Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta del privato (nella specie proprietario e costruttore di un edificio) che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all'art. 483 cod. pen. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., considerando a dichiarazione del ricorrente destinata ad essere trasfusa in un iter amministrativo finalizzato ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità - rilevando che la dichiarazione del privato costituisce un mero presupposto del certificato di abitabilità, sulla base del quale la competente autorità può e deve attivare i controlli del caso).
Commentario • 1
- 1. Dichiarare il falso è reato se .. (Cass. 33218/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2006, n. 19361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19361 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/02/2006
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 286
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015509/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ZO N. IL 28/08/1964;
avverso SENTENZA del 06/10/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost Procuratore Generale Dr. Cesqui E. che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. Ronco M., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'annullamento.
OSSERVA
RI ZO, socio della impresa CEMSEDIL snc committente dei lavori e Bo CO NC, direttore dei lavori, furono rinviati a giudizio per rispondere, in base a separati capi di imputazione, del delitto di cui all'art 483 c.p., il primo per avere attestato, contrariamente al vero, in atto diretto al sindaco di Volpiano che alla data del 18.1.2000, erano stati ultimati i lavori di un fabbricato in via Meana del predetto comune;
il secondo per avere falsamente attestato in dichiarazione di conformità D.P.R. n. 425 del 1994, ex art 4, che, all'esito di sopralluogo da lui effettuato,
presso il predetto edificio, l'immobile era stato realizzato in conformità al progetto di cui alla DIA 29.10.1999.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 5.2.2002, li ha riconosciti colpevoli dei reati loro ascritti e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 6.10.2004, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorie, confermando nel resto.
Ricorre per Cassazione il difensore del solo RI, deducendo violazione di legge e carenze motivazionali. Argomenta come segue. È stata fatta erronea applicazione dell'art 483 c.p., con riferimento al contenuto del D.P.R. n. 425 del 1994, art 4, all'epoca vigente. Invero sul RI, proprietario e costruttore dell'edificio, non gravava alcun obbligo di attestazione, obbligo che, viceversa, gravava unicamente sul direttore dei lavori, cioè sul Bo. Nemmeno può ritenersi sussistente, all'epoca un obbligo congiunto di autocertificazione;
d'altra parte, non essendo stato contestato il concorso, ma autonome condotte, il RI non può essere chiamato a rispondere della falsa attestazione del Bo ai sensi dell'art 110 c.p.. La Corte erra quando scrive che anche la dichiarazione del ricorrente doveva essere trasfusa in un iter amministrativo finalizzato ad ottenere l'agibilità del fabbricato. Inoltre per il rilascio del certificato di abitabilità, contrariamente a quanto scrive la Corte territoriale, non è prevista la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 425 del 1994, art. 4, all'epoca vigente. La mera richiesta del certificato di abitabilità non comprende tale obbligo che gravava unicamente sul direttore dei lavori. Costui, nel certificare la ultimazione dei lavori, certifica anche la conformità al progetto, non potendo essere conforme che un'opera ultimata. Conseguentemente la dichiarazione del RI non era prevista dalla legge e non era configurabile quale autocertificazione. Sul proprietario, nel caso in esame, non grava alcun obbligo giuridico di verità. Nè il caso in esame può essere equiparato a quello in cui la dichiarazione del privato attiene al termine di ultimazione del fabbricato allo scopo di ottenere l'applicazione del condono edilizio. Invero in tal caso, esplicita norma (L. n. 724 del 1994, art. 39) prevede l'autocertificazione ai sensi della L. n. 15 del 1998, art. 4, sostitutiva della documentazione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 3. Il ricorso va accolto in quanto fondato e la sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. È noto che, come hanno stabilito le SU di questa Corte (sent. n. 28 dep. 9.3.2000, ric. Gabrielli, RV 215413), il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al PU, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (e, nel caso in esame, si ritenne che non poteva integrare il reato in questione, ad es., la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di P.g., alla quale denuncia nessuna disposizione conferisce l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito).
Ebbene, nel caso che occupa, la dichiarazione del RI (ultimazione dei lavori) non era destinata a provare la verità dei fatti in essa attestati. Non trattatasi infatti di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non valendo essa ad attestare i fatti fino a prova contraria. In altre parole, la dichiarazione di "fine lavori" non era destinata a confluire in un atto pubblico (nel nostro caso la "licenza di abitabilità"), ma ne era un mero presupposto, sulla base del quale, anzi la autorità competente avrebbe potuto attivare i controlli del caso.
D'altronde è stato recentemente ribadito (ASN 200317363 - RV 224750) che, solo se una norma di legge attribuisce all'atto pubblico redatto dal PU la funzione di asseverare i fatti dichiarati dal privato, sussiste a carico del predetto l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione.
Nel caso in esame, poi, la struttura della contestazione era tale che a carico dei due imputati erano state ipotizzate condotte diverse, convergenti forse, ma non concorrenti. Per quel che qui interessa, è da rilevare che, mentre al RI è stato addebitato di avere affermato, contrariamente al vero, che i lavori erano terminati nel gennaio 2000, al Bo, è stata ricondotta la falsa dichiarazione (e tale ritenuta in sentenza) di conformità al progetto di detti lavori. È dunque corretta la osservazione del ricorrente, in base alla quale il primo non può essere considerato concorrente nella condotta ascritta al secondo.
Il RI dunque, per quanto si è venuto fin qui scrivendo, doveva essere assolto dal reato a lui ascritto per insussistenza del fatto ipotizzato a suo carico.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006