Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2006, n. 19361
CASS
Sentenza 13 febbraio 2006

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Massime1

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta del privato (nella specie proprietario e costruttore di un edificio) che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all'art. 483 cod. pen. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., considerando a dichiarazione del ricorrente destinata ad essere trasfusa in un iter amministrativo finalizzato ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità - rilevando che la dichiarazione del privato costituisce un mero presupposto del certificato di abitabilità, sulla base del quale la competente autorità può e deve attivare i controlli del caso).

Commentario1

  • 1Dichiarare il falso è reato se .. (Cass. 33218/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2006, n. 19361
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19361
Data del deposito : 13 febbraio 2006

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