Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui.
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- 1. Il furto con destrezzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2021
Indice dei paragrafi: La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 Il primo orientamento esegetico Il secondo orientamento esegetico Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici. Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “ La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo. L' approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 344090. Dato normativo di riferimento: Art. 625 n. 4) comma 1 CP – Circostanze aggravanti La pena …
Leggi di più… - 2. Vittima distratta, non c'è destrezza nel furto (Cass. 34090/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2013, n. 21299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21299 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 12/04/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 806
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 31972/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES RA N. IL 14/11/1976;
LI EL N. IL 19/01/1978;
avverso la sentenza n. 1462/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 28/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Malerba Costanzo del Foro di Prato per AR e PR CO del Foro di Roma, per RI i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 3/2/2005, dichiarate AR RA e RI EL colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 4, (fatto accertato a L'Aquila il 13/2/2002), nonché del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 4, (fatto accertato a L'Aquila il 23/2/2002), vennero condannate alla pena stimata di giustizia.
1.1. La Corte d'appello di L'Aquila, investita dell'appello delle imputate, con sentenza del 28/1/2011, confermò la statuizione di primo grado.
2. Le imputate proponevano ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione, prospettando plurime censure.
3. Con il primo motivo l'AR denunzia vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità.
Secondo l'assunto impugnatorio la ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento e della destrezza avevano Ingiustamente finito per far pesare due volte la medesima condotta aggravante, attraverso l'artifizio dell'utilizzo di due diversi nomea iuris, quando, invece, la condotta, secondo l'orientamento interpretativo da preferirsi, aveva integrato la sola aggravante della destrezza.
3.1. Con il secondo motivo, presupponendo l'accoglimento del primo, la ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, applicato l'attuale testo dell'art. 157 cod. pen.. 4. RI EL con il primo motivo, prendendo in rassegna numerose statuizioni rese in sede di legittimità, deduce il vizio di violazione di legge, stante che nei fatti occorsi non avrebbe potuto riconoscersi l'aggravante della destrezza, qui esclusa dalle modalità del fatto, connotatisi per la "semplice apprensione della cosa". Nè, tantomeno, quella dell'uso del mezzo fraudolento. In ogni caso, quest'ultima aggravante avrebbe dovuto considerarsi assorbente della prima.
Ove non si fosse ritenuto che per il venir meno delle due aggravanti i reati si erano prescritti, s'invoca annullamento con rinvio della decisione.
4.1. Con il successivo motivo la RI si duole di mancanza e contraddittorietà della motivazione a riguardo dei ruoli specificamente tenuti dalle due imputate: la Corte territoriale, richiesta di discernere sul punto, aveva fornito motivazione del tutto inadeguata, dando per pacifico quel che non risultava essere stato acclarato. In particolare, quanto al tentato furto in gioielleria i testi escussi non erano stati in grado di riferire quale delle due donne si sarebbe occupata di distrarre il negoziante e quale quella che avrebbe tentato d'impossessarsi della refurtiva. Analogamente, quanto al secondo episodio (furto all'interno di tabaccheria) il giudice aveva ricostruito i fatti a dispetto delle insufficienti e disorganiche dichiarazioni della p.o.. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso non merita di essere accolto.
5.1. Entrambe le imputate propongono in questa sede, ora qualificando il vizio dedotto come attinente alla motivazione, ora, prospettando integrata la violazione di legge, diversa lettura dei fatti, che escluda la contemporanea sussistenza di entrambe le aggravanti ritenute in sentenza. Senza, tuttavia, che le due Difese si siano trovate concordi sull'aggravante da escludere (l'AR, nega la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento e la RI, quella della destrezza).
Devesi, in primo luogo, osservare che la questione posta, al di là della prospettata violazione di legge, implica, di necessità, rivalutazione del fatto, attenendo l'incasellamento della condotta in una o entrambe le circostanze delineate dall'art. 625 cod. pen., nn.2 e 4, alla ricostruzione fattuale.
Ovviamente, in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità, ove non si riscontrassero i gravi vizi motivazionali enunciati. Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46,
con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verifica re se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
Non v'è dubbio, che le argomentazioni del Tribunale, note alla Corte d'appello e all'imputato, coerenti con il percorso logico del secondo giudice, Integrino la motivazione di quest'ultimo (cfr. a riguardo della motivazione per relationem, Sez. 2, 17/2/2009, n. 11077). Così la Corte territoriale, ha presupposto implicitamente, nell'affermare la sussistenza delle due aggravanti, il condiviso ragionamento del primo giudice, il quale, quanto al tentato furto in gioielleria, si è espresso in questi termini testuali: "Si ravvisano nella condotta le aggravanti della destrezza e del mezzo fraudolento contestate. Della destrezza per la repentinità dell'azione, sfuggita anche al controllo del cliente presente nel negozio, del mezzo fraudolento perché prima dell'impossessamento misero in atto un'attività preparatoria insidiosa, ben concertata, sintomatica di astuzia spiccatissima". Quanto al furto nella tabaccheria, ricostruendo i fatti in questi termini: "La p.o. FO ha riferito che le due imputate, questa volta con un bambino al seguito, entrarono presso la Tabaccheria, fingendo di non conoscersi. La prima, che sulla base del riconoscimento effettuato sulla scheda segnaletica è risultata essere l'AR, insieme al bambino, chiese di poter acquistare un biglietto da visita, che si mise a riempire all'interno di negozio, la seconda, cioè la RI, entrò in un secondo tempo chiedendo di poter acquistare un oggetto esposto lontano dalla cassa, nel frattempo la prima, in compagnia del bambino, stazionava nelle vicinanze della cassa. Mentre il malcapitato FO era intento a mostrare l'oggetto alla RI, un portafogli di colore nero, le altre due persone erano sempre nei pressi della cassa, fori da ogni controllo, almeno il bambino".
Questa Corte è naturalmente consapevole dello stratificarsi delle descrizioni delle condotte disegnate dalle due aggravanti, tanto cospicuo, quanto scarsamente utilizzabile quale cartina di tornasole certa, in quanto saldamente vincolato al fatto, come in concreto ricostruito, fermo restando, come si è anticipato, che la sede della legittimità non deputata al vaglio di merito, non può qualificare i fatti in maniera diversa dal giudice di merito, salvo che questi non sia incorso in uno dei vizi motivazionali elencati nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Non si nutrono dubbi, peraltro, sulla piena compatibilità delle due aggravanti (Cass., Sez. 5, n. 10144 del 2/12/2010; ma già Sez. 2, n. 8071 del 20/3/1973), le quali descrivono modelli di agente certamente prossimi, ma non pienamente sovrapponibili.
A ben vedere a riguardo di entrambi gli episodi l'accertamento fattuale giustifica entrambe le aggravanti contestate, senza che la Corte territoriale, pertanto, sia incorsa nel vizio motivazionale e nella violazione di legge allegati.
Fu certamente fraudolenta l'attività preparatoria e la complessiva messa in scena, strumentale a ridurre le difese della vittima, a rallentarne le reazioni, a confonderne la percezione sensoriale degli accadimenti: l'una, fingendo di volere acquistare bene di un certo rilievo distraeva il commerciante e lo induceva, allettato dall'avance d'acquisto, ad abbassare, anche solo per pochi secondi, la guardia;
l'altra, repentinamente trafugava i beni, in un caso, e il denaro, nell'altro (quivi, approfittando dell'ulteriore elemento di disturbo procurato dalla presenza di un bambino al seguito). Questa suprema Corte (Sez. 4, n. 13871 del 6/2/2009) ha già avuto modo di chiarire che il mezzo fraudolento può avere natura, oltre che materiale, personale (messa in opera di artifizi e raggiri); che l'aggravante è tesa a reprimere la condotta diretta ad eludere la vigilanza della vittima mediante l'uso di mezzo fraudolento, tale da aver la funzione di sorprendere o soverchiare con l'insidia, derivante da astuzia o scaltrezza, la contraria volontà della p.o., violandone le difese (Cass., 4, n. 47394 del 18/11/2008; Sez. 4, n. 26432 dell'8/5/2007). Non può negarsi, per altro, che la descritta condotta delle imputate abbia dimostrato particolare destrezza, sinonimo di non comune agilità e sveltezza, nel rapidissimo impossessamento, effettuato sorprendendo la persona offesa, temporaneamente distratta (e, qui, la distrazione venne procurata dal mezzo fraudolento). Tale si è ritenuta la condotta del ladro che approfitti della temporanea assenza dalla stanza del medico, impegnato in attività di cura nell'attigua stanza (Cass., Sez. 6, n. 23108 del 7/6/2012). In generale, in sede di legittimità si è rimarcato il profilo della particolare (senza che occorra giungere a livelli di eccezionaiità) abilità, nell'essere l'autore del furto, appunto, quanto ad approfittare della distrazione della p.o. (Cass., Sez. 6, n. 16276 del 16/3/2010; Sez. 5, n. 11079 del 22/12/2009; Sez. 4 n. 31973 del 20/5/2009). Il solo precedente che presenti rilevanti note di dissonanza (Cass., Sez. 4, n. 13074 del 17/3/2009), secondo il quale l'utilizzo di uno o più minori, al fine di creare disturbo e, conseguente distrazione, della vittima, integrerebbe l'ipotesi della destrezza, peraltro non supportato da corredo argomentativo specifico, non può esser condiviso. Invero, l'ipotesi di cui detto, peraltro, verificatasi nel furto in tabaccheria, alla luce di quanto si è esposto meglio s'incasella nella messa in opera di mezzi fraudolenti.
5.2. La censura della RI di cui al p. 4.1. è infondata. Alle pagg. 3 e 4 il giudice d'appello richiama, con il supporto delle acquisizioni probatorie, la condotta tenuta da entrambe le imputate, e da ciascuna di loro, in occasione dei due episodi loro contestati. Nè, in presenza di un reato commesso in concorso, accertata la condivisione psicologica e, peraltro, la partecipazione materiale di entrambi gli autori del fatto, risulta d'una qualche utilità pretendere la definizione unisona di tutte le singole minute frazioni d'azione da ognuno dei detti compiuta, anche a riguardo di sfumature fattuali irrilevanti, confluendo la complessiva condotta, attraverso l'art. 110 cod. pen., nel modello incriminato.
6. Il rigetto di entrambi i motivi relativi alle aggravanti esonera dal prendere in esame la dedotta eccezione di prescrizione per il più lungo termine previsto.
7. Consegue all'epilogo la condanna delle ricorrenti alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013