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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/08/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
ENTENZA Nr. 29/2025
Cron. Nr.
Deposito minuta
______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 133 - 2023 R.G., avente ad oggetto: “Prestazioni – indennità
rendita vitalizia o equivalente” e vertente CP_1
T R A
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Cataldo n. 1, elettivamente domiciliato il Gravina in Puglia alla via Giardini n. 103, presso e nello studio dell'avv. Lucrezia Gramegna, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del ricorso in appello,
APPELLANTE
E
1 Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore,
[...]
APPELLATO
All'udienza in data 13/2/2025 il procuratore della parte costituita, rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“ …. Riformare la sentenza impugnata e, quindi, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale delle ernie discali multiple, che ha determinato un danno biologico permanente pari al 8% o una percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio che sin d'ora si chiede;
condannare l' alla corresponsione della rendita di inabilità CP_1
permanente nella misura del 8% o nella misura maggiore che risulterà a seguito di CTU,
oltre interessi, rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
vittoria di spese e competenze di lite del primo e del secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”
per l'Istituto appellato:
“nessuno è comparso”,
discuteva la causa nella forma della trattazione scritta, con immediata decisione secondo il dispositivo depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/3/2021 presso la Cancelleria del Tribunale g.l. di Matera,
, premesso di essere affetto dalla malattia professionale di “ernie discali Parte_1
multiple”, asseritamente contratta nell'attività di coltivatore diretto svolta sin dal 1989; di avere in particolare condotto e coltivato continuativamente circa 100 ettari di terreno per lo
2 più adibiti a seminativi, lavorandoli con trattori cingolati, gommati seminatrici e altra attrezzatura simile, caricando e scaricando ogni giorno numerosi sacchi di concimi,
epperciò assumendo posture incongrue, che gli avevano cagionato significative patologie della colonna vertebrale;
che aveva chiesto inutilmente all' il riconoscimento del CP_1
danno biologico a eziologia professionale, ciò premesso chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire una rendita mensile rapportata a una diminuzione della capacità lavorativa pari 8%.
Con sentenza n. 9/2023 del 12/1/2023 il primo giudice rigettava la domanda facendo proprie le conclusioni del nominato CTU circa natura non professionale della malattia denunciata.
Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendo rinnovarsi la CTU. Parte_1
Il giudizio di gravame si è svolto nell'assenza dell'Istituto assicurativo pubblico.
All'udienza del 13/2/2025 la causa, previa discussione mediante trattazione scritta, è
statadecisa come da dispositivo riportato in calce, depositato immediatamente dopo l'udienza ficta.
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , che non ha inteso costituirsi in CP_1
giudizio nonostante rituale vocatio in ius.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito enunciate.
, coltivatore diretto da più di trent'anni, all'esito della consulenza tecnica Parte_1
medica cui è stato sottoposto in primo grado, è risultato affetto da “modesti segni di
disidratazione e protrusioni discoartrosiche del tratto cervicale in assenza di compressione
del midollo spinale e delle radici nervose;
modesti segni di disidratazione a livello dei
dischi intersomatici lombosacrali, con modesta protrusione discale posteriore, meridiana
e paramediana, in assenza di compressione del midollo spinale e delle radici nervose”, che
3 a detta dell'ausiliare del giudice configurano una patologia di origine degenerativa, priva di nesso eziologico tra con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Non è dato dubitare della correttezza scientifica e della congruità logica degli accertamenti medico-legali eseguiti in prime cure.
Emerge in maniera evidente dalla indagine medico-legale eseguita in primo grado che il ricorrente è affetto da una patologia del rachide cervicale assolutamente comune, in quanto indotta da fenomeni degenerativi che sono riscontrabili anche nella popolazione non esposta a rischi lavorativi, per effetto di fattori ricorrenti ambientali, sociali, personali
(eccesso ponderale, fattori dismetabolici, attività sportiva o ricreativa ecc.).
Andava, dunque, specificamente allegata e provata dall'istante l'assenza di tali causali
“comuni”.
E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità che il nesso di causalità
relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può
essere oggetto di mere presunzioni tratte da ciò che comunemente accade, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie , dovendo trattarsi,
peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi,
come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (così, tra le tante, Cass. Sez. L., ord. n. 8773 del 10/4/2018).
Nel caso di specie, tale onere allegativo e probatorio non è stato sufficientemente adempiuto dal ricorrente;
neppure era consentito rimediarvi di ufficio, rinnovando la CTU, in quanto sarebbe stata meramente esplorativa.
In conclusione, l'appello del ricorrente va rigettato in toto.
4 Non v'è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite del grado, dal momento che il giudizio si è
svolto nella contumacia dell , parte risultata vittoriosa. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 133/2023 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti dell' , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Matera n. 9/2023 del 12/1/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 13/2/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
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Cron. Nr.
Deposito minuta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 133 - 2023 R.G., avente ad oggetto: “Prestazioni – indennità
rendita vitalizia o equivalente” e vertente CP_1
T R A
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Cataldo n. 1, elettivamente domiciliato il Gravina in Puglia alla via Giardini n. 103, presso e nello studio dell'avv. Lucrezia Gramegna, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del ricorso in appello,
APPELLANTE
E
1 Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore,
[...]
APPELLATO
All'udienza in data 13/2/2025 il procuratore della parte costituita, rassegnate le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“ …. Riformare la sentenza impugnata e, quindi, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale delle ernie discali multiple, che ha determinato un danno biologico permanente pari al 8% o una percentuale maggiore che risulterà più esatta a seguito di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio che sin d'ora si chiede;
condannare l' alla corresponsione della rendita di inabilità CP_1
permanente nella misura del 8% o nella misura maggiore che risulterà a seguito di CTU,
oltre interessi, rivalutazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
vittoria di spese e competenze di lite del primo e del secondo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”
per l'Istituto appellato:
“nessuno è comparso”,
discuteva la causa nella forma della trattazione scritta, con immediata decisione secondo il dispositivo depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/3/2021 presso la Cancelleria del Tribunale g.l. di Matera,
, premesso di essere affetto dalla malattia professionale di “ernie discali Parte_1
multiple”, asseritamente contratta nell'attività di coltivatore diretto svolta sin dal 1989; di avere in particolare condotto e coltivato continuativamente circa 100 ettari di terreno per lo
2 più adibiti a seminativi, lavorandoli con trattori cingolati, gommati seminatrici e altra attrezzatura simile, caricando e scaricando ogni giorno numerosi sacchi di concimi,
epperciò assumendo posture incongrue, che gli avevano cagionato significative patologie della colonna vertebrale;
che aveva chiesto inutilmente all' il riconoscimento del CP_1
danno biologico a eziologia professionale, ciò premesso chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire una rendita mensile rapportata a una diminuzione della capacità lavorativa pari 8%.
Con sentenza n. 9/2023 del 12/1/2023 il primo giudice rigettava la domanda facendo proprie le conclusioni del nominato CTU circa natura non professionale della malattia denunciata.
Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendo rinnovarsi la CTU. Parte_1
Il giudizio di gravame si è svolto nell'assenza dell'Istituto assicurativo pubblico.
All'udienza del 13/2/2025 la causa, previa discussione mediante trattazione scritta, è
statadecisa come da dispositivo riportato in calce, depositato immediatamente dopo l'udienza ficta.
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , che non ha inteso costituirsi in CP_1
giudizio nonostante rituale vocatio in ius.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito enunciate.
, coltivatore diretto da più di trent'anni, all'esito della consulenza tecnica Parte_1
medica cui è stato sottoposto in primo grado, è risultato affetto da “modesti segni di
disidratazione e protrusioni discoartrosiche del tratto cervicale in assenza di compressione
del midollo spinale e delle radici nervose;
modesti segni di disidratazione a livello dei
dischi intersomatici lombosacrali, con modesta protrusione discale posteriore, meridiana
e paramediana, in assenza di compressione del midollo spinale e delle radici nervose”, che
3 a detta dell'ausiliare del giudice configurano una patologia di origine degenerativa, priva di nesso eziologico tra con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Non è dato dubitare della correttezza scientifica e della congruità logica degli accertamenti medico-legali eseguiti in prime cure.
Emerge in maniera evidente dalla indagine medico-legale eseguita in primo grado che il ricorrente è affetto da una patologia del rachide cervicale assolutamente comune, in quanto indotta da fenomeni degenerativi che sono riscontrabili anche nella popolazione non esposta a rischi lavorativi, per effetto di fattori ricorrenti ambientali, sociali, personali
(eccesso ponderale, fattori dismetabolici, attività sportiva o ricreativa ecc.).
Andava, dunque, specificamente allegata e provata dall'istante l'assenza di tali causali
“comuni”.
E' affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità che il nesso di causalità
relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può
essere oggetto di mere presunzioni tratte da ciò che comunemente accade, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie , dovendo trattarsi,
peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi,
come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (così, tra le tante, Cass. Sez. L., ord. n. 8773 del 10/4/2018).
Nel caso di specie, tale onere allegativo e probatorio non è stato sufficientemente adempiuto dal ricorrente;
neppure era consentito rimediarvi di ufficio, rinnovando la CTU, in quanto sarebbe stata meramente esplorativa.
In conclusione, l'appello del ricorrente va rigettato in toto.
4 Non v'è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite del grado, dal momento che il giudizio si è
svolto nella contumacia dell , parte risultata vittoriosa. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 133/2023 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti dell' , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Matera n. 9/2023 del 12/1/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 13/2/2025 Il Presidente rel.
dott. Roberto SPAGNUOLO
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