Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1986, n. 8944
CASS
Sentenza 7 ottobre 1986

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Non è applicabile la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale all'imputato che persegua, come fine ultimo, l'eversione violenta dell'ordine costituzionale; infatti tale motivo non può essere considerato ne' sociale, ne' morale. ( Conf mass n 167439).*

Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, deve essere considerato lo scopo per il quale è stato commesso il reato e non quello ulteriore di altre azioni dell'agente o più in generale dell'organizzazione criminale del quale quest'ultimo fa parte. (fattispecie in tema di delitto di rapina). ( V mass n 161398; ( V mass n 159115).*

L'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo (cosiddetto "pentito") è subordinata ad un suo controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità e ad un riscontro "estrinseco", da compiere attraverso elementi obiettivi o attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati. ( V mass n 175202; ( V mass n 173028; ( V mass n 172106; ( V mass n 171505; ( V mass n 171411; ( V mass n 169343; ( V mass n 168352; ( V mass n 167472; ( V mass n 165644; ( V mass n 164523; ( V mass n 164237; ( Conf mass n 175262; ( Conf mass n 174871; ( Conf mass n 174869; ( Conf mass n 174748; ( Conf mass n 174632; ( Conf mass n 173302; ( Conf mass n 172145; ( Conf mass n 168981; ( Conf mass n 168459; ( Conf mass n 165384; ( Conf mass n 163784; ( contra mass n 175238, ed ivi citate; ( contra mass n 174960; ( contra mass n 174279; ( contra mass n 173797; ( contra mass n 172634; ( contra mass n 169438; ( contra mass n 168799; ( contra mass n 166829; ( contra mass n 166180; ( contra mass n 162616; ( contra mass n 162609; ( contra mass n 162118).*

In tema di banda armata, ai fini dell'applicabilità dei casi di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen., non è necessario che la consumazione del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e che vi sia stata condanna per tale delitto. Il giudice infatti è tenuto ad acclarare rigorosamente che ne sussistano le condizioni, accertando anche incidentalmente se ricorra la condizione negativa in discorso, ossia che nell'ambito della banda armata non sia stato in precedenza commesso uno qualsiasi dei delitti scopo. ( Conf mass n 165058).*

Il rapporto tra il reato di banda armata e quelli di associazione sovversiva o associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico non è di specie a genere, ma di mezzo a fine: essi pertanto possono concorrere. ( Conf mass n 172979, ed ivi citate; ( Conf mass n 170095; ( Conf mass n 169198; ( Conf mass n 165061).*

La circostanza diminuente speciale della lieve entità del fatto, applicabile a tutti i delitti contro la personalità dello stato, ha carattere obiettivo, in relazione al danno o al pericolo per il bene giuridico protetto. Essa quindi non è correlata - per i reati associativi contro la personalità dello stato - all'entità della condotta di ogni singolo imputato o al suo apporto operativo all'associazione o alla banda, bensì alla dimensione di questa ed al contenuto del suo programma operativo. ( Conf mass n 174743; ( Conf mass n 172982, ed ivi citate; ( Conf mass n 172345; ( Conf mass n 172067; ( Conf mass n 166637; ( Conf mass n 164238).*

Non costituisce revoca della nomina del difensore di fiducia, la dichiarazione inserita nel processo verbale, con la quale l'imputato affermi di non riconoscere la Corte, di non volersi difendere e di non volere delegare nessuno a difenderlo. Tale espressione infatti rappresenta solo una radicale contestazione del giudizio con un ideale rifiuto di qualunque Forma di difesa, personale e tecnica, e non può avere Rilevanza processuale, poiché non manifesta la volontà di incidere sul rapporto fiduciario instaurato con il suo legale. ( V mass n 167003; ( V mass n 147497; ( Conf mass n 152687).*

Dalla partecipazione ad un'associazione delittuosa (nella specie banda armata) ed anche da un particolare ruolo nell'associazione non discende automaticamente la responsabilità per reati (nella specie detenzione di armi) riferibili all'associazione medesima: vanno infatti accertati sempre quegli elementi di condotta e di dolo sui quali si deve fondare la responsabilità personale. ( V mass n 164420; ( Conf mass n 173555; ( Conf mass n 170094; ( Conf mass n 164251).*

La questione concernente la continuazione tra fatti oggetto del procedimento in Cassazione e di altro conclusosi con sentenza definitiva innanzi al giudice di merito è proponibile per la prima volta innanzi alla Corte; quest'ultima deve prenderla in esame e, ove la riscontri fondata, rimettere il procedimento al giudice del rinvio. ( V mass n 169659; ( V mass n 163092; ( V mass n 151532; ( V mass n 168180; ( V mass n 161342; ( Conf mass n 175353; ( Conf mass n 174669; ( Conf mass n 172327; ( Conf mass n 170768; ( Conf mass n 165560; ( Conf mass n 165248; ( Conf mass n 162882).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1986, n. 8944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8944
    Data del deposito : 7 ottobre 1986

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