Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione dell'inefficacia non si determina in ogni caso di mancata trasmissione degli atti, ma quando al Tribunale pervenga solo parte degli atti già trasmessi al GIP. Invero, l'Organo del riesame deve avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del PM. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva confermato l'ordinanza custodiale, nonostante la mancanza tra gli atti trasmessi di una informativa di reato, di alcuni verbali di intercettazione e di un verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti, affermando che, comunque, la misura trovava sostegno nel residuo, cospicuo assetto probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 23/11/1999
1. Dott. G. Sica Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 5651
3. " V. Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N. 39023/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO FO
avverso l'ord.za 9.9.99 trib. Reggio Calabria
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto udito il difensore Avv. A. Managò.
Motivi della decisione
NO FO era raggiunto da ordinanza custodiale in carcere siccome indagato e di reati inerenti un traffico di armi, emanata dal gip del tribunale di Reggio Calabria. Il tribunale del riesame confermava l'ordinanza, osservando che, malgrado l'invio non completo degli atti da parte del p.m., la misura trovava sostegno nel residuo, cospicuo assetto probatorio.
Ricorre il difensore, che deduce la caducazione della misura cautelare ex art. 309, 5^ c. e 309, 10^ c. cpp., nonché il vizio di motivazione circa gli indizi supportanti la stessa. Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione dell'inefficacia non scaturisce in ogni caso di incompleta trasmissione degli atti, al tribunale del riesame, ma solo quando tali atti, rimessi al gip nella loro interessa, pervengono al tribunale solo in parte. In sostanza, è necessario che la delibazione del giudice ex art. 309 cpp si fondi sugli stessi elementi di cui il giudice della cautela ha potuto disporre per accogliere o rigettare la richiesta del p.m. Sicché a questi non spetta alcun potere di cernita, una volta che abbia formulato la richiesta stessa al gip, corredandola di un determinato assetto di prova per sostenerla.
Dal combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cpp, pertanto, deriva che la perdita di efficacia consegue al mancato invio al tribunale di tutti gli atti già trasmessi al gip (Cass. Sez. Un.5.3.97, n. 21, Glicora;
sez. I, 14.12.98, n. 4986; Chianchiano;
sez.
V, 9.6.98, n. 2169, Piscioneri;
sez. VI, 1.2.99, n. 3529, Sabatini, e pluribus).
Nella specie il tribunale riconosce "apertis verbis" che non erano pervenuti alcuni verbali delle intercettazioni inerenti conversazioni con i familiari, nonché l'informativa di reato datata 8.3.95 e le sommarie informazioni testimoniali del Dott. Rostagno. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con la caducazione della misura cautelare e la liberazione del ricorrente;
se non detenuto per altro.
La Cancelleria provvederà agli incombenti di rito.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza. Dichiara cessata l'efficacia della custodia cautelare in carcere e dispone la liberazione del ricorrente NO FO, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cpp. Così deciso in Roma, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000