CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30508 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AB PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. letta la memoria difensiva depositata dal difensore dell'imputato, avv. Lorenzo Aquilano PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30508 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia in data 25 luglio 2016 con la quale DO RO è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 648 cod. pen. e 337 cod. pen., e condannato alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed € 8.000 di multa. 2. Ricorre DO RO, a mezzo del difensore avv. Lorenzo Aquilano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 15 cod. pen.: richiamato il dictum di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 41558 del 12/09/2017, osserva il ricorrente come erroneamente sia stata affermata la penale responsabilità del RO in relazione sia ai reati di detenzione e porto d'arma comune da sparo, sia ai reati di detenzione e porto di arma clandestina, dal momento che la clandestinità dell'arma costituisce elemento specializzante. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'imputazione di cui all'art. 337 cod. pen. Sotto un primo profilo, deduce il ricorrente come erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto di affermare la responsabilità del RO in ordine al delitto di resistenza in assenza di accertamento in merito all'idoneità della condotta ad ostacolare l'esercizio della specifica funzione pubblica. Secondariamente il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, sottolineando come gli operanti fossero riusciti "prontamente a bloccare il Rotolo...", evidenziava l'inidoneità della condotta del RO ad ostacolare la funzione pubblica, pur pervenendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, ad affermarne la responsabilità per il reato di resistenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Passafiume, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con la quale, insistendo nell'accoglimento del ricorso e controdeducendo in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziava che l'inconfigurabilità del concorso formale tra i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di arma comune da sparo e reati di reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della medesima arma qualificata come clandestina >è questione rilevabile d'ufficio ex art. 609 c. 2 cpp. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La difesa ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 41588 del 12 settembre 2017, ai fini dell'applicazione del principio dell'assorbimento della fattispecie di cui al capo a) in quella di cui al capo b). Premesso che al capo a) era contestato il reato di detenzione e porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 895 del 1967, ora sostituti dagli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, mentre al capo b) era contestato il delitto di detenzione di arma comune da sparo considerata clandestina ex art. 23 della legge n. 110 del 1975, la giurisprudenza di legittimità richiamata ha rilevato che l'unico criterio idoneo a dirimere questi casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen., che trova applicazione in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, individuabile mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. E l'identità della condotta materiale delle fattispecie qui in esame induce a considerare che il dato della clandestinità dell'arma integra un elemento specializzante per aggiunta unilaterale. Perciò si è affermato che i reati di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 110 del 1975 costituiscono ipotesi criminose speciali, rispetto a quelle di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, in quanto contengono tutti gli elementi costitutivi della condotta e, in più, quale elemento specializzante, il dato della clandestinità dell'arma comune da sparo. Ne consegue che, nei casi di detenzione e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma comune da sparo clandestina / devono trovare applicazione le specifiche fattispecie di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 110 del 1975, dedicate rispettivamente alla detenzione (terzo comma) ed al porto (quarto comma) delle armi clandestine, e non le generali previsioni sulla detenzione ed il porto illegali delle armi comuni da sparo, di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Nonostante l'eccezione non fosse stata sollevata in atto di appello, non ricorre, come invece argomentato dal Procuratore Generale, la causa di inammissibilità ex art. 606 ultimo comma cod. proc. pen.: la questione della qualificazione dei fatti deve infatti essere valutata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 609, comma 2, c.p.p., dal momento che l'errore in cui sono incorsi i giudici del merito ha condotto all'affermazione della sussistenza di reati che non possono essere ritenuti in concorso reale con gli altri, pur essi in contestazione, per l'impedimento derivante dal principio dell'assorbimento. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, relativamente ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, di cui agli artt. agli artt. 3 2, 4 e 7 legge n. 895/1967 (capo a), da ritenersi assorbiti in quello di detenzione e porto di arma clandestina, di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975 (capo b). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p. va pertanto eliminato il segmento di pena applicato a titolo di continuazione - mesi cinque (tre + due) di reclusione ed euro 1.000 (500+500) di multa per ciascuno dei due reati -, con la conseguenza che la pena per i residui reati (ex artt. 23 I. n. 110 del 1975; 648 cod. pen., e 337 cod. pen.) va rideterminata in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro settemilatrecentotrentatre di multa. 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché generico, aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e prova di aporie logiche. 2.1. La Corte territoriale ha in particolare evidenziato gli elementi emersi a carico del ricorrente in relazione all'imputazione di cui all'art. 337 cod. pen., giungendo ad una pacifica ricostruzione dei fatti, ed ha quindi valutato tali emergenze in maniera adeguata e puntuale: in particolare i giudici del merito hanno accertato che, intimatogli l'alt da parte di una pattuglia della Polizia di Stato, il Rotolo, anziché fermarsi, intraprese con il complice una "fuga pericolosa" per le vie cittadine a bordo di uno scooter, sino a quando, caduto in terra, venne raggiunto dall'auto della Polizia che lo inseguiva e, bloccato, tentò di disfarsi della pistola. Con motivazione immune da censure la Corte d'appello (conformemente al primo giudice), dopo avere sottolineato la fuga pericolosa posta in essere dall'imputato (non specificamente contestata), conclusasi soltanto con la caduta in terra del motociclo, correttamente ha ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Invero, nel reato di cui all'art. 337 c.p., la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga alla guida di un veicolo o motoveicolo, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, integra pacificamente l'elemento materiale della violenza usata per opporsi alla violenza degli operanti della polizia di Stato (Sez. 1 - , Sentenza n. 41408 del 04/07/2019 Rv. 277137 - 01). 2.2. Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). 4 Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo A), che esclude, e, per l'effetto, ridetermina la pena per i residui reati di cui ai capi B), B-BIS) e C), in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa. Dichiara inammissibile nel resto. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore H Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AB PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. letta la memoria difensiva depositata dal difensore dell'imputato, avv. Lorenzo Aquilano PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30508 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia in data 25 luglio 2016 con la quale DO RO è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 648 cod. pen. e 337 cod. pen., e condannato alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed € 8.000 di multa. 2. Ricorre DO RO, a mezzo del difensore avv. Lorenzo Aquilano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 15 cod. pen.: richiamato il dictum di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 41558 del 12/09/2017, osserva il ricorrente come erroneamente sia stata affermata la penale responsabilità del RO in relazione sia ai reati di detenzione e porto d'arma comune da sparo, sia ai reati di detenzione e porto di arma clandestina, dal momento che la clandestinità dell'arma costituisce elemento specializzante. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'imputazione di cui all'art. 337 cod. pen. Sotto un primo profilo, deduce il ricorrente come erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto di affermare la responsabilità del RO in ordine al delitto di resistenza in assenza di accertamento in merito all'idoneità della condotta ad ostacolare l'esercizio della specifica funzione pubblica. Secondariamente il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, sottolineando come gli operanti fossero riusciti "prontamente a bloccare il Rotolo...", evidenziava l'inidoneità della condotta del RO ad ostacolare la funzione pubblica, pur pervenendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, ad affermarne la responsabilità per il reato di resistenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Passafiume, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria con la quale, insistendo nell'accoglimento del ricorso e controdeducendo in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale, evidenziava che l'inconfigurabilità del concorso formale tra i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di arma comune da sparo e reati di reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della medesima arma qualificata come clandestina >è questione rilevabile d'ufficio ex art. 609 c. 2 cpp. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La difesa ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 41588 del 12 settembre 2017, ai fini dell'applicazione del principio dell'assorbimento della fattispecie di cui al capo a) in quella di cui al capo b). Premesso che al capo a) era contestato il reato di detenzione e porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 895 del 1967, ora sostituti dagli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, mentre al capo b) era contestato il delitto di detenzione di arma comune da sparo considerata clandestina ex art. 23 della legge n. 110 del 1975, la giurisprudenza di legittimità richiamata ha rilevato che l'unico criterio idoneo a dirimere questi casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen., che trova applicazione in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, individuabile mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle. E l'identità della condotta materiale delle fattispecie qui in esame induce a considerare che il dato della clandestinità dell'arma integra un elemento specializzante per aggiunta unilaterale. Perciò si è affermato che i reati di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 110 del 1975 costituiscono ipotesi criminose speciali, rispetto a quelle di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, in quanto contengono tutti gli elementi costitutivi della condotta e, in più, quale elemento specializzante, il dato della clandestinità dell'arma comune da sparo. Ne consegue che, nei casi di detenzione e di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma comune da sparo clandestina / devono trovare applicazione le specifiche fattispecie di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 110 del 1975, dedicate rispettivamente alla detenzione (terzo comma) ed al porto (quarto comma) delle armi clandestine, e non le generali previsioni sulla detenzione ed il porto illegali delle armi comuni da sparo, di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Nonostante l'eccezione non fosse stata sollevata in atto di appello, non ricorre, come invece argomentato dal Procuratore Generale, la causa di inammissibilità ex art. 606 ultimo comma cod. proc. pen.: la questione della qualificazione dei fatti deve infatti essere valutata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 609, comma 2, c.p.p., dal momento che l'errore in cui sono incorsi i giudici del merito ha condotto all'affermazione della sussistenza di reati che non possono essere ritenuti in concorso reale con gli altri, pur essi in contestazione, per l'impedimento derivante dal principio dell'assorbimento. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, relativamente ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, di cui agli artt. agli artt. 3 2, 4 e 7 legge n. 895/1967 (capo a), da ritenersi assorbiti in quello di detenzione e porto di arma clandestina, di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975 (capo b). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p. va pertanto eliminato il segmento di pena applicato a titolo di continuazione - mesi cinque (tre + due) di reclusione ed euro 1.000 (500+500) di multa per ciascuno dei due reati -, con la conseguenza che la pena per i residui reati (ex artt. 23 I. n. 110 del 1975; 648 cod. pen., e 337 cod. pen.) va rideterminata in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro settemilatrecentotrentatre di multa. 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché generico, aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e prova di aporie logiche. 2.1. La Corte territoriale ha in particolare evidenziato gli elementi emersi a carico del ricorrente in relazione all'imputazione di cui all'art. 337 cod. pen., giungendo ad una pacifica ricostruzione dei fatti, ed ha quindi valutato tali emergenze in maniera adeguata e puntuale: in particolare i giudici del merito hanno accertato che, intimatogli l'alt da parte di una pattuglia della Polizia di Stato, il Rotolo, anziché fermarsi, intraprese con il complice una "fuga pericolosa" per le vie cittadine a bordo di uno scooter, sino a quando, caduto in terra, venne raggiunto dall'auto della Polizia che lo inseguiva e, bloccato, tentò di disfarsi della pistola. Con motivazione immune da censure la Corte d'appello (conformemente al primo giudice), dopo avere sottolineato la fuga pericolosa posta in essere dall'imputato (non specificamente contestata), conclusasi soltanto con la caduta in terra del motociclo, correttamente ha ritenuto integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Invero, nel reato di cui all'art. 337 c.p., la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga alla guida di un veicolo o motoveicolo, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, integra pacificamente l'elemento materiale della violenza usata per opporsi alla violenza degli operanti della polizia di Stato (Sez. 1 - , Sentenza n. 41408 del 04/07/2019 Rv. 277137 - 01). 2.2. Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). 4 Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo A), che esclude, e, per l'effetto, ridetermina la pena per i residui reati di cui ai capi B), B-BIS) e C), in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa. Dichiara inammissibile nel resto. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore H Presidente