Sentenza 24 febbraio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. (Nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per campionarli e bonificarli).
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 34689 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34689 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere – Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23231/2016 proposto da: L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO ARPESELLA; – ricorrente – contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) …
Leggi di più… - 2. Truffa: qual è la differenza rispetto al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
Leggi di più… - 3. Fuggire dal bar senza pagare il conto: conseguenze legaliAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 aprile 2023
- 4. Cosa rischia chi sostituisce l’etichetta del prezzo al supermercato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 ottobre 2022
- 5. Furto aggravato del mezzo fraudolento quando astuta predisposizione di mesi (Cass. 32874/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
In tema di reato di furto in abitazione, si parla di aggravante del mezzo fraudolento in presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose. Per l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento la frode rilevante deve riferirsi non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2017, n. 18655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18655 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2017 |
Testo completo
18655-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 558/2017 ANIELLO NAPPI Presidente. REGISTRO GENERALE MARIA VESSICHELLI N.38680/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SU AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del NI DI LEO che ha concluso per m ililiter diciári Cudito l'Avy L. Coladli aule in wat di L. Corino pr ricar esh the her coulero por l'accoglimento seiziconi TE RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza dell'1 giugno 2016, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara che aveva ritenuto AN FE, NI AN PI e TA PI colpevoli dei delitti di truffa, furto e resistenza, loro ascritti in concorso. Le modalità dei fatti erano così riassunte: la mattina del 21 aprile 2015, NI AN PI si era presentato in tre diverse abitazioni, spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva invitato le anziane persone offese a porre nel frigorifero il denaro contante affinchè non corresse il rischio di incendiarsi durante la verifica, aveva approfittato di tale occasione per sottrarlo, si era poi fatto consegnare anche i gioielli assumendo di doverli portare fuori dall'abitazione per campionarli e bonificarli;
agendo: - nella prima occasione, quale autore materiale sia del furto del denaro, sia della truffa dei gioielli, mentre TA PI e AN FE lo attendevano all'esterno a bordo di un'autovettura con targa clonata;
nella seconda occasione, quale autore materiale della truffa dei gioielli, mentre il FE, con il medesimo stratagemma, si era impossessato del denaro contante e TA PI li attendeva in auto;
nella terza occasione, ancora come autore materiale della truffa dei gioielli (a cui si aggiungeva anche denaro contante), mentre suo padre, TA PI, penetrava nell'abitazione del figlio della persona offesa, con le chiavi sottratte dallo stesso NI AN, impossessandosi di alcuni gioielli, mentre FE li attendeva a bordo dell'autovettura. Ai tre veniva inoltre ascritto il delitto di resistenza per la fuga ad alta velocità attuata quanto le forze dell'ordine, subito dopo la consumazione dei fatti sopra descritti, avevano cercato di fermarli. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni delle persone offese, che avevano descritto i variegati ruoli rivestiti dai tre imputati nei fatti di furto e truffa loro ascritti. A cui avevano concorso tutti, anche coloro che, volta a volta, avevano atteso in auto, sulla quale era stata d'altronde apposta una targa falsa, perché era il mezzo con il quale si sarebbe dovuto attuare, e si era effettivamente attuata, la fuga. -2 Propongono ricorso tutti gli imputati, a mezzo del loro difensori.
2 -1 Gli Avv. Laura Cargnino e Liborio Cataliotti, per TA e NI AN PI, articolano due motivi di ricorso. 2 1-1 Con il primo deducono la violazione di legge per avere la Corte ritenuto che le condotte ascritte ai ricorrenti a titolo furto concretassero invece, anch'esse, dei delitti di truffa. 1 Gli imputati, infatti, avevano ottenuto il possesso di tali beni con artifici e raggiri e non sottraendoli alle persone offese. Erano poi penetrati nelle varie abitazioni con l'espresso consenso degli occupanti. Ricordano inoltre che anche la mera precaria consegna costituisce quell'atto di disposizione patrimoniale che giustifica l'imputazione di truffa (Cass. n. 155/2011). - -2 - 1 2 Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla dichiarata colpevolezza degli imputati in riferimento al capo D della rubrica per avere ritenuto che gli imputati procedessero ad alta velocità per sottrarsi alla cattura ed impedire così il compimento dell'atto di ufficio, basandosi solo su un approssimativo calcolo della velocità, mentre da alcuni brani delle conversazioni intercettate si ricavava che i predetti procedevano lentamente. Non era stata poi neppure calcolata la distanza percorsa. Né vi era prova che essi avessero compreso che gli operanti che si erano loro affiancati intimando l'alt, fossero agenti, posto che erano in borghese.
2-2 Ancora l'Avv. Liborio Cataliotti, per tutti gli imputati, articola tre motivi. -Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli 2-2 -1 artt. 624 bis e 640 cod. pen., ed il difetto di motivazione per non avere la Corte ritenuto che le condotte descritte ai capi A, B e C configurassero tutte delle truffe e non, alcune, dei furti. Ciò in quanto le persone offese avevano consegnato, pur a seguito di artifici e raggiri, i beni agli imputati che avevano così ottenuto l'autonoma disponibilità degli stessi (Cass. n. 155/2011). -2 2 2 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 336 cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine al delitto di resistenza. Era infatti una mera congettura che i tre imputati fossero consapevoli di fuggire da agenti delle forze dell'ordine non essendo stato loro intimato l'alt. Non vi era prova che avessero messo a rischio l'incolumità di alcuno. Non vi era prova che la condotta potesse ascriversi a persone diverse dal conducente. -2 2 3 Con il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione in quanto non si era raggiunta la prova che FE avesse concorso nei delitti contestati ai capi A, B e C. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse dei tre imputati sono privi di fondamento e vanno, pertanto, rigettati. 2 1 - Il primo motivo di entrambi i ricorsi è speso sulla qualificazione giuridica delle condotte ritenute concreare dei furti piuttosto che delle truffe. Si è infatti argomentato che le somme di denaro sottratte nei primi due furti ed i beni sottratti nel terzo fossero stati comunque volontariamente consegnati dalle persone offese ad uno degli imputati così realizzando quella trasmissione volontaria, seppur di mero fatto, del loro possesso che connota la truffa piuttosto che il furto. Nel formulare tale eccezione la difesa non ha però tenuto alcun conto dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia (o altra qualità personale o d'ufficio o di servizio), adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (da ultimo: Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte, Rv. 262725 e, ancor prima, Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491). In altri termini quel che va investigato per verificare se la condotta configuri il delitto di furto piuttosto che quello di truffa è la volontà della persona offesa che, nel primo caso, consegna solo precariamente all'agente il bene di sua proprietà, non intendendone cedere né la proprietà né il possesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, pur viziata da artifici e raggiri, è proprio nel senso di cedere il bene all'agente. Il motivo è pertanto infondato. Peraltro nel terzo furto non si può neppure prospettare la questione dato che TA PI era entrato nell'abitazione della persona offesa servendosi della chiave sottratta dal figlio e realizzando la sottrazione senza alcun contributo fattuale della vittima. Se deve inoltre ricordare, in risposta all'osservazione difensiva circa l'avvenuto ingresso nelle abitazioni degli imputati con il consenso degli occupanti, che integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno (Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Crescimone, Rv. 261030).
2 - Sono inammissibili perché vertono sul fatto e sono anche manifestamente infondati i secondi motivi di entrambi i ricorsi spesi in ordine al 3 е compendio probatorio raccolto sul delitto contestato al capo D, la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifeste discrasie logiche, ha ritenuto che la condotta consumata dagli imputati integrasse gli estremi del delitto contestato e ciò in applicazione dell'orientamento consolidato secondo il quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, Rv. 257915), circostanze che, nel caso di specie, ricorrono avendo gli operanti riferito che gli imputati erano fuggiti a bordo della autovettura della compagna del FE (di elevata potenza) a velocità prossima ai 180/190 km/ora, transitando anche in centri abitati, tanto da sfuggire, per alcuni tratti, all'inseguimento, così da consentire il cambio del conducente da IC PI ad AN FE e da far fuggire NI AN PI con gran parte della refurtiva. Circostanze, quelle appena ricordate, che rendevano priva di aporie logiche manifeste anche la conclusione della Corte territoriale circa il concorso di tutti gli occupanti dell'auto nella condotta di resistenza.
3 - E' inammissibile perché interamente versato in fatto il terzo motivo di ricorso del solo avvocato Cataliotti, speso sul concorso di AN FE nei delitti di furto e truffa contestati, anche considerando che lo stesso non era stato riconosciuto da alcuna delle persone offese. La Corte territoriale aveva però congruamente motivato che, quantomeno, il predetto aveva atteso i due complici a bordo dell'autovettura pronto alla fuga, come era poi accaduto, autovettura che era nel suo possesso perché intestata alla convivente, alla quale era stata significativamente cambiata, prima della serie di truffe e furti di quel giorno, la targa. 4 Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore NappiAniello Na Enrico Vittorio Stanislao Scarlini 4 lungen vest