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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, costituito in udienza nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17.1.2023, ritenuta per la decisione all'udienza del 10.7.2024, promossa da:
, nata a [...]-Chiovenda (Vb), in data 26/06/1976, cod. fisc. Parte_1
residente a [...], elett.te dom.to presso l'avv. C. C.F._1
Bigatti dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente- contro nato a [...] in data [...], residente in [...], Controparte_1
cod. fisc. C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi e , alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 Controparte_1
1. la casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, viene assegnata in uso alla moglie con arredi e corredi;
2. la figlia minore , nata a [...] il [...], viene affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé dal venerdì sera al sabato sera, oppure dal sabato sera alla domenica sera, alternativamente di settimana in settimana;
durante la settimana il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze della stessa e previo accordo con la madre.
La figlia minore trascorrerà le feste di Natale e di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre, nonché tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore:
3. quale contributo per il mantenimento della figlia minore il padre verserà assegno Per_1
mensile di €. 600,00 (seicento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese. I coniugi concorreranno in parti uguali al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la minore, individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Verbania:
4. l'automobile Hyundai i10 targata EJ592WH, acquistata in regime di comunione dei beni, viene assegnata in uso esclusivo ed in proprietà alla moglie , con i relativi obblighi Parte_1
inerenti alle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo;
5. l'automobile Ford Focus station wagon targata EA396JL, acquistata in regime di comunione dei beni, viene assegnata in uso esclusivo ed in proprietà al marito , con i relativi Controparte_1
obblighi inerenti alle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo;
6. i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità e di espatrio per sé e per la figlia minore, nonché ad apporre il nominativo della figlia sui propri passaporti”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.1.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Vogogna il 22/07/2000 con , che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1
Per_
, oggi maggiorenne e parzialmente autosufficiente, e ancora minorenne, che l'unione Per_1
matrimoniale era progressivamente divenuta infelice a causa delle incomprensioni sorte tra i coniugi ed era, ad oggi, venuta meno tra gli stessi ogni intesa materiale e spirituale, che il , CP_1 nonostante esercitasse attività lavorativa ben retribuita in territorio elvetico quale muratore, non contribuiva al mantenimento delle figlie, se non in maniera del tutto sporadica, né alle spese familiari (canoni di locazione, bollette, spese dentistiche della figlia minore, ecc…), sicché sia lei Per_ che la figlia maggiore si erano viste costrette a reperire attività lavorativa, al fine di sopperire Per_ alle precarie condizioni economiche in cui erano costrette a vivere, che la figlia lavorava in qualità di commessa in un supermercato ed era parzialmente autosufficiente, mentre Per_1
frequentava le scuole superiori, che essa ricorrente era riuscita a reperire attività lavorativa in Part qualità di con stipendio di circa euro 1.000 mensili mentre il , lavorando in Svizzera, CP_1
percepiva uno stipendio di circa euro 5.000 mensili, oltre a percepire ogni anno al mese di dicembre la somma di euro 11.000,00 a titolo di liquidazione e, per i mesi in cui non lavorava,
l'indennità di disoccupazione, che a carico della famiglia gravava un prestito di euro 2.000,00, oltre alla somma di euro 330 mensili a titolo di canone di locazione ed altre ulteriori spese per le utenze domestiche ed il riscaldamento, così per un totale di circa euro 500,00 mensili, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito e, quanto alle statuizioni accessorie, l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con residenza e collocazione prevalente presso la Per_1
madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé dal venerdì sera al sabato sera, oppure dal sabato sera alla domenica sera, alternativamente di settimana in settimana, il Natale e la Pasqua ad anni alterni nonché tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore, un contributo al mantenimento della figlia minore da parte del padre di €. 600,00 (seicento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, mediche, dentistiche, scolastiche e sportive effettuate per la minore, l'assegnazione in uso esclusivo e in proprietà dell'automobile
Hyundai i10 targata EJ592WH, ad essa ricorrente, con i relativi obblighi inerenti alle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo e dell'automobile Ford Focus targata EA396JL, al marito
. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente compariva personalmente all'udienza presidenziale dichiarando di lavorare in Svizzera da vent'anni come muratore e di percepire una retribuzione pari a 5000,00 euro mensili.
All'esito, con ordinanza 3.7.2023, il Presidente, in sede di provvedimenti provvisori, prevedeva -affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé dal venerdì sera al sabato sera, oppure dal sabato sera alla domenica sera, alternativamente di settimana in settimana;
durante la settimana il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze della stessa e previo accordo con la madre;
la figlia minore trascorrerà le feste di Natale e di
Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre, nonché tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore;
-assegna la casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, in uso alla moglie con arredi e corredi
e con facoltà per il marito di asportare i propri beni personali, fissando come termine massimo per il rilascio quello del 29 luglio;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di €. 600,00 (seicento/00), Per_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese;
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi per la minore, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 10.7.2023, sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente, la medesima veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente va accolta.
E ciò in considerazione di quanto dalla medesima affermato circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
Comunque, nel caso di specie, già la totale assenza della parte convenuta dalla lite ha reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Va dunque pronunciata la separazione come richiesto dalla moglie. Del pari meritevoli di accoglimento, in assenza di contestazioni, le domande accessorie avanzate dalla Pt_1
In punto affidamento della minore , non essendo state prospettate dalla ricorrente Per_1
situazioni di inadeguatezza del padre, ne va disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale va, dunque, assegnata in uso la casa coniugale con mobili ed arredi e con facoltà per il resistente di asportare i propri beni ed effetti personali.
La figlia raggiungerà a breve la maggiore età di talchè si ritiene opportuno non adottare Per_1
previsioni specifiche in relazione alle modalità di visita da parte del padre, lasciando che gli incontri tra la ragazza e il avvengano sulla base di accordi che i due prenderanno CP_1
direttamente, nel rispetto degli impegni e dei desideri della ragazza.
Quanto al contributo al mantenimento di da parte del padre, ritiene il collegio di Per_1
confermare l'importo statuito in sede di provvedimenti provvisori.
Il resistente, come dichiarato all'udienza presidenziale, lavora da venti anni in territorio elvetico come muratore con una retribuzione pari a 5000,00 euro mensili, non ha riferito né documentato esborsi, di talchè la somma di 600,00 euro, a fronte peraltro di un reddito di appena 1000,00 euro mensili quale quello percepito dalla ricorrente, appare congrua e adeguata a far fronte all'esigenze di mantenimento di , considerata la sua età anagrafica. Per_1
La somma indicata dovrà essere corrisposta dal resistente alla entro il 15 del mese e Pt_1
annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
A carico del padre va posto l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per la figlia Per_1
come da Protocollo del Tribunale di Verbania, nella misura del 70%, soluzione resa necessaria dal deciso divario tra le parti di posizioni reddituali.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. La parte convenuta non ha resistito alla domanda e la separazione va necessariamente pronunciata con l'intervento giudiziale che, dunque, non è causato dalla controparte.
Né può ritenersi che vi sia soccombenza per non aver sottoscritto un ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Vogogna il 22.7.2000; - affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé secondo accordi direttamente presi tra padre e figlia, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore;
- assegna la casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, in uso alla moglie con arredi e corredi e con facoltà per il marito di asportare i propri beni personali;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di €. 600,00 (seicento/00), Per_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese;
- pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere nella misura del 70% alle spese straordinarie da sostenersi per la minore, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di
Verbania
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vogogna di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Verbania il 16.1.2025
Il Presidente est
Monica Barco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, costituito in udienza nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17.1.2023, ritenuta per la decisione all'udienza del 10.7.2024, promossa da:
, nata a [...]-Chiovenda (Vb), in data 26/06/1976, cod. fisc. Parte_1
residente a [...], elett.te dom.to presso l'avv. C. C.F._1
Bigatti dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente- contro nato a [...] in data [...], residente in [...], Controparte_1
cod. fisc. C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi e , alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 Controparte_1
1. la casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, viene assegnata in uso alla moglie con arredi e corredi;
2. la figlia minore , nata a [...] il [...], viene affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé dal venerdì sera al sabato sera, oppure dal sabato sera alla domenica sera, alternativamente di settimana in settimana;
durante la settimana il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze della stessa e previo accordo con la madre.
La figlia minore trascorrerà le feste di Natale e di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre, nonché tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore:
3. quale contributo per il mantenimento della figlia minore il padre verserà assegno Per_1
mensile di €. 600,00 (seicento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese. I coniugi concorreranno in parti uguali al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la minore, individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Verbania:
4. l'automobile Hyundai i10 targata EJ592WH, acquistata in regime di comunione dei beni, viene assegnata in uso esclusivo ed in proprietà alla moglie , con i relativi obblighi Parte_1
inerenti alle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo;
5. l'automobile Ford Focus station wagon targata EA396JL, acquistata in regime di comunione dei beni, viene assegnata in uso esclusivo ed in proprietà al marito , con i relativi Controparte_1
obblighi inerenti alle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo;
6. i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità e di espatrio per sé e per la figlia minore, nonché ad apporre il nominativo della figlia sui propri passaporti”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.1.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Vogogna il 22/07/2000 con , che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1
Per_
, oggi maggiorenne e parzialmente autosufficiente, e ancora minorenne, che l'unione Per_1
matrimoniale era progressivamente divenuta infelice a causa delle incomprensioni sorte tra i coniugi ed era, ad oggi, venuta meno tra gli stessi ogni intesa materiale e spirituale, che il , CP_1 nonostante esercitasse attività lavorativa ben retribuita in territorio elvetico quale muratore, non contribuiva al mantenimento delle figlie, se non in maniera del tutto sporadica, né alle spese familiari (canoni di locazione, bollette, spese dentistiche della figlia minore, ecc…), sicché sia lei Per_ che la figlia maggiore si erano viste costrette a reperire attività lavorativa, al fine di sopperire Per_ alle precarie condizioni economiche in cui erano costrette a vivere, che la figlia lavorava in qualità di commessa in un supermercato ed era parzialmente autosufficiente, mentre Per_1
frequentava le scuole superiori, che essa ricorrente era riuscita a reperire attività lavorativa in Part qualità di con stipendio di circa euro 1.000 mensili mentre il , lavorando in Svizzera, CP_1
percepiva uno stipendio di circa euro 5.000 mensili, oltre a percepire ogni anno al mese di dicembre la somma di euro 11.000,00 a titolo di liquidazione e, per i mesi in cui non lavorava,
l'indennità di disoccupazione, che a carico della famiglia gravava un prestito di euro 2.000,00, oltre alla somma di euro 330 mensili a titolo di canone di locazione ed altre ulteriori spese per le utenze domestiche ed il riscaldamento, così per un totale di circa euro 500,00 mensili, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito e, quanto alle statuizioni accessorie, l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con residenza e collocazione prevalente presso la Per_1
madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé dal venerdì sera al sabato sera, oppure dal sabato sera alla domenica sera, alternativamente di settimana in settimana, il Natale e la Pasqua ad anni alterni nonché tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore, un contributo al mantenimento della figlia minore da parte del padre di €. 600,00 (seicento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, mediche, dentistiche, scolastiche e sportive effettuate per la minore, l'assegnazione in uso esclusivo e in proprietà dell'automobile
Hyundai i10 targata EJ592WH, ad essa ricorrente, con i relativi obblighi inerenti alle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo e dell'automobile Ford Focus targata EA396JL, al marito
. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente compariva personalmente all'udienza presidenziale dichiarando di lavorare in Svizzera da vent'anni come muratore e di percepire una retribuzione pari a 5000,00 euro mensili.
All'esito, con ordinanza 3.7.2023, il Presidente, in sede di provvedimenti provvisori, prevedeva -affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé dal venerdì sera al sabato sera, oppure dal sabato sera alla domenica sera, alternativamente di settimana in settimana;
durante la settimana il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze della stessa e previo accordo con la madre;
la figlia minore trascorrerà le feste di Natale e di
Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre, nonché tre settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore;
-assegna la casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, in uso alla moglie con arredi e corredi
e con facoltà per il marito di asportare i propri beni personali, fissando come termine massimo per il rilascio quello del 29 luglio;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di €. 600,00 (seicento/00), Per_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese;
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi per la minore, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 10.7.2023, sulle conclusioni precisate dalla sola parte ricorrente, la medesima veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente va accolta.
E ciò in considerazione di quanto dalla medesima affermato circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
Comunque, nel caso di specie, già la totale assenza della parte convenuta dalla lite ha reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Va dunque pronunciata la separazione come richiesto dalla moglie. Del pari meritevoli di accoglimento, in assenza di contestazioni, le domande accessorie avanzate dalla Pt_1
In punto affidamento della minore , non essendo state prospettate dalla ricorrente Per_1
situazioni di inadeguatezza del padre, ne va disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale va, dunque, assegnata in uso la casa coniugale con mobili ed arredi e con facoltà per il resistente di asportare i propri beni ed effetti personali.
La figlia raggiungerà a breve la maggiore età di talchè si ritiene opportuno non adottare Per_1
previsioni specifiche in relazione alle modalità di visita da parte del padre, lasciando che gli incontri tra la ragazza e il avvengano sulla base di accordi che i due prenderanno CP_1
direttamente, nel rispetto degli impegni e dei desideri della ragazza.
Quanto al contributo al mantenimento di da parte del padre, ritiene il collegio di Per_1
confermare l'importo statuito in sede di provvedimenti provvisori.
Il resistente, come dichiarato all'udienza presidenziale, lavora da venti anni in territorio elvetico come muratore con una retribuzione pari a 5000,00 euro mensili, non ha riferito né documentato esborsi, di talchè la somma di 600,00 euro, a fronte peraltro di un reddito di appena 1000,00 euro mensili quale quello percepito dalla ricorrente, appare congrua e adeguata a far fronte all'esigenze di mantenimento di , considerata la sua età anagrafica. Per_1
La somma indicata dovrà essere corrisposta dal resistente alla entro il 15 del mese e Pt_1
annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
A carico del padre va posto l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per la figlia Per_1
come da Protocollo del Tribunale di Verbania, nella misura del 70%, soluzione resa necessaria dal deciso divario tra le parti di posizioni reddituali.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. La parte convenuta non ha resistito alla domanda e la separazione va necessariamente pronunciata con l'intervento giudiziale che, dunque, non è causato dalla controparte.
Né può ritenersi che vi sia soccombenza per non aver sottoscritto un ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Vogogna il 22.7.2000; - affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé secondo accordi direttamente presi tra padre e figlia, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore;
- assegna la casa coniugale sita in Vogogna, Piazza Pratini 5, in uso alla moglie con arredi e corredi e con facoltà per il marito di asportare i propri beni personali;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di €. 600,00 (seicento/00), Per_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese;
- pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere nella misura del 70% alle spese straordinarie da sostenersi per la minore, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di
Verbania
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vogogna di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Verbania il 16.1.2025
Il Presidente est
Monica Barco