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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara
Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 61362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017;
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1
dall'Avv. Fabio Ferrara e dall'Avv. Carmen Di Carlo, elettivamente domiciliata presso la sede legale aziendale in Via Casal Bernocchi n. 73; Pt_1
(Attore
Debitore Opposto)
CONTRO
- lettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
Studio dell'Avv. Lucio De Angelis in Via di Val Gardena n. 3, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sergio Greco del Foro di Cosenza;
(Convenuto
Terzo pignorato Opponente)
- rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borraccino ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Largo Arrigo VII, 4; Pt_1
(Convenuto
Creditore intervenuto Opposto)
1 - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Melchiorri e Paolo CP_3
Melchiorri ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Via Pt_1
Sardegna n. 50;
(Convenuto
Creditore intervenuto)
- rappresentata e difesa dall'Avv. Dora De Rose, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Viale Europa n. 190; Pt_1
(Convenuto
Terzo pignorato)
- Controparte_5
(Convenuto contumace
Creditore procedente opposto)
- Controparte_6
- Controparte_7
- Controparte_8
- Controparte_9
- Controparte_10
- CP_11
- ; Controparte_12
- ; Controparte_13
Contro
- Controparte_15
- CP_16
- Controparte_17
- Controparte_18
Contr
- CP_20
- Controparte_21
- CP_22
- (Convenuti contumaci Controparte_23
Creditori intervenuti)
Litisconsorte necessario ex art.102 2 comma c.p.c. CP_24
2 OGGETTO: Giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., promossa da avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. Controparte_1
emessa, in data 18.03.2016, dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura R.G. n.
17540/2013;
CONCLUSIONI: “Rigettare ogni pretesa creditoria ex adverso vantata e di cui alle domande già contestate, e che tutt'ora si contestano per le ragioni già espresse in premessa, oltre che per l'intervenuto pagamento dei crediti azionati, giuste ordinanze di assegnazione n. 29781/2014; 29779/2014; e giusti dettagli sospesi nn.
997201550028510124 del 13.11.2015 e 997201550028510123 del 13.11.2015; e ordinativo di pagamento n. 1714 del 31.12.2015, qui allegati”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione l' ha introdotto il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., promossa da Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. emessa, in data 18.03.2016, dal
[...]
Giudice dell'Esecuzione nella procedura R.G. n. 17540/2013 con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dal creditore intervenuto è stata Controparte_2 accertata la sussistenza dell'obbligo del terzo, nei CP_1 Controparte_1
confronti dell' . Parte_1
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata attivata dalla e poi Controparte_1 definita, in fase sommaria, con declaratoria di non luogo a provvedere, pronunciata in data 24/05/2017, con termine per l'introduzione del giudizio di merito fissato sino al
10.09.2017. Parte Il merito è stato introdotto da con giudizio di merito rubricato al R.G. n. Parte 60181/2017. In detto giudizio (R.G. n. 60181/2017) ha reiterato le doglianze già sollevate in sede di giudizio di opposizione ex art 617 c.p.c. (ove assumeva la veste di opponente). Parte Il giudizio di merito introdotto da (R.G. n. 60181/2017) è stato deciso in data
11/07/2024 con declaratoria di estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo atteso che l'attrice on ha, nel termine perentorio fissato dal Giudice, Parte_3
provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del terzo . Controparte_4
3 Il merito è stato inoltre introdotto anche dall' col presente giudizio (rubricato Parte_1 al R.G. n. 6132/2017).
L' nel riassumere tale giudizio a cognizione piena, col proprio atto di Parte_1
citazione, ha eccepito che gli interventi spiegati nella procedura esecutiva R.G. n.
17540/2013 dai creditori e - i quali avevano Controparte_6 Controparte_2
determinato l'estensione del pignoramento - fossero non titolati e già oggetto di disconoscimento ex art. 499 c.p.c;
Nello specifico, l'attrice ha disconosciuto i crediti portati dalle fatture allegate dalla
[...] in quanto relative a somme ritenute inesigibili. Analogamente inesigibili Controparte_6
risulterebbero gli importi di cui alle fatture emesse sempre dalla ma Controparte_6
poi cedute alla CP_2 CP_2
Infine, sempre quanto a quest'ultimo creditore, l'attore ha lamentato altresì che questo avrebbe azionato un titolo, il decreto ingiuntivo n. 400 del 2010, già interamente soddisfatto con ordinanze di assegnazione nn. 29781/2014, 29779/2014 e dettagli sospesi nn. 997201550028510124 del 13.11.2015 e 997201550028510123 del
13.11.2015 ed ordinativo di pagamenti n. 1714 del 31.12.2015.
Assunte tali premesse, l'attrice ha richiesto a questo Tribunale di voler accertare come inesistente ogni pretesa creditoria ex adverso vantata nei suoi confronti.
In data 04.01.2018 si è costituita in giudizio, quale parte convenuta, la Controparte_1
, riproponendo le medesime argomentazioni allegate con ricorso in
[...] opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e reiterate nel giudizio di merito R.G. n.
60181/2017, dolendosi che l'indagine condotta dal Giudice dell'esecuzione fosse stata esperita in modo inesatto e non esauriente perché circoscritta alla sola contabilità speciale accesa presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, prescindendo dall'esame complessivo delle scritture contabili. Tale indagine avrebbe avuto il demerito di aver considerato disponibili per l'assegnazione somme invece dirette a far fronte a precedenti procedure esecutive promosse in danno dell'Azienda sanitaria esecutata.
In data 18.12.2017 si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito Controparte_2
che il proprio intervento nella procedura esecutiva, al momento in cui fu spiegato, fosse
4 legittimo e titolato atteso che i crediti azionati fossero stati soddisfatti poi solo in seguito, con ordinanze di assegnazione assunte in altre procedure esecutive. ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversaria. Controparte_2
In data 11.06.2018 si è costituita in giudizio la quale ha richiesto il Controparte_25 rigetto della domanda di parte attrice.
In data 09.01.2018 si è costituita in giudizio rimettendosi al Giudice Controparte_4
e rilevando di essere stata convenuta in giudizio ai soli fini della corretta instaurazione del contraddittorio
Successivamente all'instaurazione del contraddittorio nei confronti di , quale CP_24
terzo pignorato litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. , con provvedimento del
30.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
La domanda è inammissibile.
Preliminarmente, occorre precisare che il thema decidendum del giudizio di merito è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto della successiva fase di merito non può contenere un diverso “petitum” (Sez. 3 – Sentenza n.
7163 del 10.03.2023) né può introdurre un nuovo tema d'indagine ed ampliare i termini della controversia (Sez. 3 – Sentenza n. 2809 del 21.02.2025).
Da quanto premesso consegue l'inammissibilità di questioni allegate in sede di merito e non prospettate dal debitore opponente nella precedente sede sommaria e l'inammissibilità della domanda ove questa concerna un oggetto diverso da quello del giudizio di opposizione che si intende riassumere.
Ebbene, nella fattispecie in esame l'accertamento dell'obbligo del terzo era stato promosso dal creditore intervenuto il quale aveva contestato la Controparte_2
Parte dichiarazione resa dal terzo Oggetto del giudizio ex art. 549 c.p.c. è stata pertanto l'indagine sulla sussistenza presso il Tesoriere terzo di somme di pertinenza dell'Azienda esecutata, da impiegare nella procedura esecutiva, fino alla concorrenza dell'importo pignorato.
In particolare, con l'ordinanza è stato evidenziato che “sebbene, per il pignoramento Part delle somme di pertinenza degli enti pubblici quali le giacenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato, la legge richiami lo schema processuale del pignoramento presso
5 terzi (v. art. 1 bis co l, ll e IV I. n.720/1984) tuttavia la banca esercente il servizio di tesoreria per conto dell'ente pubblico debitore, seppure assuma la formale qualifica di terzo pignorato, non è affatto debitrice verso l'ente stesso, delle somme depositate presso la tesoreria, limitandosi essa a gestirle, talché non risulta in alcun modo predicabile l'estinzione per compensazione tra le poste attive in esame ed eventuali crediti che la banca stessa vanti nei confronti dell'ente medesimo; per altro verso, la legge non riconosce al tesoriere alcun eccezionale diritto di soddisfare i propri crediti
- fuori dal processo esecutivo, e con assoluta precedenza sui creditori pignoranti - direttamente sui fondi dell'ente gestito, come giacenti in tesoreria, dovendo egli comunque, in caso di pignoramento, vincolare i fondi stessi, in quanto esistenti, destinandoli alla intrapresa esecuzione(...)con la conseguenza che, in caso di pignoramento, presso il terzo Tesoriere, dei saldi dei conti di tesoreria intestati ad ente pubblico - sia relativi alla gestione di fondi depositati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sia relativi a somme direttamente depositate presso il Tesoriere medesimo - ove la descritta situazione estintiva, come nel caso di specie, non sia stata ancora realizzata, i crediti per anticipazioni del Tesoriere, a norma dell'art. 2917 c.c. ("Se oggetto del pignoramento è un credito l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione"), non possono, in ogni caso essere opposti agli esecutanti al fine di neutralizzare i saldi attivi dei conti medesimi, con la conseguenza che, nel determinare l'ammontare delle somme di pertinenza dell'ente pubblico esecutato, al momento del pignoramento eseguito presso il terzo tesoriere, non
è consentito detrarre, dall'ammontare delle somme giacenti presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato, l'importo delle somme, delle quali l'ente stesso risulti debitore nei confronti del suo tesoriere in conseguenza degli anticipi da questi effettuati, secondo le previsioni del contratto di tesoreria, su conto corrente dal primo presso il secondo intrattenuto”.
Assunte tali premesse, il Giudice dell'esecuzione ha quindi dichiarato che “alla data della notifica dell'atto di pignoramento in estensione, giacevano, sui conti in essere presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, gestiti dal Tesoriere
somme di pertinenza dell'esecutata Controparte_1 Parte_4
[..
[...] per importo pari a € 8.246.674,98 disponibili per la presente procedura
[...] esecutiva n. 17540/2013 r.g.e.”.
Come detto tale ordinanza veniva opposta dal terzo pignorato Controparte_1
con l'opposizione agli atti esecutivi datata 08.04.2016. Il Giudice, con ordinanza
[...] depositata il 24.05.2017, pronunciava il non luogo a provvedere sulla stessa ed assegnava termine per il merito sino al 10.09.2017. Parte I motivi dell'opposizione 617 c.p.c. promossa da hanno investito la questione relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo compiuto nelle forme endoesecutive in Parte quanto con l'opposizione spiegata ha inteso contestare la sussistenza, presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di somme, gestite dall'Istituto, di pertinenza dell'esecutata , da impiegare nella procedura Parte_4
Parte esecutiva n. 17540/2013 r.g.e. Invero, si è doluta dell'indagine condotta dal
Giudice dell'esecuzione, esperita, a suo dire, in modo inesatto e non esauriente perché circoscritta alla sola contabilità speciale accesa presso la competente Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato, prescindendo dall'esame complessivo delle scritture contabili. Tale ricostruzione avrebbe fatto sì che fossero stati ritenuti disponibili importi in verità non aggredibili perché diretti a garantire precedenti procedure esecutive, Part promosse in danno dell' secutata.
L'atto introduttivo del giudizio di merito doveva dunque, necessariamente, contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinnanzi al giudice dell'esecuzione.
Ebbene, nel disattendere tale evidenza, nel presente giudizio l' non ha Parte_5
sollevato alcuna eccezione in merito all'ordinanza che ha definito la fase di accertamento ex art. 549 c.p.c.. L'asl invero ha promosso un atto di citazione in riassunzione investendo unicamente questioni non affrontate nel giudizio di accertamento 549 c.p.c. ed estranee anche al successivo giudizio di opposizione 617
c.p.c. Invero, l'azienda sanitaria esecutata con l'atto di citazione in riassunzione ha chiesto di “Rigettare ogni pretesa creditoria ex adverso vantata e di cui alle domande già contestate, oltre che per l'intervenuto pagamento dei crediti azionati”.
Trattasi di una domanda avente un contenuto diverso da quello dell'opposizione 617
c.p.c., a tale accertamento relativa. Un tema, a ben vedere, neppure accennato nella
7 comparsa di costituzione in opposizione agli atti esecutivi spiegata da nel Parte_1 giudizio di opposizione promosso da in fase sommaria. Parte_3
Si è dunque in presenza di un inedito tema d'indagine, non oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., che implica un ingiustificato ampliamento dei termini della controversia.
Non appare dunque riassunta nel giudizio a cognizione piena, la questione concernente l'accertamento dell'obbligo del terzo, thema decidendum della fase sommaria dell'opposizione 617 c.p.c..
Naturale precipitato di tale rilievo è l'inammissibilità della domanda.
Peraltro, l'inammissibilità della domanda di parte attrice, in quanto contenente motivi nuovi rispetto a quelli fatti valere in sede sommaria, non è sanabile dalle difese svolte Parte da volte ad introdurre in maniera surrettizia, e senza proporre rituale ed apposita domanda riconvenzionale, il thema decidendum della fase sommaria, non oggetto però di domanda attorea, oltretutto considerando che la comparsa di risposta risulta comunque depositata il 04.01.2018 ossia in data successiva alla scadenza del termine perentorio del 10.09.2017 previsto in seno all'ordinanza sommaria ex art. 617 c.p.c. per l'introduzione del relativo giudizio di merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza rispetto a ed che hanno CP_3 Controparte_2
Parte chiesto il rigetto della domanda attorea e vengono compensate nei confronti di in sostanziale adesione rispetto all'accoglimento dell'opposizione, e nei confronti di
[...]
. CP_4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
- Dichiara la contumacia delle parti di Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 CP_24
Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Contr ; ;
[...] Controparte_13 Controparte_15
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18
Cont
[...] CP_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23
;
[...]
- Dichiara inammissibile la domanda formulata dall' ; Parte_6
8 - Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_25 ed liquidate in € 14.000 ciascuno, oltre accessori di legge ove dovuti, Controparte_2
con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Parte
- Compensa le spese di lite nei confronti dei convenuti e . CP_4
Roma, 17.03.2025
Il Giudice (dott.ssa Chiara Aytano)
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