Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 5651
CASS
Sentenza 23 novembre 1999

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In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione dell'inefficacia non si determina in ogni caso di mancata trasmissione degli atti, ma quando al Tribunale pervenga solo parte degli atti già trasmessi al GIP. Invero, l'Organo del riesame deve avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del PM. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva confermato l'ordinanza custodiale, nonostante la mancanza tra gli atti trasmessi di una informativa di reato, di alcuni verbali di intercettazione e di un verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti, affermando che, comunque, la misura trovava sostegno nel residuo, cospicuo assetto probatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 5651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5651
    Data del deposito : 23 novembre 1999

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