Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2003, n. 4290
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari, qualora la stessa, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, prevista dal citato art. 111 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2003, n. 4290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4290
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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