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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13223/2023, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti INVERARDI ALICE e CORDIOLI ANNALISA RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. VIGGIANO DANIELA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio concordatario il 1.9.2018, Parte_1 Controparte_1 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nascevano:
, il 6.12.2012; Per_1
, il 20.7.2016. Per_2
Con accordo di negoziazione assistita dell'8.11.22 venivano concordate, tra le altre, le seguenti condizioni di separazione: affidamento condiviso dei minori, con residenza dalla madre;
assegnazione al padre della casa coniugale, di sua proprietà; permanenza dei minori con il padre tutte le settimane dalle 16 del mercoledì al mattino seguente e a weekend alternati dalle 18 del venerdì alla domenica dopo cena;
vacanze divise secondo il criterio dell'alternanza; assegno di mantenimento per i figli di € 500 ciascuno a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico interamente a favore della madre.
2. Con ricorso depositato il 30.10.23, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla moglie.
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La resistente si è costituita in giudizio il 22.3.24.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 23.4.24 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Con ordinanza del 26.4.24 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: affidamento condiviso dei figli, con residenza presso la madre;
permanenza dei minori con il padre nella prima settimana dall'uscita di scuola del giovedì alla domenica dopo cena oltre alla cena del lunedì, nella seconda settimana dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
vacanza divise come da accordo di separazione;
assegno di mantenimento per i figli di € 450 ciascuno a carico del padre, oltre al 65% delle spese straordinarie;
assegno unico interamente a favore della madre.
L'ordinanza ha inoltre rigettato le prove e dato alle parti la possibilità di pervenire a una soluzione consensuale del divorzio;
nelle note del 5-6.6.24, tuttavia, è stata riferita l'impossibilità di trovare un accordo. Con ordinanza del 7.8.24 è stata dunque fissata la trattazione scritta del 22.10.24 per la discussione della causa a mezzo di note scritte.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso introduttivo) sono state:
«In via principale: 1) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, contratto a Desenzano del Garda in data 01/09/2018, tra il Sig. e la Sig.ra per le motivazioni sopra dedotte, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento paritario tra i Per_1 Per_2 genitori e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
secondo le modalità descritte nel piano genitoriale allegato al doc. 7. 4) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia del sig. Controparte_1 alla pretesa del 50% del valore del medesimo. 5) Disporre la divisione al 50% delle spese straordinarie riguardanti i Pt_1 figli minori e , come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che andranno concordate tra i Per_2 Per_1 genitori e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 20 gg. dalla richiesta documentata, somme da versarsi a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. 6) Ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 700,00 mensili, o nella diversa somma che il Giudice riterrà opportuno riconoscere alla sig. somma rivalutabile secondo gli indici Istat, che il Sig. verserà a favore CP_1 Pt_1 della Sig. entro il giorno 15 a mezzo bonifico. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1 giudizio».
Le conclusioni della parte resistente (come da comparsa di costituzione) sono state:
«In Via Principale Pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Desenzano del Garda il 01/09.2018 tra i Sigg.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Desenzano del Controparte_1 Parte_1
Garda l'annotazione della emananda sente a margine dell'atto di matrimonio;
Disporre l'affidamento condiviso dei minori
e con collocamento prevalente presso l'abitazione della mamma in Via Montesuello ove attualmente i Per_1 Per_2 bambini hanno la dimora e la residenza;
Confermare la regolamentazione delle visite del padre come da accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti;
Disporre a carico del Sig. la corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore dei minori nella misura di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Sig.ra con rinuncia da parte del Sig. della quota del 50%. Con condanna al pagamento delle spese di lite». CP_1 Pt_1
Le parti, invero, hanno leggermente modificato le proprie conclusioni nelle successive memorie, pur senza formalizzarle di nuovo per intero, a seguito dei provvedimenti provvisori adottati dal giudice.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 31.10.23, non ha formulato osservazioni.
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4. In via preliminare, il Collegio evidenzia come non sia necessario concedere alla resistente un termine per replicare alla memoria conclusiva depositata dalla controparte il 16-10-24: sebbene sia lunga 18 pagine, essa risulta occupata per la quasi totalità dal mero riepilogo dello svolgimento processuale.
4.1. La domanda di divorzio merita accoglimento, desumendosi dagli atti di parte l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo decorsi più di sei mesi dalla separazione.
4.2. L'affidamento condiviso dei figli non è in discussione.
Il Collegio, nondimeno, rinnova l'invito, già contenuto nell'ordinanza del 26-4-24, a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, che potrebbe rilevarsi molto utile per favorire la comunicazione tra i genitori e assumere scelte concordate nell'interesse dei bambini.
4.3. All'udienza del 23-4-24 e poi nelle note depositate a giugno, non è stato trovato un accordo sui tempi di permanenza dei figli con i genitori, fondamentalmente soltanto per la questione del pernottamento domenicale dal padre.
Nei provvedimenti provvisori, il giudice aveva recepito le indicazioni fornite dalle parti, prevedendo la scansione sopra riportata. Dagli ultimi atti si evince, tuttavia, che la cena del lunedì con il padre non sia stata regolare ed anzi abbia suscitato attriti.
Pertanto, nell'ottica di favorire una permanenza quanto più equilibrata dei figli con ciascun genitore, in accoglimento della richiesta del padre, il Collegio ritiene opportuno sostituire tale previsione con il pernottamento della domenica. Il calendario prevederà quindi, nell'arco di due settimane, sei giorni di permanenza dei minori con il padre e otto con la madre.
Le vacanze potranno continuare ad essere divise come convenuto in sede di separazione.
4.4. Sulle questioni economiche, il Collegio richiama la ricostruzione effettuata al punto 2.2. dell'ordinanza del 26-4-24, (1) aggiungendo che: – il ricorrente ha dichiarato € 53.370 netti nel 2022 e ha dimostrato un saldo di conto corrente di € 43.947 a ottobre 2023 (doc. 13 ric.); – la resistente ha depositato le buste paga dei primi mesi del 2024 per circa € 1250 mensili e documentato un saldo di conto corrente di € 2867 a marzo 2024 (note del 5.6.24).
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., in base a: i redditi dei genitori, come sopra ricostruiti;
il tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio e le loro esigenze (trattasi di due bambini di 12 e 8 anni); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti (cfr. il calendario che precede, in cui la sostituzione della cena del lunedì con il pernottamento della domenica non implica significativi cambiamenti da questo punto di vista).
Il Collegio ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti provvisori, anche considerato che: – la madre vorrebbe un aumento dell'assegno fino ad € 600 per ogni figlio, ma lo stesso non pare giustificato né da significative variazioni nei redditi delle parti né dai tempi di permanenza dei figli con i genitori (tanto più che sono aumentati quelli con il padre, rispetto alla separazione); – il padre ha sostanzialmente accettato la misura di € 450 per ciascun figlio provvisoriamente stabilita (cfr. p. 17 1 Risulta che il ricorrente abbia dichiarato redditi netti (reddito imponibile meno imposta netta) pari a € 27.999 nel 2018; € 30.534 nel 2019;
€ 37.479 nel 2020; € 51.391 nel 2021, vale a dire una media di € 3070 su 12 mensilità (€ 4282 nell'ultimo anno). In udienza, egli ha dichiarato di percepire circa € 4500 al mese oltre ai rimborsi aziendali (infatti dal conto corrente gli ultimi accrediti risultano di circa € 7000 mensili); ha riferito inoltre di spendere tutti mesi € 908 per il mutuo, € 350 per polizze ed € 400 per un fondo pensione (oltre ad € 568 per un finanziamento ormai in scadenza). La resistente ha dichiarato invece € 14.111 netti nel 2020; € 15.350 nel 2021 ed € 15.917 nel 2022, pari a una media di € 1260 su 12 mensilità, in linea con quanto dichiarato in udienza. Deve inoltre sostenere € 418 per un mutuo ed € 150 per una polizza, oltre alle spese per i trasferimenti a Verona tre giorni alla settimana e ad € 70 per ciascuna seduta dello psicologo di , che il padre non condivide. Per_
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dell'ultima memoria); – la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico di € 370, non essendo venuto meno l'accordo sul punto;
– in ogni caso, vi è stata una rimodulazione a favore della madre dell'onere delle spese straordinarie, che tiene conto del rapporto tra i redditi delle parti e che peraltro è stata da loro sostanzialmente accettata.
Con particolare riferimento alla spesa straordinaria costituita dallo psicologo di , il padre è Per_1 contrario non tanto perché ritenga inutile il percorso, quanto perché preferirebbe un professionista scelto di comune accordo, con cui condividere le informazioni sul minore. Il Collegio non dispone allo stato di elementi sufficienti per determinare lo psicologo più indicato per il ragazzo;
tuttavia, si rimette al vigente Protocollo, secondo il quale per tale spesa è necessario il preventivo accordo dei genitori, restando altrimenti la stessa a carico del solo genitore favorevole, salvo un formale diniego da parte dell'altro (in quanto scelta di maggiore interesse, nel regime di affidamento condiviso).
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, stante la sostanziale la convergenza raggiunta sulla maggior parte delle questioni controverse.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario a Desenzano il 1.9.2018; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Desenzano al numero 16 parte II serie A dell'anno 2018;
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso dei figli, con residenza presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
− dispone che i figli restino con il padre:
− nella prima settimana, dall'uscita di scuola del giovedì al lunedì mattina;
− nella seconda settimana, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina;
− le vacanze saranno divise come da accordo di separazione e cioè:
− 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando ogni anno tra i genitori i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
− festività pasquali, comprensive del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
− metà dei ponti e delle festività nazionali secondo un calendario da concordare a inizio anno;
− la Festa del Papà i minori staranno con il padre, la Festa della Mamma con la madre;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 900,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 450,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino
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alla loro indipendenza economica;
− pone a carico del padre il 65% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, restando a carico della madre l'altro 35%; per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− prende atto dell'accordo tra le parti per lasciare l'assegno unico interamente alla madre;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 09/01/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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