Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
Perchè sussista la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. leggi sanitarie), non è richiesto che l'attività ambulatoriale si estrinsechi in prestazioni terapeutiche, essendo, al contrario, sufficiente anche la mera attività diagnostica, allorchè la stessa presenti aspetti organizzativi di assoluta prevalenza rispetto a quelli medici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2007, n. 20474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20474 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 04/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1058
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 33340/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Lemme Fabrizio, difensore di fiducia di Di AM LU, n. a Pontinia il 22.2.1955;
avverso la sentenza in data 20.2.2006 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 1.10.2004, venne condannato alla pena di giorni venti di arresto, quale colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p. e R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193, mentre venne assolto, perché il fatto non costituisce reato, dalla imputazione di cui agli artt. 113 e 589 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Ciampoli LU, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore, Avv. Lemme Fabrizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Di AM LU limitatamente al reato di cui all'art. 110 c.p. e R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art.193, ascrittogli perché, nella qualità di direttore sanitario degli studi medici specialistici "Eur Hospital", in concorso con TI SI, amministratrice unica di detta società, aveva aperto e mantenuto in esercizio cinque centri poliambulatoriali, di cui quattro in Roma ed uno in Frosinone, senza la prescritta autorizzazione.
La sentenza ha, invece, assolto, perché il fatto non costituisce reato, il Di AM dalla imputazione di cui agli artt. 113 e 589 c.p., avendo rilevato la inesistenza del rapporto di causalità tra la condotta attribuita al predetto sanitario e l'evento che aveva portato alla morte tale LO IL.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del R.D. n. 1265 del 1934, art.193. Si osserva che per la configurabilità della fattispecie prevista dalla disposizione citata occorre che nel cosiddetto poliambulatorio vengano svolte non solo attività diagnostiche, ma altresì attività terapeutiche, che non richiedano ospedalizzazione, e che vi sia la presenza di un complesso di strumenti personali, materiali ed organizzativi necessari per la somministrazione di terapie ambulatoriali.
Si deduce, quindi, che, secondo quanto dedotto dall'appellante, nel caso in esame in tutti gli studi professionali diretti dal Dr. Di AM non risultava presente alcun complesso strumentale destinato alla somministrazione di cure extraospedaliere, ma che negli stessi si effettuava esclusivamente un'attività diagnostica, di per sè non soggetta alla autorizzazione di cui alla disposizione citata;
che anche dall'analisi del D.Lgs. n. 230 del 1991, sia pure riguardante l'aspetto fiscale dell'attività di cui si tratta, si perviene alla stessa nozione di poliambulatorio ai fini della necessità che lo stesso risulti soggetto ad autorizzazione.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, art. 133 c.p. e per carenza di motivazione.
Si deduce che la Corte territoriale ha determinato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui alla affermazione di colpevolezza, partendo quasi dal massimo edittale di quella detentiva (mesi uno e giorni quindici di arresto), senza alcuna motivazione, mentre il giudice di primo grado, per determinare l'aumento per la continuazione, aveva posto a fondamento del calcolo la pena di giorni quindici di arresto;
che la statuizione sul punto della pena costituisce, pertanto, violazione del divieto di reformatio in peius, oltre ad essere del tutto carente di motivazione. Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 5, e art. 133 c.p.,
nonché il difetto assoluto di motivazione della sentenza. Si deduce che la Corte territoriale avrebbe potuto disporre ex officio la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., mentre la pronuncia è totalmente priva di motivazione sul punto. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 40 c.p..
Premesso che l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art.589 c.p.p., per inesistenza del nesso causale tra la condotta ascrittagli e l'evento morte, si rileva che la formula assolutoria doveva essere quella perché il fatto non sussiste.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, peraltro citato dallo stesso ricorrente, "Deve considerarsi ambulatorio, per il cui esercizio si richiede l'autorizzazione ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193 (T.U. Leggi Sanitarie), ogni struttura aziendale destinata alla diagnosi e/o terapia medica extra-ospedaliera; mentre deve intendersi come semplice studio medico quello in cui si esercita tata attività sanitaria, in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo. Contro tale interpretazione non può utilizzarsi altra nozione di ambulatorio eventualmente desumibile dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (da ultimo approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230), proprio perché diversa è la finalità di queste norme: precisamente una finalità fiscale, invece che sanitaria." (sez. 3^, 199510043, Leo ed altro, RV 203478). È stato, peraltro, ribadito anche da più recente pronuncia che "Gli istituti sanitari disciplinati dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art.193, sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta alfine di gestire l'attività sanitaria. Ne deriva che l'autorizzazione non è richiesta, ed esula quindi il reato, se manca quella minima organizzazione strumentale e personale che caratterizza l'istituto sanitario generalmente inteso (ambulatorio, casa di cura privata, gabinetto di analisi)". (sez. 3^, 199801345, Dell'Omo, RV 209796).
Orbene, secondo la giurisprudenza citata, dal cui indirizzo non si ravvisano ragioni per discostarsi, il R.D. n. 1265 del 1934, art.193, non richiede affatto che l'attività ambulatoriale si estrinsechi nella prestazione di attività terapeutiche, che non necessitano di ospedalizzazione, perché sia richiesta l'autorizzazione prescritta dalla norma, essendo sufficiente anche la mera attività diagnostica a qualificare il centro ambulatoriale quale soggetto ad autorizzazione, allorché risulti esistente una struttura organizzata finalizzata alla prestazione medica e quest'ultima non si palesi assolutamente prevalente. Secondo tutta la giurisprudenza che si è occupata della questione è irrilevante, invece, la nozione di ambulatorio risultante dal D.Lgs. n. 230 del 1991, trattandosi di disposizione relativa al solo aspetto fiscale della fattispecie.
L'elemento qualificante l'ambulatorio o altro centro medico soggetto ad autorizzazione ai sensi del citato R.D., art. 193, pertanto, è l'aspetto organizzativo che, nel caso in esame, emerge dallo accertamento di fatto contenuto nelle pronunce dei giudici di merito. La sentenza di appello, infatti, è integrata sul punto da quella di primo grado, che ha esaustivamente esaminato la questione di cui si tratta sia sotto il profilo normativo che fattuale, affermando la assoluta prevalenza, nel caso in esame, dell'aspetto organizzativo su quello medico.
È, invece, fondato il secondo motivo di gravame.
Effettivamente la pena base per la contravvenzione di cui si tratta è stata fissata dalla Corte territoriale in misura prossima al massimo edittale di quella detentiva, determinandosi cosi una reformatio in peius della pronuncia di primo grado con riferimento a detto reato, in quanto il G.I.P., aveva fissato la pena base per lo stesso in quella di giorni quindici di arresto.
La denunciata violazione del divieto di reformatio in peius può essere, però, eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), dovendosi applicare sulla pena già fissata dal giudice primo grado, peraltro con motivazione adeguata, la diminuzione di un terzo per effetto delle attenuanti generiche - diminuzione già determinata in detta misura dal giudice di primo grado, - e di un ulteriore terzo ex art. 442 c.p.p., comma 2, con la conseguente pena finale di giorni sei di arresto.
È, invece, inammissibile, oltre che manifestamente infondato, il terzo motivo di gravame.
Il ricorrente non può dolersi in sede di legittimità della carenza di motivazione della sentenza in ordine alla mancata concessione di un beneficio da lui non richiesto.
Peraltro, l'art. 597 c.p.p., comma 5, non si riferisce alla sostituzione della pena detentiva ex L. n. 689 del 1981, art. 53, mentre all'imputato sono stati già concessi dal giudice di primo grado e benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. E, infine, fondato l'ultimo motivo di gravame.
La Corte territoriale, avendo escluso il nesso di causalità tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento, avrebbe dovuto assolverlo perché il fatto non sussiste dal delitto di cui al capo a), riferendosi la diversa formula, perché il fatto non costituisce reato, all'elemento soggettivo che ha caratterizzato la condotta. Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alla imputazione di cui all'art.589 c.p. (capo a), perché il fatto non sussiste, mentre va rideterminata la pena per il reato di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193 (capo b) nella misura sopra precisata.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) (art. 589 c.p.) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena di cui al reato residuo in giorni sei di arresto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007