Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., la condotta di colui che si impossessi delle cose mobili altrui simulando, per accedere nell'abitazione del soggetto passivo, la qualità di incaricato di pubblico servizio addetto a rilevare i numeri dei contatori e a controllare i pagamenti dei consumi idrici, essendo irrilevante la natura pubblica o privata dell'ente che eserciti effettivamente tale attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2014, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - N. 2540
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 43076/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA MO N. IL 04/12/1980;
avverso la sentenza n. 1285/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
Per la parte civile ON AN;
è presente l'Avvocato Carena Mauro, sostituito dall'avv. Gianluca Marzo, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di ZZ GU propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in data 28 giugno 2013 dalla Corte d'Appello di Torino che ha confermato la decisione pronunziata il medesimo giorno dell'anno precedente dal Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Susa, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, considerate equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, con la diminuente per il rito, condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 500 di multa, oltre spese processuali e risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidato, in via equitativa, in Euro 10.000. All'imputato erano stati contestati due episodi di furto in abitazione. Il primo verificatosi il 3 marzo 2011, riguardava l'impossessamento di una somma di denaro e di vari oggetti in oro ai danni di TA AN e VI UI, accedendo alla privata dimora delle vittime fingendo di essere un Carabiniere che stava effettuando un controllo a seguito di furti avvenuti in zona. Il secondo, verificatosi il 10 marzo 2011, atteneva all'impossessamento di somme di denaro e di un libretto della pensione ai danni di EL PE MA, attuato mediante l'introduzione nell'appartamento con l'inganno, fingendo di essere un addetto dell'acquedotto incaricato di rilevare i consumi ed il pagamento delle bollette dell'acqua.
2. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello il difensore dell'imputato, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso i fatti e, in subordine, l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 625 c.p., n. 5, contestato al capo b) censurando le modalità di riconoscimento personale effettuato dalle persone offese, preceduto da una descrizione dell'autore dei fatti in termini non conformi alle fattezze del prevenuto ed inficiato dalla precedente pubblicazione della fotografia dell'imputato sui giornali. Con riferimento all'aggravante ha rilevato che l'esame dei dati del contatore dei consumi dell'acqua non richiede necessariamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
3. La Corte d'Appello ha ritenuto infondate le doglianze del difensore confermando la sentenza appellata, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, TA AN.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di ZZ lamentando:
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli;
vizio di motivazione e violazione di legge riguardo all'erronea ritenuta sussistenza, con riferimento al capo c), dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5;
vizio di motivazione riguardo all'aumento operato per la continuazione e erronea ed eccessiva quantificazione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta illogicità, carenza e, comunque contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato l'attendibilità della ricognizione effettuata nelle forme dell'incidente probatorio dalle persone offese, senza spiegare le ragioni per le quali tale atto non sarebbe stato inficiato dalla precedente pubblicazione delle fotografie dell'imputato sui giornali. In secondo luogo le persone offese avevano offerto delle descrizioni contraddittorie del soggetto che sarebbe stato l'autore del furto, rispettivamente, nell'annotazione di servizio del 3 marzo 2011 e nella denuncia del 4 marzo 2011 indicando, in particolare, di non essere in grado di riconoscere l'autore del fatto commesso e mutando inspiegabilmente atteggiamento in sede di incidente probatorio. La TA, in occasione della annotazione di servizio e della successiva presentazione di denunzia, avrebbe reso una descrizione degli autori del furto che presentava delle divergenze, non valutate dalla Corte territoriale. Nello specifico, se la parte offesa avesse avuto effettivamente presente il connotato autentico del soggetto presente presso la sua abitazione al momento del fatto, verosimilmente avrebbe rilevato con precisione il dato relativo alla differente lunghezza dei capelli, mentre ha desunto che la diversità riscontrata risiedesse nella mutata acconciatura e non nella minore lunghezza dei capelli. Inoltre, la vicina di casa di EL PE MA, Costa Domenica, dopo aver riferito di aver visto la fotografia dell'imputato pubblicata sul giornale, ha aggiunto che tale fotografia non ritraeva la persona che aveva osservato in occasione del furto. Sulla base di tali elementi la difesa ritiene che la Corte territoriale non abbia dato adeguatamente conto delle numerose anomalie e incongruenze del materiale probatorio acquisito.
2. La doglianza presenta evidenti profili di inammissibilità perché meramente ripetitiva delle ragioni poste a fondamento dell'atto di appello, senza prendere in esame la motivazione del giudice di secondo grado e ciò in ossequio al principio secondo cui il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, è inammissibile dovendosi gli stessi considerare non specifici (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, poiché il riconoscimento è stato operato anche dai testimoni diversi dalle persone offese ed ha adeguatamente motivato in ordine alle piccole incongruenze, con argomentazioni che non risultano in alcun modo scalfite dalle doglianze del ricorrente (Cassazione penale, sez. 4, 08/11/2007, n. 47170, rv 238354).
3. Il riconoscimento dell'imputato in sede di incidente probatorio è stato effettuato in termini di certezza e la Corte da atto della grande somiglianza delle due persone estranee ai fatti utilizzate in sede di ricognizione personale ciò al fine di ribadire la attendibilità e decisività della prova. Nello stesso modo, il profilo relativo ai capelli, percepiti come diversi, a causa del recente taglio è ben evidenziato dal giudice di secondo grado, al fine di fondare una valutazione di genuinità e precisione della descrizione.
4. La spiegazione fornita dalla Corte d'Appello riguardo alla iniziale ritrosia delle persone offese appare ragionevole facendo riferimento al timore di doversi trovare, faccia a faccia, con l'autore del fatto. Ipotesi questa evidentemente fugata dalle spiegazioni sulle modalità delle individuazione in sede di ricognizione personale, che hanno consentito, a tali persone anziane, di ricostruire con serenità i particolari utili alla prosecuzione delle indagini. Nello stesso modo appare condivisibile il rilievo operato dalla Corte territoriale sull'irrilevanza delle lievi divergenze relative ad alcuni particolari descritti dalle vittime, trattandosi di dati effettivamente secondari, riguardanti aspetti suscettibili di essere valutati in modo diverso da differenti osservatori.
5. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 5, con riferimento al capo b) relativo al secondo episodio di furto. In particolare, la sentenza suppone, in maniera arbitraria, che la veste di soggetto incaricato di controllare i numeri del contatore, postuli necessariamente la qualifica di dipendente pubblico dell'acquedotto e non, invece, di soggetto incaricato di attività privatistica, ricorrente nell'ipotesi, ad esempio, di incaricato dell'amministratore del condominio, dell'idraulico o del manutentore di edifici.
6. La doglianza è destituita di fondamento. La norma in esame richiede che l'autore del reato "simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio". Pertanto, è certamente corretta la motivazione della Corte secondo la quale la prospettata esigenza di controllare i consumi dell'acqua, risultò sufficiente, all'anziana persona offesa, per acconsentire all'ingresso del sedicente rilevatore. Nello stesso modo, il riferimento alla qualifica di addetto dell'acquedotto, incaricato di rilevare i numeri dei contatori e di controllare il pagamento delle bollette dell'acqua, integra la fattispecie prevista dalla norma. D'altra parte, a colui il quale è deputato ai controlli idrici e dei pagamenti, in considerazione dei poteri certificativi attribuitigli, va attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 26098 del 11/06/2013 - dep. 13/06/2013, Caldaroni, Rv. 255789), mentre non rileva la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile. Nel caso di specie la simulazione di una qualifica giuspubblicistica - tra quelle definite negli artt. 357 e 358 - finalizzata a indurre una possibile condizione di minorata difesa nel soggetto passivo, è stata strumentale all'esecuzione del furto (Sez. 6, n. 37099 del 19/07/2012 - dep. 26/09/2012, Balducci, Rv. 253477).
7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo all'aumento operato per la ritenuta continuazione e erronea valutazione dei criteri di quantificazione della pena inflitta. In particolare, la Corte ha disatteso il motivo con il quale in sede di appello la difesa aveva denunziato l'ingiustificato ed l'eccessivo aumento per la ritenuta continuazione e quello relativo alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. finalizzati alla determinazione della pena inflitta.
8. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente sottolineato la gravità dei fatti, agganciata alle modalità esecutive e alle conseguenze dannose, evidenziando che, nel primo episodio, di autori del furto hanno finto di essere Carabinieri incaricati di un controllo a seguito di furti avvenuti nella zona e nel secondo delitto, addetti dell'acquedotto per il consumo idrico. In entrambi i casi gli autori del furto, unitamente alla parte offesa, hanno visionato le varie stanze della casa esaminando i nascondigli utilizzati dalle vittime per riporre oggetti in oro, orologi e denaro.
9. L'ultimo profilo di doglianza, relativo al profilo sanzionatorio della determinazione della pena, è inammissibile poiché assolutamente generico, limitandosi la difesa a ritenere erronea la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., senza individuare le ragioni specifiche di censura e senza contrapporre alla valutazione operata dal giudice di appello altre argomentazioni. 10. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. EL pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 1.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di parte civile, che si liquidano in Euro 1500 complessive, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015