Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11505 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA I TALIANA In olo Italiano1 1 505/03 LA RTE S PREMA D SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati ogg.lavoro Presidente N.23232/00 Dott. Vincenzo Mileo Re Putaturo Donati Viscido Consigliere 25647/00 Mario Rep. " Natale Capitanio 11 Cron. 25378 Antonio Lamorgese Ud. 31/1/2003 JE Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.23232/00) proposto da S.p.a. EDITALIA, in persona del legale, rappresentante pro- Pone 25/B tempore,elett.dom.in Roma, via Bruxelles n. 61, presso lo studio dell'avv.Roberto Pessi che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
RI DE IT;
INTIMATA NONCHE' " Sul ricorso (R.G.N.25647/00) proposto Da 639 1 RI DE IT, elett.dom.in Roma,via Monte Zebio n.28,presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bernardi che la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORREMTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
S.p.a. EDITALIA, rapp.ta e difesa come sopra;
CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 24 novembre 1999, n.23636 (R.G.N.24504/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 31/1/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Giuseppe Bernardi;
udito il Pubblico Ministero,1nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IC De TA aveva prestato servizio dal 16 settembre 1991, alle dipendenze della s.p.a. DI, con contratto di formazione lavoro per la durata di 24 mesi e l'attribuzione del trattamento, anche ai fini economici, previsto dal CCNL dei dipendenti delle aziende grafiche editoriali.Con lettera del 15 settembre 1993, alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, la società le aveva comunicato la trasformazione del contratto in contratto a tempo determinato,con il riconoscimento 2 della qualifica del gruppo B2, superiore a quella del gruppo C2, assegnato in sede di prima assunzione.Con lettera del 3 maggio 1994 la datrice di lavoro aveva partecipato alla dipendente la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine fissato al 15 luglio 1994. Tanto premesso, la De TA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la s.p.a. DI e, deducendo il contrasto del contratto a termine con la legge n.863 del 1984 e l'inadempimento comunque degli obblighi relativi alla formazione professionale, chiedeva: che fosse dichiarata l'illegittimità del recesso, stante la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a seguito della presunta trasformazione;
che lo stesso rapporto difosse dichiarato, in via gradata, che formazione doveva essere costituito sin dall'origine a tempo indeterminato per inadempimento della società; che la società fosse dichiarata, in ogni caso, responsabile, con applicazione delle relative sanzioni e condanna al risarcimento del danno. La società, nel costituirsi, eccepiva l'infondatezza delle pretese sul rilievo che il nuovo contratto a termine era stato legittimamente stipulato in conformità del CCNL, in relazione al progetto editoriale "Cooperazione". Con sentenza del 20 dicembre 1996 il Pretore del lavoro di Roma rigettava il ricorso della De VI. La decisione, su gravame della lavoratrice, veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 24 novembre 1999,dichiarava che il rapporto instaurato in data 16 settembre 3 1991 era lavoro subordinato a tempo rapporto di indeterminato;
accertava l'illegittimità del licenziamento intimato;
condannava l'appellata alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno,pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal recesso alla effettiva reintegra;
condannava, altresì, la datrice al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dal licenziamento alla reintegra. La s.p.a. DI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso la De TA proponendo ricorso incidentale condizionato con un motivo.La società ha resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.3 della legge n.863 del 1984,2697 e 2698 c.c., 421 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere accertato che il rapporto andava configurato come indeterminato, sul rilievo che lacontratto di lavoro a tempo società DI, anche tenuto conto delle deduzioni difensive svolte, non aveva offerto la prova circa la intervenuta formazione e la conformità dell'addestramento al progetto di formazione. Sennonchè il Tribunale non ha considerato che, in materia di inadempimento degli: contratto formazione e lavoro, non ogni obblighi formativi comporta la trasformazione del rapporto di 4 Pi formazione in un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n.863, ma è necessario guardare al risultato formativo raggiunto.La trasformazione del contratto si verifica, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, solo in presenza di una divergenza tra obblighi contrattuali e concreto svolgimento del rapporto, tale da fare venire meno la funzione del contratto. Da ciò discende la correttezza del convincimento del giudice di primo grado, fondato su una duplice risultanza probatoria. Da un lato, le risultanze istruttorie documentali acquisite, relative all'attribuzione della qualifica superiore a quella iniziale, riconosciuta alla De TA, da cui è emerso il formazione raggiungimento dell'avvenuta mancata deduzione da parte della professionale;
dall'altro, sulla ricorrente di circostanze idonee a provare l'asserita mancata formazione professionale. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le risultanze probatorie documentali avevano convalidato l'assunto dell'DI, senza che la lavoratrice avesse opposto elementi idonei a porre in discussione il valore probatorio delle circostanze emerse nel corso del giudizio. omessa, insufficiente e Con il secondo motivo, denunciandosi un punto decisivo della contraddittoria motivazione su controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura 1'impugnata sentenza per non avere rilevato, sulla base delle risultanze probatorie documentali acquisite, che costituiva sicura espressione della formazione professionale della De TA, e non un 5 R mero indice di professionalità per nulla collegato all'attività formativa, il riconoscimento operato da DI, in occasione della stipulazione del contratto a termine, della superiore qualifica del gruppo B2, rispetto a quella iniziale con cui era stata assunta in virtù del contratto di formazione e lavoro. Con il terzo motivo, denunciandosi omesso esame di un punto decisivo della controversia e violazione dell'art.437 c.p.c., si deduce che il Tribunale, qualora avesse ritenuto insufficiente la prova documentale del conseguimento della qualifica superiore, avrebbe dovuto disporre d'ufficio, esercitando i poteri di provaistruttori di cui alla indicata norma, l'espletamento testimoniale sulla circostanza relativa alla mancata realizzazione della formazione professionale. Tanto più che la De TA non aveva contestato di avere ricevuto, nel corso del rapporto, la guida costante del direttore della rivista "Cooperazione" e di essere stata istruita nello svolgimento delle mansioni di addetta ad una segreteria,al fine di acquisire la qualifica professionale di segretaria. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Secondo orientamento consolidato di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, in relazione ad un contratto di formazione e lavoro, un inadempimento degli obblighi di formazione, che abbia una obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un'attività formativa R 6 carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di laformazione e quindi trasfusi nel contratto, determina trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a norma dell'art.3,comma nono, del DL n.726 del 1984, convertito dalla legge n.863 del 1984 (cfr.,t., tra le tante, Cass., 13 aprile 2002, n.5363;10 aprile anche Cass., 19 agosto 2000, n.4524;25 settembre 1995, n.10152;vedi limiti di censurabilità del giudizio di fatto 2000, n.11003,sui concernente la valutazione sull'adeguatezza della formazione pratica e teorica ricevuta dal dipendente;
e Cass., 5 luglio 1997,n.6069, sulla sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). dall'impugnataSiffatti principi sono stati applicati sentenza che ha accertato che: la società non aveva fornito, come era suo onere, la prova della intervenuta formazione e della conformità dell'addestramento al progetto di formazione;
a fronte delle puntuali deduzioni della De TA in punto di violazione da - con particolare dell'obbligo di parte datoriale formazione riguardo alla organizzazione corsi di di formazione, all'affiancamento a personale più esperto allo scopo dell'istruzione, al progetto di formazione - la società si era limitata a sostenere, in primo grado, nella memoria di costituzione, che la stessa era stata istruita sullo svolgimento di mansioni di addetta ad una segreteria sotto la guida costante del direttore responsabile della rivista, senza affatto specificare i conformità al progettocontenuti della formazione, la loro e i R 7 pratico;
il teorico tempi destinati all'addestramento assunzione a riconoscimento, in sede di tempo determinato, successivamente alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, di una qualifica superiore, rispetto a quella iniziale, a prescindere dalla validità del contratto,costituiva, nel contesto del riferito quadro probatorio, solo indice di una mera preesistente, e non espressione di un'attivitàprofessionalità formativa della società; l'obiettiva rilevanza dell'inadempimento degli obblighi di formazione aveva determinato la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato origine", ai sensi dell'art. 3, comma 9, del DL n.726 del "ab 1984,convertito nella legge n.863 del 1984;era quindi illegittimo il recesso della società onde il diritto della De TA alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno come determinato. Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte finiscono, in molti aspetti, con il sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze probatorie acquisite. Né tanto meno censurabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio da parte del giudice del lavoro del potere,previsto dal comma secondo dell'art.421 c.p.c.,di ammettere di ufficio mezzi istruttori, stante la sua natura discrezionale. Deve invece considerarsi assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato con cui la De TA ha denunciato R 8 violazione dell'art.3, commi 11 s. della legge n.863 del 1984,per avere l'impugnata sentenza ritenuto valido il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato subito dopo la cessazione del contratto di formazione e lavoro. Alla stregua degli argomenti svolti, il ricorso principale va quindi rigettato, assorbito l'incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti interamente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; compensa le spese. Roma, 31 gennaio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente incenzo Miles R e IL CANCELLIEREgalle Depositato in Cancelleria joggi, 24 LUG, 2003 IL CANCELLIERE 9