Sentenza 10 agosto 2002
Massime • 1
La cassazione di una sentenza per vizio di motivazione non incide sul potere del giudice del rinvio di valutare liberamente i fatti di causa onde pervenire ad un nuovo, complessivo apprezzamento, adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di legittimità, all'esito di un riesame dei fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio (purché non attinenti a questioni già decise in via definitiva), ovvero dell'accertamento di fatti nuovi, da apprezzare in concorso con quelli già acclarati (nei limiti in cui siano ancora ammesse nuove prove), e decidere la controversia in base a nuovi presupposti oggettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI AN e ON IA RE VED. LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO SERRA, che li difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato PAOLO BONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AS IG rappresentata dalla madre e PROCURATRICE GENERALE NA ROSITA IN AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che li difende anche disgiuntamente insieme agli avvocati SALVATORE ALEFFI ed ITALO ALESSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LI ET;
- intimata -
avverso la sentenza n. 512/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 1^ Civile, emessa il 17/07/98 e depositata il 08/10/98 (R.G. 399/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Rodolfo GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così descritto nella precedente sentenza di questa Corte Suprema n. 554/96:
"La sera del 22.5.1982 AS DA, mentre attraversava la via denominata Riva III Novembre in Trieste in compagnia di AR Giovanni, veniva investita dall'autovettura Ford Fiesta di proprietà di LI IL e condotta da LI DR, riportando gravi lesioni con postumi permanenti.
LI DR veniva condannato dal Pretore di Trieste per il delitto di lesioni colpose e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in solido con i responsabili civili ON MA RE ved. LI e LI TT, eredi del defunto proprietario dell'autovettura, in favore della AS, costituitasi parte civile. Tale decisione veniva confermata in grado di appello dal Tribunale di Trieste e cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza 5.10.1987 sia nelle statuizioni di carattere penale, per la sopravvenuta estinzione del reato per amnistia, sia in quelle di carattere civile per difetto di motivazione sull'esclusione del concorso di colpa della parte lesa, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 541 dell'abrogato Codice di rito Penale.
Rilevava la Corte di Cassazione penale che il giudice di appello aveva trascurato alcuni importanti elementi ed in particolare non aveva tenuto conto del grafico allegato al rapporto secondo cui lo LI, procedendo sulla sinistra della propria semicarreggiata, ove la circolazione si svolgeva su due file parallele, non aveva tuttavia oltrepassato la linea mediana continua, onde l'investimento era necessariamente avvenuto nella semicarreggiata di sua pertinenza;
ed aveva trascurato la circostanza che lo AR, persona che si accompagnava alla AS, era stato sfiorato dalla fiancata destra dell'autovettura mentre la AS era stata investita in pieno onde era probabile che i due pedoni si trovassero ad attraversare l'uno dietro l'altro. Aveva quindi il Tribunale omesso di considerare la rilevanza eziologica dell'inosservanza dell'art.134 del C.d.S. da parte dei pedoni che non si erano servirti del passaggio pedonale sito a circa 20 metri di distanza, non dando la precedenza all'autovettura. Senza rilevare inoltre che a norma dell'art. 589 del Regolamento i pedoni, - avendo l'obbligo di effettuare l'attraversamento dopo essersi assicurati che esso fosse tempestivo e non creasse pericoli per loro e per la circolazione, dovevano tener conto del fatto che era scattato il venie dal vicino semaforo, che consentiva ai veicoli di riprendere la marcia e che il buio della sera poteva rendere difficoltoso il loro avvistamento da parte dei conducenti.
Con citazione notificata il 30.9.1988 la AS riassumeva il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Trieste chiedendo confermarsi la piena ed esclusiva responsabilità di LI DR, di ON MA e di LI TT in ordine ai danni da lei subiti.
I convenuti si costituivano resistendo alla domanda. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 3.2.1993, in parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale del Pretore di Trieste, determinava nel 15% il concorso di colpa della AS nella causazione dell'evento dannoso occorsole il 22.5.1982 ascrivendo a LI DR il restante 85% di colpa. (... omissis...) Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso LI DR e ON MA affidandone l'accoglimento ad un unico complesso motivo.
Resiste La AS con controricorso.
LI TT non ha svolto attività difensiva.". Con sentenza n. 554/96 questa Corte Suprema accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste. Ex art. 392 C.P.C., con atto 23.9.1996, DR e MA RE LI riassumevano la causa nei confronti di DA AS e TT LI chiedendo alla Corte di Trieste di dichiarare e quantificare il concorso di colpa secondo le prescrizioni contenute nella sentenza della Suprema Corte e, comunque, in misura superiore al 15% deliberato dalla sentenza annullata. Rifuse le spese dei tre gradi di giudizio.
Resisteva in giudizio LI TT.
Anche DA AS si costituiva, chiedendo di comparare la propria condotta a quella del danneggiante, ai fini di esattamente quantificare il concorso delle colpe rispettive ed insistendo nella conferma della statuizione con la quale veniva riconosciuto il suo apporto all'evento lesivo nella misura del 15%. Rifuse le spese di tutti i gradi di giudizio.
La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 17.7 - 8.10.98, così provvedeva:
"La Corte d'Appello di Trieste, 1^ Sez. civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, la quale con sent. 20.5.1995 ha annullato sul punto la sent. C.A. Trieste in data 23.12.1992, in parziale riforma delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale del Pretore di Trieste n. 1160/85 del 4.4.1985, tra le parti LI DR, IO MA ved. LI e LI TT, nonché BA DA, parte civile, determina nella misura del terzo del totale il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione dell'evento dannoso accaduto il 22.5.1982. Conferma le statuizioni civili della detta sentenza nel resto. Condanna in solido i nominati consorti LI a rifondere in favore della S. BA le spese processuali del grado di appello in prime cure, liquidate in lire 10.486.460, oltre i.v.a., se dovuta, e C.N.AA.PP.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio per cassazione e di questa fase di rinvio".
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione LI DR e IO ved. LI MA RE.
Ha resistito con controricorso BA DA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano "... vizio logico e contraddittoria motivazione..." esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Cassazione nel cassare la precedente sentenza della Corte di appello, non si è limitata a censurarne il contenuto soltanto per l'omessa valutazione comparativa della condotta dei due protagonisti dell'incidente, ma ha anche messo in evidenza, così come aveva già fatto nella precedente sentenza n. 1736 del 5.10.1987, le circostanze di fatto da considerare al fine di determinare i rispettivi apporti causali nel sinistro. Il vincolo imposto dalla sentenza di Cassazione riguarda anche i presupposti di fatto della decisione, nel senso che il giudice di rinvio deve ad essi scrupolosamente attenersi, così come non può giudicare su fatti diversi da quelli ivi considerati. Ebbene, la nuova sentenza di merito sorvola disinvoltamente su tutte quelle circostanze di fatto già pienamente riconosciute dalla Cassazione, prospettando, nel suo giudizio conclusivo, una schematica comparazione: "attraversamento imprudente, da una parte;
velocità elevata e disattenzione, dall'altra". E a tale conclusione perviene escludendo per la BA tutti gli altri elementi di colpa emersi nei precedenti giudizi ed autorevolmente riconosciuti dalla Cassazione nella sua sentenza di rinvio. In sostanza, di fronte a dati oggettivamente riscontrati ed incontrovertibili, quali l'attraversamento fuori delle apposite strisce pedonali distanti circa 20 metri che impone la necessaria prudenza e l'obbligo assoluto di dare la precedenza ai veicoli;
la carreggiata molto ampia con conseguente prevedibile necessità di un non breve tempo di attraversamento;
l'ora notturna con conseguente minore visibilità, viene contrapposto il solo dato, peraltro semplicemente supposto e non accertato, di una velocità elevata (e si pensi quale elevata velocità possa avere una vettura di media cilindrata appena ripartita da una sosta al semaforo!). Ebbene, un concreto esame comparativo degli apporti causali nell'incidente avrebbe dovuto logicamente e coerentemente condurre nel prescritto bilanciamento, al riconoscimento di una responsabilità della BA tanto grave e determinante da indebolire e ridurre al di sotto del 50% la responsabilità del conducente dell'autoveicolo al quale l'improvviso e non consentito attraversamento da parte del pedone ha quasi eliminato ogni possibilità di evitare l'investimento. Il motivo non può essere accolto. Infatti "La cassazione di una sentenza per vizi di motivazione non incide sul potere del giudice di rinvio di valutare liberamente i fatti di causa, ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, restando consentito a detto giudice, quale nuovo giudice del merito, non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio (sempre che essi non siano attinenti a questioni già decise in via definitiva) ma anche - nei limiti in cui sono ammesse nuove prove - di accertarne di nuovi, da apprezzare in concorso con quelli già acclarati, e decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi."; v. Cass. n. 643 del 30/01/1990; cfr. anche Cass. n. 643 del 30/01/1990: "Il giudice di legittimità, che cessi una pronuncia di merito per vizi di motivazione, non ha il potere di sostituire, agli accertamenti ed alle valutazioni di fatto della sentenza cassata, opposti o diversi accertamenti e valutazioni, preclusivi dello esercizio del potere di accertamento e valutazione del giudice di rinvio, in quanto il giudicato si forma unicamente sulle decisioni di merito non più soggette alle impugnazioni indicate nell'art. 324 cod. proc. civ., salvo i casi particolari nei quali la corte suprema pronunci quale giudice del fatto, compiendo anche indagini sul merito, come quando risolva questioni di competenza, di capacità delle parti e di legittimazione").
Insomma, una volta cassata una sentenza per vizi di motivazione, il Giudice di rinvio deve semplicemente porre attenzione a non incorrere nuovamente nei vizi logici rilevati nella sentenza di cassazione;
ma, a parte ciò, non ha ulteriori vincoli (derivanti dalla decisione di questa Corte) nel riesaminare, quale nuovo giudice del merito, i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio. Nella specie la Corte di Appello, nella sentenza decisa il 17.7.98, ha esposto una motivazione adeguata rispetto ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, nonché sufficiente, logica e non contraddittoria;
ed in particolare ha esposto una valutazione comparativa delle condotte della BA e dello LI immune dai vizi denunciati.
Il primo motivo deve pertanto essere considerato privo di pregio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "...Violazione di legge..." esponendo le seguenti doglianze. È evidente l'aperta violazione del principio affermato dall'art. 91, c.p.c., secondo cui "il giudice.... condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte..." Orbene, è sicuramente illogica ed arbitraria la conferma della condanna alle spese ordinata nella precedente sentenza della Corte di appello, essendo stata tale pronuncia cassata a favore del ricorrente ed è sicuramente ingiustificata la compensazione delle spese nel giudizio di cassazione e nel successivo grado di merito, avendo la Cassazione accolto il ricorso dello LI ed essendo il giudizio, reso in sede di rinvio risolto anch'esso in senso favorevole a tale soggetto rispetto alle pretese avanzate dalla controparte.
Anche tale motivo appare privo di pregio.
Infatti, la Corte di merito, allorquando ha confermato la decisione sulle spese contenute nella sua precedente sentenza 23.12.92 - 3.2.1993, ha evidentemente considerato che alla cassazione di quest'ultima decisione ha fatto seguito (nella sua nuova decisione) l'aumento della misura del concorso di colpa della BA dal 15% ad 113, ferma restando quindi la (nettamente prevalente) responsabilità dell'automobilista; e tale (implicita) valutazione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati. Quanto alla compensazione delle spese del grado di cassazione e del successivo grado di merito va ribadito che "Esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui a giustificazione della disposta compensazione siano adottate ragioni illogiche o erronee" (v. Cass. n. 5909 del 14/06/1999); poiché tali ragioni illogiche o erronee nella specie non sono state addotte la doglianza non può essere accolta. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (va peraltro respinta la richiesta dalla parte controricorrente di risarcimento danni ex art. 96 - evidentemente primo comma - c.p.c., non risultando la mala fede o colpa grave) e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 455,67, oltre e 4.000,00 (quattromila euro) per onorario.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2002