzo 2003 al giorno successivo, nel quale furono chiuse le operazioni esecutive concernenti le censurate captazioni), valgono le medesime considerazioni di cui sub B), con l'aggiunta che l'ordinanza gravata ha esaustivamente illustrato la sussistenza dei presupposti di legittimità dell'attribuzione al DU di detta qualifica (conseguente ad autorizzazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emessa il 26 marzo 2003 a norma degli artt. 4, commi 5 e 7 del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374 convertito nella legge 15 dicembre 2001) nel contesto di indagini sul più volte emerso fenomeno del c.d. narcoterrorismo, come da richiamate informative dei R.O.S., con argomenti in fatto cui il ricorrente oppone niente più che una generica obiezione di strumentante connessa all'assunto di una non riscontrata commissione di delitti di terrorismo, ignorando che il citato art. 4, comma 1, del D.L. 374/2001 legittima l'attività sotto copertura - per la quale gli ufficiali di P.G. possono avvalersi di ausiliari (art. 4, comma 7) - al solo fine di "acquisire elementi di prova" in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, e la legittimità dell'attività svolta a tal fine non viene meno ove tale prova non venga eventualmente raggiunta;
D) non muta il discorso quanto all'assunta veste di agente provocatore, a proposito della quale va rilevato, inoltre, che è totalmente apodittica e generica la censura secondo la quale i risultati della relativa attività (e le relative dichiarazioni dell'agente) non sarebbero utilizzabili perché il DU avrebbe ecceduto i limiti del ruolo per avere provocato in sostanza la commissione di reati e non già la scoperta di crimini già commessi e l'assicurazione alla giustizia dei responsabili.
E, da ultimo, non può non rilevarsi la sostanziale genericità delle censure laddove le dichiarazioni del DU sono denunciate come inutilizzabili in "non poca parte", senza per lo più individuarle nel loro contenuto e, soprattutto, senza chiarire (a parte il riferimento alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 30 settembre 2002, nel corso del quale il DU illustrò i termini dell'usura subita ad opera del CO, e della cui piena utilizzabilità si è detto) la pertinenza delle medesime al delitto per il quale è stata applicata al ricorrente la misura custodiate. Ulteriori motivi del CO denunciano la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
A) In primis il ricorrente deduce la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 191, 195 comma quarto e 63, comma secondo, c.p.p. dei risultati della registrazione effettuata il 17 febbraio 2002 sulla persona del DU - munito ad hoc dalla Polizia di uno strumento di trasmissione - sul rilievo che, concorrendo l'interlocutore alla registrazione della conversazione per incarico e sotto il controllo della polizia giudiziaria, nelle vesti di un "agente segreto attrezzato per il suono", ed essendo quindi nel contempo anche autore del controllo, si è al di fuori del concetto di intercettazione ambientale e si procedimentalizza in modo atipico l'intercettazione, con lesione del diritto di difesa del soggetto imputato o indagato il quale dichiara fatti per se sfavorevoli, ciò ottenendosi mediante l'uso di strumenti di subdola persuasione appositamente coordinati con strumenti anomali, (facendosi in tal senso richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 28-5-2003 n. 36747, Torcasio ed altro); B) in secundis il ricorrente sostiene la nullità dell'ordinanza gravata per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che per le intercettazioni telefoniche vi è violazione dell'art. 268 comma 3 mancando totalmente la motivazione richiesta da tale norma per legittimare la deroga all'obbligo di effettuare le registrazioni negli appositi locali della Procura;
i requisiti minimi della motivazione difetterebbero altresì nelle richieste di autorizzazione e nei provvedimenti del giudice (anche in quelli di proroga, mere copie ripetitive della formula di legge); sarebbero, inoltre, mancati ab initio elementi indizianti "a carico degli indagati" di spessore tale da giustificare la decisione di accoglimento della richiesta (art. 287); C) infine, il CO deduce che sarebbero immotivati anche i decreti esecutivi del P.M., e che detta mancanza di motivazione non sarebbe sanabile a mezzo dei successivi, nessuna norma ciò prevedendo), donde la inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., degli esiti della intercettazione.
Osserva la Corte che anche i motivi di ricorso sopra riassunti scontano inevitabilmente il dato - con il quale il ricorrente evita di confrontarsi per cui l'ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di CO MA per il delitto di usura sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa DU BR, segnatamente nell'interrogatorio del 30 settembre 2002, mentre integrano meri riscontri alla suddette dichiarazioni gli ulteriori elementi indicati nella ordinanza gravata, i quali sono costituiti, oltre che dai contenuti delle intercettazioni ambientali e telefoniche registrate tra gli interessati a partire dal 17 gennaio 2002 ed a terminare il 14 ottobre dello stesso anno (intercettazioni rispetto alle quali quella del giorno 17 febbraio operata avvalendosi dell'"agente attrezzato per il suono" è soltanto una delle tante, della quale il ricorrente non descrive il contenuto), dai riconoscimenti fotografici operati dal DU nei confronti del CO e del SO, dai risultati delle investigazioni di P.G., anche con riprese video e fotografiche) nonché dagli eseguiti controlli attestanti il legame di parentela fra il SO IO e la cosca dei SO, riferiti dal DU. Or bene, è noto (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 1^ 11-7-1997 n. 8606, Bello) che le dichiarazioni della persona offesa non necessitano, ai fini di prova - a differenza di quelle rese da coimputati o coindagati od appartenenti al novero dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. - di elementi di riscontro ab externo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p. ma unicamente di un attento vaglio di attendibilità, e che sulle medesime ben può fondarsi, in difetto di elementi di segno contrario, il giudizio di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.. Nella specie, il tribunale ha comunque indicato una serie di riscontri (pur sempre da ritenersi "opportuni" in sede di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: vedasi la sentenza Bello appena citata) i quali non vengono attinti dalle censure del ricorrente, e poiché queste vertono sugli altri elementi ritenuti nella ordinanza impugnata come semplicemente corroborativi delle dichiarazioni della persona offesa, è evidente che le stesse, incentrate sulla assunta inutilizzabilità del complessivo dato intercettativo richiamato dal giudice del riesame, non valgono ad incidere negativamente sul tema dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, in un contesto nel quale il ricorrente afferma (ma non chiarisce le ragioni sottostanti tale affermazione, a fronte di un'ordinanza fondata sulle specifiche dichiarazioni rese dal DU in ordine alla usura per lungo tempo posta in essere dal CO nei suoi confronti nel ridetto interrogatorio del 30 settembre 2002) che, una volta ablati dal quadro indiziario gli esiti delle attività intercettati ve, difetterebbero nella specie i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di usura per il quale egli è indagato. Ciò rende evidentemente non necessario, nella specie, un esame funditus dei motivi illustrati sub A) e B) e C), proprio in quanto concernenti questioni la cui soluzione nel senso voluto dal ricorrente (inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni) non inciderebbe, ictu aculi e per le su esposte ragioni, sulla sussistenza del grave quadro indiziario affermata nell'impugnata ordinanza.
Va comunque rilevato che il tribunale - dopo avere correttamente affermato che l'abitacolo di un'autovettura (al cui interno avvennero le conversazioni inter praesentes captate) non va considerato luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 614 c.p. (vedasi, in tal senso Cass. Sez. 3^ 27-5-2003 n. 28740, Greco;
Cass. Sez. 6^ 10-12-2002 n. 8009, Palumbo;
Cass. Sez. 1^ 18-10-2000 n. 3363, Galli;
Cass. Sez. 1^ 22-1-1996 n. 1904, Porcaro) - ha opportunamente distinto il caso concreto (registrazioni operate dal DU "attrezzato per il suono") da quello considerato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, relativa al caso di registrazioni fonografiche, rectius documenti fonografici di comunicazioni o di conversazioni clandestinamente acquisiti dal personale della Polizia Giudiziaria, in violazione degli artt. 63, comma 2, 191, 195, comma 4 e 203 c.p.p. e non a quello di intercettazioni di legittimamente autorizzate (o disposte e convalidate) tra privati presenti.
Il tribunale ha inoltre correttamente motivato in ordine alla ritualità di tutti i decreti relativi alle eseguite intercettazioni, laddove ha ritenuto sufficiente a soddisfare il requisito motivazionale dei decreti di urgenza l'attestazione del P.M. della indisponibilità degli impianti esistenti negli uffici della Procura, dal momento che con essa si da atto di una situazione oggettiva di insufficienza degli impianti per indisponibilità di linee ovvero di posizioni di ascolto presso la Procura, impeditivi del loro utilizzo (Cass. Sezioni Unite 26-11-2003 n. 919, Gatto) e laddove, con riferimento alle ragioni di urgenza - id est la presenza di una condizione di assoluta indifferibilità temporale - ha sottolineato che i decreti in questione contenevano nella premessa un espresso richiamo agli atti del procedimento (precedenti autorizzazioni del G.I.P. di intercettazioni di utenze ovvero antecedenti richieste di intercettazione della Polizia Giudiziaria, informative e comunicazioni della stessa) nei quali davasi conto di una attività criminosa in corso e si faceva riferimento ai risultati già conseguiti dalle indagini fino al momento svolte. Correttamente, pertanto, il collegio ha concluso che vi era sul punto una motivazione per relationem, del tutto legittima (Cass. Sez. U, n. 919/2003, cit;
Cass. Sez.Un. 31-10-2001, n. 42792, Policastro e altri). Nè è condivisibile, del resto, l'ulteriore assunto del ricorrente secondo il quale al P.M. non sarebbe consentito di "sanare" alcuni dei provvedimenti esecutivi privi della motivazione circa la inidoneità degli impianti presenti presso la Procura e circa la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza;
invero (vedansi Cass. Sez. 4^ 17-11-1999 n. 3986, P.G. Venezia in proc. Arizi;
Cass. Sez. 1^ 3-5-1991 n. 2096, Mandara) qualora il provvedimento con cui si dispone che l'intercettazione debba essere eseguita presso impianti "esterni" non spieghi il motivo della deroga, è possibile dar conto delle ragioni giustificatrici dell'esecuzione di operazioni al di fuori degli uffici della Procura con successivo atto (nella specie emesso il 20 gennaio 2003) purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze dell'operazione, in modo da consentire il controllo da parte del giudice (utilizzazione avvenuta, nella specie, con l'adozione da parte del G.I.P. dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del CO MA in data 11 febbraio 2004).
Correttamente, poi, il giudice del riesame ha argomentato - ancora con richiamo alla possibilità di motivare per relationem gli atti in questione - in ordine alla legittimità dei decreti di autorizzazione e di proroga delle captazioni in oggetto, e costituisce una mera affermazione del ricorrente la mancata valutazione (meramente presunta sulla base della ripetitività delle formule usate, rinvianti ad atti precedenti) da parte del G.I.P. degli elementi sottostanti le richieste del P.M..
Apodittica è, infine, l'affermazione del ricorrente circa l'assenza, a monte delle disposte intercettazioni, dei "gravi indizi di reato", affermazione che tra l'altro non tiene conto del disposto dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 152/91 convertito in L n. 203/91,
opportunamente richiamato dal giudice del riesame, il quale consente - ove, come nella specie, siano in corso indagini relative a delitti di criminalità organizzata -il ricorso ad attività di intercettazione in presenza di "sufficienti" (e non "gravi") indizi di reato.
Con gli ultimi due motivi il ricorrente deduce che il tribunale non avrebbe motivato, se non apoditticamente ed illogicamente, in punto di sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p., non avendo speso parola sulle specifiche censure difensive, inclusa quella con cui si assumeva la liceità dell'oggetto delle conversazioni captate, e, ancora, carenza e da manifesta illogicità di motivazione laddove sono state desunte da una sola generica e non riscontrata dichiarazione del DU la insuperabilità della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. e la ricorrenza dell'aggravante dell'art. 7 L 203/91. Detti motivi sono infondati.
Quanto al primo di essi, infatti, va rilevato che la motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi per il reato di usura non presenta vizi di legittimità di sorta, avendo il tribunale indicato con precisione gli elementi ritenuti gravemente indizianti e, d'altra parte, il ricorrente neppure indica (al di là del generico accenno a "rapporti lineari e ampiamente leciti" che sarebbero intercorsi tra il DU ed il CO) quali "specifiche" censure relative ai gravi indizi ex art. 273 c.p.p. mosse all'ordinanza applicativa della misura siano rimaste prive di risposta da parte del giudice del riesame, così incorrendo, sul punto, nel vizio di difetto di specificità, causa di inammissibilità della impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p.. Quanto al secondo e superstite motivo, non rivestono il minimo pregio le censure in punto di applicazione della presunzione iuris tantum di pericolosità sociale ex art. 275 comma 3 c.p.p. con riferimento a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (pericolosità ovviabile esclusivamente mediante l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere) e di ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91; rilevasi agevolmente, infatti, come il giudice del riesame abbia correttamente utilizzato, in ordine a tali punti, le dichiarazioni della persona offesa DU, giudicate attendibili, e, segnatamente, per la parte attributiva al CO di un ruolo, nella gestione degli affari usurarii, svolto in collegamento con il SO IO della associazione mafiosa denominata "'ndrina dei SO di Limbadi", con spendita del nome di costui nel contesto di "esplicite e larvate violenze e minacce".
Tali risultanze sono oggettivamente suscettibili di valorizzazione - ben s'intende al livello indiziario richiesto in materia cautelare - in ordine sia alla ritenuta aggravante ex art. 7 L. 203/91, sia all'applicabilità della presunzione legale di pericolosità sociale ex comma 3 dell'art. 275 c.p.p.; senza contare, peraltro, che il tribunale ha adeguatamente motivato in ordine all'ineludibilità della misura cautelare maggiormente affittiva anche a prescindere dalla suddetta presunzione di legge (non inficiata da elementi di segno contrario), in tal senso valorizzando sia l'elevata pericolosità sociale del CO MA, tratta dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, sia l'assenza di prova della rescissione dei legami con il personaggio collegato alla associazione di tipo mafioso, ed infine evidenziando la idoneità della sola misura graviore a tutelare la ravvisata esigenza cautelare ex lettera c) dell'art. 274 c.p.p., in presenza di una individuata rete di contatti criminali con i coindagati, finalizzata alla attività delittuosa in oggetto.
Tali affermazioni del giudice del riesame non sono toccate dal ricorso, ed in definitiva all'articolata motivazione in partibus quibus il ricorrente altro non oppone se non una generica ed infondata censura di incompletezza ed illogicità priva di qualunque illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della medesima.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria di questa Corte provvedere alla trasmissione di copia della presente sentenza al Direttore dell'Istituto Penitenziario nel quale il CO MA risulta recluso, per l'adempimento previsto dall'art. 23 comma 1 bis L. 333/1995.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, Legge 18-8-1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2005