Sentenza 7 ottobre 1986
Massime • 9
Non è applicabile la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale all'imputato che persegua, come fine ultimo, l'eversione violenta dell'ordine costituzionale; infatti tale motivo non può essere considerato ne' sociale, ne' morale. ( Conf mass n 167439).*
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, deve essere considerato lo scopo per il quale è stato commesso il reato e non quello ulteriore di altre azioni dell'agente o più in generale dell'organizzazione criminale del quale quest'ultimo fa parte. (fattispecie in tema di delitto di rapina). ( V mass n 161398; ( V mass n 159115).*
L'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo (cosiddetto "pentito") è subordinata ad un suo controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità e ad un riscontro "estrinseco", da compiere attraverso elementi obiettivi o attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati. ( V mass n 175202; ( V mass n 173028; ( V mass n 172106; ( V mass n 171505; ( V mass n 171411; ( V mass n 169343; ( V mass n 168352; ( V mass n 167472; ( V mass n 165644; ( V mass n 164523; ( V mass n 164237; ( Conf mass n 175262; ( Conf mass n 174871; ( Conf mass n 174869; ( Conf mass n 174748; ( Conf mass n 174632; ( Conf mass n 173302; ( Conf mass n 172145; ( Conf mass n 168981; ( Conf mass n 168459; ( Conf mass n 165384; ( Conf mass n 163784; ( contra mass n 175238, ed ivi citate; ( contra mass n 174960; ( contra mass n 174279; ( contra mass n 173797; ( contra mass n 172634; ( contra mass n 169438; ( contra mass n 168799; ( contra mass n 166829; ( contra mass n 166180; ( contra mass n 162616; ( contra mass n 162609; ( contra mass n 162118).*
In tema di banda armata, ai fini dell'applicabilità dei casi di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen., non è necessario che la consumazione del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e che vi sia stata condanna per tale delitto. Il giudice infatti è tenuto ad acclarare rigorosamente che ne sussistano le condizioni, accertando anche incidentalmente se ricorra la condizione negativa in discorso, ossia che nell'ambito della banda armata non sia stato in precedenza commesso uno qualsiasi dei delitti scopo. ( Conf mass n 165058).*
Il rapporto tra il reato di banda armata e quelli di associazione sovversiva o associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico non è di specie a genere, ma di mezzo a fine: essi pertanto possono concorrere. ( Conf mass n 172979, ed ivi citate; ( Conf mass n 170095; ( Conf mass n 169198; ( Conf mass n 165061).*
La circostanza diminuente speciale della lieve entità del fatto, applicabile a tutti i delitti contro la personalità dello stato, ha carattere obiettivo, in relazione al danno o al pericolo per il bene giuridico protetto. Essa quindi non è correlata - per i reati associativi contro la personalità dello stato - all'entità della condotta di ogni singolo imputato o al suo apporto operativo all'associazione o alla banda, bensì alla dimensione di questa ed al contenuto del suo programma operativo. ( Conf mass n 174743; ( Conf mass n 172982, ed ivi citate; ( Conf mass n 172345; ( Conf mass n 172067; ( Conf mass n 166637; ( Conf mass n 164238).*
Non costituisce revoca della nomina del difensore di fiducia, la dichiarazione inserita nel processo verbale, con la quale l'imputato affermi di non riconoscere la Corte, di non volersi difendere e di non volere delegare nessuno a difenderlo. Tale espressione infatti rappresenta solo una radicale contestazione del giudizio con un ideale rifiuto di qualunque Forma di difesa, personale e tecnica, e non può avere Rilevanza processuale, poiché non manifesta la volontà di incidere sul rapporto fiduciario instaurato con il suo legale. ( V mass n 167003; ( V mass n 147497; ( Conf mass n 152687).*
Dalla partecipazione ad un'associazione delittuosa (nella specie banda armata) ed anche da un particolare ruolo nell'associazione non discende automaticamente la responsabilità per reati (nella specie detenzione di armi) riferibili all'associazione medesima: vanno infatti accertati sempre quegli elementi di condotta e di dolo sui quali si deve fondare la responsabilità personale. ( V mass n 164420; ( Conf mass n 173555; ( Conf mass n 170094; ( Conf mass n 164251).*
La questione concernente la continuazione tra fatti oggetto del procedimento in Cassazione e di altro conclusosi con sentenza definitiva innanzi al giudice di merito è proponibile per la prima volta innanzi alla Corte; quest'ultima deve prenderla in esame e, ove la riscontri fondata, rimettere il procedimento al giudice del rinvio. ( V mass n 169659; ( V mass n 163092; ( V mass n 151532; ( V mass n 168180; ( V mass n 161342; ( Conf mass n 175353; ( Conf mass n 174669; ( Conf mass n 172327; ( Conf mass n 170768; ( Conf mass n 165560; ( Conf mass n 165248; ( Conf mass n 162882).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1986, n. 8944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8944 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1986 |
Testo completo
L
A
7. 8944 MASSIRIO N I
G I
AL R
REPUBBLICA ITALIANA O Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del
7-8ottobre
1986. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2743
Dott. OR. CARNEVALE Presidente
LD PAPA Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
2. >>>> PA . LA CAVA N. 30248/86
3. Lucie DEL VECHIO.
+ GI LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI OR n.12.11.47, AL 30
Fortunate n. 21.4.45, Bandirali VI n. 26.12.57,
CORTE DI CASSAZIONE IS GI n.. 7.. 2.48,. LL MAa RO OFCIO COPIE
n. 30.10.54, Bergamin, GI n. 31.8.48, Beringhelli Richiesta copia studio dal Sig. SACUO IE n.. 26.9.56, BE AN n. 10.6.50, „ per dianti € 17,56 it 1-6 DIC. 2007. Bonechi LA n. 29.9.46, CA GE n., 2.8.42, IL CANCELLIERE Cappelli Giovanni n. 2.5.46, Caravati Aldo n. 3.4.483.4.48
RA NA n. 25.9.57, TA ID n.3.1.55
Codazzi AS n.15.9.57, Comincini IL n.12.1.52,
Conti ER n. 30.5.52, Coppola OF-GA n..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma 26.3.54, EL AR n. 4.2.54, EN CC
n. 6.6.54, FE RO n. 23.1.57, Gagliardi Ange-
10 n. 7.8.51, EL DR n. 8.8.59, Gentile Fran-
cesco n. 1.9.59, Griso EN n. 8.2.58, Intorrella
LE n. 22.4.50, Larici TO n. 29.9.50, Mar-
gutti AS n. 29.3.58, Mascheroni GR n.
2.3.58, Minervino LA n. 16.1.58, Morrone Patri- zia n. 8.9.55, TA UR n. 8.6.49, Pagani LO
n. 1.6.48, Paganin LU n. 11.9.60, IN Gian-
franco n. 4.5.47, VI ZI n. 22.11.57,
IO Commeo- D'OT SS n. 11.10.54,
IR DR n. 18.10.56, Prando EZ n. 11.6.56,
Pugliese PI-MAo n. 21.6.42, SO RT n.21.3.49,
LL France n. 13.8.59, Sai DO n. 14.7.61,
Samaden ST n. 13.4.56, NN AS n.27.10.56,
ON Francesco n. 21.8.56, SS Francesco n.
1.10.55, Strano TE n. 5.8.39, Ventura LE
n. 25.10.49, Vendemmiati ST n.. 30.9.47, VI
DA n. 21.10.52, ET ST n. 28.6.58, ZO
MAa ER n. 18.11.55, ZO RI n. 28.7.47,
P.M. contro
BB AN n. 26.10.57, Alfieri OR n.11.8.56,
IS GO n. 18.9.57, BA RC n. 17.9.58,
LD AS n. 6.9.56, LE SC
21.6.53, Bertagna AR n. 8.7.50, NO RT- n. 23.1.53, AR AU n. 12.11.52, Colla Gior-
gio n. 26.7.57, MB CA n. 19.7.52, MB
CA n. 2.4.49, Coral PA n. 12.9.56, Cosenza
EP n. 18.9.48, OS AS, n. 29.5.59, De
LV IA n. 23.7.53, Di AS NT
n. 23.7.58, Elicio PA n. 2.9.55, Facchinetti
PatriIO n. 10.12.49, NE AU 16.8.53, Ferran-
di MAe n. 12.12.55, NZ IE GE n.9.10.53,
Genova AR n. 28.2.60, BE AU n.
29.12.53, Giordani RT. n. 31.5.47, NO Fran-
cesco n. 15.12.52, VI RB -SE n. 12.2.56,
Grizietto GI n. 24.9.48, Landi EP n.22.5.55,
US IE n. 26.3.58, AZ IE GE n.
7.7.52, RO Gennare n. 15.1.59, Mainardi Giovan-
ni n. 5.7.41, Mancini RO n. 30.9.48, AR Ma-
rio- GI 22.11.50, MA ST n. 17.8.55, Memeo
EP n. 11.10.58, MI AU n. 3.10.50, Mo-
randini PA n. 5.7.59, PA AU n. 10.8.54,
PA GI n. 27.3.52, IN -TT RI
n. 8.5.52, Passamonti AR n. 23.3.55, OI En-
rica n. 5.11.59, RD RO n. 25.10.50, Righi-
Riva Giuliane n. 30.4.48 , Rosenzweig Caterina n.
23.9.52, Sorella IC n. 26.4.57, AI LL
n. 17.8.59, ET ON n. 30.6.55.
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di AN in data 7-10-85.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal
Consigliere dott. Lattanzi
Uditi, per la parte civile, gli Avv.ti Corso Bovio
Vincenzo Nunziata
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dr. Scopelliti
che, ha concluse per l'inammissibilità dei ricorsi di:
|NI, AL, Bandirali, Beringhelli, CA, Cara-
vati. Coppola, EL, Larici, UT, Pagani,
Peyiapi, Prando, Sai, Vendemmiati, ZO M. ER,
ZO RI, NE, OI per mancata presentaIO-
ne dei motivi a Meme EP per rinuncia.
Chiede annullamento senza rinvio per prescriIOne-
relativa ai capi.:
capo 7 per BA RD
capo. 10 per MB,, BA, CH
capo 12 per BA CH
Capo 13 per. BA CH
capo 15 _per_ Beringhieri US
capo 16 Beringhieri Bellarè per
NO lans
саро 23 per BA PA.
capo 27 per BA capo 29 per capo 33 per cape 34 per capo 37 per capo 40 per capo 43 per capo 51 per capo 53 per capo 54 per cape 57 per capo 61 per capo 67 per capo 68 per capo 70 per capo 73 per capo 75 per capo 78 per capo 81 per capo 91 per capo 93 per capo 98 per
RD
BA
IR, ET BA
US AR
BA MO
BA AL
BA MB CA
US NO LE
BA LI NE
PA
BA
AR
BA
BA US
US
US
BA ET
CH NN
NN CH
NN CH
US MO
BA AL US
CH MO
PA NN
BA capo 115 per capo 141 per capo 217 per capo 383 per capo 384 per capo 400 per capo 412 per capo 425 per capo 429 per
саро 462 per capo 483 per
саро 491 per capo 507 e 508 per capo 513/7/8 per capo 530 per
AZ,
capo 536 per capo 552 per capo 568/9/71 per capo 574 per capo 588 per capo 594 per
OS
US BA
IS, FE, AI
BA Righi-Riva
BA Righi-Riva
Landi
RD
BA Landi
RA LD
BA IO
IN-TT
BA
IN G. BA MI
RD
BA MO
IN -TT
Righi-Riva, Passamonti
Comincini, Larici, Gagliardi
BA TA Intorella
RD RA
BA, Cosenza, IN-
TT, Coppola
BA MO
IN BA
RA capo 599 per RD
capo 610 per TA
capo 686 per LD
capo 694 per OS
capo 700 per AL
capo 710 per OS
саро 714 per RA FE
Chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Genera-
18
Chiede annullamento con rinvio per SS in merito alla continuaIOne e per BE riguardo alla con-
cessione delle attenunanti generiche. Chiede inoltre il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Domenico Servello Domeni-
co Contestabile, Tommaso Mancini OR D'Aiello,
Federico Stellari, RT Tommasini, TE Dominio-
ni, Gabriele UG, IO TT, OR HI,
IN VI, MA LI, Francesco Pisco-
po, Michele Continiello. 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LA FASE ISTRUTTORIA E IL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO.
come ricorda la sentenza 28.11.83 Il 24.9.80 -
della Corte di assise di AN
- il nucleo operativo dei carabinieri di quella città aveva denunciato Mar-
co BA per partecipaIOne alle FormaIOni comuni-
ste combattenti, partecipaIOne desunta dalla compara-
IOne della grafia di BA con quella di un docu-
mento sequestrato il 13.9.78 nel covo di via Negroli
e relativo ad una rapina in danno di due vigili urba-
ni, rivendicata dalle Squadre armate proletarie. Pure
della grafia di BA erano risultati gli indirizzi manoscritti su alcune buste, contenenti volantini di
IA SS, spedite ad alcuni giornalisti.
Il Procuratore della Repubblica di AN il
24.9.80 aveva emesso un ordine di cattura nei confron ti di BA, che arrestato era stato interrogato u-
不 na prima volta il 2.10.80 ma aveva negato ogni respon sabilità. Il giorno successivo però BA aveva chie sto di essere reinterrogato e il 4.10.84 aveva inizia-
to una lunga confessione: aveva confessato di essere stato l'autore dell'omicidio di LT TO (avvenu to il 28.5.80) e di essere componente della Brigata
28 marzo;
aveva riferito i nomi di altri due componen ti (US e MO), conosciuti con le vere genera-
lità, e elementi per identificarne altri tre (De Ste-
fano, AR e NO).
Erano stati fermati De ST, US e MO. 2
Quello stesso 4 ottobre i carabinieri avevano con segnato alla procura un rapporto in cui avevano denun ciato i fermati e il BA in relaIOne ad una rapi na avvenuta in luglio alla banca di viale Molise, per la quale avevano acquisito un filmato da cui, a trat-
ti distintamente a tratti meno, emergevano le immagi-
ni degli autori della rapina.
Il 7.10.80 erano stati fermati AR e NO;
la loro identificaIOne era stata difficoltosa perchè
erano le persone di cui BA sapeva meno. Egli pe-
rò aveva detto che si trattava di persone già apparte nenti alle Unità comuniste combattenti e prendendo in esame le risultanze relative alle indagini su quella formazione era emersa una serie di fotografie in cui comparivano questi due imputati, che in breve erano stati identificati e fermati.
Mentre proseguivano le dichiaraIOni di BA
erano stati arrestati RB VI ed RI Pasi-
ni TT, che risultavano aver operato in appoggio al la Brigata 28 marzo, ed inoltre SA AR, ROn
na RA, RI ON, IA De LV,
LO NZ, AO La NA, IE Marchet
tini ed NZ LA, ritenuti esponenti delle Forma-
IOni comuniste combattenti (e delle connesse Squadre
armate proletarie) e di IA SS.
Erano invece rimasti latitanti RO RE (che si sarebbe costituito nel settembre 1982), IL Co-
mincini, AU NE e GI PA.
Erano pure stati arrestati ID TA, Danie
le GH e ST MA ed erano state incrimina 3 te con nuove contestaIOni numerose persone già impu-
tate in altri procedimenti, come OR NI, For-
tunato AL, AS LD, SC LE,
MAa RO LL (all'epoca latitante), IE Bo-
nato e NT CO (latitanti e arrestati nel no-
vembre 1982), BI SA, RT NO, CA Colom
bo, RO ID FE, AS HI, Giananto-
nio ET, MAa ER ZO e AN OR.Sem
pre in seguito alle dichiaraIOni di BA e ad i-
struttoria formale già avviata, era stato emesso un
ordine di cattura nei confronti di AU PA.
La sentenza della Corte di assise di AN rile va che l'importanza delle dichiaraIOni di BA di pendeva non tanto dalla individuaIOne di un certo nu mero di imputati, quanto dal complesso di conoscenze
apportato sulle vicende terroristiche ed eversive del l'area milanese e lombarda, che aveva consentito di porre fine ad una serie impressionante di delitti: so
lo nella prima metà del 1980 vi era stata l'uccisione di tre guardie in via Schievano, di TI a Monza,
di WI VA e di ID AL a AN.
Il racconto di BA risaliva agli anni in cui studente al ginnasio Berchet di AN era stato uno dei giovani più attivi dell'autonomia, avviato insie- me con MAo DI ("Coniglio") alla pratica delit tuosa da RT IN, che di quei giovani era sta to vero e proprio "scopritore" e "maestro". BA,
parlando, aveva attraversato orizzontalmente il pano- rama della "lotta armata" milanese, spaziando nelle 4
diverse formaIOni armate, con l'unica ecceIOne del-
le Brigate rosse ed aveva innescato un processo a ca-
tena di dissociaIOni e confessioni rivelatosi deter-
minante per lo scardinamento delle organizzaIOni ter roristiche che operavano a AN e in Lombardia. A
quelle di BA infatti erano seguite le dichiaraIO
ni di MO, che non erano state altrettanto ampie ma avevano rappresentato la prima importante conferma delle rivelaIOni fino ad allora acquisite. Vi erano
poi state le confessioni di US e De ST, in se-
guito ritrattate, e quelle di TA e di IN
TT.
Il processo di dissociaIOne si era esteso anche alle carceri. Dopo gli interrogatori di BA, che lo coinvolgevano direttamente, aveva chiesto di esse-
re interrogato OR AL già condannato in un precedente procedimento. La dissociaIOne e la colla-
boraIOne, sia pure a diversi livelli e con conseguen ze di diversa portata, si erano moltiplicate: dalle dichiaraIOni di IE MB era scaturito l'ar-
resto di AZ, grazie al quale si erano accresciu te le conoscenze sul gruppo della Face Standard e su un intero settore di SO%; dall'arresto di ON e- rano venute le conferme sulla Brigata Lo Muscio e l'in dividuaIOne nel casertano di esponenti di Prima Linea;
aveva iniziato a collaborare EL, che aveva forni to informaIOni sui Reparti comunisti di attacco e aveva consentito l'individuaIOne di RA Al-
dovrandi; avevano parlato anche imputati minori, come h
LL.
Nel dicembre 1981, in base alle dichiaraIOni di
AL era stato individuato ed arrestato RO Ric-
ciardi, il quale aveva fornito un altro rilevantissi-
. mo contributo di conoscenza. Egli infatti aveva com-
pletato i racconti di BA e di DI sull'evo-
luIOne dell'Autonomia, come struttura organizzata nel varesotto, fornendo chiarimenti sulla spaccatura deter minatasi all'interno di SO e sulla conseguente na-
scita delle FormaIOni comuniste combattenti. Attraver
so le dichiaraIOni di RD erano stati identifi cati ed arrestati numerosi altri imputati, come Fac-
chinetti, EN, Di AS, OS, LD RA e
LU PR. Dopo alcuni mesi di detenIOne Ricciar
di aveva confessato l'omicidio di GI AL, sul
quale non sarebbe stato altrimenti possibile fare lu-
ce.
Sulla base delle dichiaraIOni di RD e di
AL era stato arrestato BI, esponente delle
Squadre armate proletarie di LU, che aveva confes-
sato il ferimento del dott. Lombardo di Varese.
Erano stati eseguiti sopralluoghi, perizie e al-
tri atti istruttori utili per controllare e verifica-
re le confessioni e le chiamate in correità.
Precedenti alle dichiaraIOni di BA erano stati gli arresti di IS e di ZI Ferronato
e MAa ER ZO (18.6.80), sorpresi a Pontenure con auto rubate e armi, mentre si apprestavano a com-
piere una rapina. In loro possesso erano stati trova-
ti biglietti ferroviari per il tratto AN-Pontenu- 6
re e bigliettini con utenze telefoniche in codice. Ar
menise inoltre era stato trovato in possesso di due banconote che facevano parte di una mazzetta asporta-
ta nel corso della rapina del 5.2.80 all'agenzia di
Fontevivo della Banca Emiliana.
A AN era stato arrestato RO ID FE, che era stato condannato in quei giorni a 28 anni di reclusione, ed era seguito l'arresto di AR Berta-
gna, che era stato visto incontrarsi con FE. Svi-
luppando le indagini sulla base anche di un mazzo di chiavi trovato in possesso di FE i carabinieri a-
vevano individuato l'alloggio torinese di via Chiala
11, dove erano stati sorpresi IS ed CA
OI; entrambi avevano lavorato nel reparto di E-
IO AV, capo reparto della Fiat OR, feri-
to alle gambe in un attentato compiuto il 21.12.79 e firmato dai Reparti comunisti d'attacco, cioè dall'or ganizzaIOne di cui faceva parte FE e che si era
attribuita a AN il ferimento di MAo IR e l'irruIOne a Radio Lombardia. Avevano fatto seguito l'individuaIOne dell'alloggio di NN ER, convi-
vente del IS, e il suo arresto, dopo il se-
questro di un fucile, di muniIOni di diverso cali-
bro, di targhe false, di schedari e di documenti i-
deologici.
Aveva così preso avvio il processo torinese sui
Reparti comunisti d'attacco.
Nell'ambito delle due istruIOni, di AN e di
Torino, l'Autorità giudiziaria di AN, anche su de 7
lega di quella di Torino, disponeva due distinte peri zie tecnico-balistiche sui reperti sequestrati in oc-
casione degli attentati a Gavello e a IR, al fi ne di accertare se i colpi fossero stati esplosi da u na o più delle armi corte da sparo sequestrate a Pon-
tenure e a AN.
Nell'istruIOne torinese si accertava che un vo-
lantino rinvenuto a AN, datato luglio 1980 e fir-
mato dalla O.C.C. Reparti comunisti (volantino nel qua le si rendeva nota la decisione della direIOne dei
Reparti comunisti d'attacco di mutare l'originaria de nominaIOne in quella di Reparti comunisti) era stato
dattiloscritto con la stessa macchina impiegata per la redaIOne di due distinti volantini con i quali e-
rano stati rivendicati gli attentati a AV e a Mi
raglia, volantini siglati R.C.A. e rinvenuti in più
copie sia a AN che a Torino e inviati per posta ad organismi di fabbrica di grosse aziende di AN
e provincia.
Nel frattempo IN TT aveva iniziato a ren-
dere dichiaraIOni relative tra l'altro ai Reparti co munisti d'attacco e alle Squadre comuniste dell'eser-
cito proletario, alla struttura dell'organizzaIOne,
ai suoi aderenti e ad alcune aIOni firmate dai Repar
ti nel corso dei successivi interrogatori aveva mes- so a fuoco particolari interessanti le indagini ed a-
veva fornito una quantità di informaIOni utili per la ricostruIOne dei fatti delittuosi ai quali aveva partecipato o dei quali aveva sentito parlare. Anche EL, arrestato il giorno di Natale del
1980, aveva iniziato a rendere dichiaraIOni successi vamente ampliate e approfondite. Ulteriori informaIO
ni sui Reparti comunisti d'attacco erano state forni-
te da RT VA, già appartenente a Prima linea,
dalla quale si era poi dissociato. Egli era stato le-
gato sentimentalmente con LL AI e ne aveva rice vuto le confidenze, venendo così a conoscenza dell'ap partenenza di questa e di IS ai Reparti comuni-
sti d'attacco e di diversi particolari sull'attività
dell'organizzaIOne.
La perizia balistica disposta dal p.m. di Milano
e dal g.i. di Torino aveva intanto permesso di indivi duare in una pistola automatica Beretta cal. 7,65 se-
questrata in occasione degli arresti di Pontenure l'ar ma con la quale erano stati esplosi i colpi che aveva no ferito AV e IR.
Con sentenza 27.7.81 il giudice istruttore di To
rino dichiarava la propria incompetenza per territo-
rio e ordinava la trasmissione degli atti all'Autori-
tà giudiziaria milanese, competente per ragioni di connessione. L'attività istruttoria svolta a AN
finiva così con il riguardare moltissimi reati, ogget to di procedimenti diversi e in particolare varie ipo tesi di banda armata.
Diversi procedimenti connessi venivano riuniti,
poi il giudice istruttore milanese faceva ordine nel-
l'immensa mole di dati raccolti, individuava per ogni imputato lo specifico contesto organizzativo e risi-
stemava l'intera materia processuale, dalla quale sca و
turivano sette procedimenti.
Alcuni di questi procedimenti, unitamente ad al-
tri poi riuniti dalla Corte di assise di AN, han-
no formato oggetto del giudiIO conclusosi in primo grado con la sentenza 28.11.83. Questo giudiIO ha ri guardato 124 imputati, nei cui confronti sono stati formulati 759 capi di imputaIOne per una serie impres sionante di reati: bande armate, attentati di vario genere, pubbliche istigaIOni, omicidi, tentati omici di, devastaIOni, incendi, sequestri di persona, mol-
tissime rapine, furti, danneggiamenti, ricettaIOni e molti altri reati%3B tra i quali quelli relativi alle armi. Si sono costituiti parte civile il sindaco di Mi
lano, l'A.T.M. di AN, la Banca Emiliana, ER
TO, in proprio e quale procuratore speciale di Ma
RI OL, madre dei minori CA e ET
TO, l'AssociaIOne lombarda giornalisti, la Presi
denza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero del-
le poste e telecomunicaIOni.
Il dibattimento davanti alla corte di assise si
è protratto per alcuni mesi e nel corso di esso alle
dichiaraIOni confessorie raccolte nell'istruIOne al tre se ne sono aggiunte che hanno anche indotto la corte ad effettuare alcuni sopraluoghi e durante uno di questi, disposto in base ad indicaIOni degli impu tati AR e NO, lungo l'argine del fiume Olo-
na sono state rinvenute armi e muniIOni della Briga- 10
ta 28 marzo che erano state affidate alla custodia dei due imputati.
Dopo una serie di vicende processuali che sono prive di interesse nel presente giudiIO di cassaIO-
la corte di assise con la sentenza del 28.11.83 ne,
ha riconosciuto in larga misura fondata l'impostaIO-
ne accusatoria, ritenendo, salvo limitate ecceIOni, la responsabilità degli imputati in relaIOne alle moltepli-
ci imputaIOni loro contestate.
I ricorrenti in particolare sono stati tutti con- dannati a pene varie, ad ecceIOne di GE CA e di
DO Sai, assolti per non aver commesso il fatto e
di SS IO CO D'OT assolta da al-
cune imputaIOni perchè il fatto non sussiste e da un'al tra per insufficienza di prove. 11 2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
Nel giudiIO di appello alle dichiarazioni
B nel confessorie rese nel corso dell'istruIOne
dibattimento di primo grado se пе БОЛО aggiunte numerose altre, giudicate nella sentenza di secondo grado essei significative, sia perché espressione di un mutato atteggiamento degli imputati rispetto alla
vicande terroristiche ed eversive di cui erano stati ulterioriprotagonisti, sia perché apportatrici di conoscenze a comumnque di conferme anche in quei casi in cui gli imputati avevano riconosciuto le proprie responsabilità, descrivendo i fatti ai quali avevano partecipato, senza però indicare le persone che con
loro avevano agito in concorso. La sentenza di appello ha ricordato in
particolare le dichiaraIOni di ON ET, di IS, di OI, di AI, di LD, di
CA MB, di RO, di IR, di LE,
di SA, di De LV, di BE, di Moria
ER ZO, e di MAne ZO, sulle quali si è
lungo intrattenuta, muovendo dall'affermazione che:
"l'efficacia di questo complesso di confessioni è di
sicuro rilievo sul piano processuale", perché gli autori поп si sono limitati a "fornire la prova più eclatante della propria responsabilità individuale,
arricchendo, avallando B rassicurando l'indubbia efficacia probatoria che già derivava dalle precedenti chiamate di correo, ma alla più generale attendibilità di coloro che avevano ampiamente 12 collaborato con le esigenze di giustizia hanno fornito apporto rassicurante di notevole interesse.
Tutto questo complesso di confessioni...
- secondo il giudice di appello è valso a dimostrare che non da
- una sola parte ma da una notevole miriade di soggetti processuali (persino da figure di notevole
spicco nelle formaIOni eversive oggetto del presente procedimento come MAa ER ZO, BI SA,
RT NO, ON ET e AS
LD) non sono venute che conferme, B mai smentite, in ordine all'assoluta veridicità di quanto era stato già rivelato". Il giudiIO di appello, protrattosi per vari
si è concluso con la sentenza del 7.10.85, che mesi,
nel complesso ha confermato la decisione di primo grado, con una serie di marginali interventi di
riforma, costituiti per lo più da riconoscimenti di attenuanti e da riduIOni di pene, specie per quegli imputati che nel giudiIO di secondo grado avevano mutato condotte processuale, con l'ammissione delle proprie responsabilittà ed il racconto delle vicende
assolti alle quali avevano partecipato. Sono stati insufficienza di prove AR EL e Maurizio per
AR, mentre ZI VI è stata prosciolta dal reato ascrittole per prescriIOne.
Il contenuto della decisione, se occorrerà, sarò
più specificatamente ricordato per i singoli imputati quando verranno esaminati i loro motivi di ricorso. 15
3. I RICORSI INAMMISSIBILI 3.1. 11 ricorso del procuratore generale. I
motivi di ricorso del procuratore generale sono stati presentati e ricevuti dal cancelliere alle ore 13,25 dell'ultimo giorno utile, mentre per disposiIOne
regolamentare del capo dell'ufficio giudiziario, risultante dal calendario giudiziario, 18 chiusura dell'ufficio al pubblico era prevista per le ore 13.
A quanto emerge de una relaIOne del cancelliere, il difensore di BA si era trattenuto in cancelleria in attesa della presentaIOne dei motivi 8, passate le ore 13, aveva fatto rilevare che il termine per la ere. ormai scaduto. Successivamente lopresentaIOne
stesso difensore con un'istanze aveva chiesto alla corte di assise di appello di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ma il presidente della
corte, dopo aver acquisito le conclusioni del
pubblico ministero sull'istanza, ha rimesso a questa
Corte la decisione sull'ammissibilità. La questione sottoposta a questa Corte
tutt'altro che nuova, anche se non si presenta frequentemente, e si ricollega all'art. 181 c.p.p.,
norma del quale "Il termine per far dichiaraIOni,
depositare documenti ° compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento chiuso in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene tratta di stabilire 50 i motivi al pubblico". Si
presentati oltre l'orario di chiusura ma ciò 14
nonostante ricevuti dal cancelliere siano de ritenere ancora in termine oppure no. Sulla questione la
giurisprudenza è contrastante, ma l'orientamento prevalente è in senso negativo e ad esso questa Corte
ritiene di doversi uniformare.
Con riferimento ad un caso che presentava forti analogie con quello in esame si è offermato che
inammissibile il gravame (nello specie del p.m.), i
cui motivi siano stati presentati nell'ultimo giorno del termine di legge dopo l'ora di chiusura al
pubblico dell'ufficio di cancelleria, ⚫ al riguardo è che al momento della presentaIOne irrilevante l'ufficio fosse rimasto aperto, in quanto l'orario regolamentare degli uffici giudiziari non può subire variaIOni, e ciò per la necessità di non impedire il controllo che la legge consente sia al p.m. sie alle parti private sulle rispettive attività" (Sez. IV,
27.1.61, Dauri, in Cass.pen. Mass.ann., 1961, p.928). Per contro il procuratore generale ricorrente sostiene che l'art. 1 delle disposiIOni
regolamentari per l'esecuIOne del cod ice di procedura penale, imponendo un orario minimo di apertura delle cancellerie, non esclude che l'apertura possa essere protratta da parte del dirigente della cancelleria e che "la diIOne del citato art. 181 ... nel momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico' 15
i sembra fare riferimento proprio alla concreta
situaIOne di fatto B non invece all'orario astrattamente considerato, ché in caso diverso altre formule sarebbero state usate dal legislatore (ad es.
in cui secondo i regolamenti '...nel momento l'ufficio deve ritenersi chiuso al pubblico')".
Gli argomenti del procuratore generale non sono
fondati.
L'art. 1 delle disposiIOni regolamentari, nel
prescrivere un'apertura al pubblico delle cancellerie segreterie giudiziarie pere "almeno cinque l'orario stabilito dai capi degli ore... . secondo uffici giudiziari", impone un periodo minimo di
apertura, ma ciò fa in relazione all'orario da stabilire da parte dei capi degli uffici giudiziari,
consentire protraIOni a discreIOnesenza del personale di cancelleria. E'da aggiungere che l'art. 162 1.23.10.60, n. 1193 ha inciso su tale disciplina stabilendo più precisamente che "Le cancellerie e
segreterie sono aperte al pubblico cinque ore nei
giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle
cancellerie e segreterie interessate.- L'orario giornaliero di serviIO ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale". In base a quest'ultima che nell'ambitodisposiIOne risulta quindi chiaro del più ampio periodo di serviIO giornaliero vanno
predeterminate le cinque ore di apertura al pubblico 16
della cancelleria, con un procedimento che prevede la partecipaIOne del dirigente di questo B dà luogo ad un provvedimento non suscettibile di modifiche da parte del personale incaricato della riceIOne degli atti.
Né è vero che l'art. 181 c.p.p. fa riferimento situaIOne di fatto", anziché"alla concreta all'orario di apertura. Con l'espressione "momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al
pubblico" la legge intende infatti conferire efficacia preclusiva solo ad una chiusura conforme ai regolamenti negare rilevanza ad eventuali ingiustificate chiusure di fatto, che avvenendo in
un'ora diversa da quella stabilito risultano
normalmente imprevedibili B comunque non possono
Sez. VI, 4.4.72,risolversi in danno delle parti (v.
Pecoraro, in Cass.pen. Mass. ann. 1973, p. 1157). Il
significato è dunque opposto a quello prospettato dal procuratore generale ricorrente: non è la situaIOne di fatto che conta ma la situazione di diritto, e
questa conclusione deve valere tanto per la chiusura anticipata quanto per quella posticipata.
Né infine possono trarsi argomenti a favore tesi dell'ammissibilità dai lavori preparatori della codice di procedura penale Bdell'attuale in nel progetto particolare dol fatto che la disposiIOne in questione conteneva anche la frase, 17 poi venuta meno: "E' valido tuttavia l'atto compiuto consenso del pubblico ufficiale competente,col nell'ultimo giorno del termine, dopo la chiusura condell'ufficio". E' da ritenere infatti che l'espunIOne della frase dal testo approvato, come è
stato rilevato in dottrina, si sia voluto "evitare che la ricevibilità o meno dell'atto o il verificarsi
о meno della decadenza fossero legate, non già ad un momento ben definito in astratto per tutti, ma alla
compiacenza e all'arbitrio del funIOnario delegato".
In realtà in materia di termini, come in altre,
sono imprescindibili Ble esigenze di certezza di parità di trattamento, le quali non possono essere soddisfatte se il momento finale per il compimento di un atto viene sganciato da un dato prestabilito, come
l'orario di chiusura dell'ufficio, e rimesso alla discreIOnalità del personale. Basta considerare che
il periodo giornaliero di serviIO è maggiore di
quello di apertura per comprendere che, se si ritenesse ommissibile l'impugnaIOne tutte le volte
deiin cui la dichiaraIOne, ° la presentaIOne
motivi, pur effettuata dopo l'ora di chiusura della
venisse egualmente ricevutacancelleria dal
cancelliere, si finirebbe con il rimettere in
concreto questo funIOnario il potere di determinare l'ammissibilità o meno dell'impugnaIOne,
gravandolo di fatto con un compito che поп gli compete, quello cioè di accettare o rifiutare l'atto; 18
compito che 10 esporrebbe a sollecitazioni
pressioni e 10 metterebbe in una situaIOne di
come è accaduto nel particolare difficoltà quando,
specie, l'accettazione o il rifiuto Caso di dovrebbero essere espressi al procuratore della
Repubblica o al procuratore generale. Per le regioni che precedono deve ribadirsi il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il
quale la scadenza del termine per la dichiaraIOne di
0 per la presentaIOne dei motivi siimpugnaIOne
verifica all'ora regolamentare di chiusura
dell'ufficio al pubblico, anche se per avventura
l'ufficio dopo tale ora è stato trovato aperto e
accettato dal cancelliere. Di l'atto è stato il ricorso del procuratore generale conseguenza risulta inammissibile. 3.2. I ricorsi degli imputati.- OR NI,
OR CE, VI DI, IE
LL, GE NE NA AT, OF
-
LA, AR RB, AU ER, TO
LO NI, ZI IC, AS MA,
EV, CA IS, EZ AN, DO SA,
ST AT, Maria Teresa ZONI e Marina ZONI
חסת hanno presentato i motivi a sostegno della loro
impugnaIOne e di conseguenza i relativi ricorsi
devono essere dichiarati inammissibili.
Eguale pronuncia va emessa per il ricorso di 19
EP EM, che ha rinunciato con dichiaraIOne
del 9.7.86, e di TE ST, che ha presentato motivi non contenstuali alla dichiaraIOne di impugnaIOne, redatti e sottoscritti personalmente dall'imputato ricorrente, anziché da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassaIOne, com'è prescritto dall'art. 529 c.p.p.
Numerosi altri ricorsi risultano inammissibili,
perché basati Su motivi generici, Su motivi manifestamente infondati o su motivi non consentiti in cassaIOne.
Generico è il motivo con il quale ST
ZA, LU NIN e GR CH hanno dedotto un viIO di motivaIOne della decisione impugnata circa l'affermaIOne della loro
responsabilità, censurata senza indicare specifiche o specifici travisamenti, carenze o contraddiIOni,
contestando solo la valutaIOne delle prove ma operata dai giudici di merito. E la genericità emerge tanto più evidente di fronte ad una sentenza come quella della Corte di assise di appello di AN che
è motivata in modo ecceIOnalmente ampio, talvolta,
relaIOne ad alcune questioni, quasi eccessivo, in con l'esame di tutti i possibili aspetti, anche di
quelli non specificamente dedotti dagli imputati o di palese inconsistenza.
Generico è anche il motivo con il quale AU
MI, PI SE, SC LL e IE 20
LA hanno dedotto un viIO di motivaIOne sulla
Anche in questo caso mancano entità della pena.
alle determinaIOni di pena, specifiche censure
operate dalla sentenza singolarmente, imputato per con 1'indicaIOne argomentata degli imputato, 133 c.p. presi in elementi previsti dall'art.
consideraIOne e dei criteri adottati per stabilire l'aumento ex art. 81 c.p. relativo ai fatti commessi in concorso formale o in continuaIOne.
Egualmente generici sono i motivi con i quali
GI OL ha dedotto un vizio di motivazione
circa "la reieIOne dei propri motivi di gravame" ed
DR LI ha sostenuto che "la corte di assise di appello non ha dato piena contezza B adeguata
:
motivaIOne in ordine alla partecipaIOne ai fatti de del prevenuto", ha lamentato la mancataparte applicaIOne di scriminanti e attenuanti non specificate ed ha asserito infine che egli "meritava una riduIOne di pena".
DR IR con un unico motivo ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che manca "nella
specie la motivaIOne circa la derubricaIOne del delitto (del capo 34) in quello di danneggiamento".
Ma non è vero che manca tale motivaIOne;
è vero invece che in appello il delitto di devastaIOne del capo 34, in accoglimento dell'impugnaIOne della
IR, il cui effetto è stato esteso anche agli 21 inaltri coimputati, è stato derubricato con unadanneggiamento seguito da incendio,
motivaIOne particolarmente diffusa (da pag. 1165 a
pag 1170). I l motivo di ricorso quindi manifestamente infondato.
Del pari manifestamente infondato è il motivo con il quale AS ZZ ha lamentato di essere
ex art. 116 c.p. della stato ritenuto responsabile rapina del capo 522. Il ZZ infatti in appello è
stato assolto da tale imputaIOne e condannato solo per i reati concernenti le armi. Ad eguale conclusione deve pervenirsi per 11
motivo con il quale GI PA ha lamentato una mancanza di motivaIOne "in merito alla richiesta di giudiIO di prevalenza delle già concesse attenuanti
generiche, che avrebbe giustificato una più congrua diminuIOne di pena". In realtà al PA per il armata (chereato di partecipaIOne 8 banda costituiva il fatto più grave) è stata applicata 18
pena di due anni di reclusione, dopo aver operato la diminuIOne possibile per le attenuanti massima generiche. Dalla sentenza impugnata l'appello di Maurizio
MA è stato dichiarato inammissibile per la mancata presentaIOne dei motivi e il PALMA ha proposto per cassaIOne senza contestare le ragioni ricorso inammissibilità, ma sostenendo che avrebbe della dovuto essere applicato in suo favore l'art. 152 22
c.p.p. perché "risultava già evidente l'estraneità
dell'imputato a due dei tre fatti addebitatigli". In realtà però sotto il profilo dell'art. 152 c.p.p. il
MA ha svolto consideraIOni difensive di merito
1
che avrebbero dovuto formare oggetto dei motivi di
appello B sono insuscettibili di apprezzamento da
parte della Corte di cassaIOne.
MAo ER ha lamentato la "mancata concessione della sospensione condiIOnale della pena", rilevando che al riguardo "nella motivaIOne
della sentenza non vi è alcun riferimento". E' vero non c'è alcun alla sospensione riferimento che condiIOnale, ma è anche vero che questa non aveva formato oggetto di alcun motivo di appello. La
quindi è inammissibile, perché comporta censura un novum in cassaIOne, in quanto tende a sottoporre alla Corte una questione non devoluta in appello (v.
Sez, IV, 26.5.81, Naldini, in Cass.pen., 1982, p. 1184;
Sez.II, 17.11.76, Battisto, ivi, 1978, p.398); in riferimento alla dedotta mancanza di motivaIOne 18
censura è pure manifestamente infondata, perché non
può censurarsi una sentenza per non aver motivato SU
una questione che non era tenuta ad affrontare.
Analoghe consideraIOni vanno fatte per i motivi di ricorso di AR NA e di IE GE
TT. Anche questi ricorrenti sotto il profilo della carenza di motivazione sulla responsabilità 23 cassaIOne hanno dedotto рег la prima volta in
questioni che non avevano formato oggetto dei motivi di appello. In particolare, con un motivo comune
anche ad altri ricorrenti, il BERTAGNA e il
. hanno sostenuto 1'invalidità di TT
di coimputeti "ricostruiti su appunti interrogatori con cancellature dal magistrato ° assunti illeggibili, sui quali il giudice di merito ha
fondato il suo convincimento". Questo motivo, nuovo
per NA a per TT, è inammissibile anche
per altre regioni che saranno indicate più avanti,
quando verranno esaminati i motivi dei ricorsi поп
dichiarati inammissibili. 3.3. I reati estinti per prescriIOne, imputati ricorrenti i cui ricorsi sono inammissibili.- ai
Com'è noto l'inammissibilità del ricorso per cause sopravvenute mancata( come ad esempio per la
presentaIOne dei motivi o per la presentaIOne di motivi non consentiti o manifestamente infondati) non
è di ostacolo alla declaratoria di cause di non punibilità, a norma dell'art. 152 c.p.p., di
А conseguenza questa Corte deve rilevare e dichiarare le prescriIOni maturate nei confronti degli imputati i cui ricorsi sono risultati inammissibili.
Le imputaIOni relative a reati prescritti sono
anche perchè con le sentenze di primo e di numerose,
secondo grodo alcuni fatti hanno dato luogo a
qualificaIOni diverse e meno gravi rispetto a quelle 24
(peroriginariamente contestate, con il passaggio ricordare solo i casi più frequenti e significativi)
dal tentato omicidio alle lesioni, dalla devastaIOne
e dall'incendio al danneggiamento seguito de incendio e dalla rapina al furto o alla violenza privato, e
perché per parecchi imputati sono state applicate in particolare quellecircostanze attenuanti,
dell'art. 62 bis c. p.
. ' delle quali è stata
riconosciuta l'equivalenza o la prevalenza rispetto alle aggravanti.
Ciò premesso devono essere dichiarati estinti per prescriIOne i reati qui di seguito indicati con riferimento ai diversi imputati i cui ricorsi sono
stati ritenuti inammissibili, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata nei relativi
capi e l'eliminaIOne della pena corrispondente, determinata considerando i reati prescritti e i
criteri di commisuraIOne adottati dalle corti di risultanoprimo e di secondo grado. In conclusione estinti:
per OR CE i reati dei copi 43, 53, 93
e 700, e la pena da eliminare è di quaranta giorni di reclusione e di lire 80.000 di multa;
per NA AT il reato del capo 718, e la pena da eliminare è di quindici giorni di reclusione;
34, 82,per DR IR i reati dei capi 33,
691, 704, 710, e la pena da eliminare è di due mesi e 25 venti giorni di reclusione;
per ST ZA il reato del capo 371, e la
pena da eliminare è di venti giorni di reclusione;
per MAa ER ZO i reati dei capi 62, 294,
295, 426, 446, 452, 536 e 697, e la pena da eliminere
è di tre mesi e dieci giorni di reclusione e di lire
200.000 di multa%;
per RI ZO il reato del capo 700, e la pena eliminare è di dieci giorni di reclusione da e di lire 40.000 di multa;
37, per SC LL i reati dei capi 15,
51, 53, 73, 93 e 536, e la pena da eliminare è di due mesi e venti giorni di reclusione;
per AU ER il reato del capo 53, e la
pena da eliminare è di dieci giorni di reclusione e di lire 40.000 di multa;
62, per IE GE TT i reati dei capi
211, 213 e 215, e 18 pena da eliminare di quarantacinque giorni di reclusione;
51,37, per IE LA i reati dei capi 15,
67, 68, 70, 91, 93 e 141, e la pena da eliminare di tre mesi e venti giorni di reclusione;
per EP EM il reato del capo 569, e la
pena da eliminare è di quindici giorni di reclusione;
per GI PA i reati dei capi 23, 53 e
93, e la pena da eliminare è di un mese e cinque giorni di reclusione. 26
4. I MOTIVI COMUNI A PIU' RICORRENTI.
Alcuni motivi, di carattere generale e comuni a numerosi ricorrenti, vengono trattati qui di seguito una volta per tutte, mentre successivamente загалПО
singolarmente posiIOni di ogniesaminate
considerando gli altri motivi ed ricorrente,
accertando le eventuali prescriIOni.
4.1. La dedotta violaIOne dell'art. 306 c.p.,
in relaIOne ei ritenuti delitti di banda armata.- Secondo l'accertamento dei giudici di merito sono
state costituite cinque bande armate, alle quali si
ricollegano in vario modo le responsabilità dei
diversi imputati: "SO-Brigate comuniste" (copi 376
e 377); "FormaIOni comuniste combattenti" e "Squadre
armate proletarie" (capi 1 & 2); "Reparti comunisti di attacco" B "Squadre comuniste dell'esercito proletario" (capi 208 e 209); "IA SS' "
(capo 3); "Brigata 28 marzo" (capo 4).
La sentenza impugnata, riprendendo i contenuti
di quella di primo grado, chiarisce che i giudici di hanno designato la prime, nell'ordine merito temporale, delle bande armate considerate con la
denominaIOne di "SO", desumendola dall'omonimo giornale di cui era originariamente titolare il
gruppo Gramsci, confluito alla fine del 1973 in
Autonomia operaia. La denominaIOne "Brigate
comuniste" è successiva e risale al 1977, quando è
stata adottata in taluni documenti di rivendicaIOne 27
di imprese criminose. Secondo le sentenze SO-
Brigate comuniste (alla quale sono dedicate ricostruiscono la moltissime pagine, che ne
l'organizzaIOne e le vicende nell'arco di parecchi anni) costituiva la parte o come si dice spesso il livello illegale dell'Autonomia operaia organizzata, nata nel 1973 dalla matrice di Potere
operaio; parte che si era progressivamente andata della Face (devastaIOnestrutturando dal 1974 Standard e rapina di Argelato) attraverso una sequenza di delitti, tra cui rapine рег
autofinanziamento per acquisiIOne di armi B
attentati. E' dagli stessi documenti dell'organizzaIOne, oltre che dalle dichiaraIOni di alcuni imputati, che secondo le sentenze emergono i due livelli, quello "legale" dell'aIOne 0
dell'illegalità di massa e quello della lotta armata.
Nel 1976 SO-Brigate comuniste era organizzato attraverso la segreteria soggettiva, la segreteria territoriale, la segreteria operaia, la commissione
carceri, il settore logistico, il settore collettivi.informaIOne e i nuclei all'interno dei
Ad una scissione avvenuta nell'estate del 1977 aveva fatto seguito, a quanto è stato accertato dai giudici di merito, la costituIOne delle FormaIOni comuniste combattenti ed una ristrutturaIOne di SO-Brigate
comuniste e dopo la ristrutturaIOne erano proseguite 28
le attività di autofinanziamento e gli attentati, nell'ambito delle "campagne" promosse contro l'Alfa
Romeo, la Fiat, l'Iacp в la piccola e media
industria.
Entrambe le decisioni di merito hanno ravvisato nell'entità descritta una banda armata, desumendone gli documentielementi costitutivi dagli stessi
dell'organizzaIOne, dagli atti di rivendicaIOne dei vari delitti commessi, dalle caratteristiche e dalle
di finalità di questi delitti e dalle dichiaraIOni
molti degli imputati confessi.
Analoghe sono state le prove utilizzate per degli elementil'individuazione costitutivi delle altre quattro bande armate.
Le FormaIOni comuniste combattenti, a quanto stato accertato, sono nate nel 1977. Verso la metà di questo anno, in seguito a dissidi insorti in Rosso-
Brigate comuniste a causa di una manifestazione di piazza durante la quale aveva trovato la morte il
brigadiere Custrà, una parte dei componenti di questa capeggiata da NI e da COorganizzaIOne
aveva sostenuto la necessità di una struttura a carattere molto più spiccatamente militare,
clandestina del tutto negli organi e nelle attività,
sul modello di un partito combattente. Si era cosi'
coagulato un consistente gruppo di persone che aveva dato vita ad una nuova formaIOne, con una propria autonomia finanziaria e un proprio armamento. 29
Capacità e obiettivi di questa nuova formaIOne erano stati subito evidenziati, oltre che dalle consuete aIOni di finanziamento e di reperimento di armi, dal
tentato omicidio dei carabinieri PE e Bressan
davanti al carcere di Novara e dalla strage di
Patrica. Si legge nella sentenza impugnata che la struttura delle FormaIOni combattenti comuniste si articolava in un comando (costituito da NI e da
CO e poi da G. ZA, da CC, da BRUSA e da CE), in nuclei operativi, nelle Squadre armate proletarie (che costituivano la struttura di base e
comprendevano generalmente un componente delle strutture superiori con compiti di collegamento) e in settori di intervento (quello di "massa", con il
compito di occuparsi delle S. a. p., quello logistico, Inquello delle carceri e quello dell'informaIOne). un certo periodo si era anche pensato di unificare l'organizzaIOne con quella di Prima linea ed erano stati a tal fine creati organismi a composiIOne
mista per studiare la realizzaIOne del progetto, che poi però era fallito.
La natura di banda armata di questa era già stata accertata con unaorganizzaIOne
precedente sentenza della Corte di assise di appello di Milano (sent. 11.2.82) ed è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata sulla base dei documenti, 30 degli episodi delittuosi e di numerose dichiarazioni
confessorie, tra le quali quelle di BAUSA, di
LL e di MAa ER ZO, che si sono aggiunte in appello.
Verso la fine dell'estate 1978, secondo
l'accertamento della sentenza impugnata, un gruppo dissidente delle FormaIOni comuniste combattenti,
rimproverando essenzialmente ad NI tendenze troppo accentratrici era uscito da questo organizzaIOne, dando vita, con armi e denaro, ad una nuova entità, i Reparti comunisti di attacco, che si proponeva di costruire l'esercito proletario, articolato in squadre di combattimento irradiate nel tessuto dott.sociale. Dopo il ferimento del
ET, direttore sanitario del carcere di 5.
Vittore di AN, l'attività dei Reparti si era
concentrata nella costituIOne di vari organismi di nei luoghi di residenza dei principali base componenti dell'organizzaIOne. Erano cosi' nate le
Squadre comuniste dell'esercito proletario (S.c.e.p.)
a AN, a Torino e a Varese. L'aIOne dei Reparti e delle Squadre, oltre che in operaIOni di
autofinanziamento, era consistita in attentati a
persone variamente rappresentative. Dopo il ferimento del dott. Marchetti vi era stato quello di Ezio
AV, capo reparto della Fiat OR, e quello
IR, dirigente di una scuola didi Mario
formaIOne aziendale. Quest'ultima aIOne aveva però 31
suscitato vivaci discussioni interne in quanto dopo il ferimento Bra emerso che MAo IR ero un
esponente del Partito democratico di unità proletaria e un socio fondatore de "Il manifesto". Nel 1980 i Reparti avevano organizzato alcune
manifestaIOni di propaganda in concomitanza con il
processo a carico di NI e di altri imputati;
in
quell'epoca erano evasi dal carcere CO e AT, che erano rientrati nei Reparti. Nel 1981 l'arresto
componenti ed il passaggio alle Brigate di alcuni
Rosse di altri avevano determinato la fine dei
Reparti. Anche per i Reparti, come per le FormaIOni
comuniste combattenti, la natura di banda armata era già stata accertata dalla Corte di assise di appello di AN con la sentenza 11.2.82 ed è stata ribadita dalle decisioni di primo e di secondo grado emesse nel presente procedimento.
BO, espulso dalle FormaIOni comuniste combattenti per il rifiuto definitivo di entrare in clandestinità dopo l'arresto della sua compagna
么 Caterina Rosenzweig, aveva dato vita tra la fine del 1978 B gli inizi del 1979 ad una nuova entità,
IA SS, in cui erano entrati LA, AR,
OR, FR, ON e un certo UN non identificato. IA SS aveva scelto come proprio settore di attività quello della stampa, 32 rafforzato le responsabile suo avviso di aver
istituIOni, sensibilizzando in favore di queste l'azione dil'opinione pubblica ed appoggiando repressione dei movimenti rivoluIOnari, soprattutto dopo gli arresti del 7 aprile 1979. In questo prospettiva si collocavano alcuni attentati compiuti dalla banda e rivendicati con la denominaIOne di
IA SS, abbandonata dal maggio 1979. Erano
seguite aIOni di autofinanziamento B alla fine dell'estate 1979 erano entrati nella banda anche
EO e DE ST, provenienti daiAS AT,
Reparti, i quali l'avevano rafforzata B avevano
contribuito 8 precisarne le finalità che erano in sostanza quelle di contribuire alla formaIOne di un
partito combattente, con l'intenIOne di giungere al collegamento con le Brigate rosse.
Questa banda si era sciolta nella primavera del
1980 per l'abbandono di AR, FR, e LUSTRO e
per l'espulsione di AS AT e di EO.
Successivamente BO, OR @ LA si provenienti dalleerano uniti con NO e RD,
Unità comuniste combattenti, ed avevano dato vita ad una nuova organizzaIOne, la Brigata 28 marzo, la
quale, come hanno rilevato i giudici di merito, aveva via via definito in modo sempre più preciso la
propria sfera di aIOne, nell'intento di confluire nelle Brigate rosse, e si era data una connotaIOne marcatamente armata (per la gSS dotazione di 33 armi). Il suo obbiettivo principale ere costituito dalla stampa, per l'appoggio da questa assicurato
alle istituIOni soprattutto dopo 11 conflitto -
fuoco avvenuto a Genova tra carabinieri e terroristi il 28 marzo 1980, data che aveva dato origine alla
denominaIOne della banda.
Tra i delitti della Brigata 28 marzo sono da ricordare il ferimento del giornalista ID
SS e l'omicidio di LT TO.
Queste in sintesi le bande armate di cui le corti di assise di primo e di secondo grado hanno
ritenuto l'esistenza ed alle quali si riferiscono i
motivi di ricorso che censurano la sentenza impugnata negando che sussistessero gli elementi di cui all'art. 306 c.p.
Secondo i ricorrenti si sarebbero fatte sostanzialmente coincidere le bande armate con l'Autonomia operaia organizzata e si sarebbe
cosi'ridotta ad "unità una storie di movimenti e di organizzaIOni politiche contrassegnate ת סח da continuità ma da rotture e diverse tra loro sia dal punto di vista dell'analisi politica, che dal punto di vista organizzativo che, infine, dal punto di
della tattica e della strategia". Se dunque vista questa sembra essere la tesi dei ricorrenti
-
1'Autonomia organizzata non poteva considerarsi una banda armata, non potevano essere bande armate quelle 34 che sarebbero state ritenute tali come manifestaIOni
dell'Autonomia e soprattutto non poteva essere una
comuniste, chebanda armata SO-Brigate con
1'Autonomia avrebbe avuto legami assai stretti.
censura è del tutto infondata, perché muove La
Non è vero chefraintedimento. da un unala sentenza impugnata ha considerato l'Autonomia
banda armata o che comunque ha desunto in qualche modo gli elementi della banda armata, riconosciuti
nelle entità di cui si è parlato in precedenza, dai
rapporti di queste con 1'Autonomia. E' vero il
contrario. Secondo la Corte di assise di appello
(p. 1083) non interessa "definire l'Autonomia operaia inquadrarla о meno nella categoria della banda ed armata: il problema dell'area di essa può, al più,
spiegare come determinati soggetti si siano potuti mettere insieme, come siano potuti andare più о
meno d'accordo, come abbiano trovato comunione di intenti". La corte poi ha esattamente affermato:
tra determinati soggetti "interessa solo stabilire se indipendentemente dalle contestaIOni in questo
...
in altro procedimento già definito, vuoi taluni od dall'iniIO come nucleo costitutore, vuoi sin talaltri ben presto aggregatisi man mano assumendo
funIOni organizzative più o meno rilevanti, vuoi
talaltri ancora inseritisi a livello di mera mano i partecipaIOne, vuoi taluni abbandonando man legaticompagni, vuoi talaltri rimanendo con essi 35 sino al procedimento penale ed alla pronunzia di
primo grado, sia intervenuto un vincolo comune, una affectio societatis, pur nelle individuali opinioni,
che li abbia fatti concordare in comunione di intenti manoun progetto di lotta armata, anche man
adeguantesi alle situaIOni del momento, che
attraverso la previsione di finalità ed obiettivi a
breve, medio e lungo termine, mirasse alla presa del potere con le armi, tenute sufficientemente disposiIOne, per la dittatura del proletariato e per il sovvertimento violento degli ordinamenti economico-sociali dello Stato, attraverso la promoIOne della insurreIOne armata contro i poteri dello Stato e la guerra civile". E' chiaro quindi che la corte di assise di appello ha preso in esame non già l'Autonomia operaia giungendo allama singoli fenomeni associativi,
conclusione che si trattava di bande armate. Ed -
questa conclusione 10 corte è giunta con una motivaIOne di ampiezza inconsueta, individuando come premessa gli elementi della fattispecie normativa ed enunciando successivamente, come si ravvisatadetto, per ogni formaIOne in cui è stata una banda armata le prove, costituite dai documenti provenienti dalla formaIOne, dalle aIOni, specie da quelle delittuose, della stessa e dalle dichiaraIOni dei molti imputati confessi che della Da 36formazione con ruoli diversi avevano fatto parte. questo insieme di prove sono emerse per ciascuna
banda (senza commistioni e confusioni tra l'una l'altra soprattutto senza alcun riferimento generico B semplificatore alla complessiva area "
dell'Autonomia operaia) le caratteristiche dell'associaIOne, la disponibilità di armi e le
finalità, concernenti i delitti di insurreIOne
armata e di guerra civile ed altri di quelli indicati nell'art. 302 c.p., non solo progettati ma, come si
vedrà nel paragrafo seguente, anche realizzati. Il
tutto supportato da numerose aIOni delittuse per il
finanziamento e per l'approvvigionamento di armi. Sulle ragioni espresse nella sentenza impugnata per offermare la sussistenza dei delitti di banda armata motivi di ricorso non esprimono alcuna censura che possa infirmare la motivaIOne ma si limitano sostanzialmente a contrapporre affermaIOni difensive di merito insuscettibili di apprezzamento in questa sede, oltre che palesemente infondate.
Il motivo oggetto del presente paragrafo non può
quindi trovare accoglimento.
4.2. La dedotta violaIOne dell'art.309 c.p..-
Una questione che ha formato oggetto di approfondita discussione sia in primo che in secondo grado è stata quella circa la sussistenza nella specie di ipotesi dall'art. 309 c.p. Ladi non punibilità previste sentenza impugnata dopo aver individuato la sfera di 37 applicabilità della norma in questione, ha rilevato
che essa fa riferimento a condotte di scioglimento
°
di recesso, senza richiedere comportamenti ulteriori manifestaIOni di dissociazione e cheB dunque potrebbe operare anche nei confronti degli imputati che hanno determinato lo scioglimento di una banda
per costituirne un altra o che hanno receduto da una banda per passare in un'altra, sempre che per il delitto di banda armata relativo all'entità alla quale si era riferito lo scioglimento o il recessO
fossero ravvisabili le condiIOni previste dall'art.
309 c.p. Ma questa condiIOni secondo la sentenza impugnata mancavano, sia perché erano stati commessi in precedenza alcuni dei delitti per i quali la banda era stata formata, sia perché non vi era stata 18
consegna o l'abbandono delle armi. Per quanto in particolare concerne la banda
SO-Brigate comuniste, alla quale fanno esclusivo
riferimento alcuni motivi di ricorso, la corte di assise di appello ha ritenuto che fossero stati
270 e 272 c.p. commessi i delitti di cui agli artt.
Questi delitti secondo la corte sono stati commessi anche da tutte le altre bande e ad essi per i Reparti comunisti di attacco e per le Brigata 28 marzo si
sono aggiunti alcuni delitti di attentato dell'art. 280 C.P., pure rientranti tra le finalità di queste due bande. I ricorrenti in proposito hanno dedotto che i 38 fatti di propaganda e di apologia (art.272 c.p.) di
cui era loro stata addebitata la commissione per l'applicabilità dell'art. 309 c.p. non escludere erano stati specificamete contestati, ne erano stati
indicati tra le finalità di SO-Brigata comuniste e che tra la banda armata e l'associaIOne sovversiva addebitate non era configurabile unloro concorso °
quanto meno un rapporto di mezzo a fine.
Entrambe le deduIOni sono prive di fondamento. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che per escludere l'applicabilità dell'art. 309 c.p. "non
è necessario che la consumaIOne del delitto scopo sia stata giudizialmente accertata e che vi sia stata condanna per tale delitto" (Sez.I, 13.3.84,
1985, p. 1063); il giudiceBartoloni, in Cass.pen., infatti per applicare la causa di non punibilità tenuto ad accertare rigorosamente che ne sussistano
-W si è detto nella le condizioni ed a questo fine
- non può omettere di citata sentenza di questa Corte
"accertare, anche incidentalmente, Se ricorre la condiIOne negativa in discorso, Ossia che nell'ambito della banda armata non sia stato in
precedenza commesso uno qualsiasi dei deliti scopo". Per concludere su questo aspetto della questione deve quindi dirsi che, indipendentemente da una precedente affermaIOne di responsabilità od anche solo dalla
contestaIOne del delitto dell'art.272 C.P., il 39 giudice, se per l'applicaIOne dell'art. 309 c.p. gli
è richiesto l'accertamento del dato negativo costituito dalla mancata commissione di tale delitto,
deve su di esso portare il suo esame B provvedere secondo l'esito di questo, ai limitati fini della decisione sulla causa di non punibilità.
Quanto all'altro aspetto della questione,
delcostituito dalla mancanza di contestaIOne
delitto dell'art. 272 c.p. non più come autonomo titolo di responsabilità ma come finalità della banda armata, હૈ sufficiente affermare che con ragione la
sentenza impugnata ha ritenuto che nel capo di
imputaIOne relativo alla banda armata tale finalità risultava sostanzialmente indicata (anche se non
attraverso 18 menIOne dell'articolo del codice)
attraverso il riferimento alla "strategia diretta alla diffusione della lotta armata
"mediante. .l'ideaIOne, diredaIOne e diffusione documenti e scritti inneggianti alla lotta armata".
Quindi non vi è stata la violaIOne dell'art. 477
c.p.p., dedotta dai ricorrenti assumendo che 11
reato di banda armata rispetto al quale è stata
esclusa la causa di non punibilità sarebbe diverso da quello contestato: finalità di propaganda e di la sovversiva, come si è detto, risulta apologia già nell'imputaIOne, ma comunque sicontestata ricollege a fotti ben noti ogli imputati ed oggetto 40 del giudiIO, sicché non potrebbe comunque ritenersi violato il principio di correlaIOne tra accusa sentenza, posto che per giurisprudenza costante perché
questo principio possa ritenersi violato non basta che siano stati presi in consideraIOne elementi di fatto non compresi nella contestaIOne formale ma
Occorre che si tratti di elementi sui quali l'imputato non sia stato messo in condiIOne di difendersi, e questo non è certo avvenuto nel caso in esame.
I ricorrenti hanno anche contestato che potessero configurarsi nella specie oltre ai reati di banda armata i concorrenti reati di associaIOne
sovversiva. In proposito è sufficiente ricordare che sulla possibilità del concorso tra i due reati in questione la giurisprudenza di questa Corte si pronunciata più volte e costantemente in senso positivo (ved. Sez.I, 30.6.81, Servello, in Cass.pen,
Sez.I, 21.3.83 Bortolotti, ivi, 1984, 1982, p.238;
31.5.85, Pecchia, ivi, 1986, p.697), p. 1919; Sez. I,
"il rapporto tra il reato di banda precisando che quelli di associaIOne sovversiva armata e 0
associaIOne con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, non è di specie a genere, ma
di mezzo a fine" (Sez.I, 13.3.84, Bartoloni, cit.),
sicchè secondo tale giurisprudenza anche se ci fosse
stata, come prospettano i ricorrenti, una totale coincidenza della condotta costituente i due reati 41 dovrebbe comunque ritenersi commesso il delitto di associaIOne sovversiva, con l'effetto di escludere la causa di non punibilità. Ma c'è di più. La
sentenza impugnata, con una motivazione ampia e
immune da censure, ha ritenuto che nella specie le
condotte relative ai due reati non fossero totalmente coincidenti perchè le bande armate, e in particolare
SO-Brigate comuniste, avevano proprio lo scopo di promuovere aggregaIOni organizzate più vaste di
quelle costituite in banda armata, per perseguire la sovversione attraverso aIOni di massa. Scopo quindi specificamente assunto dalla banda e realizzato con la commissione del reato di cui all'art. 270 c.p.
Sussistono perciò ragioni ostative
309 c.p. e solo per all'applicaIOne dell'art.
completezza deve aggiungersi che è incensurabile anche il rilievo contenuto nella sentenza impugnata circa la mancanza nella specie della consegna dell'abbandono delle armi. Non potrebbe infatti rilevare in contrario il fatto, sul quale si insiste nei motivi di ricorso, che la detenIOne delle armi era centralizzata, perché si trattava pur sempre di armi di cui gli imputati disponevano B che di conseguenza dovevano essere consegnate o abbandonate,
con una condotta che comunque ne avrebbe dovuto far cessare la loro funIOne di armamento della banda.
Anche il motivo concernente l'art. 309 c. p. perciò privo di fondamento.
42 4.3. La dedotte violaIOne dell'art. 311 c.p...
impugnata ha negato insentenza generale La
l'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 311 c. p., in rapporto alle caratteristiche reati anziché in rapporto alle specifichedei condotte di concorso dei singoli imputati e per 1
reati di banda armata ha tenuto conto delle
Questo criteriocaratteristiche della banda.
censurato da alcuni ricorrenti soprattutto con ai reati di banda armata, per i quali riferimento si sarebbe dovuta operare una distinIOne si dice
- tra promotori od organizzatori ed i semplici partecipi.
decisioneIl motivo è infondato perché la impugnata ha fatto corretta applicaIOne dei principi più volte affermati da questa Corte e rispetto ai
quali ricorrenti non espongono argomenti che
giustifichino una revisione. E' infatti giurisprudenza consolidata che "la circostanza diminuente speciale della lieve entità del fatto,
applicabile a tutti i delitti contro la personalità
dello Stato, ha carattere obiettivo, in relaIOne al danno od al pericolo per il bene giuridico protetto, si' che essa non è correlata, per i reati associativi contro la personalità dello Stato, all'entità della condotta di ogni singolo imputato od al suo apporto operativo all'associaIOne o alla banda, bensi' alla suo 43 di questa ed al contenuto del dimensione
(Sez.I, 25.10.83, Arancio, operativo" programma m. 162283; ved. anche Sez. I, 19.11.82, Coi, m. 157315;
23.1.84, Azzalin, m. 164238; Sez. I, 4.7.84, Sez.I,
m.166637; Sez. I, 28.11.85, Brugasco, m. Aiosa,
172345). Deve quindi concludersi che le censura mossa
alla decisione impugnata non ha fondamento.
4.4.La dedotte violaIOne dell'art. 62 n. 1
c.p..- Un gruppo di ricorrenti censure la sentenza impugnata perchè ha escluso con riferimento ai reati oggetto del giudiIO l'attenuante dei motivi di
particolare valore morale o sociale. Il motivo apodittico, dato che lamenta la soluIOne negativa senza chiarire quale errore avrebbe commesso la
decisione in esame, quale motivo avrebbe dovuto essere qualificato di particolare valore morale °
sociale B per quale ragione. Esattamente la sentenza impugnata ha riconosciuto che i motivi che avevano determinato gli imputati pur non essendo egoistici erano tutt'altro che positivamente apprezzati dall'ordinamento e della collettività, in quanto tendevano alla radicale eversione del sistema costituIOnale, finalità che evidentemente dal punto di vista dell'ordinamento non può essere considerata di valore positivo (e tanto meno di quel" particolare valore" positivo che solo farebbe configurare l'attenuante) e che è stato percepita in modo fortemente negativo dalla
collettività, la quale con tutte le sue espressioni 44 contribuitopolitiche e sociali ha efficacemente
all'aIOne delle istituIOni volta a contrastare l'eversione e il terrorismo. Deve quindi - ribadirsi, anche se pare ricorrente nella più recente ovvia, l'affermaIOne,
giurisprudenza, che "non è concedibile l'attenuante dei motivi di particolare valore morale о sociale all'imputato che persegue, come fine ultimo l'eversione violenta dell'ordine costituIOnale;
infatti tale motivo non può ritenersi né sociale, né
morale" (Sez.I, 5.10.84, Monaco, in Cass.pen., 1986,
p. 1751).
4.5. La criticata utilizzaIOne delle chiamate di correo. Diversi ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per l'utilizzaIOne che ha fatto delle chiamate di correo. I motivi di ricorso contengono sia rilievi generali sulla valorizzazione
processuale dei c.d. pentiti, sulla legislaIOne
premiale e sulla possibilità di porre a fondamento delle decisioni le dichiaraIOni accusatorie di imputati di reati connessi, sia coimputati О di
critiche concernenti i criteri adottati dalla sentenza impugnata per valutare tali dichiarazioni.
Viene cosi' riproposta tutta la problematica relativa alla chiamata di correo, che nei tempi più recenti ha formato oggetto di particolare attenIOne da parte e della giurisprudenza e della dottrina, soprattutto 45 рег il numero di imputati "pentiti" che hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con
l'accusa per svelare composiIOne personale,
struttura e vicenda di organizzaIOni criminali di vario tipo. Non è questa la sede per valutaIOni sul fenomeno del c.d. pentitismo, e per questa parte i motivi di ricorso, siccome privi di rilevanza ai fini della decisione, resteranno senza risposta. In questa sede occorre solo dire se, in quale misura ed a quali condiIOni le chiamate di correo possono essere utilizzate ai fini della decisione e se la sentenza impugnata ha fatto o meno corretta applicaIOne delle regole di utilizzaIOne.
Per individuare queste regole di utilizzaIOne è
corretto basarsi sulla più recente elaboraIOne
giurisprudenziale, la quale non è priva di incertezze sulla misura e sulle condiIOni dell'efficacia probatoria della chiamata di correo, ma muove dal
- tutta la giurisprudenza che essa dato comune un'efficacia probatoria la abbia;
quindi non hanno
nella giurisprudenza alcune posiIOni riscontro dottrinali tendenti ad escludere qualunque rilevanza probatoria della chiamata di correo. Secondo le
indicaIOni legislative la chiamata di correo non può
nè nella sostanza una essere né nella forma,
come si desume dell'art. 348 comma 3 testimonianza, c.p.p., ma costituisce pur sempre un elemento di cui
46 è previsto l'ingresso nel processo e quindi nel
450 bis, 465circuito della decisione (artt.348 bis,
comma 2 c. p.p.) e di cui, come è stato rilevato,
l'art. 402 comma 3 c.p.p. riconosce espressamente il valore probatorio quando, ai fini della riapertura stabilisce che "sono considerate dell'istruIOne, nuove prove... la nuove dichiaraIOni di persone che
hanno commesso il reato". Valore probatorio alla chiamata di correo stato poi chiaramente
dallericonosciuto legislaIOne premiale, sia
implicitamente (art. 4 d. 1. 15.12.79, n.625; artt. 1,
2. 3 e 5 1. 29.5.82, n.304), sia esplicitamente,
quando si fa riferimento all'imputato che "fornisce
comunque elementi di prova rilevanti per la esatta
ricostruIOne del fatto e la scoperta degli autori di esso" (artt. 3 comma 1 1. n.304 cit.) 0 che
"fornisce... elementi di prova rilevanti......per la individuaIOne degli eventuali concorrenti" (art. 5
comma 1 1. n. 304 cit.). Alla impossibilità per il giudice di attribuire alla chiamata di correo il valore della testimonianza, cioè di un elemento che consente di ritenere provato un fatto solo perché una persona 10
ho riferito, si ricollega quella giurisprudenza che subordina l'utilizzabilità probatoria della chiamata
di correo ad un suo controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità, e ad un riscontro 47 "estriseco", de operare attraverso elementi obiettivi o attraverso dichiaraIOni di testimoni o di altri imputati. E' questa I a giurisprudenza che il
Collegio condivide e che ritiene quindi di dover seguire nel valutare i criteri adottati in materia dalla corte di merito. La decisione impugnata nel trattare il tema
della chiamata di correo in generale ha iniziato con
il ricordare i diversi orientamenti giurisprudenziali ed ha dichiarato di condividere quello meno rigoroso,
che non richiede controlli "intrinseci" ⚫ riscontri
"estrinseci"; ma dopo questa affermaIOne di prima di utilizzare le sentenza, principio la
dichiaraIOni di imputati che contengono elementi di accuse a carico di altri imputati, si è data carico
di effettuare controlli e riscontri, e ha fatto ciò
con tutta la cura dovuta, dedicando numerose pagine a dimostrare la spontaneità, la costanza, la narraIOne
disinteresse (o meglio, comeparticolareggiata, il precisa la sentenza, l'interesse alla veridicità) ed i riscontri estrinseci delle numerossime chiamate di correo, che insieme con le confessioni come risulta dalla iniziale esposiIOne della vicenda processuale
- si sono seguite e moltiplicate nel corso del processo, anche in grado di appello, ma che non hanno certo esaurito ( come talvolta avviene per la supervalutazione dei "pentiti") l'attività 48 istruttoria. Questa infatti si è protese alla ricerca dei di tutti gli elementi utili per l'accertamento fatti e delle rispettive responsabilità, e la ricerca proseguita nel dibattimento ed ha portato tra è l'altro al rinvenimento delle armi della Brigata 28
marzo lungo l'argine del fiume Olona.
la decisioneDeve quindi concludersi che
impugnata ha adottato dei criteri corretti per decidere circa l'efficacia probatoria delle chiamate
di correo, fermo restando che eventuali questioni circa 1 a concreta utilizzaIOne di tali chiamate dovranno essere considerate quando verranno esaminate le specifiche posiIOni dei singoli ricorrenti.
4.6. La dedotta nullità di alcuni
- E' stata dedotta l'inesistenz interrogatori. a giuridica "interrogatori ricostruiti su appunti di assunti dal magistrato ° con cancellature illeggibili", ma il motivo è privo di riferimenti specifici ai ricorrenti che lo hanno proposto e
per questi privo di qualunque quindi risulta interesse. Infatti il motivo non è stato formulato dagli imputati che hanno reso gli interrogatori in
questione, ma da altri che, a quanto si desume dal dai primi sarebbero stati accusati;
motivo, i tra gli ricorrenti però non precisano quali interrogatori di cui deducono l'inesistenza abbiano
influito, e come, sulla decisione che li riguarda, B
quindi prospettano una questione che in nessun COSO 49 potrebbe condurre all'annullamento della decisione per i capi che a loro si riferiscono. E'da aggiungere che si tratta di interrogatori avvenuti nel corso
dell'istruIOne ed i cui contenuti presumibilmente sono stati ribaditi nei giudizi di primo e di secondo grado;
perciò anche per questa ragione il motivo appare privo di interesse per i ricorrenti che 10
hanno formulato e dunque inammissibile. 50
5. GLI ALTRI MOTIVI E LE SINGOLE POSIZIONI
G iov an ni BA, oltre a motivi
comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già
formato oggetto di esame, deduce vizi di motivazione
della sentenza impugnata relativi all'elemento
a bandasoggettivo del delitto di partecipaIOne
armata, alla determinaIOne della pena B alla
ritenuta insufficienza di prove per i reati del capo
692; deduce inoltre la violaIOne degli artt. 2 e 8
d.P.R. П.744 del 1981 con il quale sono stati
concessi l'amnistia a l'indulto.
Tutti i motivi sono privi di fondamento.
Per quanto concerne il delitto di partecipaIOne
a banda armata il ricorrente dopo aver ricordato che
gli è stato addebitato di aver fatto parte della
squadra armata proletaria di LU, partecipaIOne da lui stesso ammessa, ha rilevato che secondo la sentenza impugnata la banda armata ега costituita dalle FormaIOni comuniste combattenti, di cui 18
s.a.p. di LU era solo una articolaIOne, e che sul
dolo di partecipaIOne alle FormaIOni comuniste
combattenti la motivaIOne della sentenza sarebbe contraddittoria, dato che il ricorrente era stato dalla detenIOne qualificata di armi in"assolto relaIOne all'attentato al medico Lombardo".
Si tratta di censura del tutto ingiustificata.
è chiaro in cosa secondo il ricorrente dovrebbe Non 51
posto che la sentenza rovvisorsi la contraddiIOne, della pienaimpugnata ha tratto il convincimento
dell'BA di far parte diconsapevolezza un'organizzaIOne più ampia della s.a.p. da una serie
di elementi e tra questi ha considerato il fatto che
inizialmente le armi occorrenti per le aIOni della
•8.a.p erano fornite dalla struttura superiore e che di ciò il ricorrente era a conoscenza;
consideraIOne
questa che non contrasta ma è anzi coerente con l'assoluIOne del ricorrente dalla detenIOne di armi. Solo per completezza è da aggiungere che numerosi altri argomenti sorreggono il convincimento della corte di assise di appello circa l'esistenza del dolo in questione: i contenuti dei documenti di dichiaraIOni di coimputati e lerivendicaIOne, le
stesse dichiaraIOni rese dall'BA nel dibattimento di appello sono tutti elementi che secondo la sentenza impugnata dimostrano la
consapevolezza ricorrente di far parte, oltre che della 5. a. P delle FormaIOni comuniste
.,
combattenti.
Anche la dedotta contraddittorietà nella pena è manifestamente determinaIOne della inesistente: vero che la sentenza ha apprezzato positivamente la condotta processuale del ricorrente
e di questa ha tenuto conto per riconoscere le ottenuanti generiche, me poi in modo ampio e corretto 52
(che del resto non forma oggetto di specifiche censure) ha spiegato sia le ragioni per le quali ha
sia le ragioni per le ritenuto congrua la pena base,
quali ha emesso un giudiIO di equivalenza, anziché
di prevalenza, delle attenuanti generiche.
Altra contraddittorietà che non esiste è quella relativa all'assoluIOne con formula dubitativa dalla imputaIOni del capo 692 (importaIOne dalla
Svizzera, detenIOne e porto di un fucile Remington a pompa): l'aver dato in genere credito alle
dichiaraIOni. del ricorrente non significa che nel
COSO specifico alla corte fosse inibito di prendere in consideraIOne anche altri e contrastanti elementi
( come l'asserita consegna da parte di AICCIARDI ad
BA del denaro che avrebbe dovuto essere impiegato l'acquisto del fucile) sui quali poi proprio in per coseguenza del riscontrato contrasto si è basata la formula dubitativa.
Con l'ultimo motivo da esaminare il ricorrente lamenta che gli sono stati negati l'amnistia B
l'indulto concessi con il d.P.A. n. 744 del 1981,
essendo stata ritenuta ostativa la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituIOnale (artt. 2 lett. d) e 8 lett. e) d.P.A.
cit. e art.11 1. 29.5.82, n.304) nonostante la mancanza di contestaIOne dell'aggravante dell'art. 1
d. l. n. 625 del 1979. 53
Anche questo motivo è palesemente infondato. La
sentenza impugnata si è infatti uniformata alla giurisprudenza costante di questa Corte, la quale ritiene che le esclusioni previste in relaIOne ai reati commessi рег finalità di terrorismo ° di eversione operino anche se la finalità non ha formato oggetto di contestaIOne, specie quando, come si
verificato nel caso di specie, si tratta di reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 625
del 1979 (Sez.II, 14.6.84, Guazzaroni, in Cass. pen.
1986, p. 476; Sez.II, 29.2.84, Moretti, ivi 1985,
p. 1371; Sez.I, 22.6.82, Campo, ivi 1984, p. 1421);
giurisprudenza rispetto alla quale il ricorrente
nulla deduce che possa indurre a riconsiderare la questione.
prescritto il reato oggetto Risulta di cui al n.688, perciò per il dell'imputaIOne
relativo capo la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio e dalla pena inflitta ad ABBATE va eliminata quella per il reato prescritto,
determinata in dieci giorni di reclusione.
ALFI E A I, oltre a motivi Vi t t o r i o comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già formato oggetto di esame, deduce un viIO di circa la sua responsabilità per motivaIOne
partecipaIOne a banda armata in quanto non si
accertato il significato penale dell'appartenenza al 54
"gruppo Pero" e al c.d. Fabbricone e non si espressamente"argomentato provain ordine alla concreto in un sodaliIO" avente le dell'inserimento caratteristiche di cui all'art. 306 c. p.
Il motivo è infondato. Al ricorrente era stata addebitata la partecipaIOna a SO Brigate
comuniste e questa partecipaIOne è stata desunta dai singoli episodi delittuosi addebitati all'LF, B
da lui ammessi, dai documenti di rivendicaIOne
dalle dichiaraIOni di IE MB. La
motivaIOne in proposito è ampia e con ragione la
impugnata ha ritenuto privo di importanzadecisione
"accertare esattamente cosa costuissero in sé il
"gruppo Pero" od il c.d. Fabbricone" una volta che la partecipaIOne 8 SO Brigate comuniste era stata
autonomamente e cioè senza desumerla dallaprovata adesione a questi due organismi.
U g 0 A A ME NISE con un unico motivo sentenzail viIO di motivaIOne della deduce impugnata nella determinaIOne della pena che gli stata applicata a titolo di aumento per la suo avviso avrebbe continuaIOne, aumento che a
potuto essere ulteriormente contenuto.
Il motivo è infondato. Ad RM in primo grado era stata applicata la pena di diciotto anni di reclusione ed in appello,
dopo un ampia confessione, gli sono state 55 statariconosciute le attenuanti generiche e gli applicata la pena di quattro anni di reclusione e di cinquecentomila di multa quale aumento per la lire continuaIOne rispetto a reati già giudicati dalla
Corte di appello di Bologna. A questa determinaIOne la sentenza impugnata è pervenuta considerando che
per il fatto più grave oggetto del presente giudiIO,
е cioè per l'attentato ad Ezio Gavello (art.280
c. p.), la pena minima prevista era di dodici anni di reclusione, si tratta di una consideraIOne
corretta (e dunque insindacabile sotto il profilo di
specie se si valutano anche gli altrilegittimità)
fatti di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, tra i quali, oltre al consueto reato di banda armata, vi era anche un altro attentato.
Risultano prescritti i reati oggetto delle imputaIOni dei n.217 e 219, perciò per i relativi
capi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta ad RM va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in quindici giorni di reclusione in lire cinquantamila di multa.
M arc o BAR B ONE con un unico motivo deduce la violaIOne dell'art. 110 c.p. e il viIO di motivaIOne "in relaIOne al reato di tentato omicidio dei carabinieri LA PE e ID
Bresson, рег overe ritenuto esistente il concorso 56
morale di RC BO, nonostante che la posiIOne
egemone del coimputato OR NI nel comando delle F.c.c., il suo ruolo di dirigente del nucleo
operativo e di principale esecutore dell'azione
rendesse logicamente 8 praticamente irrilevante
qualunque ipotesi di incentivaIOne del giovane nella scelta, per l'intervento, della finalità omicida".
In sostanza secondo il ricorrente mancherebbe un rapporto di causalità tra la sua condotta ed il
omicidio, perché avrebbe avuto un ruolo tentato assolutamente preponderante NI rispetto al quale il concorso morale di BO sarebbe stato privo anche di una funIOne incentivante.
Il motivo è infondato. La sentenza con un'ampia motivaIOne B sulla
base delle dichiaraIOni dello stesso BO કે
giunta alla conclusione che la condotta di questo era stata tutt'altro che priva di rilevanza causale.
BA faceva parte del comando delle FormaIOni
comuniste combattenti, l'aIOne che si è poi conclusa con il tentato omicidio, era stata decisa a livello
direttivo ed era stata preparata accuratamente, anche perché era la prima impresa con la quale le
FormaIOni si presentavano all'esterno; quindi esattamente la sentenza impugnata ha affermato che coloro che avevano deliberato e preparato il tentato omicidio avevano tenuto una condotta tutt'altro che 57
priva di rilevanza causale e che in questo contesto non si poteva escludere il concorso morale di BO
presupponendo un ruolo egemone di NI, come se questo avesse da solo deciso ed eseguito il delitto
(che invece anche nella esecuIOne era stato opera di più persone) e potesse essere insensibile rispetto alle opinioni degli altri appartenenti alle
FormaIOni e addirittura di chi, come BO, aveva
- come ricorda la sentenza -> "il propriogià mostrato valore ideologico eversivo in apprezzabili anni di
militanza in SO ed in imprese anche clamorose ivi compiute e che, del resto, bene o male faceva parte del comando della formaIOne eversiva".
Risultano prescritti i reati oggetto delle
10, 12, 13, 23, 27, 33, imputaIOni di cui ai n. 462, 483, 513, 517, 518, 536, 568, 569, 571, 574, 579
34, 40, 43, 53, 67, 73, 93, 98, 141, 383, 384, 425,
sentenzaB 582, perciò per i relativi capi 1 a
impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla
pena inflitta a BO va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in tre mesi di reclusione.
M a . SI AT con due motivi deduce vizi di motivaIOne della sentenza impugnata circa la sua ritenuta responsabilità per il furto di tre autovetture avvenuto nel moggio 1978
(саро 53) e per il furto di un furgone avvenuto nel 58
gennaio 1978 (capo 29).
In conseguenza dell'applicaIOne nel giudiIO di attenuanti generiche, giudicate appello delle
equivalenti alle aggravanti contestate, i due delitti ai quali si riferiscono i motivi, come pure altri che saranno poi indicati, risultano prescritti. Questa
lacorte si deve quindi limitare a dichiarare prescriIOne, dal momento che non emergono prove per condurre in questa sede, a norma dell'art. 152 comma
ad una pronuncia ampiamente assolutoria e2 c. p.P.,
che in presenza di una causa di estinzione sarebbe
preclusa una pronuncia di annullamento con rinvio
basato sui denunciati vizi di motivaIOne,
ai delitti sopra ricordati risultano Oltre
prescritti reati oggetto delle imputaIOni di cui
ai n. 82, 686, 688, 701 e 704, perciò i relativi capi della sentenza impugnata devono essere annullati
vasenza rinvio e dalla pena inflitta a DO
eliminata quella per i reati prescritti, determinata
in due mesi e quindici giorni di reclusione.
LL con due GI
violaIOne del divieto della motivi deduce la reformatio in peius e il viIO di motivaIOne sulla n. 625 del 1979 denegata applicaIOne dell'art. 4 d. 1.
e della 1. n. 304 del 1982.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento. La reformatio in peius secondo il ricorrente si 59 sarebbe verificata perché il giudice di appello nel
ricalcolare la pena, pur non avendo superato complessivamente quella applicata in primo grado, ha determinato per la violaIOne più grave del reato
continuato una pena maggiore di quella stabilita dal primo giudice. E' vero che ciò è accaduto ma è anche vero che - come si è preoccupata di chiarire la non vi è stata unastessa sentenza impugnata reformatio in peius, perché questa in linea di
gli principio riguarda la pena complessiva e non elementi per la sua determinaIOne, a meno che risulti preclusa la riconsideraIOne di taluno di
essi.
Va chiarito che la pena complessiva per il reato continuato è stata completamente ricalcolata non per il venir meno di reati che avevano formato oggetto di unificaIOne o comunque per motivi che riguardavano specificamente taluni di questi ma per l'accoglimento il quale l'imputato avevadel motivo con
chiesto la riduIOnegenericamente della pena
AI (nove anni e due mesi di reclusione). て
corte di secondo grado ha determinato la pena complessiva in otto anni e un mese di reclusione, ma nel ricalcolarla si è accorta che quella fissata dal giudice di primo grado per la violaIOne più grave ero inferiore al minimo edittole ed ha ristabilito la legalità prendendo le mosse dal minimo anzichè dalla 60
misura precedentemente stabilita. Cosi' ricostruita la vicenda processuale, risulta evidente che non vi è stata alcuna reformatio in peius perché stato
accolto il motivo ed è stata sensibilmente ridotta la pena complessive con un'operaIOne di calcolo che
in presenza di un motivo non limitato al solo aumento per la continuaIOne doveva necessariamente interessare tutti gli elementi occorrenti per la nuova determinaIOne.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un viIO di motivaIOne circa la ritenuta mancanza nella sua condotta delle condiIOni richieste dall'art. 4
d.l. n. 625 del 1979 e dalla 1. n. 304 del 1982 per l'applicaIOne dei previsti trattamenti punitivi più
favorevoli. Il motivo è manifestamente infondato perché in realtà la sentenza, riconsiderando tutta la condotta dell'imputato, ha spiegato per quali ragioni in essa non fossero ravvisabili tali condiIOni e il ricorso al riguardo non muove specifici rilievi.
M ari a R osa BELLO LI, oltre motivi comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già oggetto di esame, deduce un viIO diformato
motivaIOne circa il diniego delle attenuanti generiche.
Il motivo è privo di fondamento.
La sentenza con motivaIOne incensurabile in questa sede ha ritenuto che dalla complessiva 61 condotta dell'imputata fosse desumibile una
"pericolosità sociale apprezzabile" B che non emergessero elementi particolari per l'applicaIOne
dell'art. 62 bis c.p.%;B né in senso contrario vale il rilievo, contenuto nel motivo di ricorso, che occorre fatti nel contesto sociale B politico"inserire perché in proposito la sentenza ha dell'epoca",
che l'imputata non aveva considerato dato "alcun mutato atteggiamento in segno di ordine alla necessità di perseguire certi scopi attraverso la
pratica della lotta armata" ed ha quindi escluso che
la sua ritenuta pericolosità fosse esclusivamente legata a vicende storicamente superate.
GI BE, oltre motivi comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già
formato oggetto di esame, deduce, a mezzo di due
diversi difensori, la violaIOne dell'art. 81 c.p. B
il viIO di motivaIOne per il mancato riconoscimento della continuaIOne rispetto a fatti sui quali si era inoltre "mancatagià formato il giudicato ed
applicaIOne delle attenuanti generiche e pena eccessiva".
Il secondo motivo, redatto contestualmente alla dichiaraIOne di ricorso, risulta inammissibile perché è generico e non concerne vizi di legittimità;
con esso infatti il ricorrente si duole della entità
della репа B della mancate concessione delle 62
attenuanti generiche, senza prospettare neppure vizi di motivaIOne, cosa che del resto non avrebbe potuto fore perché quando ha redatto il motivo motivaIOne ancora non era stata scritta.
Il primo motivo invece è infondato, perché il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte del giudice di appello della continuaIOne rispetto a fatti oggetto di altra sentenza ma, a quanto risulta
( e del resto i motivi sul punto tacciono), non aveva
mai dedotto la continuaIOne davanti al giudice di
secondo grado. La censura che viene mossa alla sentenza impugnata è quindi del tutto ingiustificata,
perché gli si fa l'addebito di non aver affrontato
questione che non gli era stata devoluta в che una non era tenuta ad affrontare;
ed è da aggiungere che si tratta di una questione di merito, la quale poteva e doveva essere sottoposta al vaglio del giudice del
поп è deducibile per la prima volta in merito e cassaIOne.
a motiviEman uela BE L I, oltre comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già
formato oggetto di esame, deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata circa le ritenute sue funzioni organizzative della banda armata, circa la sua "responsabilità per tutti gli altri reati addebitatile" e circa la mancata applicaIOne delle attenuanti generiche. 63 Per quanto in particolare concerne le funzioni
organizzative la sentenza ha ritenuto che la BE
svolgesse attività di coordinamento del nucleo "Face" di collegamento con le strutture superiori е la e della ricorrente riguarda l'accertamento di critica queste attività, che è stato operato attraverso le
dichiaraIOni della MB e di ZA, cosi' come più in generale si appunta sull'accertamento di responsabilità relativo a tutti i reati che le sono
' prevalentemente basato su chiamate stati addebitati di correo.
valoreQuale sia a parere della Corte il probatorio delle chiamate di correo è stato già detto in precedenza, quando sono stati esaminati i motivi comuni a più ricorrenti;
qui deve solo aggiungersi
로
dellache rispetto alle chiamate di correo a carico
ER la corte di secondo grado ha effettuato correttamente i controlli intrinseci ed i riscontri estrinseci, solo in seguito pervenendo alla
conclusione di responsabilità, e che i motivi, sotto il profilo del vizio di motivaIOne, discutono appunto dell'attendibilità dei coimputati e degli elementi di riscontro riproponendo argomenti di
merito che per loro natura sono insuscettibili di consideraIOne in questa sede.
I motivi concernenti l'accertamento di responsabilità sono perciò privi di fondamento. 64. Lo stesso non può dirsi invece per il motivo
sulle attenuanti generiche.
La sentenza impugnata pur avendo riconosciuto della ER si è pronunciata l'incensuratezza negativamente affermando: "non υπ segno di ripensamento su quelle scelte è venuto dall'imputata,
siccome resipiscenza per la lotta armata;
nessun
segno c'è di cessaIOne della pericolosità sociale". Però non si comprende da quali elementi la corte ha tratto questo giudiIO negativo, visto che la stessa
sentenza riconosce che la ER ha cessato di far
parte della banda armata nel 1977, come risulta dalle dice la dichiaraIOni dei coimputati ed "emerge
-
corte di secondo grado - dalla stessa assenza di qualunque ulteriore addebito". Va pure rilevato che
la ER ha inviato alla corte di assise di appello di sé, del una lunga lettera nella quale parla delle proprio vissuto, del proprio modo di sentire,
proprie idee, annidelle proprie vicende negli successivi al 1977, della permanenza in Etiopia come medico volontario in un campo di rifugiati (attestata anche da una dichiaraIOne ufficiale). Di tutto ciò
motivaIOne sul diniego delle attenuanti nella generiche non si parla, ma si sarebbe dovuto parlare,
decisione negativa è basata visto che la essenzialmente Su consideraIOni relative alla personalità dell'imputata. 65
In conclusione la motivaIOne sul diniego delle
attenuanti generiche risulta carente sotto due perché non specifica gli elementi dai quali aspetti:
ha tratto il giudiIO negativo e perché non prende in esame quelli che potrebbero dar luogo a valutazioni
positive. Di conseguenza la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio.
C lau dio ON HI con due motivi deduce vizi di motivaIOne della sentenza impugnata con riferimento all'affermaIOne di responsabilità in concorso con altri imputati per i reati dei capi
385 @ 397.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento. La fabbricazione della bottiglia incendiaria
contestata nel capo 385 si riferisce ad un esercitaIOne sul Ticino per fare pratica nell'uso
delle bottiglie molotov. All'esercitaIOne il ONHI
ha certamente partecipato, ma sostiene di averlo
fatto solo perché interessato ad "una ragazza che era della compagnia".
La sentenza impugnata ha preso in esame la tesi sulla quale l'imputato torna ad insisteredifensiva,
con il motivo di ricorso, ed è giunta a disattenderla sulla base delle dichiaraIOni della MB e di una serie di altri elementi dai quali ha desunto che
con gli oltri ho in realtà il ONHI
volontariamente partecipato ad un'aIOne di 66 addestramento. Si tratta di una motivaIOne ampia,
corretta e assolutamente immeritevole di censure.
I l capo 398 concerne le bottiglie portate durante una rapina compiuta in un negoIO, rispetto alle quali erano stati originariamente contestati la detenzione e il porto e il ricorrente lamenta un'assoluta mancanza di motivaIOne circa la detenzione B un viIO di motivaIOne circa il porto.
Quanto alla detenIOne vero che vi è la lamentata mancanza di motivaIOne, ma ciò è avvenuto
imputaIOne il BONECHI era stato perché da tale assolto in primo grado per non aver commesso il
fatto. Quanto al porto, la motivaIOne della sentenza non merita le critiche che il ONHI le ha mosso perché sulla base di consideraIOni di carattere logico B non sulla base di prove specifiche ha
ritenuto che egli fosse consapevole del fatto che gli altri partecipanti alla rapina erano armati ed avessero le bottiglie incendiarie. In proposito è
sufficiente rilevare che i fatti interiori, come la consapevolezza del porto delle bottiglie, ben
difficile che risultino da elementi obiettivi 8 che quindi non può censurarsi la sentenza per aver fatto leva su deduIOni del tutto logiche, legate alle della rapina, alla quale è pacifico checircostanze il ONHI ha partecipato. 67
G iovan n i CA PPELLI, oltre ad un
motivo comune anche ad altri ricorrenti, relativo all'applicabilità dell'art. 309 c.p., già esaminato,
deduce vizi di motivaIOne concernenti la sua partecipaIOne alla banda armata SO e l'esclusione delle attenuanti generiche. Il primo motivo è privo di fondamento. Sulla
partecipaIOne del ricorrente alla banda armata la
sentenza motiva diffusamente, con considerazioni
collaterali anche superflue, sulle quali soprattutto ha indugiato il ricorso.
A quanto risulta, che CA facesse parte della banda è emerso dalle dichiaraIOni di numerosi suoicoimputati, i quali hanno parlato dei
coinvolgimenti e del ruolo da lui svolto;
in
particolare hanno riferito che, quale avvocato, il ricorrente faceva parte della "Commissione carceri".
che la sua attività L'imputato sostiene solo il livello legale della riguardava cioè non faceva parte delorganizzaIOne, che gli livello illegale (nel quale si è appunto ravvisata la banda armata) O che al più avrebbe dovuto ritenersi responsabile di favoreggiamento;
ma anche di queste sentenza si è data ampiamente tesi difensive la corico prima di disattenderle. In modo argomentato la corte di secondo grado ha affermato che la
"Commissione carceri"costituiva un elemento della gli struttura illegale, ricordando che anche tutti 68
altri componenti individuati facevano sicuramente
parte della banda;
ha inoltre visto significative conferme della partecipaIOne del CA alla banda nel fatto che nella sua casa di AN (anche se in sub assenza) era avvenuta la riunione preparatoria dell'attentato al costruendo carcere di Bergamo e nel fatto che nella sua casa di Fino Mornasco ( questa volta con la sua partecipaIOne) si ere svolta una
riunione generale e importante della banda in cui "si
.;parlò delle 'campagne' dell'intera organizzaIOne.
vi fu un inventario delle imprese che erano in
cantiere; vi fu il progetto di evasione di Perugia" e affrontati altri temi relativi all'attivitàvennero
illegale. In conclusione per quanto concerne l'accertamento di responsabilità la motivaIOne della sentenza resiste ad ogni censura, diversamente da
quanto avviene per l'esclusione delle attenuanti generiche, che sono state riconosciute al CA in primo grado, ma poi negate in appello, in seguito all'impugnaIOne del pubblico ministero.
Sul punto la sentenza presenta una motivazione
in quanto muove dalla consideraIOne che la carente,
sola incensuratezza dell'imputato non comporta di per sé l'applicaIOne dell'art. 62 bis c.p. ed esprime poi un giudiIO di gravità del fatto basato essenzialmente sullo qualità professionale del 69
ricorrente "che ben conosceva, per le indubbie capacità giuridiche da tutti riconosciutegli, i
limiti della liceità penale dei comportamenti umani". Questo genere di valutazioni negative però
attiene essenzialmente alla sfera degli apprezzamenti morali non riesce ad esprimere sotto l'aspetto giuridico l'asserita gravità del fatto. E' da aggiungere che il ricorrente con ragione rileva che,
all'incensuratezza B alle altre suaunitamente condiIOni personali, avrebbero dovuto essere valutare la gravità del fatto, le considerati per caratteristiche della sua ritenuta partecipaIOne
alla banda, 1' abbandono di questa nel 1979 e
l'assenza di concorso da parte sua in uno qualunque dei tanti reati riferibili alla banda.
Occorre quindi concludere che la sentenza, nel
punto concernente il diniego delle attenuanti generiche, deve essere annullata con rinvio.
LD CA I, oltre a motivi comuni
anche ad altri ricorrenti e che hanno già formato oggetto di esame, deduce vizi di motivaIOne per quanto concerne la sua responsabilità per banda armata e per gli altri reati e per quanto concerne la
determinaIOne della pena.
I motivi sono tutti privi di fondamento. In direaltà sotto il profilo del viIO
motivaIOne circa la responsabilità il ricorrente non fa che riproporre le proprie argomentaIOni difensive 70 di merito, ampiamente esaminate e confutate dalla sentenza impugnata e dunque muove delle censure
insuscettibili di apprezzamento in questa sede.
In particolare quanto alla banda armata AT
torna ad osservare che dalle dichiaraIOni di LEPRE
nascentarisulta esclusa la sua "adesione alla organizzaIOne F.c.c." e che perciò "non si comprende dovrebbe rispondere di 306perché mai c.p."
Considerato il tenore del motivo sembrerebbe che il ricorrente ignori di essere stato imputato e ritenuto responsabile di partecipaIOne a SO, anziché alle
ed in propositoFormaIOni comuniste combattenti, è
sufficiente ricordare che secondo 18 sentenza impugnata, se "è vero che l'imputato non operò la scelta di seguire NI nell'estate-autunno 1977 in merito alle F.c.c.
... ciò non vuol dire che egli abbandonò l'organizzaIOne di SO: egli fu anzi uno dei fedelissimi della banda". Non merita censure neppure la motivaIOne sulla entità della pena, visto che la corte di secondo grado ha indicato sia il criterio seguito per determinare la pena per la violaIOne più grave, sia quello seguito per fissare l'aumento per la continuaIOne;
criteri rispetto ai quali il ricorso non svolge specifici rilievi.
Risulta prescritto il reato oggetto dell'imputaIOne di cui ol л.594; perciò per il 71
relativo capo 10 sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta ad LD
AT va eliminata quella per il reato prescritto, determinata in dieci giorni di reclusione.
Robe r t o RC, con due motivi deduce vizi di motivaIOne in relaIOne
all'accertamento di responsabilità per la rapina del
capo 479 e in relaIOne alla determinaIOne della pena.
inammissibile per 18 sua Il primo motivo perché non specifica in COSA genericità,
consisterebbe il viIO denunciato: il ricorrente dopo aver rilevato che la sentenza ha disatteso le sue asserIOni, pur avendo egli ammesso altri addebiti,
ha affermato che in conseguenza di ciò "la
... solo apparente", senza motivaIOne si rivela darsi minimamente carico degli argomenti addotti
sostegno dell'affermaIOne di responsabilità.
Il secondo motivo è infondato.
A1 RC in primo grado era state applicata la pena di sei anni di reclusione, quale aumento per la continuazine rispetto a fatti che avevano già formato oggetto di giudicato, ed il giudice di appello, in haaccogliemento di un motivo di impugnaIOne,
ridotto tale pena a due anni e otto mesi considerando positivamente la condotta dell'imputato e valutando
Deve quindila complessiva gravità dei reati.
escludersi che esista il denunciato viIO di 72
motivaIOne.
Risultano prescritti i reati oggetto delle imputaIOni di cui ai n. 7, 15, 23, 37, 51, 67, 91,
93, 98 e 536; perciò per i relativi capi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a RC va eliminata quella per i
reati prescritti, determinata in tre mesi e dieci
giorni di reclusione.
RI IO AR I è stato assolto dalle imputaIOni di cui ai capi 633, 638, 639, 641 e 642
per insufficienza di prove B deduce l'erronea adoIOne della formula dubitativa, sostenendo che dalla stesa sentenza impugnata emerge in modo chiaro
la totale mancanza di prove a suo carico.
Il ricorso è fondato. Il CARRI è stato imputato di partecipaIOne
alcuni episodi riferibili A questaSO e di
organizzaIOne ( le rapine presso il negoIO di via
IE della Francesca e presso il negoIO Fulmine e
1'attentato contro la Swissair). Per tutte le imputaIOni a suo carico ci sono solo le
IE MB, che la stessa dichiaraIOni di grado riconosce sostanzialmente corte di secondo irrilevanti, non perché inattendibili ma perché
sovente basate su ricordi incerti е su impressioni e comunque concernenti non specifiche condotte di reato ma condotte che avrebbero potuto avere solo un 73 significato indiziante. Per lo più si tratta di
condotte relative ai rapporti dell'imputato con
OR LF dalle quali, a quanto si desume dalla sentenza impugnata, era stato arguito un
coinvolgimento del ARI nelle azioni delittuose "
compiute dall'LF, che però aveva dichiarato l'estraneità del ricorrente.
La motivaIOne in realtà fa emergere una mancanza di prove di responsabilità a carico del
AR, pur continuando a parlare di un "principio di prova" che giustificherebbe la formula dubitativa.
Come questa Corte ha avuto occasione di chiarire con giurisprudenza consolidata, l'assoluIOne con formula dubitativa richiede l'esistenza di una serie incompleta di elementi a carico dell'imputato o una situaIOne di contrasto tra elementi a carico ed elementi contrari, idonei, se non svalutare completamente primi, a legittimare il dubbio
(Sez. IV, 27.3.1981, Orsini, in Cass.pen., 1982,
p. 1584); sicché l'adoIOne di tale formula non può essere espressione di un dubbio soggettivo del
giudice (Sez. I, 20.2.1985, Lopardo, ivi, 1986,
p.1610). E' da aggiungere che se la situaIOne
probatoria non giustifica obiettivamente dubbi - carico dell'imputato il proscioglimento l'assoluzione non possono che essere pronunciati con formula piena. Ed è appunto una situaIOne di questo genere che si riscontra nei confronti del ARI e che 74 a norma dell'art. 152 c.p.P. deve essere dichiarato il conseguente da questa stessa Corte, con
senza rinvio della sentenza impugnata annullamento nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n.633,
638, 639, 641 e 642%, rispetto alle quali 11
ricorrente deve essere assolto per non aver commesso
il fatto.
G u i do CATTANE O con due motivi deduce motivaIOne circa il diniego delle un viIO di n. 625 del 1979 attenuanti previste dagli artt. 4 d.l.
e 3 1. n. 304 del 1982 e chiede il riconoscimento della continuaIOne rispetto a fatti per i quali già intervenuto un giudicato di condanna.
18 Il primo motivo è privo di fondamento perché
sentenza riconsiderando tutto il comportamento dell'imputato ha spiegato con un'ampia В corretta motivazione per quali ragioni in esso поп fossero ravvisabili le condotte che costituiscono le attenuanti in questione. Il ricorrente non muove censure per quanto concerne gli aspetti normativi di tali condotte individuati dalla sentenza e sotto il profilo del difetto di motivaIOne ripropone in realtà argomentaIOni di merito insuscettibili di apprezzamento in questa sede, in quanto riconosce che
"le affermazioni rese negli interrogatori possono apparire parziali e lacunose" e cerca solo di dare di
ciò una giustificaIOne. 75 motivo è inammissibile per la sua Il secondo genericità. Il ricorrente infatti chiede il riconoscimento della continuaIOne facendo un generico riferimento ad una precedente sentenza senza
fornire indicaIOni precise sul contenuto di questa e sugli elementi dai quali desumere l'esistenza delle condiIOni previste dall'art. 81 comma 2 c.p.
Risulta prescritto il reato oggetto dell'imputaIOne di cui al n. 610; perciò per il
relativo capo la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio e dalla pena inflitta ad
EO va eliminata quella per il reato prescritto, determinata in dieci giorni di reclusione e in lire
40.000 di multa.
Carme n OL, oltre a motivi
concernenti la mancata applicaIOne degli artt. 309 e
311 c.p.p., comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già formato oggetto di esame, deduce vizi di motivaIOne della sentenza impugnata relativi all'elemento soggettivo del delitto di partecipaIOne
a banda armata e alla determinaIOne della pena.
Con il primo motivo, uguale a quello presentato da BA, la ricorrente, dopo aver ricordato che le
è stato addebitato di aver fatto parte della squadra armata proletaria di LU, partecipaIOne da lei
ha rilevato che secondo la sentenzastessa ammessa,
impugnata la banda armata era costituita dalle
FormaIOni comuniste combattenti, di cui la s.a.p. di 76 LU era solo un'articolaIOne, a che sul dolo di partecipaIOne alle FormaIOni comuniste combattenti la motivaIOne della sentenza sarebbe contraddittoria, dato che la ricorrente era stata
"assolta dalla detenIOne qualificata di armi in
relaIOne all'attentato al medico dr. Lombardo". Le ragioni sulle quali la sentenza ha basato il proprio convincimento circa il dolo di partecipaIOne
alla banda armata sono per la ricorrente uguali a
quelle indicate per BA, integrate dalle stesse dichiaraIOni ammissive della OL, perciò devono esaminando il valere le consideraIOni già svolte motivo di BA e come per questo deve concludersi che non sussiste la dedotta contraddittorietà B che la motivazione della corte di assise di appello in
proposito non merita alcuna censura.
Anche il motivo con il quale si deduce un vizio
motivaIOne circa la determinaIOne della pena di privo di fondamento.
La ricorrente sostiene che la misura della pena base sarebbe ingiustificata dati i riconoscimenti
positivi effettuati dalla sentenza nei suoi riguardi. In proposito è sufficiente osservare che la sentenza impugnata ha tenuto ferma per la violaIOne più grave
(costituita detenIOne di armi da guerra aldalla sovvertire l'ordinamento dello Stato e difine di
commettere il reato di banda armata: art. 21 1 n. 110 77 del 1975) la pena, giò stabilita dal giudice di primo grado, di sei anni di reclusione, giudicandola
"adeguata alla entità della violaIOne", che si motivata, tratta di determinaIOne sufficientemente considerato anche che si riferisce ad una pena prossima al minimo edittale. Né può ritenersi che una siffatte misura sia incoerente con i riconoscimenti positivi ricordati dalla ricorrente, perché questi riconoscimenti sono stati adeguatamente valorizzati
per l'applicaIOne delle attenuanti generiche,
giudicate prevalenti sulle aggravanti contestate,
per la riduIOne dell'aumento determinato in primo grado per la continuaIOne. Risultano prescritti i reati oggetto delle
imputaIOni di cui ai n. .688, 691 e 710; perciò i
relativi capi della sentenza impugnata devono essere
annullati senza rinvio e dalla pena inflitta a CA COLOMBO va eliminata quella per i reati prescritti,
determinata in un mese di reclusione.
UA OL deduce vizi di motivaIOne della sentenza impugnata circa le affermaIOni di responsabilità numerose suo carico, circa l'esclusione delle attenuanti generiche e circa la determinaIOne della pena. Il primo motivo è privo di fondamento perché la sentenza, ripercorrendo l'itinerario di OL in
e nelle FormaIOni comuniste combattenti, SO da 78 contiene una motivazione adeguata ed immune
censure in relaIOne a tutti i fatti per i quali vi è
stata condanna, ed il ricorrente sotto il profilo del motivaIOne si limita inviIO di realtà
agli argomenti della sentenza propri contrapporre come quellaargomenti ed affermaIOni apodittiche,
che le sue dichiaraIOni ammissive, alle quali la sentenza ha fatto riferimento, sarebbero solo assunIOni di "responsabilità politica". Per quanto in particolare riguarda il tentato
omicidio dei carabinieri PE B Bressan, il ferimento di GI e il ferimento di NO, sui quali indugiano i motivi di ricorso, va detto che la
sentenza impugnata indica in modo attento le prove a
carico dell'imputato, ricordando le dichiaraIOni dei coimputati e gli elementi di riscontro, mentre le censure del ricorrente investono essenzialmente l'attendibilità delle chiamate in correità, senza considerare il quadro complessivo delineato dalla noncorte di assise di appello. Cosi', ad esempio,
considerano il fatto che è stato OL, con
BO, 8 recuperare le armi utilizzate per l'aggressione ai due carabinieri e soprattutto che è
stato OL ad indicare con esattezza dove erano state seppellite, né considerano le dichiarazioni di
COLOMBO riportate - pag. 1349 della sentenza impugnata, che costituiscono un'ammissione di fatti specifici B non solo di "responsabilità politica". 79 OL ha riconosciuto di aver fatto parte del ha comando delle FormaIOni comuniste combattenti ed
"ho preso
-aggiunto a quanto riferisce la sentenza
- azioni chepersonalmente 8 quasi tutte le parte questa organizzaIOne ha portato avanti, solo che io sono uno di quelli che si è assunto la responsabilità
di sparare addosso alla gente"; e la sentenza osserva che gli attentati alla incolumità personale compiuti dalle FormaIOni comuniste combattenti sono stati appunto il tentato omicidio dei due carabinieri ed il ferimento di GI.
E' invece fondata la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, perché la sentenza
dichiara di apprezzare positivamente le ammissioni ricorrente, riconosce le sue manifestaIOnidel di dissociaIOne ma le giudica insufficienti ai fini
62 bis c.p. perché della circostanza dell'art.
"diverso è stato il suo atteggiamento rispetto a
coloro che... hanno ampiamente confessato accettando di fornire elementi per la ricostruIOne più completa possibile dei singoli fatti dei quali erano accusati, se non del nome dei correi". Con tali parole sembra che la corte di secondo grado addebiti al ricorrente di non aver tenuto quei comportamenti previsti come
specifiche ipotesi di attenuaIOne della репа
dall'art. 4 d.
1. n. 625 del 1979 e dalla 1. n. 304 del
1982, ma l'addebito sarebbe incongruo, perchè la 80 mancanza di tali comportamenti non potrebbe, di per sé, avere altro effetto che quello, ovvio, di non
consentire l'applicaIOne degli relativi trattamenti
Ci sono poi altre consideraIOni. nonattenuativi.
dissimili da quella sopra riportata, con la
conclusione che per quanto concerne il ricorrente pur essendo la "pericolosità sociale profondamente dimunuita, il giudiIO prognostico non è del tutto
tranquillante". Si tratta in definitiva di una
conclusione motivata in modo ambiguo in quanto appare essenzialmente basata Su una mancanza di collaboraIOne nella descriIOne di fatti B nella indicazioni di responsabilità altrui, che come si
detto è specificamente richiesta per altre attenuanti e che non potrebbe da sola giustificare prognosi non
tranquillanti. E' per queste ragioni che nel punto concernente il diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Infine, è chiaramente infondato il terzo motivo,
relativo alla determinaIOne della pena. CA OL in primo grado era stato condannato a quindici anni
di reclusione mentre in secondo grado ha avuto cinque anni di reclusione quale aumento per la continuaIOne
rispetto a fatti oggetto di un precedente giudicato.
grado ha dato conto degliLa corte di secondo elementi considerati per determinmare l'aumento,
facendo in particolare riferimento sia ol "nuovo 81
atteggiamento processuale dell'imputato", sia alla
"gravità indubbia dei vari numerosi reati
ascrittigli"; quindi non vi è difetto di motivaIOne
lanuvalutaIOne del giudice di merito per quanto 8+
concerne la misura ritenuta giusta è insidacabile in questa sede.
E mi l i o CI deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata circa la ritenuta mancanza di elementi per un'assoluIOne con formula piena (in luogo del proscioglimento per prescriIOne) dell'imputaIOne per l'incendio della
vettura dell'ing. GA e circa l'affermaIOne di responsabilità per l'incendio della Face. Entrambe le censurе sono prive di fondamento perché la sentenza
impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi di prova a carico dell'imputato, sia per la prima che per la seconda imputaIOne, ed il CI non fa
che riproporre argomenti per contestare l'attendibilità delle chiamate in correità, che hanno formato oggetto da parte della sentenza impugnata di
una valutaIOne non censurabile in questa sede.
ER ON, oltre un motivo 309concernente la mancata applicaIOne dell'art.
c. p., comune anche ad altri ricorrenti e che ha già
formato oggetto di esame, deduce vizi di motivazione
circe la responsabilità per il reato di 82
partecipaIOne banda armata circa 10
determinaIOne della pena.
Il primo di questi due motivi è privo di
..
fondamento perché la sentenza impugnata si è diffusa
nell'indicare le ragioni del proprio convincimento di responsabilità ricordando le stesse ammissioni contenute nel memoriale dell'imputato, la commissione da parte sua dell'attentato alla sede della D.C., la
conoscenza da parte sua del luogo ove erano detenute
dei le armi B le dichiaraIOni da AT
coimputati. Rispetto a questa motivaIOne il ricorrente non fa che riproporre argomenti di merito insuscettibili di apprezzamento in questa sede. E' invece fondato il secondo motivo perché la
sentenza impugnata dopo aver elencato tutta una serie
elementi positivi per l'imputato (tra i quali la di sua condotta processuale e il suo spontaneo abbandono nel 1978) ha determinato per della banda la violaIOne più grave (art. 306 comma 2 c.p.) la pena di quattro anni e sei mesi, sensibilmente superiore al minimo edittale, senza una parola di motivaIOne. Perciò la sentenza impugnata deve essere annullata
la determinaIOne con rinvio nel punto concernente della pena. 83
G iu s pp. CO deduce un motivaIOne della sentenza impugnata viIO di relativo alla mancata assoluIOne con formula piena dalle imputaIOni dei capi 568, 569 e 570, rispetto alle quali è stato prosciolto per prescriIOne.
Il motivo è infondato. La sentenza infatti ha indicato i numerosi elementi di prova a carico non poteva assolutamentedell'imputato, sicché
ritenersi esistente nella specie secondo quanto
- quellaapoditticamente sostiene il ricorrente
situaIOne probatoria che a norma dell'art. 152 comma
2 c.p.p., anche in presenza di una causa di estinIOne del reato, impone l'assoluIOne con
formula piena. Ma 8 SI CR con motivi complessi investe le affermaIOni di responsabilità per i fatti a lui addebitati, sia per quanto concerne la motivaIOne sull'esistenza di sufficienti prove 8 suo
carico, sia per quanto concerne il dolo della rapina per il reato del capo 113 e la qualificaIOne di
V incendio, anziché didanneggiamento seguito da semplice danneggiamento, per i reati dei capi 115 e
694.
Rispetto a questi ultimi due reati va subito detto che, ferma rimanendo la loro qualificaIOne
giuridica (dato che in tutti e due i casi è stato appiccato il fuoco), entrambi risultano estinti per 84 prescriIOne, cosi' come per la stessa causa
estinto il reato del capo 710; non resta quindi che
senza rinvio nei relativi capi la sentenzaannullare impugnata, eliminando la pena corrispondente,
determinata in ENcinque giorni di reclusione.
Restano da considerare i motivi relativi alle altre imputaIOni. Sugli elementi dai quali il
giudice di secondo grado ha tratto il convincimento
della responsabilità del CR per la rapina presso
partecipaIOneil Comune di Montano Lucino e per la
FormaIOni comuniste combattenti la sentenza alle motivata accuratamente e non sussistono i denunciati travisamenti, perché questi in realtà altro non sono
apprezzamenti di merito diversi da quelli che prospettati dal ricorrente. Anche sul dolo della
rapina la motivaIOne è diffusa. La corte di secondo grado ha escluso che quella contro il Comune di
Montano Lucino fosse nata come un'aIOne solo dimostrativa cui aveva fatto seguito la deliberaIOne
di impossessarsi di timbri, documenti e denaro, ed ha invece ritenuto che fin dall'iniIO l'aIOne tendesse all'impossamento dei timbri, escludendo cosi' quella ricostruIOne del fatto alla quale il CR aveva collegato la propria tesi volta a negare l'elemento soggettivo del delitto di rapina. E' invece effettivamente carente la motivaIOne
lasentenza circo 10 responsabilità per della istigaIOne ed opologio del capo 709. Si pubblico 85 tratta della rivendicaIOne del danneggiamento con un
ordigno incendiario dell'autovettura del dott.
Cerchia, dirigente della Digos di Varese, che è stata posta a carico anche del ricorrente solo perché 10
si è ritenuto responsabile del danneggiamento. Ma la
responsabilità per il fatto anteriore da sola non
prova quella per il fatto posteriore. Rispetto a questo va chiarito se effettivamente con quali caratteristiche vi sia stato un concorso del ricorrente, che non può essere presunto sotto la
specie di un'asserita anticipata programmaIOne. Di essere18 sentenza impugnata deve conseguenza annullata con rinvio nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n.709.
F • ai o DENDE NA con due motivi
deduce un viIO di motivaIOne della sentenza impugnata circa la sua responsabilità per il reato di banda armata e l'errata applicaIOne dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione.
I motivi sono privi di fondamento.
Il convincimento cui, analogamente a quella di
primo grado, pervenuta la corte di assise di
appello circa la partecipaIOne del ricorrente Rosso Brigate comuniste è motivato attraverso un complesso di elementi e non merita censure. In
particolare la sentenza impugnata ricorda le
dichiaraIOni dei coimputati CC, VIRZO B 86 BETTINI, la partecipaIOne di DE alle riunioni di SO B il suo ruolo di collegamento con la
sotto il profilo del "provincia", e il ricorrente
il non fa che contestare viIO di motivaIOne
probatorio attribuito dai giudici di significato questi elementi nell'eserciIO dei loro merito a apprezzamento, insindacabile in questa poteri di
sede.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l'aggravante dell'art. 1 d.l. n. 625 del 1979 non applicabile al delitto di banda armata ed aggiunge che comunque nella specie la circostanza non avrebbe potuto essere applicata perché era stata "contestata
solo implicitamente".
Entrambe le deduIOni mancano di fondamento. E' infatti giurisprudenza consolidata dopo l'intervento delle SeIOni unite che "la finalità di terrorismo °
di eversione non può essere sussunta tra gli elementi costitutivi dei delitti di banda armata" e che pertanto, se presente, anche per questi delitti
integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 1 d.
1. n. 625 del 1979 (Sez.un., 19.5.1984, Boeris,
in Cass.pen. 1984, p. 1609; Sez. I, 18.4.1985, Zoja,
ivi 1986, p. 1064; Sez. I, 17.1.1985, Biffo, ivi 1986,
p.461). E' stato pure affermato che la circostanza in questione "può essere ritenuta, anche se поп
enunciata formalmente nel capo di imputaIOne, quando essa possa essere desunta implicitamente dol testo" 87
21.10.1985, Fernoni, in Cass.pen. 1987, (Sez.I,
p.276). Per quanto specificamente concerne il caso in
esome va chiarito che la circostanza non era stata indicate attraverso la relativa disposiIOne di legge ma erano state diffusamente enunciate nel capo di imputaIOne le finalità terroristiche e di eversione ladella banda e che in rapporto a tali enunciaIOni sentenza impugnata esattamente ha ritenuto avvenuta
la contestaIOne dell'aggravante. Questa conclusione decisionedel resto, oltre che con 18 ricordato relativa all'art. 1 d. l. n.625 cit., è coerente con generale orientamento giurisprudenziale cheil più non ritiene indispensabile ai fini della
contestazione l'indicaIOne della disposiIOne che prevede il fatto contestato. G ian a rl o DE SILVESTR I, oltre ad un motivo comune anche ad altri ricorrenti,
309 c.p., già all'applicabilità dell'art. relativo esaminato, deduce vizi di motivaIOne circa le funIOni organizzative nelle bande ritenute sue armate e circa la determinaIOne della pena.
Quanto al primo motivo va ricordato che le
imputaIOni di banda armata a carico di DE SI
riguardano sia SO (capo 376), sia le FormaIOni
comuniste combattenti. In entrambi i casi è stato contestato al ricorrente il reato dell'art. 306 comma 88 delle1 c. p. in relaIOne a funIOni organizzative bande, ma mentre per le FormaIOni comuniste combattenti la sentenza impugnata spiega di aver
desunto tali funIOni dalle stesse dichiaraIOni
dell'imputato per SO nulla dice. Manca perciò la motivaIOne sulle ritenute funIOni organizzative relative a SO e di conseguenza su questo punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
E' invece privo di fondamento il secondo motivo
perchè la la corte di secondo grado ha indicato correttamente le ragioni che l'hanno guidata nella
determinaIOne sia della pena (di non molto superiore al minimo) per la violaIOne più grave, relative alle
FormaIOni comuniste combattenti, sia dell'aumento per la continuaIOne.
Risultano prescritti i reati oggetto delle imputaIOni di cui ai n. 23, 53, 93, 400 e 568;
perciò per i relativi capi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a DE LV va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in un mese e venticinque giorni di reclusione.
A ntonio DI ST congiuntamente con PatriIO FACHINETTI, oltre a motivi concernenti la mancata applicaIOne degli artt. 309 e 311 c. p.,
comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno giò
formato oggetto di esame, deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata circa le numerose 89
affermaIOni di responsabilità che riguardano sia lui sia FACHINETTI e circa la determinaIOne della pena e il diniego delle attenuanti generiche
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Sulla responsabilità la sentenza impugnata motivata diffusamente e il ricorrente in realtà sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione non fa che riproporre argomenti diretti a svalutare
dichiaraIOni dal coimputato CC, che le effettivamente hanno svolto un ruolo decisivo a SUO
carico ma sono state variamente controllate sia dalla corte di primo grado che da quella di appello. La
contraddittorietà secondo il ricorrente dovrebbe ravvisarsi nel fatto che in relaIOne alle diverse imputaIOni A SUO carico le dichiaraIOni di
CC hanno ricevuto una differente valutaIOne,
perché in taluni casi si è ritenuto che esse поп
consentissero una pronuncia di condanna ed hanno quindi dato luogo ad un'assoluIOne per insufficienza di prove. Ma questo fatto, piuttosto che il viIO,
dimostra la correttezza della motivaIOne, in quanto impugnata nell'esaminare le singolela sentenza
imputaIOni non è caduta in contraddiIOne,
esprimendo contrastanti valutaIOni sulle dichiaraIOni del coimputato, ma nel controllarle ha rilevato che rispetto a talune vicende i ricordi non erano sufficientemente precisi e ne ha tratto le 90 dovute conclusioni. Anche per quanto concerne la determinaIOne
della pena e il diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata è ampiamente motivata con riferimento alla gravità dei reati e allo condotta dell'imputato, considerata, indice di pericolosità e non è vero che la sentenza he considerato negativamente le proteste di innocenza;
essa nell'escludere le attenuanti generiche ha solo considerato che non si rinvenivano elementi positivi che ne giustificassero l'applicaIOne questa conclusione negativa non ha trovato nei motivi del
ricorso alcuna specifica confutaIOne.
prescritto il reato oggetto Aisulta
di cui al n. 508; perciò per il dell'imputaIOne
relativo capo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a DI STASI va eliminata quella per il reato prescritto,
determinata in cinque giorni di reclusione.
PA IO con due motivi deduce che la sentenza impugnate erroneamente ha ritenuto la sua qualità di organizzatore dello banda armata e gli ha applicato l'aggravante dell'art. 1 d. 1. n.625 del 1979 nonostante non gli fosse stata contestata.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento. Per quanto concerne la qualità di organizzatore della banda va rilevato che la censure del ricorrente 91 è apodittica e sfasata rispetto alla sentenza che con un'ampia motivaIOne ha descritto il ruolo svolto dal ricorrente ed indicato le prove dalle quali è stato
desunto.
Per quanto riguarda la dedotta mancanza di
contestaIOne dell'aggravante dell'art. 1 d. l. n.625
cit. è sufficiente rinviare a quanto già si è detto a proposito del ricorso di DE, ricordando che pure senza il riferimento alla disposiIOne legislativa la circostanza risulta enunciata nel capo di imputaIOne attraverso la precise indicaIOne delle
finalità terroristiche e di eversione della banda e che ciò è sufficiente per affermare che stata contestata.
prescritto il reato oggetto Risulta
di cui al n. 649; perciò per il dell'imputaIOne relativo capo la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio e dalla репа inflitto ad ELICIO va eliminata quella per il reato prescritto,
determinata in dieci giorni di reclusione.
P a t r izi o FACHINETT I ha una DIposiIOne processuale uguale a quella di NT
ST ed ha presentato a mezzo di un comune difensore motivi congiunti con DI ST e a mezzo di un altro difensore motivi esclusivi ma uguali agli altri. E'
quindi sufficiente rinviare a quanto già si è detto a proposito dei motivi di DI ST per affermarne 92 l'infondatezza.
Per quanto concerne la determinaIOne della pena
FACHINETTI lamenta anche che l'aumento per la continuaIOne è rimasto invariato nonostante l'assoluIOne da una imputaIOne per una delle
gravi Anche questa specifica violaIOni meno censura è priva di fondamento. In primo grado FACHINETTI era stato condannato a otto anni di reclusione e l'entità della pena aveva formato oggetto dell'appello sia del pubblico che ne aveva chiesto l'aumento, sia ministero,
dell'imputato, che ne aveva chiesto la riduIOne. La corte di secondo grado ha ridotto la pena
complessiva, determinandola in sette anni e sei mesi di reclusione, ed è vero che a questo risultato lapervenuta con un intervento sulla sola pena per violaIOne più grave e che, nonostante l'assoluIOne,
ha lasciato invariato l'aumento per la continuaIOne,
ma è anche vero che un siffatto modo di operare era
perfettamente legittimo. In giurisprudenza infatti si
è posta, ed e stata variamente risolta, la questione la violaIOne о meno del divieto circa della reformatio in peius nel caso in cui resti invariato
1'aumento per la continuaIOne nonostante l'eliminaIOne di taluno dei fatti meno gravi per i quali in primo grado vi era stata condanna;
ma il
divieto della reformatio in peius è istituto previsto per il Caso in cui non vi sio l'appello del pubblico 93 ministero • quindi non potrebbe comunque riguardare il caso in esame, nel quale, data l'impugnaIOne del pubblico ministero, il giudice non incontrava limiti nella determinazione della pena ed avrebbe potuto anche applicarne una complessivamente superiore.
Risulta prescritto il reato oggetto dell'imputaIOne di cui al n. 508; perciò per il
relativo capo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio B dalla pena inflitta a
FACHINETTI va eliminata quella per il reato prescritto, determinata in cinque giorni di
reclusione.
P 1 • t r o Gu id o IC con due motivi deduce una nullità del giudiIO di primo grado concernente la difesa e un viIO di motivaIOne circa l'entità della pena.
Entrambi i motivi sono infondati.
La nullità secondo il ricorrente si sarebbe
§ verificata perché egli avrebbe revocato il 23.5.83 i difensori di fiducia e nonostante ciò questi propri continuato ad assisterlo (come risulta dal hanno fino all'udienza del 27.10.83. In realtà verbale)
però non risulta avvenuta alcuna revoca.
Nell'udienza del 23.5.83 IC ha dichiarato "non riconosco questa corte, non intendo difendermi e non delego nessuno a difendermi" e una frase del genere esprime solo una radicale contestaIOne del giudiIO 94 con un ideale rifiuto di qualunque forma di difesa,
personale e tecnica, che nel complesso non può avere rilevanza giudiziale. Né la frase potrebbe essere riduttivamente intesa come revoca dei difensori, in quanto non manifestava la volontà di incidere sul rapporto fiduciario con questi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la
"sproporIOne" della pena di quattro anni e otto mesi reclusione e di lire centosessantamiladi di multa che, riducendo di quattro mesi quella determinata in primo grado, gli è stata applicata quale aumento per la continuaIOne rispetto a fatti oggetto di un
precedente giudicato. Si tratta di censura del tutto infondata in rapporto alle consideraIOni svolte in
proposito dalla sentenza, la quale ha messo in
evidenza "la gravità, il numero elevato, l'allarme
sociale dei reati posti in essere, nonché la rilevante pericolosità dimostrata dall'imputato".
Risultano prescritti i reati oggetto delle imputaIOni di cui ai n.217 e 714; perciò per i
relativi capi la sentenza impugnata deve esere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a IC eliminata quella per i reati prescritti, va determinata in quindici giorni di reclusione e lire
sessantamila di multa.
GE AG con due motivi
un viIO di motivaIOne circa 18 suadeduce responsabilità per i reati relativi all'attentato 95 alla Face (capi da 524 530) В la ritenuta
equivalenza, anziché prevalenza, delle attenuanti generiche.
Il secondo motivo per più regioni ricorrente siinammissibile. Con 8890 infatti il duole in modo generico del fatto che in appello non il giudiIO di comparaIOne stato riformato effettuato dal giudice di primo grado e che non sono
state ritenute prevalenti le attenuanti generiche, e non considera che in proposito da parte sua con
dell'impugnaIOne non era stata formulatamotivi
alcuna richiesta al giudice di secondo grado.
Il primo motivo invece è fondato in quanto gli sommariamente indicati nella sentenza non elementi giustificano la condanna. E' pacifico che AG
non stato tra gli esecutori dell'attentato alla
Face; la sua responsabilità è motivata sulla base di
dichiaraIOni di coimputati dalle quali risulterebbe
sua "partecipaIOne... alle riunioni preparatoriela e deliberative del fatto" e della consideraIOne che un suo dissenso sarebbe stato ricordato. La sentenza hanno dichiarato iпоп spiega Cosa esattamente coimputati, a quali delle varie riunioni che sembra siano state tenute ha partecipato AG e in rapporto queste erano con l'attentato. Nè il quale concorso morale può desumersi solo dal fatto che non dell'imputato, specieè stato ricordato il dissenso 96 considera che non è chiaro in quale stadio se si la sua partecipaIOne sarebbe intervenuta alle su cui si riunioni, che non si indicano gli elementi fonda l'affermaIOne che si trattava di riunioni
"preparatorie e deliberative" e che in un passaggio della sentenza di primo grado si dice più
semplicemente che era stata ricordata la presenza di
AG "alla discussione che precedette l'incendio". E' per queste ragioni che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei capi
524, 525, 526, 527, 528, 529 e 530 concernenti i vari riferimento reati imputati GAGLIARDI con all'attentato alla Face.
Leon a rdo EN deduce il viIO di motivaIOne della sentenza impugnata circa 18
responsabilità per i tre reati che gli sono stati addebitati, l'erroneo diniego della circostanza dell'art. 114 c.p. e il viIO di motivaIOne circa la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, delle
attenuanti generiche.
EN stato ritenuto responsabile di una
rapina in danno della guardia giurata UmBE Secci,
del connesSO reato relativo alle armi B di partecipaIOne a banda armata. Per quanto concerne i
primi due reati la sentenza impugnata è motivata in
modo ampio e incensurabile, sulla base di numerose
dichiaraIOni di coimputati, che sono state controllate B avevano trovato un attentamente 97 iniziale riscontro nelle ammissioni particolareggiate dello stesso ricorrente, che poi però le ha
ritrattate.
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi per l'imputaIOne di banda armata. In relaIOne a questo reato la posiIOne di EN è uguale a quella di
IL (imputato degli stessi tre reati):
- la loro responsabilità stata desunta dalla commissione di INrapina e dei "discorsi ideologici della nelle riunioni preparatorie della rapina". Questi elementi però non dimostrano la partecipaIOne dei due imputati alla banda armata;
sono indicativi di un loro collegamento con persone della banda ma non dell'avvenuto inserimento in essa, anche perché
pensabile che l'inserimento dovesse DEV avvenire al termine di una fase inziale preparatoria e non risulta che queste fosse esaurita.
cheE' la stessa sentenza impugnata (p. 1496)
ricordato le "riunioni preparatorie e dopo aver
preliminari" aggiunge: "tutto ciò, del resto, era perfettamente in linea con la compartimentaIOne
dell'organizzaIOne che in tanto poteva consentire la partecipaIOne ad un'impresa prodromica come questa esseesterne, in quanto di persone fossero da addestrare al tempo stesso per l'ingresso nell'organizzaIOne medesima". La sentenza però non spiega quando poi l'ingresso sarebbe avvenuto e quali 98 ne siano le prove. Per questa ragionela sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nel capo di cui al n.
209, concernente l'imputaIOne di banda armata.
Gli altri due motivi sono privi di fondamento.
c.p. rispetto alla L'attenuante dell'art.114
rapina stata esclusa per l'esistenza dell'aggravante dell'art. 112 n. 1 c.p. e non rileva che questa non fosse stata contestata mediante l'indicaIOne della relativa disposiIOne legislativa perchè il numero delle persone risultava chiaramente
dal capo di imputaIOne. Per quanto concerne il giudiIO di comparaIOne
la corte di secondo grado, accogliendo un motivo di
appello del pubblico ministero, ha ritenuto le
attenuanti generiche equivalenti, anziché prevalenti
(come erano state giudicate in primo grado), e della
propria decisione ha dato un'ampia motivaIOne, alla
quale il ricorrente oppone in sostanza solo argomenti di merito.
Fra n c c o GE NT ILE, con un unico
motivo deduce il viIO di motivaIOne circa la sua responsabilità per il reato di partecipaIOine a banda armata. Si è già detto che la posiIOne di IL identica a quella di EN;
pertanto per le ragioni giò esposte la sentenza impugnata deve essere..
annullata con rinvio nel capo di cui al n.209, 99 concernente l'imputaIOne di banda armata.
AU GI con un
inapplicabilità unico motivo lamenta la ritenuta dell'art. 309 c.p. Si tratta di un motivo comune a numerosi altri ricorrenti e di cui già è stata
rilevata l'infondatezza.
prescritto il reato oggetto Risulta di cui al n.550; perciò per il dell'imputaIOne
relativo capo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a GIBERTINI va eliminata quella per il reato
prescritto, determinata in dieci giorni di
reclusione.
R o BE RD oltre ad un
ricorrenti relativomotivo comune anche ad altri all'applicabilità dell'art. 309 c.p., già esaminato,
deduce il viIO di motivaIOne della sentenza impugnata circa l'affermaIOne della sua
responsabilità per il reato di banda armata e in
particolare circa l'esistenza in lui del dolo relativo a tale reato. Il motivo è del tutto privo di fondamento perché sul reato in questione c'è nella
sentenza impugnata una diffusa motivaIOne, con l'indicaIOne dei singoli reati commessi (e in parte ammessi dallo stesso imputato) e del significato di essi (specie delle esercitaIOni a fuoco e dell'attentato alla Face) in relaIOne alla banda 100 armata e all'atteggiamento psicologico del RD.
RD censure laF ra n cesco sentenza impugnata perché lo ha ritenuto responsabile di costituIOne e di organizzaIOne della Brigata 28 marzo e perchè gli ha applicato una pena che a suo
avviso sarebbe eccessiva. Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Il ricorrente nega di over partecipato alla
costituIOne della Brigata 28 marzo sostenendo che
questa in realtà non era una banda diversa rispetto alla preesistente IA SS B che perciò
quando si era unito a BO e agli altri ега egli confluito in una formazione già esistente. Questa tesi difensiva è stata attentamente esaminata dalla sentenza di appello e disattesa con una motivaIOne
diffuse, che ha illustrato le vicende delle due bande
"
e spiegato perché 'gli ex quattro componenti di
IA rossa non costituissero più ormai, di
fatto, alcune banda" quando unendosi con LA, NO
RD avevano tutti insieme costituitoe la
Brigata 28 marzo Con una motivazione ugualmente
.
appagante la sentenza ha motivato la ritenuta qualità di organizzatore di RD. Si tratta di motivaIOne immune va vizi e che il ricorrente in realtà censura per gli apprezzamenti operati, ai
quali contrappone argomenti di merito insuscettibili di consideraIOne in questa sede.
Quanto al secondo motivo è sufficiente Osservare 101 che la corte di assise di appello ha ridotto la pena inflitto a RD de EN a ventuno anni di determinando nel minimo la pena per la reclusione violaIOne più grave, costituita dall'attentato con di LT TO, ed aumentandola di un l'omicidio anno per la continuaIOne relativa a vari e gravi reati (tra i quali è da ricordare l'attentato a ID
SS), sicchè la censura di eccessività
risulta del tutto ingiustificata.
B orb . G IOVI NE con quattro motivi, alcuni dei quali articolati in sub motivi,
censura la sentenza impugnata con riferimento a tutti i capi per i quali è stata affermata la sua responsabilità ed all'esclusione della continuaIOne.
era imputata diRB NE, che partecipaIOne a due bande armate, le Formazioni
comuniste combattenti (capo 2) e la Brigata 28 marzo
(capo 4), in primo grado è stata assolta per insufficienza di prove dalla prima imputaIOne e
condannata per la seconda, mentre in appello è stata assolta dalla seconda e condannata per la prima. In verità la ricorrente interpretando il dispositivo della decisione di primo grado in modo diverso da come 10 ha interpretato la sentenza impugnata sostiene che era stata inizialmente assolta da entrambe le mancanzaimputaIOni e che in illegittimamente dell'appello del pubblico ministero la 102 è stata condannata in secondo grado per partecipaIOne alle FormaIOni comuniste combattenti.
Sta però di fatto che, al contrario di quanto afferma il pubblico ministero aveva propostola ricorrente,
appello contro l'assoluzione relativa a questa che è proprio in accoglimento imputaIOne
dell'impugnaIOne del pubblico ministero che la corte di secondo grado ha riformato la decisione pervenendo alla condanna della Giovine. In altre parole poteva discutersi se la decisione di primo grado contenesse anche un'assoluIOne per l'imputaIOne del capo 4, ma la questione è ormai priva di interesse visto che per questo capo la ricorrente è stata assolta in appello per non aver commesso il fatto, mentre è certo che la decisione di primo grado conteneva un'assoluIOne per insufficienza di prove dall'imputaIOne del capo 2 B
rispetto questa legittimamente è intervenuta la
pronuncia di riforma, essendoci stato l'appello del
pubblico ministero. Per quanto concerne la ritenuta. partecipaIOne
alle FormaIOni comuniste combattenti attraverso 10
s.a.p. Sempione la ricorrente deduce difetti di motivaIOne sia per quanto concerne l'esistenza della banda armato, sia per quanto concerne la sua
portecipaIOne ad essa ed il relativo dolo. Già si è detto in precedenza che la sentenza ampiamente e correttamente motivata sull'esistenza degli elementi della banda armata nelle FormaIOni 103 comuniste combattenti, con le relative articolaIOni costituite dalle s.a. p. ; è però vero che la corte di secondo grado non dà in modo concludente ragione del
proprio convincimento circa la responsabilità delle ricorrente per la partecipaIOne alla banda.
aLa stessa sentenza impugnate ricollegandosi grado ricorda all'iniIO che lequella di primo dichiaraIOni di BO "farebbero escludere l'inserimento" di RB NE nella banda e dalleriferisce poi di dichiaraIOni di coimputati quali risulta la sua partecipaIOne a riunioni della
s.a.p. Sempione ma emerge anche che in tali riunioni le quali in sé nonavvenivano discussioni politiche, avevano un significato di partecipaIOne alla banda.
E' da oggiungere che i rapporti tra la s.a.p. B le
FormaIOni comuniste combattenti non erano notori all'interno delle 8.a.p. ed erano stati variamente percepiti da altri partecipanti come AR e RI, sicché risulto privo di fondamento il convincimento consapevolezze espresso dalla corte (p. 1533) che le acquisite da AR e RI (con aspetti anche non ben definiti) fossero comuni a tutti i partecipanti ai
"gruppi di studio". E' pure significativo che la
NE non abbia partecipato a nessuna delle aIOni
della banda. In sostanza la motivaIOne sulla responsabilità della ricorrente risulta carente soggettivo, che, specie in relaIOne all'elemento 104 come si è già ricordato per BA e per CA
OL, non poteva esaurirsi nella volontaria partecipaIOne alla s.a.p. ma doveva abbracciare anche il rapporto con le FormaIOni comuniste combattenti. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il viIO di motivaIOne della sentenza impugnata circa responsabilità per la lettera di contenutola sua minatorio inviata all'Espresso (capo 198) circa l'applicaIOne dell'aggravante dell'art. 1 d.
1. n.625
del 1979.
La corte di assise di appello, analogamente a
quella di primo grado, sulla base delle dichiaraIOni
di BO B di due perizie ha ritenuto che la
lettera inviata come quella diall'Espresso,
rivendicaIOne dell'attentato al giornalista
SS, stata battuta a macchina dall'imputata. Si tratta di un convincimento sorretto da adeguata motivaIOne e quindi insindacabile in
questa sede. E' vero invece che nonostante uno specifico motivo di appello manca totalmente nella motivazione sull'aggravante dellasentenza la finalità di terrorismo di eversione che la ricorrente ha contestato.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce in viIO di motivaIOne della sentenza impugnata circa daglila sua responsabilità per i reati previsti artt. 303 e 272 c.p. adddebitatile per le aIOni di 105 rivendicaIOne a di propaganda dopo il ferimento di Guido SS. Il motivo è del tutto privo di
fondamento e sembra basato Su un equivoco, dal
momento che fa riferimento alla lettera all'Espresso,
anziché al volantino di rivendicaIOne che dai vari elementi indicati nella motivaIOne risulta battuto dall'imputata da lei riprodotto in numerose fotocopie.
Pure infondato è l'ultimo motivo, con il quale si lamenta l'esclusione della continuaIOne tra la banda armata В gli altri reati: la decisione impugnata, pur avendo in genere riconosciuto con
larghezza la continuaIOne, ha rilevato nella specie che tra la partecipaIOne alla banda armata e i due
successivi erano intercorsi oltre due anni;
episodi che si trattava di reati avvenuti in contesti totalmente diversi, e senza alcun rapporto tra loro;
che sotto nessun profilo in una situaIOne siffatta
ега ravvisabile นก medeSI disegno criminoso.
Conclusione questa che non merita censura. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n.2 e nel punto relativo al della circostanza aggravante della riconoscimento terrorismo σ di eversione dell'ordine finalità di costituIOnale in riferimento all'imputaIOne di cui al n. 198. 106
EN IS deduce un viIO di sentenza impugnata circa 18 sua motivaIOne della responsabilità per i reati dei capi 630 e 631. Si
tratta della rapina nel negoIO di ottica vicino via Waschington e del connesso reato relativo alle
armi.
Sono questi gli unici reati imputati al
ricorrente ed effettivamente la motivaIOne della sentenza è carente. A carico di SO viene indicato un solo elemento, costituito dalla dichiaraIOne del
unacoimputato PASINI AT;
ma si tratta di
dichiaraIOne de relato priva di riscontri. PASINI GATTI dice di aver appreso da EO che questi con
ZI OR ed un tal EN aveva compiuto la rapina nel negoIO di ottica, e sulla base di alcune
indicaIOni EN è stato identificato in Renato GRISO. EO però non ha confermato la confidenza fatta □ AS AT, sicché l'accusa si regge solo sulle dichiaraIOni di questo che non possono da sole offrire elementi di certezza. L'aver ritenuto attendibile AS AT di per sé non basta. C'è da chiedersi se può ritenersi attendibile la confidenza di EO, che poi ha negato, e se il EN era effettivamente da identificare nel SO. E' da
aggiungere che in precedenze, quando si è trattato del valore probatorio delle chiamate di correo, si detto avvalorate dache queste devono essere riscontri estrinseci e nella specie sotto questo 107
aspetto la motivaIOne è carente.
Per le regioni sopra esposte 10 sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 630 @ 631.
G RG RI Z TT con tre
motivi, articolati in vari sub motivi (alcuni dei quali relativi a questioni già esaminate, perché
comuni a più ricorrenti) censura 18 sentenza impugnata con riferimento a tutti i capi per i quali
è stata affermata la sua responsabilità ed all'entità
della pena.
RIZTT è stato ritenuto responsabile di banda armata, per aver partecipato con funzioni a SO (capo 376), e di vari reati organizzative
(tra i quali una ricettaIOne) concernenti le armi rinvenute in zona Monluè (capi 458-462). Per quanto in particolare concerne la banda armata il ricorrente deduce in via pregiudiziale la nullità del decreto di
P citaIOne per incertezza sui fatti che determinano l'imputaIOne e sostiene poi che la motivaIOne della sentenza impugnata è viziata in relaIOne
all'esistenza della banda armata e all'affermaIOne
della sua responsabilità.
Con il primo motivo, sulla validità del decreto di citaIOne, il ricorrente in sostanza sostiene che il capo di imputaIOne, comune a numerosi imputati,
descrive con espressioni eccessivamente ompie B 108 generiche le caratteristiche e le finalità della banda e non specifica in cosa sarebbe consistita la
e da ciò fa derivare una sua condotta organizzativa,
nella contestaIOne che avrebbe inciso lacuna negativamente sui diritti della difesa. Il motivo è
}
privo di fondamento. Il capo di imputaIOne per sua
natura non può contenere che un'enunciaIOne sommaria integrante il reato e la nullità ex art.del fatto
• configurabile solo nel caso 412 c.p.p di assoluta SU tale fatto e non diincertezza specificaIOne. Nella specie anche insufficiente l'impostaIOne del ricorrente dovrebbe seguendo incertezza assoluta ma di parlarsi חסח di insufficiente specificaIOne e quindi non potrebbe pronunciarsi l'eccepita nullità. La correttezza di questa conclusione è confermata dalla considerazione
che, come si હૈ rilevato in giurisprudenza, la
contestaIOne degli specifici comportamenti addebitati avviene, oltre che attraverso il capo di imputaIOne, attraverso tutti gli altri atti in cui gli addebiti sono indicati e portati a conoscenza dell'imputato, come gli interrogatori e l'ordinanza
di rinvio a giudiIO, ai quali a torto il ricorrente omette di fare riferimento nel momento in cui tratta dei dati processuali conosciuti ai fini della propria difesa.
Sull'esistenza in SO degli elementi della banda armata è sufficiente rinviare a quanto si è già 109
detto, trattandondosi di motivo comune a numerosi La partecipaIOne di RIZTT ricorrenti.
adeguatamente motivata attraverso la dichiaraIOni
di BO, ER, AS e MB;
RIZTT
però ha ragione di lamentare una carenza di ド
i motivaIOne circa la sua ritenuta funIOne
organizzativa, che è stata affermata solo perché si è
ritenuta 1' appartenenza del ricorrente al settore
"logistico" della banda, senza indicare le sue
effettive funzioni in questo settore. Si dice nella sentenza che chiara espressione di funzione organizzativa la cura B custodia B
gestione del patrimonio della banda", ma nella sua
assolutezza l'affermazione è inesatte, perché vi
possono essere persone addette ad esempio alla sola
custodia delle armi della banda prive di qualunque ruolo organizzativo. La funIOne organizzativa di
GAIZTT quindi non può essere motivata solo facendo riferimento settorealla SUB appartenenza al
"logistico", ma deve essere ricollegata a una
specifica condotta dell'imputato, e non avendo fatto ciò la sentenza nel punto in questione deve essere annullata con rinvio.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto un viIO di motivaIOne circa la Sua responsabilità
per i reati relativi alle armi rinvenute in zona
Monluè. Vo subito detto che il reato oggetto 110 risultadell'imputaIOne di cui al capo 462
prescritto e quindi va dichiarato estinto;
per gli
altri reati invece, in accoglimento del motivo di
ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio.
Per queste armi in sostanza la sentenza impugnata ha ritenuto il GAIZTT responsabile della detenIOne e di ricettaIOne, mentre lo ha assolto insufficienza di prove dal porto, che gli era per addebitato per il "trasporto delle armi dal stato luogo di custodia nella pertinenza di BARBONE
AS peralla disponibilità di RIZTT" B
"l'ulteriore e diverso trasporto di tutte le armi
rinvenute e sequestrate, dalla disponibilità del
"logistico" alla zona di via Monluè". Venuta però
responsabilità per il trasporto resta in meno la sostanza claudicante la motivaIOne relativa agli altri reati. Secondo la sentenza impugnata non ci sono prove sufficienti di un coinvolgimento del
RIZTT nel momento in cui le armi sarebbero entrate nella sua disponibilità, né in quello in cui ne sarebbero uscite, e dall'altro canto non vengono indicati elementi dai quali risulti tra l'uno e l'altro momento una effettiva detenIOne delle armi da parte sua. La detenzione sembra desunta dall'appartenenza GAIZIOTTI al settore "logistico"; del ma questa del settore appartenenza non basta, anche perché
tra le quali, logistico facevano parte altre persone, 111
come ricorda la sentenza, NI FE, che avrebbero potuto da soli detenere le armi. Del resto la sentenza prospetta che sia stato FE a portare le armi nella zona di Monluè, dove poi furono rinvenute B si potrebbe quindi ipotizzare che sia stato lui in precedenza a detenerle. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che dalla
partecipaIOne ad un'associazione delittuosa, ed anche da un particolare ruolo nell'associaIOne, non può discendere automaticamente la responsabilità per riferibili all'associaIOne e che vanno sempre reati quegli elementi di condotta e di dolo sui accertati quali si deve fondare la responsabilità personale;
applicaIOne di questi principi nel caso di facendo
RIZTT si può affermare che non è sufficiente la
SUB appartenenza al settore "logistico" per addebitargli la detenIOne delle armi. E' in rapporto a questi elementi che la motivaIOne della sentenza risulta carente B si impone quindi un suo annullamento con rinvio.
OR, unitamente R a f f a. I .
a UR OT con due motivi censura la sentenza impugnata per la qualificaIOne giuridica data al
fatto del capo 533 e per l'esclusione dell'attenuante dell'art. 2 1. n. 304 del 1982.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento. Per quanto concerne il reato del capo 533 112 (attentato al carcere di Bergamo) il ricorrente
sostiene che esso "è stato erroneamente ricondotto all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 419 c.p. " "
mentre avrebbe dovuto essere. considerato danneggiamento. A questa conclusione secondo
"il INTORELLA dovrebbe pervenirsi considerando che reato di devastaIOne... si qualifica non tanto per l'entità ingente dei danni provocati, quanto per la natura indiscriminata dell'aIOne, qualificata tra i contro l'ordine pubblico"; ma è proprio delitti muovendo da un'analoga noIOne del delitto dell'art. 419 c.p. che la sentenza impugnata ha ravvisato nel caso di specie una devastaIOne. La corte di assise di appello infatti, rispetto a quella di primo grado, una più circoscritta nozione di ha adottato devastaIOne, affermando che "il concetto di pluralità indiscriminata degli attacchi con la
diffusività incontrollata dell'aIOne conseguente lesiva vale a distinguere le varie figure giuridiche"
(pag. 1166), e di conseguenza per taluni dei episodi ha mutato la qualificaIOne in incendio;
contestati ma nel caso dell'attentato al carcere di Bergamo,
dopo aver ricordato le caratteristiche del fatto ha ritenuto che sussistessero gli estremi del delitto
dell'art. 419 c. p., in quanto vi era stato un
indiscriminato attacco ad "una pluralità di immobili
siti in una vasta e ampia zona, tutta interessata dal pericolo di incendi e scoppi, soprattutto ad opera 113 del gas metano, oltre che dell'esplosivo impiegato,
parte del quale non riusci' accidentalmente ad esplodere". Deve quindi concludersi che la sentenza
..
ha individuato gli non merita censura perché
estremi del delitto di devastaIOne correttamente,
del resto in modo non diverso da quello indicato dal
ricorrente; poi li ha verificati in rapporto al fatto oggetto del giudiIO con una operaIOne che nello
stesso motivo di ricorso non viene criticata.
Il secondo motivo concerne l'attenuante dell'art. 2 1. n.304 del 1982. In proposito 18
sentenza impugnata ricorda che per l'esistenza della circostanza non bastano la confessione e il recessO che l'imputato si sia adoperato per ma Occorre
elidere О attenuare le conseguenze dannose pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi, ed aggiunge che un comportamento di questo genere nel caso in esame è mancato. A questa constataIOne il ricorrente non oppone l'indicaIOne di un comportamento con le caratteristiche richieste, non considerato o disconosciuto dalla dalla corte di assise di appello;
egli si limita a
segnalare gli aspetti positivi della sua condotta, i
quali però non giusticano la censura in quanto hanno
avuto riconoscimento nella sentenza ma sono risultati insufficienti ad integrare l'attenuante in questione.
LAND I, oltre a motiviG i u P P 114 comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno giò
formato oggetto di esame, deduce vizi di motivazione
della sentenza impugnata circa la SUB funIOne
organizzativa della banda armata, circa le decisioni
sulle numerose imputaIOni (anche quelle per le quali
è stata dichiarata l'estinIOne del reato o
pronunciata assoluIOne per insufficienza di prove),
circa la determinaIOne della pena e il giudiIO di comparaIOne.
Tutti i motivi sono privi di fondamento.
organizzative Per quanto concerne le funIOni del ND la sentenza è adeguatamente motivata;
la corte infatti prima ha ricordato i compiti attributi all'imputato nel settore studentesco, la partecipaIOne a riunioni organizzative, il coordinamento del nucleo Garibaldi, l'inserimento anella segreteria territoriale e la partecipaIOne
riunioni della segreteria soggettiva, poi ha spiegato perché si trattava di attività organizzative. Anche
per quanto concerne le altre imputaIOni la
motivazione risulta adeguata e non possono essere
esaminate in questo sede le censure che il ricorrente muove agli apprezzamenti del giudice di merito,
riproponendo in gran parte argomentaIOni che avevano formato oggetto dei motivi di appello e sono state motivatamente disattese del giudice di secondo grado. Altre censure come si è detto riguardano la
Il ricorrente in particolare lamenta un difetto репа. 115 di motivaIOne circa l'individuaIOne della violazione più grave e circa la determinazione della
pena base per questa. Si tratta di censure ingiustificate perché la corte ha accolto il motivo di appello con il quale LANDI aveva chiesto semplicamente una riduIOne della pena ed ha tenuto
ferma quella che in primo grado era stata considerata la violaIOne più grave, con una valutaIOne che non aveva formato oggetto di specifica impugnaIOne.
Anche per quanto concerne la determinaIOne della pena base la corte non aveva ragione di esporre perché aveva ritenuto di non poterla ridurre
ulteriormente, infatti non vi erano nei motivi di appello deduzioni che richiedessero una specifica consideraIOne sicché la corte (anche per la presenza di un motivo di appello del publico ministero che
lamentato l'esiguità della pena) era tenuta aveva spiegare perché aveva riformato la decisione di primo grado riducendo la pena, ma non perché non aveva effettuato un riduIOne maggiore. Per quanto riguarda infine il giudiIO di
comparaIOne, è vero che esiste una mancanza di
motivaIOne in ordine mancato giudiIO di èprevalenza delle concesse attenuanti generiche" me anche vero che sul punto non c'era alcun motivo di appello. 116 concerenenti l'applicabilità degli artt. 309 motivi,
comuni anche ad altri ricorrenti e già 311 c.P., e deduce vizi di motivaIOne circa il esaminati,
giudiIO di comparaIOne delle circostanze e circa
l'entità della pena.
In realtà però i vizi dedotti поп sussistono i perché la corte di secondo grado ha motivato adeguatamente, spiegando che le attenuanti generiche anziché prevalenti, sono state ritenute equivalenti, considerazione della entità delle aggravanti, in specie di quelle della rapina di Varano Borghi, e che la statapena per la violazione più grave è determinata tenendo conto della gravità di questa,
dei precedenti penali dell'imputato e di alcuni suoi
comportamenti successivi ai reati in questione.
Risultano prescritti i reati oggetto delle
imputaIOni di cui ai n.87, 688, 701, 704 e 706;
perciò i relativi capi della sentenza impugnata devono essere annullati senza rinvio e dalla репа
inflitta a LE va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in due mesi di reclusione e
in lire ottantamila di multa.
G i o va n n i MAINA A D I, oltre a motivi comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già
formato oggetto di esame, deduce vizi di motivaIOne
circa il diniego dellecirca la sua responsabilità,
attenuanti generiche e circa l'entità della pena.
Tutti i motivi sono privi di fondamento. 117 AI stato ritenuto responsabile di
partecipaIOne con funIOni organizzative a SO B
di reati relativi alle armi commessi in occasione dell'occupaIOne della staIOne di AN per entrambi la motivaIOne è particolarmente ampia e non
presenta vizi. Né specifici vizi in realtà vengono ricorrente che si limita contestare dedotti dal sommariamente l'apprezzamento della corte di assise
di appello.
quanto concerne l'esclusione delle Anche per attenuanti generiche e la determinaIOne della pena sentenza è ampiamente motivata e la valutazione la del giudice di merito è insindacabile in questa sede.
:
P i e t ro MANCI N I con un unico motivo lamenta la mancata applicaIOne dell'art. 309 c.p. Si
tratta di motivo comune anche ad altri ricorrenti che già stato esaminato e ritenuto privo di fondamento.
NO deduce un vizio di M ario motivaIOne circa l'entità della pena. Il ricorrente rileva che gli si sarebbe potuta applicare una pena minore, portando al masSI la diminuIOne per le attenuanti e riducendo al minimo l'aumento per la continuaIOne e sostiene che la motivaIOne della sentenza sarebbe viziata in quanto non avrebbe tenuto conto delle finalità della legislaIOne premiale.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
NO responsabile dell'attentato con 118 . l'omicidio di LT TO, dell'attentato a ID
SS B di altri gravi reati e la corte di assise di appello gli ha ridotto la pena da venti a
dodici anni di reclusione, aumentando la diminuIOne
per l'attenuante dell'art. 4 d.
1. n. 625 del 1979 e riducendo a un solo anno l'aumento per la continuaIOne. La diminuIOne per le attenuanti generiche, al contrario di quanto sembra ritenere il ricorrente, stata determinata in misura assai consentito, mentre è per prossima al massimo
l'attenuante del citato art. 4 che la riduIOne
avrebbe potuto essere sensibilmente maggiore. Ma la corte ha spiegato con una motivaIOne assai ampia le ragioni che l'hanno portata a sostituire l'ergastolo sedici anni di reclusione e cosi' operando deve con ritenersi che abbia fatto corretta applicaIOne
dell'art. 4. Poiché questa disposiIOne prevede la sostituibilità dell'ergastolo con una pena variabile da dodici a venti anni di reclusione non રે affatto vero che rientri nella finalità della legge, come l'applicaIOne in ogni COSOsostiene il ricorrente, del minimo, ma è vero piuttosto che fa buon governo della legge il giudice che determina la pena in alla specifica situaIOne oggetto del relaIOne
giudiIO.Ed è proprio in questo modo che ha operato la corte di assise di appello.
Anche l'aumento per la continuaIOne risulta motivato ed anche per questo, tenuto conto del numero 119 B condividersidella gravità dei reati, non può
l'affermaIOne del ricorrente che, nella prospettiva premiale, l'aumento avrebbe dovuto essere contenuto
nella minima misura consentita.
S t e f ano RI con due motivi deduce
vizi di motivaIOne della sentenza impugnata in
relaIOne alla negata assoluIOne con formula piene dol reato di partecipaIOne a banda armata B alla
ritenute responsabilità per il reato di apologia del capo 92.
Il primo motivo è del tutto privo di fondamento
perché non risulta l'esistenza di prove che avrebbero comportato in modo evidente un'assoluIOne con
RI aveva fatto parte della s.a.p.formula piena.
Sempione già si è ricordato più volte che la
sentenza impugnata con motivaIOne esente da vizi ha
ritenuto che la partecipaIOne ad una s.a.p., quale articolaIOne delle FormaIOni comuniste combattenti,
poteva integrare il reato di banda armata.
Il secondo motivo invece è fondato. La
responsabilità di RI per il reato di apologia di
cui all'art. 303 c.p., relativo alla rivendicaIOne di un attentato ai vigili della zona Magenta di
AN, si basa nella sentenza esclusivamente sulla responsabilitò per l'attentato, nel presupposto che
10 programmaIOne dell'attentato dovesse necessariamente riguardare anche 1 a successiva 120 Si è già detto per un'analoga rivendicaIOne.
relative a CR che la responsabilità situaIOne
per il fatto anteriore da sola non può costituire
prova del fatto posteriore, senza aver accertato in
a questo 18 condotta e il dolo che relaIOne
dovrebbero integrare il concorso dell'imputato. Certo
è si sia possibile che nel programmare l'attentato programmata anche la rivendicaIOne, ma anche possibile che ciò non sia avvenuto о che sia avvenuto quando il ricorrente era assente. Non ci si trova quindi in presenza di un fatto dal quale se ne
possa con certezza desumere un altro, ed è per questa ragione che l'affermaIOne di responsabilità non può
basarsi esclusivamente sulla presunIOne derivante dalla commissione del primo reato ma deve essere
sorretta da altri elementi probatori. Poiché questi motivaIOne non sono indicati la sentenzanella nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 92 deve
essere annullata con rinvio.
C l a u d i o MINE R VIN O con due motivi deduce vizi di motivaIOne della sentenza impugnata circa 10 sua responsabilità per la partecipaIOne a armata e per il porto di un ordigno banda incendiario.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
La sentenza con una motivaIOne ampia e corretta ha desunto la partecipaIOne dilogicamente
VI a SO dalle dichiaraIOni di BO, di 121 AS AT e di LI e sotto il profilo del difetto di motivaIOne il ricorrente tende a sminuire il significato probatorio dei fatti che sono stati riferiti dai coimputati, ma cosi' facendo introduce censure di merito insuscettibili di consideraIOne in questa sede. Il secondo motivo ha caratteristiche analoghe a quelle del primo. Il ricorrente, che a quanto risulta dalla sentenza ha ammesso di aver partecipato al
fatto del capo 617, sostiene che per incendiare una tanica dil'autovettura era stata utilizzata benzina e non un ordigno incendiario, ma la corte di assise di appello ha enunciato adeguatamente le regioni del proprio diverso convincimento e rispetto a queste nel ricorso è stata esclusivamente svolta una critica di merito.
P a ol o OR con due motivi
deduce la violaIOne dell'art. 477 comma ult. c.p.p.
133 e 81 c. p.. e l'erronea applicaIOne degli artt.
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Con riferimento al fatto enunciato nel capo 124, il quale conteneva all'inizio un riferimento agli e 610 primo e ultimo comma c.p..", la artt. " 605
sentenza impugnata ha rilevato che il riferimento all'art. 610 era frutto di un errore materiale perché
la successiva descriIOne del fatto mostrava in modo inequivoco che si trattava non di violenza privata ma 122 di violaIOne di domicilio aggravata normo dell'ultimo comma dell'art. 614 c.p. Tutto ciò non è
contestato dal ricorrente il quale però sostiene che il giudice di appello, a norma dell'art.477 comma 2
c.p.p., non avrebbe potuto ritenere la violaIOne di domicilio ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti al
pubblico ministero.
La tesi del ricorrente è infondata perché nella
specie non stato ritenuto esistente un fatto diverso da quello contestato ma più semplicemente stato corretto un errore materiale. Il fatto rimasto quello descritto nel capo di imputaIOne e non ha subito neppure una modifica, sicché il riferimento all'art. 477 comma 2 c.p.p. è fuori di luogo. Infatti, anche se 1' indicaIOne dell'art. 610
c.p. non fosse stata il frutto di un errore materiale, il giudice a norma dell'art. 477 comma 1
c.p.p. avrebbe potuto dare al fatto una diversa
e quindi ravvisare nelloqualificaIOne giuridica stesso una violaIOne di domicilio, anziché una
violenza privata. In altre parole nella specie si è
trattato di correggere un evidente errore materiale,
comunque, ai fini della correlaIOne tra la sentenza e l'accusa contestata, è essenziale che il fatto materiale non sia risultato diverso, perché solo nel caso opposto il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al publico ministero.
Il secondo motivo è enunciato dal ricorrente in 123 termini non chiari e si risolve sostanzialmente in una censura dell'aumento determinato per la incontinuaIOne, nel presupposto che la pena applicaIOne della legislaIOne premiale dovrebbe in ogni CASO essere contenuta nella massima misura In proposito Occorre ricordare chepossibile.
OR, come BO, è stato condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione,
per l'attentato con l'omicidio di Walter TO,
considerato violaIOne più grave, e per una serie impressionante di altri gravi reati, tra cui l'attentato a ID SS, e la partecipaIOne
bande armate, anche a diverse con funIOni
organizzative. La determinaIOne della pena per la violaIOne più grave e per la continuaIOne
sorretta dalla stessa assai ampia motivazione
edottata per BO B risulta determinata in modo corretto, perché, come si è già avuto occasione di
rilevare, non è affatto vero che l'applicaIOne della legislaIOne premiale comporti l'irrogaIOne della pena minima possibile: essa comporta solo l'applicaIOne dei vari trattamenti favorevoli con possibilità di spaziare tra i minimi В massimi a
seconda dei casi stabiliti, ferma rimanendo per quanto non diversamente previsto 18 disciplina generale.
Risultano prescritti i reati oggetto delle イス 93,imputaIOni di cui ai n.40. 91, 513, 518, 540,
574, 579 8 582; perciò per i relativi capi la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
e dalla pena inflitta a OR va eliminata quella per 1 reati prescritti, determinate in un mese dieci giorni di reclusione.
P at r izia OR censura la
sentenza impugnata in relaIOne alle affermaIOni di
responsabilità per due rapine e una tentata rapina e l'applicaIOne, in relazione ad una di queste, per dell'aggravante della finalità di terrorismo ° di
eversione.
La ricorrente nega rilevanza alle dichiaraIOni
accusatorie dei coimputati B deduce vizi di
motivaIOne circa le affermaIOini di responsabilità, ma sotto nessuno dei due aspetti i motivi sono fondati. Sull'efficacia probatoria delle chiamate di correo in generale già è stata chiarita la posiIOne
di questa Corte, quando sono stati esaminati i motivi comuni a più ricorrenti, e per quanto si riferisce
specificamente ai reati addebitati alla OR deve aggiungersi che la sentenza è adeguatamente motivate
e che le critiche mossele si risolvono sostanzialmente in censure di merito insuscettibili di consideraIOne in questa sede.
fondato il motivo relativo E' invece all'applicaIOne dell'aggravante della finalità di
о di eversione per la rapina terrorismo 125 all'Industrial Car e per il connesso reato relativo alle armi (capi 165 e 166; dall'imputaIOne del capo
167 la ricorrente è stata assolta in primo grado). La sentenza giunge alla conclusione che nella specie ricorressero gli estremi dell'aggravante attraverso un itinerario argomentativo contorto, che presenta carenze nella ricostruIOne del fatto ed affermaIOni
errate in diritto.
L'aggravante dell'art. 1 d. l. n.625 del 1979 è
scopo cuisoggettiva e consiste in un particolare tende l'agente: è questo dunque che rileva e поп un generico collegamento del reato con attività
terroristiche od eversive. Nel caso di specie la
sentenza ha accertato che la rapina aveva avuto ad
oggetto denaro a documenti e tendeva da parte degli ideatori a "far sparire la documentaIOne comprovante
. . . dinoleggio veicoli che erano serviti peril appostamenti". Lo scopo era dunque quello di
eliminare prove relative ad attività passate, e in
rapporto ad esso appare apodittica e sommaria l'affermaIOne che la rapina tendeva a consentire che il progetto terroristico ed eversivo "potesse proseguire senza inciampi".
Quest'ultimo poteva essere un obiettivo mediato, mo in realtà nella ricostruIOne del giudice di secondo grado più che un obiettivo appare la semplice conseguenza della impunità che la rapina tendeva ad assicurare. E' da aggiungere che ai fini 12 scopodell'aggravante quello che va considerato è lo
per il quale è stato commesso il reato e non lo scopo ulteriore di altre azioni dell'agente 0 più in
generale lo scopo dell'organizzaIOne criminale del quale questo fa parte, come se qualunque reato
commes O nell'interesse di un'organizzaIOne
terroristica od eversiva dovesse avere una finalità
terroristica od eversiva.
Perciò risulta carente la motivaIOne circa l'esistenza negli ideatori della rapina della finalità nella quale consiste l'aggravante. La stessa sentenza poi riconosce che la rapina gli esecutori materiali diversi da LA, tra i per quali era la OR, aveva finalità di profitto economico ma ritiene che questi esecutori fossero consapevoli dell'importanza della documentaIOne che avrebbe dovuto essere sottratta "per le finalità
generiche di un gruppo armato" e che essendoci stato il sostegno del gruppo armato la finalità di questo avesse agevolato "l'esecuIOne del delitto per modo che le norme ex artt. 70 n.2 B 118 comma 2 c.p.
dovrebbero trovare piena attuaIOne".
In sostanza, pare di capire, la finalità di
terrorismo e di eversione, ritenuta in capo agli ideatori, si sarebbe estesa agli esecutori a norma
dell'art. 118 comma 2 c.p., in quanto sarebbe servita ad agevolare l'esecuIOne del reato. Una valutaIOne 127 del genere in punto di fatto è illogica, perché la finalità perseguite da una delle persone che concorrono nel reato, risolvendosi in un
atteggiamento interiore, non è in grado di produrre effetti sull'attività esecutiva.
Ricapitolando, la sentenza è censurabile sia
nella parte in cui ritiene che esistesse negli ideatori la finalità di terrorismo o di eversione,
sia nella parte in cui pone tale finalità 8 carico
degli esecutori come 18 OR. A questa in conclusione la circostanza dovrebbe essere applicata solo se si accertasse che la rapina è stata commessa
per una finalità di terrorismo o di eversione comune
anche a lei.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere con rinvio nei punti concernentiannullata la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o eversione in relaIOne alle imputaIOni di cui aidi
n. 165 e 166.
La u r a OT, unitamente 8 FF
OR con due motivi censura la sentenza impugnata per la qualificaIOne giuridica data al
fatto del capo 533 e per l'esclusione dell'attenuante dell'art. 2 1. n. 304 del 1982. I motivi già sono stati esaminati con riferimento ad OR e ritenuti privi di fondamento. La posiIOne di Laura
OT è identica e quindi identica deve essere la
conclusione negativa. 122
G ia n f ranc o PA IN deduce vizi di motivazione circa la responsabilità per tutti reati e circa l'esclusione delle attenuanti generiche e censura l'accoglimento del'appello del pubblico ministero per quanto concerne l'entità della pena. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile
per la sua genericità, dal momento che il ricorrente
si riduce alla mera affermaIOne che mancavano prove certe a suo carico.
Gli altri due motivi sono infondati.
Per quanto concerne il dedotto vizio di motivaIOne circa il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fossero elementi apprezzamento positivo e che per suscettibili di contro 1'imputato manifestasse una perdurante pericolosità. A fronte di queste ragioni il ricorrente sostiene che non è stato valutato "il movente che 10 ha spinto a commettere i reati in
oggetto", senza neanche precisare quale sarebbe stato tale movente e soprattutto perché avrebbe dovuto
essere valutato positivamente ed indurre ad una diversa conclusione sull'applicabilità della
circostanza.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che richiesta indeterminata di aggravamento della "una del pubblico ministero non poteva essere pena 129
accolta, in quanto anche sotto il profilo del computo occorreva che lo stesso precisasse specificamente su quali reati si chiedeva l'aumento". In sostanza, a quanto pare, il ricorrente deduce l'inammissibilità
del motivo di appello del pubblico ministero per difetto di specificità.
chiarire i termini della questione Per
ricordare che la pena in appello è rimasta opportuno invariata nonostante che dei reati "satelliti" uno ne fosse venuto meno e altri fossero stati qualificati in modo meno grave. Il giudice di secondo grado,
invece di ridurlo, ha mantenuto invariato l'aumento per la continuaIOne, in accoglimento di un motivo di appello del pubblico ministero che aveva lamentato la
"esiguità della pena", aveva indicato le regioni per le quali a suo avviso avrebbe dovuto essere aumentata
ma non aveva precisato i reati di riferimento ai
quali si sarebbe dovuto operare l'aumento. Si tratta
se la mancanza di questa precisaIOne di stabilire comportase la genericità del motivo, ed alla questione non può che darsi una soluzione negativa perché le ragioni indicate nel motivo di appello concernevano la capacità a delinquere dell'imputato e riguardavano tutti i reati per i quali PAIN era
Il motivo perciò conteneva unastato condannato.
specifica censura nei confronti della sentenza di
primo grado e поп richiedeva ulteriori precisaIOni. E n r i 0 0 PAGI N I GATT I con un 130 unico motivo censure la sentenza impugnata "per aver respinto la richiesta di riunione del procedimento 0
quello relativo alla banda armata Prima linea, anche
per aver ritenuto impossibile l'estensione della
continuaIOne". La corte di assise di appello ha respinto la
richiesta di riunione rilevando che i due procedimenti si trovavano "in fasi processuali distinte" ed ha inoltre escluso il presupposto su
quale si basava l'istanza di riunione B cioè la
i reati oggetto dell'unocontinuaIOne tra e
1
Quello che viene rimesso in dell'altro procedimento.
questione in questa sede è solo il provvedimento negativo della riunione, il quale resta solidamente sorretto dalla consideraIOne che la riunione era
siimpossibile perché i due procedimenti non
trovavano nella stessa fase processuale. Tanto basta
per dichiarare privo di fondamento il motivo e
risulta quindi priva di rilevanza la questione circa la esistenza o meno della continuaIOne.
Risultano prescritti i reati oggetto delle
imputaIOni di cui ai n. 462, 513, 517, 518, 330,
540, 568, 569 e 571; perciò per i relativi capi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
e dalla pena inflitta a AS AT va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in un mese
di reclusione. 131
A 1 IC COM -
N E N O D'AN censura la sentenza
perché in relazione all'imputaIOneimpugnata di partecipaIOne a banda armata ha confermato invece dil'assoluzione per insufficienza di prove assolverla per non aver commesso il fatto.
Il motivo è fondato.
La ricorrente dalle altre imputaIOni stata assolta perché il fatto non sussiste, mentre è stata assolta per insufficienza di prove dall'imputaIOne
a SO (capo 377). Per quanto di partecipaIOne
ragioni del dubbio la sentenza in gran concerne le
AO parte rinvia alla motivaIOne relativa a
CI, ma né con riferimento alla ricorrente, né
riferimento alla CI sono indicati elementi con che abbiano la dignità di prova (sia pure incompleta da altre prove) della loro
° contrastata partecipaIOne a SO. Le due donne hanno preso parte ad attentati di matrice femminista al negoIO Luisa NO di Milano B all'autovettura del ginecologo dott. Amico, ma non risultano prove di un
loro collegamento con SO e tanto meno di un loro
inserimento in questa banda. Non è significativo il fatto, ricordato nella sentenza, che nelle rivendicaIOni dei due attentati si sia fatto riferimento ad una struttura organizzata, perché,
come esattamente rileva la ricorrente, non si discute dell'esistenza di una forma organizzata (che poteva 132
ben essere quella femminista) ma della dellaidentificaIOne di questa con SO
appartenenza della ricorrente e della CI a tale banda, appartenenza che non stata nemmeno parzialmente provata.
Già sono state ricordate, nel trattare il ricorso di ARI, le condiIOni che giustificano l'adoIOne della formula dubitativa;
si tratta di condiIOni che nella specie sono assenti, ed à per ragione che la sentenza impugnata per quanto questa concerne il capo in questione deve essere annullata
senza rinvio e che la ricorrente deve essere assolta dalla relativa imputaIOne per non aver commesso il fatto. Uguale pronuncia, per l'effetto estensivo del ricorso, deve essere emessa nei confronti di AO
CI.
A oooo R IC C IARDI con นก unico impugnata ha fatto motivo deduce che la sentenza un'erronea applicaIOne dell'art. 3 1. n. 304 del
1982 perché non ha applicato la massima riduIOne di pena consentita.
Il motivo è palesemente infondato. Giò si detto che in genere l'applicaIOne della legislaIOne
premiale non comporta la determinaIOne della pena nel minimo consentito e per quanto concerne il caso di specie è da aggiungere che la pena, determinata
di reclusione,complessivamente in cinque anni 133
state particolarmente contenuta ed ha formato oggetto di assai ampia motivaIOne, anche per la presenza di un motivo di appello del pubblico ministero che ne
aveva chiesto l'aumento.
Risultano prescritti i reati oggetto delle
imputaIOni di cui ai n.7, 29, 379, 395, 412, 426,
446, 452, 507, 508, 552, 596, 599 e 697; perciò per i relativi capi la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio B dalla pena inflitto a
CC va eliminata quella per i reati prescritti,
determinata in un mese e dieci giorni di reclusione.
AN AIGH I A I VA, oltre a
motivi comuni anche ad altri ricorrenti e che hanno già formato oggetto di esame, deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata circa le
ritenute sue funIOni organizzative della banda armata e circa la "responsabilità per tutti i reati"
a lui addebitati.
I motivi sono privi di fondamento.
Per quanto concerne le funIOni organizzative la sentenza ha ritenuto che il ricorrente svolgesse attività di coordinamento del nucleo "Face" e di collegamento con le strutture superiori, e
l'accertamento di queste attività risulta dicorrettamente operato attraverso le dichiaraIOni
MB, BO e ER. Da queste dichiaraIOni
e da quelle di altri coimputati è stata anche desunta 134
Quale sia a регеге della Corte il valore probatorio delle chiamate di correo già stato
detto; qui deve solo aggiungersi che rispetto alle
chiamate di correo a carico di RI VA la corte di secondo grado ha effettuato correttamente i controlli intrinseci e i riscontri estrinseci, solo in seguito pervenendo alla conclusione di responsabilità, e che
diil ricorrente, sotto il profilo del vizio
motivaIOne, contesta tale conclusione riproponendo argomenti di merito, insuscettibili per loro natura di consideraIOne in questa sede. R obert o OB BO ha presentato motivi di l'avv. Ghidoni e ricorso ō mezzo di due difensori,
l'avv. Piscopo.
Il motivo dell'avv.Ghidoni è inammissibile per sua genericità, in quanto con esso "si chiede chela
questa Suprema corte voglia concedere la
continuaIOne" rispetto a fatti che avrebbero formato oggetto di altra decisione non specificata.
I l motivo dell'avv. Piscopo è invece privo di
perché lamenta un inesistente difetto di fondamento motivaIOne circa i fatti, relativi al ferimento di
UN NO, per i quali il ricorrente ha riportato condanna. La sentenza si diffonde nell'elencare le prove a carico di RO, rispetto alle quali questi oppone solo alcune sommarie critiche di merito,
insuscettibili di apprezzamento in questa sede. 135
RA TE A con un unico motivo
deduce l'erronea applicaIOne dell'art. 81 c.p. laperché il giudice di secondo grado ha individuato
"violaIOne più grave con riferimento alla pena da
applicare in concreto anziché alla pena edittale. Il motivo à infondato perché è giurisprudenza attraverso un intervento delleconsolidata anche
19.6.82, NI, in Cass. SeIOni unite (Sez. un.,
pen. 1983, p.261) che per individuare la violaIOne
più grave nel reato continuato, occorre fare riferimento alle pene da irrogare in concreto a
B поп alle peneciascuno dei reati concorrenti edittali (ved., tra le tante, Sez.I, 5.3.85,
Asseliti, in Cass.pen. 1987, p.99, per una situaIOne, analoga a quella in esame in cui in '
concreto una violaIOne era risultata meno grave per l'esistenza di un'attenuante). Deve quindi concludersi che la sentenza impugnata ha applicato correttamente la legge.
S t efano SAMA DE N deduce un viIO di
motivaIOne della sentenza in relaIOne alla rapina al supermercato di Quarto Oggiaro, che è l'unica imputaIOne della quale egli è stato chiamato a rispondere.
Il motivo è privo di fondamento perché la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle regioni del proprio convincimento circa la
partecipaIOne del ricorrente alla rapina e circa la 136
" 'sua pregressa consapevolezza e il suo pregresso consenso al programma criminoso".
Mas ■ i mo BENNA con un unico motivo
lamenta la mancata applicaIOne dell'art.309 c.p. Si
tratta di motivo comune anche ad altri ricorrenti,
che è già stato ritenuto privo di esaminato fondamento.
F r a n c • ME con un unico
motivo deduce una violaIOne di legge perché le corte di assise di appello non ha accolto la sua richiesta
di sospensione del procedimento in attesa del passaggio in giudicato di una precedente pronuncia relativa a fatti che secondo il ricorrente avrebbero dovuto essere unificati per la continuaIOne.
Il motivo è del tutto infondato.
ricorrente nel criticare la sentenza Il non tiene conto delle ragioni addotte da impugnata questa a sostegno della decisione. Egli infatti sostiene che la corte di assise di appello ha
respinto la sua richiesta di sospensione nell'erroneo convincimento che violaIOne più grave fosse quella oggetto del presente procedimento e non quella oggetto della precedente pronuncia, e che quindi l'unificaIOne non sarebbe stata possibile, mentre in realtà le cose sono andate diversamente. La sentenza presupposto ha affermato che mancava il impugnata pronuncia della sospensione, perché la precedente 137
(data la tardività dell'impugnaIOne) era divenuta quindi non occorreva attendere la irrevocabile, che procedimento per applicare la fine del relativo continuaIOne e che tuttavia questa in concreto era
inesistente per la mancanza di un medesimo disegno criminoso.
In sostanza quindi la corte di assise di appello ha escluso la continuaIOne e questa conclusione negativa non è stata investita dai motivi del ricorso, con i quali, come si visto, il ricorrente si
è solo doluto del fatto che non è stata disposta una sospensione di cui mancavano i presupposti.
F ederica SO con più motivi deduce vizi di motivaIOne della sentenza impugnata circa l'assoluIOne con formula dubitativa, anzichè
con formula piena, per talune imputaIOni, circa le affermaIOni di responsabilità e circa il diniego delle attenuanti generiche; lamenta inoltre la mancata applicaIOne della riduIOne di "pena prevista dall'art. 14 1. n. 497 del 1974 a l'erroneità
della condanna al pagamento delle spese in favore delle AmministraIOni dello Stato costituite parte civile.
La ricorrente è stata assolta per insufficienza di prove sia della imputaIOne di partecipaIOne
banda armata (capo 377), sia dalle imputaIOni
relative al ferimento di UN AU (capi da 568 a
571) e con ragione nei motivi di ricorso Osserva che 138
gli elementi indicati nella sentenza non bastano a
giustificare l'adoIOne della formula dubitativa. 18Per quanto in particolare concerne
partecipaIOne Q SO la sentenza spiega che le
condotte della SO non erano indicative della SUB
partecipaIOne alla banda armata, rileva che non vi
sono dichiarazioni inequivoche di coimputati dalle
quali risulti il suo inserimento in SO e ricorda
"BO escludeinfine che con motivata argomentaIOne che 1'imputata sia stata inserita organicamente nella banda". La conclusione che si trae da questo quadro è che mancano prove a carico di un qualche rilievo ed è per contro decisiva la
dichiaraIOne a discarico di BO, sicché non non vi sono quelle condiIOni di obiettiva incertezza,
già ricordate a proposito di ARI, che sole possono giustificare un'assoluIOne per insufficienza di prove. Ad uguale conclusione deve pervenirsi per le
imputaIOni relative al ferimento di UN AU. Anche per queste infatti mancano rilevanti prove a
come ricorda la sentenza impugnate, carico, mentre,
"lo stesso attendibilisSI ER esclude la SO dal progetto in sostanzialmente questione".
Non esistono invece i dedotti vizi di motivaIOne circa le affermaIOni di responsabilità. 139
I fatti sono stati attentamente considerati ed è vero che le prove sono in gran parte costituite delle
dichiaraIOni di coimputati, ma è ancha vero che queste hanno formato oggetto di adeguati controlli e riscontri. Per quanto in particolare concerne il
porto delle armi e delle bottiglie incendiarie del
capo 519 e le esplosioni del capo 523, tutti reati
relativi all'irruzione presso la ditta Electrowaren,
da aggiungere che la ricorrente ha ammesso di aver partecipato all'irruIOne e che nei motivi di appello non aveva fatto questione circa la sua consapevolezza del porto di bottiglie incendiarie da parte di altri
concorrenti, né circe il reato del capo 523.
quanto concerne il diniego delle attenuanti Per
la ricorrente ha ragione di lamentere generiche il viIO di motivaIOne. Questa infatti è censurabile sia per l'affermaIOne apodittica che "non si
scorgono elementi positivi" sui quali fondare 18
circostanza, sia per alcune alcune valutaIOni
negative. Nei motivi di appello la ricorrente aveva fatto specifico riferimento alla propria giovanissima età B alla propria incensuratezza, e poiché questi sono dati degni di consideraIOne positiva, anche se non
comportanti necessariamente l'applicaIOne della
la corte di assise di appello li circostanza,
avrebbe dovuti effettivamente valutare, mentre li ha
sostanzialmente ignorati. Secondo la corte poi A e 140
-sarebbe l'elemento negativo i reati perquesto quali vi è stata condanna 'sono costituiti tutti da
illeciti concernenti le armi, da guerra e comuni, e
propensione la loro reiteraIOne dà la prova di una verso la violenza, per di più armata, dell'imputata dimostrareche ella поп ha saputo efficacemente cessata" Ma la conclusione della corte, a ben vedere,
è forzata, se non illogica, perché non è stato considerato che i reati in questione per lo più erano costituiti da fatti collettivi e che le armi erano detenute e materialmente portate da altre persone;
stato considerato che la SO hacome non
nel partecipato ad un numero limitato e circoscritto tempo di episodi e che la sua condotta successiva avrebbe dovuto essere valutata non solo per la Пon
completa confessione (elemento che, a quanto pare, ha negativamente sulla corte e che invece di influito per sé non avrebbe potuto giustificare l'esclusione delle attenuanti generiche).
E' invece infondato il motivo con il quale la
ricorrente lamenta che in relaIOne al reato del capo
558, considerato violaIOne più grave, non è stata operata la riduIOne dell'art. 14 1. n. 497 del 1974.
Il reato in questione era costituito dal porto di armi comuni da sporo, di armi da guerra e di ordigni incendiari e di conseguenza la pena non poteva essere ridotta perché la disposiIOne del citato art.14 era 48 state esattamente richiamata nel capo di imputaIOne
erain relaIOne alle armi comuni da sparo ma insuscettibile di determinare la riduIOne di pena in alle armi da guerra e agli ordignirelaIOne
incendiari.
Infine, à fondato l'ultimo motivo con il quale ricorrente ha rilevato che essendo stata assolta la dall'imputaIOne di banda armata, in relaIOne alla quale era avvenuta la costituIOne di parte civile delle AmministraIOni dello Stato, era illegittima la SUB condanna alle spese del giudiIO in favore di
queste.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere capi concernenti leannullata senza rinvio nei imputaIOni di cui ai n. 377, 568, 569, 570 e 571,
rispetto alle quali la ricorrente va assolta per non
over commesso il fatto, e nel capo concernente la condanna alle spese in favore delle amministraIOni ladello Stato costituite parte civile;
anche sentenza di primo grado deve essere annullata senza
rinvio nel capo concernente la condanna alle spese confronti di tali amministraIOni;
la sentenza nei impugnata deve inoltre essere annullata con rinvio nel punto concernente il diniego delle attenuanti
Per il resto il ricorso deve esseregeneriche.
rigettato.
F ra n cesco SP I S S 0 con un unico motivo deduce la continuaIOne tra i fatti oggetto 142
del unpresente procedimento e fatti oggetto di procedimento conclusosi con sentenza della Corte di assise di appello di Bologna passata in giudicato. La
questione ricorda il ricorrente- - era stata dadotta anche in secondo grado ma la sentenza impugnata aveva esattamente escluso la possibilità di riconoscere 10 continuazione perché la decisione relativa al precedente giudiIO non divenuta era ancora irrevocabile.
Dopo la pronuncia della sentenza impugnata divenuta definitiva la decisione della Corte di assise di appello di Bologna, in seguito al rigetto dei ricorsi del procuratore generale e dell'imputato;
quindi la questione risulta effettivamente proponibile per la prima volta davanti В questa
Corte, 18 quale non può esimersi dal prenderla in consideraIOne (ved., in situaIOne analoga, Sez. V,
21.10.80, Comini, in Cass.pen. 1982, p.290). E' da aggiungere che gli elementi relativi ai fatti oggetto della decisione della corte di Bologna allegati dal
ricorrente sono indicativi di una situaIOne di deve esserecontinuazione e che pertanto su questa chiamato a decidere il giudice di rinvio previo annullamento sul punto della sentenza impugnata.
Orn ella VA I con un unico motivo deduce un viIO di motivaIOne circa l'entità dell'aumento determinato per la continuaIOne. 143 Il motivo privo di fondamento perché la sentenza impugnata ha spiegato che l'aumento è stato
rapportato al numero e alla gravità dei reati e поп
aveva ragione di svolgere consideraIOni ulteriori,
.. 1 visto che con i motivi di appello la ricorrente si
ега limitata a chiedere una riduIOne della pena,
senza dedurre nulla di specifico circa la misura
dell'aumento per la continuaIOne.
Risultano prescritti i reati oggetto delle imputaIOni di cui ai n. 217 e 219; perciò per i relativi capi la sentenza impugnata deve essere
In annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a VA va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in quindici giorni di reclusione.
RA con tre motivi, Roff a • 1 • il primo dei quali è articolato in tre sub motivi,
propone questioni che già sono state esaminate dando luogo a conclusioni di infondatezza. In particolare il ricorrente torna a sostenere l'inesistenza in
SO degli estremi della banda armata, a contestare il valore probatorio delle chiamate di correo e ad nullità di alcuni interrogatori di eccepire la
coimputati: sono questioni comuni a numerosi
ricorrenti ed esaminate inizialmente. RA inoltre deduce la nullità del decreto di citaIOne per
1'imputaIOne. incertezza sui fatti che determinano
Il motivo è uguale (ed in larga misura anche identico sotto l'aspetto letterale) a quello di GAIZTT, 144
quale questa Corte ha già espresso ilrispetto al
proprio giudiIO di infondatezza, sicché svoltesufficiente richiamare qui le consideraIOni
in precedenza.
D a n i l o AN con un unico motivo
lamenta la mancata applicaIOne dell'art. 309 c.p. Si
tratta di motivo comune a numerosi altri ricorrenti che è già stato esaminato B ritenuto privo di
fondamento.
AN I con un Gian a nt on i o unico motivo deduce un viIO di motivaIOne circa l'entità della pena base determinata per la violaIOne più grave.
Il motivo è privo di fondamento. La corte di
assise di appello ha ridotto considerevolmente 10
pena complessivo inflitta in primo grado all'imputato, portandola da ventotto a quattordici anni di reclusione e per la violaIOne più grave,
dall'omicidio di GI AL, ha costituita determinato ventitre anni dila pena base di reclusione. In proposito la corte con una motivaIOne diffusa ha messo in evidenza la gravità del fotto
"conseguente ad una brutale rapina" ed ha quindi dato adeguatamente ragione della valutaIOne effettuata a norma dell'art. 133 c.p. E' da aggiungere che
l'entità della sanIOne è assai più vicina al minimo
che al masSI edittalmente previsto per l'omicidio, 145
al contrario di quanto sostiene il ricorrente facendo leva su una espressione della sentenza nella quale,
per un probabile errore materiale, si parla invece di
"pena accosta al masSI".
Risultano prescritti i reati oggetto delle
imputaIOni di cui ai n. 34, 73, 379, 446, 452 e 697;
perciò per i relativi capi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dalla pena inflitta a
ON ZA va eliminata quella per i reati prescritti, determinata in due mesi di reclusione. 146
6. I PROVVEDIMENTI ACCESSORI
Gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o sono stati rigettati, senza dar luogo parziale annullamento della sentenza impugnata,
devono essere condannati in solido al pagamento della spese del procedimento e ciascuno al versamento di
lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende.
Alla dichiaraIOne di inammissibilità o ol rigetto dei ricorsi consegue inoltre la condanna in
solido degli imputati ricorrenti nei cui confronti le
AmministraIOni dello Stato si sono costituite parte civile al rimborso, in favore di queste spese del giudiIO di amministraIOni, delle
cassaIOne, liquidate in lire 1.000.000 per onorario,
oltre le somme prenotate a debito. Per questo titolo devono perciò essere condannati Corrado NI,
OR CE, GI BE, IE
LL, AN ER, AN CA,
LD AT, NA AT, ER ON,
OF GA LA, CC DE, RO Guido
IC, TO IC, AS MA, Claudio
VI, LO NI, LU NIN, Gianfranco
PAIN, EZ AN, ST ZA, MAa ER
ZO, AN BA, OR LF, Dario
NA, GI OL, CA OL, CA
OL, IA DE LV, Antonio DI ST, 147
PatriIO FACHINETTI, IE GE TT, Leonardo
EN, RT RD, Francesco RD, GI
GAIZTT, EP ND, NA LE, Giovanni
AI e AN RI VA.
P.Q.M.
La Corte di cassaIOne dichiara inammissibili i del Procuratore generale presso la Corte di ricorsi appello di AN, nonché di NI OR, BALICE
OR, DI VI, LL IE,
NE GE, AT NA, ZZ AS,
LA OF GA, RB AR, LARICI TO,
LI DR, MA AS, CH
GR, NI LO, NIN LU, PEVIANI
AN EZ, IR DR, SE PI ZI,
MAo, SA DO, ST TE, AT
ST, ZA ST, ZO MAa ER, ZONI
RI, LL SC, NA AR, OL
GI, ER AU, LA IE, ER
MAo, TT IE GE, EM EP, MI
AU, MA AU, PA GI e IS
CA;
rigetta i ricorsi di LF OR,
LL GI, LL MAa RO, BE
GI, ONHI LA, CI IL, DENDENA
CC, OR LE, OT UR, VI
LA, PAIN FR, RO RT, TEA
RA, SA ST, NA AS, SIMEONE
Francesco, RA LE, AN DA, CO 48
EP, RD RT, RD Francesco, LANDI
AI AN, AN RO, NOEP,
MAo e GH VA AN;
condanna tutti i imputati ricorrenti in solido, fatta predetti
CE OR, AT NA, perecceIOne
ZA ST, ZO MAa ER, IR DR,
LL SC, ER AU, ZO RI,
TT IE GE, EM EP, LA IE,
e PA GI, al pagamento delle spese del
procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende;
condanna in solido altresi' al rimborso liquidate in delle spese del giudiIO di cassaIOne,
lire un milione per onorario oltre alle spese prenotate a debito, in favore delle Amministrazioni
dello Stato costituite parti civili e rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, NI OR, CE
BE GI, BERINGHELLI Daniele,OR,
ER AN, CA AN, AT LD,
AT NA, ON ER, LA OF GA,
DE CC, IC RO ID, IC
MA AS, VI LA, NI TO,
LO, NIN LU, PAIN FR, PRANDO
EZ, ZA ST, ZO MAa ER, ABBATE
AN, LF OR, NA AR, COLLA
GI, OL CA, OL CA, DE LV
IA, DI ST NT, FACHINETTI PatriIO, 149 TT Pier GE, GENOVA AR, GIORDANI
RT, RD Francesco, RIZTT GI, ND
EP, LE NA, AI AN e RI
VA AN;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
nai confronti di CE OR, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 43, 53, 93,
reati per700, dichiarando estinti i relativi
prescriIOne, ed elimina la pena di giorni quaranta di reclusione e di lire ottantamila di multa;
- nei confronti di CARAVATI LD, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 594,
dichiarando estinto il relativo reato per prescriIOne, ed elimina la pena di giorni dieci di
reclusione;
confronti di AT NA,nei nel capo
1'imputaIOne di cui al n.718, concernente estinto il relativo reato per dichiarando prescriIOne, ed elimina la pena di giorni quindici di reclusione;
- nei confronti di CATTANEO ID, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 610,
dichiarando estinto il relativo reato per prescriIOne, ed elimina la pena di dieci giorni di reclusione e di lire quarantamila di multa;
- nei confronti di IC RO ID, nei capi
217 e 714, concernenti le imputaIOni di cui ai n.
dichiarando estinti i relativi reati per 150 prescriIOne, ed elimina la pena di quindici giorni di reclusione e di lire sessantamila di multa;
nei confronti di IC NO D'AN
SS e, per l'effetto estensivo, nei confronti di CI AO, nel capo concernente l'imputaIOne
di cui al n. 377, ed assolve le medesime dalla detta imputaIOne per non aver commesso il fatto;
B
- nei confronti di LI DR, nei capi
33, 34, 82, concernenti le imputaIOni di cui ai n.
704 e 710, dichiarando estinti i relativi reati 691 '
prescriIOne, ed elimina la pena di due mesi B per venti giorni di reclusione;
- nei confronti di ZA ST, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 371,
dichiarando estinto il relativo reato per prescriIOne, ed elimina la pena di venti giorni di
reclusione;
- nei confronti di ZO MAa ER, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 62, 294, 295,
426, 446, 452, 536 B 697, dichiarando estinti i ed elimina la pena relativi reati per prescriIOne,
tre mesi e dieci giorni di reclusione B di lire di duecentomila di multa;
- nei confronti di ZO RI, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n.700, dichiarando estinto il relativo reato per prescriIOne, ed elimina la pena di dieci giorni di reclusione B di lire quarantamila 151 di multa;
nei confronti di BA AN, nel capo n. 688, concernente l'imputaIOne di cui al
dichiarando estinto il relativo reato per prescriIOne, ed elimina la pena di dieci giorni di reclusione;
- nei confronti di RM GO, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 217 e 219, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di quindici giorni di reclusione e di lire
cinquantamila di multa;
- nei confronti di BO MAo, nei capi
7. concernenti le imputaIOni di cui ai n. 10, 12,
13, 23, 27, 33, 34, 40, 43, 53, 67, 73, 93, 98, 141,
383, 384, 425, 462, 483, 513, 517, 518, 536, 568,
569, 571, 574, 579, 582, estinti idichiarando ed elimina la penarelativi reati per prescriIOne,
di tre mesi di reclusione;
- nei confronti di DO AS, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 29, 53, 82,
686, 688, 701, 704, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di due mesi e quindici giorni di reclusione;
- nei confonti di LL SC, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 15, 37, 51,
53, 73, 93, 536, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di due mesi e
venti giorni di reclusione;
152
nei confronti di RC RT, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 7, 15, 23,
37, 51, 67, 91, 93, 98, 536, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione;
nei confronti di ARI AU, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 633, 638,
639, 641, 642, B assolve il medeSI dalle dette imputaIOni per non aver commesso il fatto;
:
- nei confronti di OL CA, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 688, 691,
710, dichiarando estinti relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di un mese di
reclusione;
- nei confronti di CR AS, nei capi
694, 115, concernenti le imputaIOni di cui ai n.
710, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di ENcinque
giorni di reclusione;
- nei confronti di DE LV IA, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 23, 53, 93,
400, 568, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di un mese e
venticinque giorni di reclusione;
- nei confonti di DI ST NT, nel capo concernente l'imputaIOne di cui n. 508,
dichiarando estinto il relativo reato per 153 prescriIOne, ed elimina la pena di cinque giorni di reclusione;
- nei confronti di ELICIO PA, nel capo al n. 649, concernente l'imputaIOne di cui dichiarando estinto il relativo reato рег
prescriIOne, ed elimina la pena di dieci giorni di reclusione;
- nei confronti di FACHINETTI PatriIO, nel capo l'imputaIOne di cui al Π. 508, concernente estinto il relativo reato per dichiarando prescriIOne, ed elimina la pena di cinque giorni di reclusione;
nel capo confronti di ER AU,- nei l'imputaIOne di cui al n. 53, concernente estinto il relativo reato per dichiarando prescriIOne, ed elimina la pena di dieci giorni di
reclusione e di lire quarantamila di multa;
- nei confronti di TT IE GE, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 62, 211, 213,
215, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di quarantacinque giorni di reclusione;
-- nei confronti di GI AU, nel capo n. 550, l'imputaIOne di cui al concernente estinto il relativo reato per dichiarando prescriIOne, ed elimina la pena di dieci giorni di reclusione;
- nei confronti di RIZTT GI, nel capo 154
di cui al n. 462, l'imputaIOne concernente il relativo reato dichiarando estinto per prescriIOne, ed elimina la pena di venti giorni di reclusione;
- nei confronti di LA IE, nei copi concernenti
37, 51, 67, 68, 70,le imputaIOni di cui ai n. 15,
91, 93, 141, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di tre mesi e venti
giorni di reclusione;
- nei confronti di LE NA, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 87, 688, 701,
704, 706, dichiarando estinti i relativi reati per ed elimina la pena di due mesi diprescriIOne,
reclusione e di lire ottantamila di multa;
nei confronti di MEMEO EP, nel capo dichiarandoconcernente l'imputaIOne del n. 569, estinto il relativo reato per prescriIOne, ed
elimina la pena di quindici giorni di reclusione;
nei confronti di OR PA, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 40, 91 93,
513, 518, 540, 574, 579, 582, dichiarando estinti i ed elimina la pena relativi reati per prescriIOne, di un mese e dieci giorni di reclusione;
- nei confronti di PA GI, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 23, 53, 93,
dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di un mese e cinque 159 giorni di reclusione;
RI, nei capi
- nei confronti di AS AT
n. 330, 462, le imputaIOni di cui ai concernenti 513, 517, 518, 540, 568, 569, 571,
dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di un mese di reclusione;
- nei confronti di CC RO, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 7, 29, 379,
395, 412, 426, 446, 452, 507, 508, 552, 596, 599,
697, dichiarando estinti relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di un mese e dieci
giorni di reclusione;
nei capinei confronti di SO IC,
concernenti le imputaIOni di cui ai n. 377, 568,
569, 570, 571, ed AS la medesima dalle dette imputaIOni per non aver commesso il fatto;
nonché
dall'Avvocatura dello h nel capo concernente la condanna alle spese in favore delle AmministraIOni dello Stato, costituite civili e rappresentate parti
Stato;
- nei confronti di VA LL, nei capi concernenti
217 e 219, dichiarando le imputaIOni di cui ai n.
estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di quindici giorni di reclusione;
nei confronti di ZA ON, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n. 34, 73, 379,
446, 452, 697, dichiarando estinti i relativi reati per prescriIOne, ed elimina la pena di due mesi di 156
reclusione;
annulla senza rinvio la sentenza 28 novembre
1983 della Corte di assise di AN nei confronti di
SO IC nel capo concernente la condanna
della stesso al pagamento delle spese in favore delle
AmministraIOni dello Stato, costituite parti civili;
annulla la sentenza impugnata:
nei confronti di ER AN, nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche,
nei confronti di CA AN, nel punto
-
concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
- nei confronti .di ON ER, nel punto concernente la determinaIOne della pena;
AG GE, nei capi
- nei confronti di concernenti le imputaIOni di cui ai Π. 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530;
nei confronti di IL Francesco, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 209;
- nei confronti di SO EN, nei capi concernenti le imputaIOni di cui ai n.630 e 631;
- nei confronti di OR ZI, nei punti concernenti la circostanza aggravante della finalità
di terrorismo o di eversione dell'ordine costituIOnale in relaIOne alle imputaIOni di cui
ai n. 165 e 166, nonché nel Саро concernente 157
l'imputaIOne di cui al n. 167;
nel punto nei confronti di IS Francesco,
concernente il mancato riconoscimento della continuaIOne rispetto ai reati giudicati con
sentenza 30 novembre 1984 della Corte di assise di appello di Bologna, passata in giudicato il 29
novembre 1985;
- nei confronti di OL CA, nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
- nei confronti di CROSTA AS, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 709;
- nei confronti di DE LV IA, nel punto concernente il riconoscimento del ruolo di organizzatore della banda armata di cui al n. 376;
- nei confronti di EN AR, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 209;
- nei confronti di NE RB SE, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 2, nonché nel punto relativo al riconoscimento della circostanza finalità di terrorismo o di aggravante della eversione dell'ordine costituIOnale in riferimento all'imputaIOne di cui al n. 198;
- nei confronti di RIZTT GI, nel punto concernente il riconoscimento del ruolo di organizzatore della banda armata di cui al n. 376, nonché nei capi relativi alle imputaIOni di cui ai n. 458, 459, 460 e 461; 158
- nei confronti di RI ST, nel capo concernente l'imputaIOne di cui al n. 92;
nei confronti di SO IC, nel punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti
generiche; rinvia per nuovo esame sui capi e sui punti avanti indicati ad altra seIOne della Corte di assise di appello di AN;
rigetta nel resto i ricorsi di ER AN,
CA AN, AT LD, CATTANEO ID,
ON ER, IC RO ID, AG
GE, IL Francesco, OR ZI, BA
AN, RM GO, BO RC, BATTISALDO
AS, RC RT, OL CA, OL
CA, CR AS, DE SI IA, DI
ST NT, IO PA, FACHINETTI PatriIO,
GI AU, EN AR, NE RB
SE, RIZTT GI, LE NA, OR
PA, RI ST, AS AT RI, CC
VA LL e ZA RO, SO IC,
ON.
Roma 8 ottobre 1986
Il presidente loua lannвечил Il consigliere estensore
Depositato in Cancelleria
" 10 AGO 1987
* CANCELLIEM
(De Cala Marts! IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 0 LETT I E AO, oltre a due G