Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari, qualora la stessa, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, prevista dal citato art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2003, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 25/11/2003
1. Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1722
3. Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 08541/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG PA, n. Alcamo 02/01/1940;
2) EG EF, n. Alcamo il 18/03/1964;
3) EG AL, n. Alcamo il 13/1281960;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 05/11/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dr. Carmenini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Veneziano Giuseppe che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione per i reati sub B) ed eliminazione della relativa pena;
rigetto nel resto;
Udito il difensore avv. Gaetano Berni;
OSSERVA
Con la sentenza del 5.11.2001, oggetto delle presenti impugnazioni, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, in data 3.3.2000, che condannava, alle pene come in atti, EG IN, EG TE e EG LV per i reati di rapina aggravata e di detenzione e porto di armi e munizioni.
Il difensore degli imputati ricorre per Cassazione, proponendo una serie articolata di motivi, taluni comuni, altri specifici per i singoli interessati: 1) violazione di legge processuale (art. 191 c.p.p.) per l'acquisizione e valutazione dei verbali di interrogatorio di Di CO LV, inutilizzabili ai sensi degli artt. 63 e 141 bis c.p.p.; 2) in subordine, violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p., anche alla luce dell'art. 3^ Cost.; 3) in ulteriore subordine, violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine ai criteri valutativi della prova;
4) violazione di legge sostanziale per la mancata declaratoria di prescrizione del reato sub B (motivi comuni a tutti gli imputati); 5) vizio di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti;
travisamento del fatto in ordine alla valutazione dei precedenti penali (motivo comune a RE IN e LV); 6) stesso motivo, limitatamente al mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche (motivo nell'interesse di RE TE).
Gli articolati motivi vanno esaminati partitamente. 1^ MOTIVO) Il coimputato LV De CO ha rilasciato dichiarazioni una prima volta in sede di interrogatorio del 14.2.1995 senza che fossero osservate le regole previste dall'art. 64 c.p.p., con la conseguenza della inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p.; una seconda volta nel corso dell'interrogatorio del
30.10.1995 nel rispetto di tutte le formalità. Queste dichiarazioni sono pienamente utilizzabili;
il fatto che il propalante avesse richiamato, in parte, quanto detto in precedenza non costituisce (impossibile) sanatoria delle prime ed inutilizzabili dichiarazioni, bensì rappresenta una forma di esposizione per relationem che attribuisce alla consapevole responsabilità dell'interrogato l'intero contenuto dei fatti esposti.
Il materiale probatorio del 30.10.1995 è stato, quindi, utilizzato regolarmente.
Quanto alla doglianza che non sono state adempiute le formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. (modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione), per quel che è dato rilevare da questa Corte (non pare si tratti di questione rappresentata ai giudici di merito) l'applicazione della citata norma resta esclusa, trattandosi di dichiarazioni rese da imputato non sottoposto a condizione materiale di restrizione (dal relativo verbale risulta che il Di CO era domiciliato "c/o S.C.P., presso la cui sede in Roma eleggo domicilio").
Questo motivo deve essere disatteso.
2^ MOTIVO) La sentenza di primo grado, richiamata da quella del giudice di appello, indica correttamente le ragioni di ordine temporale, secondo le quali la "validità di tali dichiarazioni si salvano dagli effetti caducatori derivante dalla integrale applicazione delle disposizioni di cui alla Legge costituzionale n. 2 del 23/11/1999", in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 1 D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, conv. nella L. 25 febbraio 2000, n. 35. Quanto agli effetti che si vorrebbero far derivare, ai sensi degli artt. 512 e 526 c.p.p., a causa della irreperibilità del De CO, successivamente intervenuta, va detto che a norma del citato art. 512 (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art. 3^ della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art. 3^ della Costituzione (v. Cass. Sez. 1^, sent. 24102/2001, Bentouiza, RV 219918). Anche questo motivo deve essere disatteso.
3^ MOTIVO) Attiene ai criteri di valutazione della prova seguito dai giudici di merito.
Al riguardo va osservato che le sentenze dei due gradi del giudizio, essendo conformi sul punto e quindi integrandosi a vicenda, vanno lette come un unicum.
Emerge che i giudici di merito hanno operato un corretto vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, esponendo i criteri regolatori ai quali si sono attenuti, sottolineandone la coerenza, la costanza, la spontaneità ed il disinteresse (mancanza di ragioni di malanimo e genuinità), le favorevoli attestazioni di altri giudicanti sulla credibilità del De CO.
Va rilevato, poi, che in specie la sentenza del Tribunale evidenzia vari elementi di riscontro, saldando - in un'efficace connessione individualizzante - l'attività del propalante e degli attuali imputati con lo stretto rapporto di ospitalità e di supporto informativo e logistico offerto dai RE al De CO: si tratta di una prova logica di riscontro, la quale, in quanto congruamente e coerentemente motivata non può essere oggetto di censure in sede di legittimità: neppure questa doglianza può essere accolta. Il 4^ MOTIVO sarà esaminato in seguito.
5^ e 6^ MOTIVO. Si tratta di censure al trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso, compreso il regime delle circostanze e del giudizio dì comparazione.
Il giudice di merito ha utilizzato in maniera del tutto corretta i criteri di valutazione previsti dagli artt. 133, 62 bis e 69 c.p., con particolare riferimento a quegli elementi che evidenziano il pesante disegno criminoso e la spiccata capacità a delinquere dei prevenuti, individualmente considerata: correttamente motivati sono anche, appunto, i gravi profili soggettivi.
I detti motivi vanno rigettati.
Deve, infine, osservarsi che i reati sub B), attinenti a porto e detenzione di armi e munizioni comuni da sparo - il cui termine prescrizionale massimo è di 15 anni, sono prescritti in quanto commessi il 10.11.1984. Sotto questo profilo va accolto il MOTIVO N. 4, dovendosi dichiarare la prescrizione ed eliminare le relative pene (analiticamente desumibili dai calcoli effettuati in sede di merito), come dettagliatamente riportato nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di detenzione e porto di armi e munizioni (capo B), perché estinti per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena di mesi tre di reclusione e lire 200.000 di multa per RE IN, di mesi quattro di reclusione e lire 200.000 di multa per RE TE e di mesi uno di reclusione e lire 100.000 di multa per RE LV. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004