Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, "l'abuso del diritto", oltre che a concorrere all'apparenza di un illecito penale, costituisce espressione di colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo. (Nella fattispecie il ricorrente aveva partecipato alla costituzione di società sottocapitalizzata, adoperandosi per la concessione di un finanziamento pubblico per importi sovradimensionati rispetto alle effettive capacità dei soci, anche mediante la creazione di una situazione di apparente solidità di detta società non corrispondente alla realtà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2015, n. 20304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20304 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/03/2015
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 432
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 44082/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AN n. il 24.06.1952;
avverso l'ordinanza n. 35/2013 della Corte d'appello di Milano del 30.05.2014;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita all'udienza camerale del 5 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa;
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Immacolata Zeno che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria presentata nei termini il Ministero dell'Economia e delle Finanza, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/5/2014 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'istanza di riparazione formulata nell'interesse di OS IO per l'ingiusta detenzione sofferta, prima in regime di custodia cautelare in carcere (dal 6/5/2005 al 6/9/2005) e, poi, agli arresti domiciliari (fino al 6/10/2005), in esecuzione di ordinanza cautelare nei suoi confronti emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 2/5/2005, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata al conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici (previsti dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, e da altri interventi agevolativi), nonché di singoli reati fine.
Secondo l'accusa l'associazione era capeggiata da tale AD RE e in essa il OS (titolare della S.A.I.M. S.r.l., Società Assistenza Imprese Meridionali) svolgeva, insieme con ZA ER, il ruolo di consulente per le pratiche di finanziamento;
la stessa, inoltre, si sarebbe avvalsa della disponibilità di altri soggetti, tra cui tale AP AR che avrebbe avuto l'incarico di fornire, tramite la società estera OA Ltd. fatture per inesistenti operazioni di fornitura di beni e servizi. Si contestava, in particolare, al OS ed al ZA di aver supportato tre pratiche di finanziamento a favore delle società Jupiter S.r.l., TA S.r.l. e AL CK S.r.l., fornendo false informazioni circa l'effettiva capacità del AD di realizzare l'investimento; di aver partecipato, inoltre, alle operazioni di emissione e utilizzazione di fatture attestanti l'acquisto di macchinari e altre operazioni in realtà inesistenti, intercorse tra la OA Ltd e le predette società. Disposto il rinvio a giudizio avanti il Tribunale di Lecce, quest'ultimo, con sentenza del 25/9/2009, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Milano;
il procedimento era stato poi trasmesso d'ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, che, in data 29/12/2010, aveva formulato richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P. in data 7/1/2011.
Il Pubblico Ministero aveva infatti reputato infondata l'accusa di associazione a delinquere "in mancanza di prove evidenti sui requisiti dì stabilità, concretezza, struttura organizzativa autonoma e programmazione criminosa indeterminata, richiesti dalla norma" e, quanto alle imputazioni di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni di cui ai capi b) e c), aveva ritenuto accoglibile la tesi difensiva della avvenuta prescrizione del reato, soggiungendo che "in ogni caso i rilievi contenuti nelle memorie difensive sembrano fondati e suscettibili di incrinare la solidità dell'impianto accusatorio ...".
Tali valutazioni erano state, quindi, recepite dal G.I.P. nel provvedimento di archiviazione.
2. Il giudice della riparazione riteneva che a determinare la detenzione avesse contribuito l'istante con la propria condotta gravemente colposa.
Rilevava, infatti, che egli era incorso in gravi omissioni nell'espletamento della propria attività e, soprattutto, si era ingerito attivamente nell'attività di AD RE, assumendo iniziative strategiche e ponendo in essere condotte idonee a trarre in errore l'autorità procedente.
2.1. Particolarmente significativa era in tal senso ritenuta la costituzione con il AD di una società, la AL CK S.r.l., di cui il OS diviene amministratore unico, a favore della quale era stato chiesto e ottenuto un finanziamento di Euro 2.398.167 per l'attuazione di un progetto imprenditoriale (l'importazione di capannoni dall'estero), ideato ed elaborato nel corso delle istruttorie effettuate nell'interesse delle preesistenti e sopra menzionate società gestite di fatto dallo stesso AD, le quali avevano già di per sè ottenuto finanziamenti per Euro 4.515.160 (la Jupiter S.r.l.) e Euro 5.017.745 (la TA S.r.l.) per la realizzazione dei propri progetti, i quali anche prevedevano l'importazione di capannoni e/o macchinari dall'estero. Posto che anche il nuovo progetto richiedeva ingenti investimenti, sproporzionati alle effettive possibilità economiche del AD, l'adesione ad esso prestata dall'odierno ricorrente non poteva non presupporre, secondo la Corte, la conoscenza o comunque la conoscibilità delle reali risorse del partner, tanto più in ragione delle proprie qualità professionali e considerato anche che le altre iniziative dal medesimo gestite non avevano dato ancora alcun risultato.
Tale comportamento era ritenuto indicativo di un atteggiamento se non doloso, sicuramente spregiudicato, come tale apprezzabile anche a voler aderire alla versione prospettata dal OS e dal ZA circa le ragioni che li avevano portati a cedere successivamente le quote della predetta società (AL CK S.r.l.) a terzi. Secondo tale versione la società, a seguito delle mutate pretese del AD, avrebbe dovuto investire un importo dieci volte maggiore rispetto a quello inizialmente programmato (20 milioni di Euro, invece che 2); a tale nuovo programma il ZA e il OS nulla avrebbero obiettato, accettando di rinunciare all'affare; prima però di lasciare la compagine sociale, continuarono a curare le pratiche di finanziamento agevolato e presentarono una domanda che presupponeva un investimento di 48 miliardi di lire benché non avessero alcuna prova del possesso di adeguate capacità finanziaria da parte del socio subentrante, ne' vi fosse alcuna garanzia al riguardo. Per di più a tale domanda venne allegata documentazione (fatture) attestante l'acquisto da parte di AL CK di macchinari per circa 8 miliardi di L., in realtà mai ritrovati presso la società, rimasta chiusa e inattiva fino alla dichiarazione di fallimento.
Tale versione veniva peraltro considerata dal giudice della riparazione non convincente, non essendo spiegata la ragione per cui OS e ZA avrebbero dovuto accettare di cedere le quote di una società da essi costituita, per la quale era già stata presentata una domanda di finanziamento, solo perché uno dei soci aveva preteso di decuplicare l'investimento programmato (e non ancora effettuato), quando avrebbero potuto pretendere che questi tenesse fede all'accordo concluso in precedenza;
ne' essendo spiegato come mai, nonostante il comportamento oggettivamente scorretto del AD, i rapporti fossero rimasti inalterati e gli ex soci si fossero prestati a presentare un'altra domanda di finanziamento in sostituzione di quella precedente, dopo il cambio della compagine sociale, incassando la prima percentuale per l'attività di consulenza.
2.2. Causalmente rilevanti rispetto alla determinazione cautelare erano anche ritenuti i comportamenti, giudicati come superficiali e quanto meno imprudenti, posti in essere dal OS e dal ZA nel corso dell'istruttoria compiuta nell'interesse della Jupiter S.r.l., al fine di ottenere un finanziamento di Euro 4.515.160, in relazione al progetto che la riguardava.
Tale valutazione era in particolare riferita al fatto che, sebbene la società, all'epoca della presentazione della domanda, non avesse acquistato il terreno ove realizzare il capannone industriale, nella domanda predisposta dai due consulenti era stato comunque indicato un suolo.
La Corte reputava al riguardo fuorvianti le argomentazioni difensive secondo cui: a) dovendo il capannone essere importato dall'estero e richiedendosi, per l'uscita del bene dai paesi di provenienza, il pagamento integrale del prezzo, venne adottata a tal fine - su suggerimento del Mediocredito del Sud, istituto istruttore della pratica - la procedura delle "chiavi in mano", prevista dall'allegato 10 della circolare min. 38522 del 15/12/1995, la quale prescindeva dalla presenza fisica in azienda dei beni relativi al SAL;
b) era stato il AD, autonomamente, a scegliere la OA Ltd come generai contractor del progetto;
c) effettuati i pagamenti Italia- Gran Bretagna a mezzo di procedure tracciabili in Italia, ed avendo il tecnico incaricato dalla Banca eseguito il collaudo con esito favorevole, la Banca confermò la validità dell'iniziativa. Osservavano, infatti, i giudici lombardi, che tale ricostruzione eludeva le anomalie che avevano concorso a formare il quadro indiziario, lasciando altresì emergere gravi profili di colpa da parte dei richiedenti, restando in particolare incontrastato che:
- questi ultimi ben sapevano che i lavori per la realizzazione dei capannoni erano iniziati nel luglio 1999 ad opera di una società italiana, la SG Costruzioni di Andrano (Lecce), amministrata da tale AC AL;
- il ricorso ad altra società estera (la OA Ltd, alla quale l'AC poi intestò le fatture su richiesta del AD) costituiva un artificio per attuare la procedura chiavi in mano che, prevedendo il pagamento dei SAL alla società appaltatrice, non richiedevano la presenza delle strutture in loco;
- i ricorrenti allegarono alla domanda una dichiarazione di fine lavori, con la piena consapevolezza della sua falsità (consapevolezza desumibile, secondo la Corte, dalle dichiarazioni degli stessi ricorrenti, oltre che dell'AC e di numerosi dipendenti della Jupiter S.r.l., analiticamente esaminate alle pagine 12-14 dell'ordinanza).
2.3. Concorrente rilievo ai fini in discorso era ancora attribuito al rinvenimento, negli uffici della SAIM, dei timbri e della carta intestata sia delle società Jupiter S.r.l. e TA S.r.l., sia della società estera OA Ltd, del che erano state offerte spiegazioni poco credibili, nonché al ricorrente trasferimento dei medesimi dipendenti da Jupiter S.r.l. a TA S.r.l.. 2.4. Analoghe evidenze emergevano, secondo la Corte, con riferimento alle vicende della TA, anche in tal caso desumendosi dalle stesse dichiarazioni del OS e del ZA la piena loro consapevolezza delle gravi carenze esistenti all'epoca dei collaudi e degli artifizi utilizzati per creare un'apparenza non corrispondente alla realtà, nonché ancora del fatto che il ricorso al contratto chiavi in mano era solo uno stratagemma per eludere i controlli sulla effettiva sussistenza dei macchinari in azienda.
3. Avverso questa decisione OS IO propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente fatto coincidere il requisito ostativo all'indennizzo con l'apparente gravità indiziaria sottesa alla restrizione cautelare.
Lamenta, in sintesi, un implicito disconoscimento del provvedimento di archiviazione (contraddetto nella misura in cui la Corte assume sostanzialmente l'esistenza di una societas sceleris tra esso ricorrente OS e il AD, di cui invece il G.I.P. aveva ritenuta mancare sufficienti elementi di prova); il travisamento dei documenti allegati alla domanda;
l'erronea indicazione di date e circostanze;
errori concettuali sottesi all'uso improprio di termini quali contributo, finanziamento, istruttoria.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla "negazione di ogni valore euristico al provvedimento di archiviazione in termini favorevoli al ricorrente ed alla ingiustizia sostanziale delle misure cautelari". Assume, in sintesi, l'erroneità della interpretazione data dalla Corte d'appello ai presupposti per il riconoscimento della equa riparazione per ingiusta detenzione.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente esteso il requisito negativo della mancanza di dolo o colpa grave concorrente alla determinazione cautelare anche alle ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2, secondo il ricorrente applicabile nella specie trattandosi di misura cautelare emessa da giudice territorialmente incompetente.
3.4. Con il quarto motivo deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione per grave travisamento dei fatti, anche nella scansione temporale degli accadimenti.
Precisate le date e le circostanze del primo incontro tra OS e AD, rileva il ricorrente che la SAIM era stata costituita ed era operativa già dal 1989, ossia diversi anni prima dell'incontro con AD;
che prima di tale incontro la stessa aveva provveduto a inoltrare circa 450 progetti per agevolazioni finanziarie in favore di vari clienti;
che alla data di costituzione della SAIM era inoltre da far risalire la collaborazione con il OS, essendone stato anzi egli socio per un breve iniziale periodo per poi operare quale collaboratore esterno.
Rileva inoltre che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la costituzione della AL CK S.r.l. non ebbe luogo nel luglio del 1999 ma risaliva al 28/1/1998; essa non avvenne mentre era in fase avanzata l'istruttoria delle pratiche di finanziamento nell'interesse di Jupiter e TA, essendosi questa già conclusa, rispettivamente nel 1996 per la prima e nel 1997 per la seconda;
l'idea di costituire la società AL CK S.r.l. non potè avvenire, come si afferma nell'ordinanza, quando la Jupiter S.r.l. era all'inizio dell'attività produttiva, posto che questo è databile non prima del giugno 2001.
Rimarca ancora, quanto al finanziamento ottenuto dalla AL CK S.r.l., che questo venne erogato il 28/12/2001 e fu incassato il 22/1/2002, allorquando sia esso ricorrente che il ZA avevano già ceduto da più di un anno le proprie quote, persino prima della presentazione della domanda di finanziamento.
Contesta inoltre l'affermazione secondo cui la AL CK S.r.l. ottenne detto finanziamento senza essere mai entrata in funzione, rilevando che in realtà la società aveva chiesto e ottenuto la prima quota di contributo per anticipazione, così come espressamente consentito dal regolamento di attuazione n. 900315 del 14/7/2000. Rileva ancora che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, esso ricorrente e l'altro consulente finanziario avevano attribuito legittima e fondata credibilità alle risorse del AD, avendo le altre due società già dimostrato l'apporto di mezzi propri di ingente ammontare (5 milioni di Euro la Jupiter S.r.l., 6 milioni la TA S.r.l.).
Analogamente rileva che del tutto legittimamente, al momento della costituzione, l'apporto dei soci in conto capitale poteva attenersi al minimo di legge, ancorché il progetto presupponesse ingenti investimenti, ciò rendendo necessario soltanto che, nelle fasi realizzative del programma, questo fosse supportato da adeguati conferimenti da parte dei soci, stabiliti dall'istruttoria bancaria e recepite nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, in relazione ai vari stati d'avanzamento. Nè poteva considerarsi indicatore anomalo - secondo il ricorrente - il fatto che le altre società non avessero ancora dato alcun risultato, ciò discendendo semplicemente dal fatto che al momento della costituzione di AL CK S.r.l. gli investimenti relativi alle altre due società non erano ancora stati ultimati e le stesse pertanto non potevano essere produttive.
Allo stesso modo nessuna anomalia poteva ravvisarsi, secondo il ricorrente, nel fatto che presso AL CK S.r.l. non fossero mai state ritrovate le macchine che risultavano acquistate, ciò discendendo dall'esercizio di facoltà implicite nella prescelta legittima procedura cd. chiavi in mano, la quale infatti consentiva che, per impianti acquistati con tale modalità, si potesse prescindere dalla presenza fisica in azienda dei beni relativi allo stato di avanzamento, specialmente se il compratore optava per il pagamento del prezzo per acconti.
Con riferimento, poi, alle domande di finanziamento presentate per la AL CK S.r.l. e alla correlata vicenda del mutamento di compagine sociale conseguente alla cessione delle quote di cui egli e il ZA erano titolari, precisata anche per esse la cronologia degli accadimenti, il ricorrente oppone all'addebito formulato nell'ordinanza (secondo cui egli e il ZA si sono prestati a inoltrare la seconda domanda di finanziamento per un importo notevolmente superiore a quella originaria pur non avendo dimostrazione alcuna del possesso della necessaria capacità finanziaria in capo al nuovo socio) il rilievo che non spettava ai consulenti ma piuttosto alla banca valutare le condizioni economiche dei soci.
3.4.1. Analoghe doglianze vengono svolte (sempre con il quarto motivo di ricorso) anche con riferimento alle vicende riguardanti la Jupiter S.r.l. e la TA S.r.l..
Quanto alla prima rileva il ricorrente che la domanda di finanziamento era bensì subordinata, secondo circolare del Ministero dell'Industria, alla disponibilità del suolo, ma a tal fine era ritenuta sufficiente anche la dimostrazione della assegnazione di un lotto nel caso in cui il terreno ricadesse, come nel caso di specie, in zone artigianali o industriali (assegnazione nella specie, afferma il ricorrente, ottenuta). Si precisa, nel caso di Jupiter, il Comune di Nociglia assegnò un suolo di mq. 23.148, individuato dai lotti 17- 18-18 della Zona Insediamenti Produttivi, tramite Delib. 5 gennaio 1996, n. 336 che venne poi regolarmente consegnata alla banca concessionaria. Il terreno fu poi acquistato, dopo l'approvazione della domanda, in data 7.07.1997. Per la Corte d'appello i consulenti sono "superficiali e quantomeno imprudenti", tuttavia sarebbe bastato consultare il Doc. 1 allegato alla memoria del 24.05.2014 per rendersi conto dell'esistenza della citata Delib.. Contesta inoltre l'attribuzione ad esso ricorrente della responsabilità di una non veritiera dichiarazione di fine lavori con riferimento alla società TA, rilevando che, in realtà, la Corte d'appello l'attribuisce alla Jupiter. L'erronea indicazione a Jupiter conferma che il giudice della riparazione travisa i fatti e persino le stesse risultanze delle fonti che cita (interrogatorio OS del 10.05.2005). Secondo l'ordinanza impugnata il GIP di Lecce, nell'interrogatorio citato, aveva contestato al OS di aver ricevuto dall'amministratore di Jupiter una dichiarazione di fine rapporti lavoro "che OS aveva allegato alla pratica" e nella quale si sosteneva che i lavori (in realtà della TA) erano terminati nel dicembre 2000. La Corte d'appello non si limita a travisare, ma fa anche un salto illogico e afferma "Fatto sta che aveva indicato una data di fine lavori che sapeva non corrispondere alla realtà. Ma, si soggiunge, al riguardo, che è frutto di travisamento delle dichiarazioni rese da OS IO la valorizzazione - a supporto dell'espresso convincimento - del riferimento da parte di quest'ultimo all'"ultimo titolo di spesa", in realtà indicato solo come prova della chiusura degli investimenti, non della fine dei lavori.
3.4.2. Rilievi dello stesso tipo sono ancora dedicati ai riferimenti contenuti nell'ordinanza alla società estera OA Ltd. Sostiene, infatti, il ricorrente, che nessuna irregolarità è riscontrabile nella procedura seguita, attraverso la nomina di un generai contractor.
Contesta ancora la valutazione negativa riservata dalla Corte territoriale al possesso da parte della Saim dei timbri delle predette società, rispondendo questo a una prassi seguita nei riguardi di quasi tutte le aziende assistite, allo scopo di evitare che un imprenditore, che avesse dimenticato di portare il proprio timbro, non potesse sottoscrivere le dichiarazioni che lo studio di volta in volta predisponeva. Il possesso poi di carta intestata della società OA discendeva dalla esigenza, rappresentata dai consulenti, che i contratti con questa stipulati fossero tradotti in italiano: la società inglese aveva mandato la traduzione, ma, consapevole che non fosse in buon italiano, chiese allo studio di provvedere esso stesso alle necessarie correzioni, a tal fine fornendolo del predetto supporto, poi di fatto rimasto inutilizzato essendosi preferito ricorrere ad una traduzione giurata. Ciò posto rileva poi che non risponde al vero che presso il predetto studio siano stati rinvenuti timbri anche della predetta società estera.
Il ricorrente censura ancora il preminente valore attribuito alle deposizioni dell'AC, circa la falsità della attestazione di ultimazione delle opere progettate dalla Jupiter e dalla TA, per non avere la Corte tenuto conto del contenzioso esistente tra lo stesso e le dette società, che avrebbe dovuto quantomeno ingenerare dubbi sulla sua attendibilità.
3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte d'appello omesso di motivare sul nesso causale fra la presunta colpa grave e l'emissione del provvedimento restrittivo.
Sostiene al riguardo che la Corte d'appello ha erroneamente attribuito ad esso ricorrente, quale consulente, funzioni e compiti propri della banca concessionaria, preposta all'istruttoria della pratica, e/o del Ministero delle Attività Produttive (ora, per lo Sviluppo Economico), laddove la funzione dello studio di consulenza consiste soltanto nel rendere intelligibile e interpretabile il progetto di impresa e nel verificare la compatibilità dello stesso con quanto previsto dalla normativa.
Rileva essere poi priva di alcuna specificazione l'affermazione secondo cui egli si è ingerito attivamente nell'attività di AD.
3.6. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte d'appello omesso di dare risposta alle doglianze svolte con memoria difensiva del 24/5/2014.
4. Il P.G. in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, memoria con la quale, sulla scorta di pertinenti considerazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato in data 10/2/2015 memoria con la quale ha insistito in ricorso, ulteriormente illustrandone i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso va rigettato.
È infondato il terzo motivo di ricorso, il cui esame è logicamente preliminare in quanto di rilievo potenzialmente assorbente. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente, il fatto che l'ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice successivamente dichiarato incompetente non vale di per sè a ricondurre la fattispecie in esame all'ipotesi di ingiustizia formale della detenzione prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 2. Occorre in proposito rammentare che, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare,
contestualmente o successivamente dichiarata, dallo stesso giudice che l'ha emessa o da altro giudice (nel caso di specie, dal Tribunale avanti il quale era stato disposto il rinvio a giudizio: cfr. Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204165), non determina la nullità dell'ordinanza medesima ma solo la sua cessazione d'efficacia a decorrere dal 20 giorno successivo alla trasmissione degli atti al giudice competente, termine nella specie maturato quando la misura era stata già revocata, ciò essendo avvenuto in data persino antecedente al rilievo dell'incompetenza.
6. Devesi altresì rilevare, ancora in via preliminare, che non può assumere rilievo assorbente, quale motivo di infondatezza della pretesa indennitaria e, quindi, di rigetto del ricorso in esame, la circostanza che il procedimento nei confronti dell'odierno ricorrente sia stato archiviato anche per prescrizione, sia pure per i soli reati fine di cui ai capi b) e c), atteso che, pure per tali reati, l'archiviazione è motivata anche (alla stregua di motivazione alternativa) in ragione della impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. e, quindi, per ragioni di merito riconducibili a quelle previste dall'art. 314 cod. proc. pen., comma 1 (art. 314, comma 3, cod. proc. pen.; cfr.
Sez. 4, n. 4492 del 12/01/2006, Di Munno, Rv. 233408).
7. I restanti motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, al giudice del merito spetta verificare se chi l'ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave.
Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all'emissione del provvedimento di custodia cautelare.
In tale operazione il giudice della riparazione, come costantemente precisato da questa Corte, ha il potere/dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale, nel senso che circostanze oggettive accertate in sede penale o le stesse dichiarazioni difensive dell'imputato, valutate dal giudice della cognizione come semplici elementi di sospetto ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, ben potrebbero essere considerate dal giudice della riparazione idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all'equa riparazione. Ciò con l'unico limite per cui, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, giammai può essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse dal giudice penale o a circostanze relative alla condotta addebitata ritenute ex ante inidonee a integrare un adeguato quadro indiziario.
8. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata applica correttamente tali principi e supera il vaglio di legittimità, il quale, come noto, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325). Il provvedimento impugnato indica, infatti, compiutamente gli elementi, certamente riconducibili a condotta del richiedente, che hanno contribuito all'apparenza di un quadro gravemente indiziario a carico dell'indagato, ponendosi come causa quanto meno concorrente della detenzione, plausibilmente ravvisandoli in una serie di condotte e iniziative (sopra riferite in sintesi, ma dettagliatamente descritte e analizzate nell'ampia motivazione dell'ordinanza) idonee a rappresentare, secondo le valutazioni compendiate nell'ultima pagina, una condizione di contiguità e cointeressenza con l'amministratore di fatto delle società interessate alle agevolazioni, AD RE, sfociata nella costituzione di una società con il medesimo, con conseguente sovrapposizione di ruoli, oltre che "nella leggerezza, che in alcune fasi assume le connotazioni della vera e propria spregiudicatezza" con cui il OS ed il ZA hanno agito negli anni di riferimento, "in particolare nel momento in cui hanno presentato la domanda di finanziamento nell'interesse della AL CK S.r.l., ben sapendo di non essere in grado di far fronte agli impegni economici che il progetto comportava, neh"asserita attesa di essere sostituiti da altri non identificati soci finanziatori".
Trattasi di valutazione motivata con linearità argomentativa e correttamente operata nella prospettiva ex ante da cui come detto occorre muovere;
come tale essa non è sindacabile in questa sede. Per contro le critiche mosse in ricorso, ancorché puntigliosamente mirate ad ogni singolo tema e passaggio argomentativo, si rivelano nel loro complesso inidonee a palesare manifeste illogicità nel ragionamento seguito dalla Corte o contraddittorietà "risultanti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Le esposte censure si rivelano infatti per molti profili inconferenti, per altri inammissibili perché prive del requisito di autosufficienza, più in generale e nel complesso di carattere meramente valutativo, risolvendosi nella mera negazione del carattere imprudente e spregiudicato delle iniziative assunte. Trattasi peraltro di tesi difensiva perlopiù argomentata in ragione della liceità e irrilevanza penale di tali condotte che, ovviamente, sono da intendersi come dati acquisiti e presupposti nel presente procedimento ma che, come detto, riguardano un piano distinto e non incompatibile con le diverse valutazioni di pertinenza del giudice della riparazione, le quali restano a ben vedere sostanzialmente incontrastate e comunque perfettamente valide e plausibili sul piano logico in quanto ovviamente rapportate al ben diverso obiettivo della verifica, nel caso di specie con esito positivo, di un comportamento gravemente colposo sinergico alla determinazione cautelare. In tale corretta prospettiva le varie e ripetute precisazioni su cui il ricorrente si sofferma per ogni singolo aspetto o segmento della complessa vicenda esaminata, al fine di dimostrare la liceità e comunque la irrilevanza penale dei propri comportamenti, nulla tolgono invero alla plausibilità della valutazione in termini di stranezza e spregiudicatezza degli stessi e dunque sulla loro idoneità a spiegare, almeno in parte, l'errore in cui è incorso il giudice della cautela, nonché al contempo la loro ascrivibilità a colpa grave in quanto contrastanti, se non con specifiche disposizioni di legge o regolamentari, con le regole di prudenza e diligenza, specie di quelle proprie del profilo professionale dell'indagato (consulente finanziario).
9. In particolare sono da reputarsi inconferenti, riguardando aspetti marginali e non valendo pertanto a scardinare le esposte ragioni di fondo dell'impugnato giudizio, le precisazioni ripetutamente svolte in ricorso circa: le date del primo incontro tra OS e AD;
la risalente operatività della SAIM;
l'inizio della collaborazione tra esso ricorrente e il ZA;
la data di costituzione della AL CK S.r.l.; le diverse cadenze temporali di tale iniziativa rispetto alle vicende relative al finanziamento e all'operatività delle altre società: Jupiter S.r.l. e TA S.r.l.; l'esatta cronologia delle vicende relative al mutamento della compagine sociale della AL CK S.r.l. e delle pratiche di finanziamento per essa curate.
Con riferimento in particolare a tale ultimo tema rimangono incontrastate, oltre che certamente pertinenti rispetto all'obiettivo dimostrativo, le considerazioni espresse nell'ordinanza impugnata circa l'evidente stranezza e incomprensibilità sia, da un lato, dei motivi che condussero all'allontanamento dalla società dell'odierno ricorrente e del ZA, sia e correlativamente la successiva immutata disponibilità degli stessi a curare una nuova pratica di finanziamento per importo 10 volte maggiore, in assenza di alcuna certa informazione di garanzia sull'effettivo possesso da parte del socio subentrante delle notevoli capacità economiche che tale ancor più ambizioso programma certamente richiedeva.
Senza dire che per parecchie di tali circostanze il ricorso si espone anche a preliminare rilievo di non autosufficienza, non potendosi certo richiedere a questa Corte il controllo degli atti processuali ai fini della verifica della sussistenza e dell'efficacia probatoria della documentazione richiamata.
Rilievo quest'ultimo che assume preminente importanza con riferimento alla contestazione, questa volta indicativa di un tema non marginale, ma tuttavia nemmeno esso ancora decisivo, svolta con riferimento alle affermazioni contenute nell'ordinanza circa l'indicazione nella domanda di finanziamento presentata per la Jupiter S.r.l. di un terreno del quale quest'ultima non aveva la disponibilità. L'assunto di contro espresso in ricorso, secondo cui si trattava di un suolo oggetto di assegnazione da parte del Comune, ente proprietario, non trova in atti alcun riscontro nel contesto stesso del provvedimento impugnato ma rimanda a documentazione non specificamente esibita in allegato al ricorso.
Altre censure infine prospettano, come detto, una mera valutazione alternativa degli elementi considerati in ricorso e finiscono pertanto con il sollecitare questa Corte ad una inammissibile nuova valutazione di merito. Tali sono da considerare: le alternative spiegazioni proposte in ordine al ritrovamento nello studio professionale dei consulenti dei timbri delle società AL CK S.r.l., Jupiter S.r.l. e TA S.r.l. e di carta intestata alla società estera OA Ltd;
le argomentazioni volte a contrastare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste AC circa la consapevolezza da parte del OS della falsità delle attestazioni di fine lavoro inoltrate per l'erogazione finale del finanziamento e, in genere, il convincimento in tal senso espresso nell'ordinanza impugnata, tanto più in quanto giustificato anche dal riferimento ad altre deposizioni testimoniali e alle stesse dichiarazioni del OS.
10. Vi sono peraltro aspetti della complessa vicenda, di rilevo centrale nella valutazione della Corte, che rimangono sostanzialmente incontrastati nella loro definizione fattuale e che rendono particolarmente evidente l'incongruenza della impostazione difensiva rispetto al tema del giudizio, in quanto mirata esclusivamente ad affermare la correttezza formale del comportamento del ricorrente e la sua irrilevanza penale.
Ci si riferisce alla costituzione di una società di capitali, la AL CK S.r.l., pacificamente sottocapitalizzata rispetto agli ambiziosi progetti imprenditoriali per i quali si andava a richiedere finanziamento pubblico, per importi già sovradimensionati rispetto alle effettive iniziali capacità economiche dei soci e tanto più dopo la moltiplicazione per dieci degli obiettivi finanziari;
al conseguimento del finanziamento richiesto nonostante la società non fosse operativa e tale anzi sia successivamente rimasta fino alla sua dichiarazione di fallimento;
al conseguimento di tale finanziamento pur non avendo mai acquisito la materiale disponibilità dei macchinari per il cui acquisto esso era stato anche richiesto. Si trattava in buona sostanza - ciò risulta sostanzialmente ammesso dal ricorrente - di società che non poteva fare affidamento su conferimenti da parte dei soci in grado di far fronte agli impegni derivanti dai programmati investimenti e per la quale nondimeno si avanzarono domande di ingenti finanziamenti pubblici, pur nella consapevolezza di ciò, salva la riferita aspettativa, del tutto generica, dell'intervento di nuovi soci in grado di effettuare i conferimenti necessari.
È del resto un dato di fatto anch'esso incontestato che la AL CK S.r.l., pur avendo ottenuto una importante tranche del finanziamento richiesto (Euro 2.398.167) non abbia mai iniziato ad operare e inoperativa sia rimasta fino alla sua dichiarazione di fallimento.
Come detto, il ricorrente sostiene la piena legittimità di tali iniziative in quanto consentite o comunque non vietate dalle legge e dai regolamenti, nulla in particolare vietando di costituire società sottocapitalizzate ed essendo inoltre prevista la possibilità di ottenere il finanziamento per anticipazione ancor prima dunque e indipendentemente dall'effettivo inizio di operatività. Dandosi qui per acquisita e non revocabile in dubbio la fondatezza di tali giustificazioni (in quanto implicitamente accreditate dal giudice penale), è però altrettanto evidente che essa esprime un approccio esclusivamente formalistico alle norme in tema di società di capitali ed a quelle che disciplinano l'erogazione di finanziamenti pubblici in favore degli investimenti produttivi:
approccio chiaramente volto a forzarne gli istituti e le possibilità applicative, piegati in favore di finalità e interessi diversi e contrastanti con quelli, anche di rilievo pubblicistico, sottesi alla disciplina medesima, la quale certamente - è appena il caso di dirlo - presuppone un ricorso serio e responsabile al finanziamento pubblico (solo) in presenza di progetti e investimenti realistici e concretamente realizzabili.
Siffatto atteggiamento è certamente riconducibile al concetto di abuso del diritto ed è per ciò stesso idoneo, ai fini del giudizio che ne occupa, da un lato, quanto meno a concorrere all'apparenza di un illecito penale e, dall'altro, espressivo di colpa grave ostativa al riconoscimento del chiesto indennizzo.
11. Al riguardo, poi, non può certamente condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la verifica delle effettive capacità economiche della società richiedente l'investimento e delle risorse finanziarie dei soci chiamati a eseguire i dovuti conferimenti spettasse alla banca che avrebbe dovuto provvedere all'istruzione della domanda di finanziamento e non invece ai consulenti finanziari tenuti, secondo il ricorrente, solo a rendere comprensibile il progetto d'impresa da parte dell'istituto bancario e a verificare la compatibilità dello stesso con quanto previsto dalla normativa. Anche in tal caso si è in presenza di una impostazione chiaramente riduttiva e formalistica del ruolo e delle responsabilità dei consulenti finanziari, non potendosi dubitare in particolare che la verifica della compatibilità del progetto d'impresa con quanto previsto dalla normativa non possa risolversi in una valutazione meramente aritmetica e formale dell'ipotizzato progetto ma debba passare attraverso un ben più penetrante rapporto con l'impresa assistita, diretto quantomeno a verificare la serietà e la praticabilità degli obiettivi proposti alla luce delle effettive disponibilità economiche e finanziarie e delle aspettative del cliente.
Una tale verifica è certamente mancata nel caso di specie, il che certamente concorre a giustificare la valutazione complessiva della condotta del ricorrente in termini di colpa grave.
12. In ragione delle considerazioni che precedono deve, in definitiva, pervenirsi al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015