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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5992/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5992/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OC AN ricorrente e
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Elisa Siciliano P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'assegno di assistenza e della pensione di inabilità ex artt. 13 e 12, L. 118/71 a decorrere, rispettivamente, dall' 1.1.2021 e dall'1.8.2022 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei di assegno spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e affermava di voler provvedere al pagamento della CP_1
prestazione chiedendo termine a tal fine.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi che la materia del contendere non sia cessata nonostante i rinvii concessi dal giudice e la volontà dell' di eseguire la prestazione affermata sia in memoria CP_1
che nelle note scritte.
L' va quindi condannato al pagamento di quanto spettante. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014. Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n.
10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento delle somme dovute quali ratei CP_1
delle prestazioni assegno di assistenza e pensione di inabilità ex artt. 13 e 12,
L. 118/71 come riconosciute con sentenza n. 794/23 emessa il 14.5.2023 con la decorrenza ivi contenuta oltre accessori di legge;
- condanna l alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
TA SC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5992/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OC AN ricorrente e
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Elisa Siciliano P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria parte ricorrente, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'assegno di assistenza e della pensione di inabilità ex artt. 13 e 12, L. 118/71 a decorrere, rispettivamente, dall' 1.1.2021 e dall'1.8.2022 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei di assegno spettanti da tale data oltre interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e affermava di voler provvedere al pagamento della CP_1
prestazione chiedendo termine a tal fine.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi che la materia del contendere non sia cessata nonostante i rinvii concessi dal giudice e la volontà dell' di eseguire la prestazione affermata sia in memoria CP_1
che nelle note scritte.
L' va quindi condannato al pagamento di quanto spettante. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014. Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, Cass. S.U. n.
10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna l' al pagamento delle somme dovute quali ratei CP_1
delle prestazioni assegno di assistenza e pensione di inabilità ex artt. 13 e 12,
L. 118/71 come riconosciute con sentenza n. 794/23 emessa il 14.5.2023 con la decorrenza ivi contenuta oltre accessori di legge;
- condanna l alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
TA SC