Sentenza 2 dicembre 2010
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In tema di furto, l'aggravante della destrezza è compatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale.
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- 1. Il furto con destrezzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2021
Indice dei paragrafi: La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 Il primo orientamento esegetico Il secondo orientamento esegetico Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici. Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “ La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo. L' approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 344090. Dato normativo di riferimento: Art. 625 n. 4) comma 1 CP – Circostanze aggravanti La pena …
Leggi di più… - 2. Vittima distratta, non c'è destrezza nel furto (Cass. 34090/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 10144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10144 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2769
Dott. SANDRELLLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 19362/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO FA N. IL 31/08/1981;
avverso la sentenza n. 5367/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14 aprile 2010 la Corte d'Appello di Milano, sostanzialmente confermando (salvo esclusione di un'aggravante) la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto OV FA responsabile del delitto di furto in abitazione, aggravato dalla destrezza e dal mezzo fraudolento, in danno di Serra Faustino.
In fatto era accaduto che la OV, dopo aver acceduto all'abitazione del Serra col pretesto di scrivere un biglietto da consegnare a un vicino e di farsi offrire un bicchiere d'acqua, avesse tenuto distratta la vittima mentre una complice - rimasta ignota - si introduceva nella camera da letto e si impossessava di un cofanetto contenente la somma di Euro 43.850,00.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo la ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante della destrezza, assumendo di non aver esercitato alcuna particolare influenza distrattiva nei confronti del derubato, nè di aver fatto ricorso ad alcuna particolare abilità; sotto altro profilo contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, non avendo posto in essere particolari espedienti,
diversi dalla normale apprensione dell'oggetto di furto. Col secondo motivo contesta la giuridica possibilità del concorso delle aggravanti della destrezza e dell'uso di mezzo fraudolento. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
L'aggravante della destrezza è stata correttamente applicata alla OV non già in relazione alla condotta da essa stessa tenuta al momento dell'esecuzione del furto, bensì per le modalità con le quali l'ignota sua complice ha realizzato l'azione furtiva: costei, infatti, in conformità a un progetto criminoso evidentemente concertato in precedenza, ha operato approfittando, in tutta rapidità, delle condizioni favorevoli momentaneamente create dalla OV nel distrarre l'attenzione della vittima. È riferita, invece, al ruolo svolto dall'odierna ricorrente nell'esecuzione del delitto l'aggravante del mezzo fraudolento, consistita nell'essersi introdotta nell'abitazione del Serra con un falso pretesto e nel l'aver poi operato in modo da indurlo ad affacciarsi alla finestra, così perdendo di vista l'interno della casa nei momenti in cui la complice agiva.
Poiché il descritto modo di atteggiarsi delle condotte poste in essere dalle autrici del furto è stato accertato con giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, perfettamente conforme a legge è stata la valutazione giuridica datane dal giudice di merito, con la riconosciuta configurabilità delle aggravanti in questione.
Quanto alla giuridica possibilità del concorso di esse, basti richiamarsi al principio enunciato da Cass. 20 marzo 1973 n. 8071, mai contrastato da successivi arresti, a tenore del quale "in tema di furto, l'aggravante della destrezza non è incompatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale".
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2011